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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE CO, all'esito dell'udienza del
30.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/23 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1
(CF Parte_2 C.F._2
(CF ) Parte_3 C.F._3
(CF Parte_4 C.F._4
(CF Parte_5 C.F._5
(CF Parte_6 C.F._6
(CF Parte_7 C.F._7
(CF ) Parte_8 C.F._8
con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Ambrosini, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via P. Sottocorno n. 3;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3 tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l' Controparte_4
di Milano, con domicilio telematico pec
[...]
Email_1
Pagina 1 di 14 CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.5.2023, , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice Parte_7 Parte_8
del lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2022/2023; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_6
2020/2021;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_7
2020/2021;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_8
e 2022/2023.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della
Pagina 2 di 14 c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da , Parte_1 Parte_2
, , e per l'anno scolastico
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_7
2017/2018, ha eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la relativa pretesa.
Con segnato riferimento all'istanza presentata da per gli anni Parte_2
scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e da per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, il convenuto ha contestato la debenza della CP_1
carta docente ai ricorrenti in ragione dello svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Ha inoltre eccepito, con riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2022/2023 (dai ricorrenti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e ), che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo Parte_5 Parte_8
della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pagina 3 di 14 Con note depositate in data 19.3.2024 ha rinunciato agli atti del Parte_7
giudizio, mentre , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6 [...]
hanno aderito all'eccezione di prescrizione della pretesa relativa all'anno scolastico Parte_7
2017/2018.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare visti gli art. 306 e 307, ultimo comma, c.p.c. e stante la regolarità della rinuncia agli atti trasmessa da in data 19.3.2024, dichiara la parziale Parte_7
estinzione del giudizio.
Con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, deve innanzi tutto rilevarsi che la c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma
121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
Pagina 4 di 14 In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
Pagina 5 di 14 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Pagina 6 di 14 Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della
Pagina 7 di 14 professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_1
scolastico 2021/2022 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 Parte_2
giugno negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto due incarichi di supplenza su organico di fatto (cfr. allegato 2);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_3
scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_4
scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
2020/2021 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stato assunto in ruolo con decorrenza dal
1.9.2023;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_5
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. allegato 5);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_6
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
Pagina 8 di 14 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal
1.9.2021;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_8
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stato assunto in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6
sono stati assunti in ruolo, mentre e Parte_8 Parte_2
hanno ottenuto incarichi di supplenza anche nel corso dell'anno scolastico Parte_5
2024/2025.
Con riferimento all'istanza presentata dai docenti , Parte_1 [...]
, , , e per l'anno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8
scolastico 2022/2023, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei CP_1
docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del
D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Circa la configurabilità del diritto dei ricorrenti a ricevere la c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023 essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non essendo ad esso applicabile.
Con segnato riferimento all'istanza presentata da per Parte_2
gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, il convenuto ha contestato la debenza CP_1
della carta docente alla ricorrente in ragione dello svolgimento di supplenze brevi.
Sul punto, va osservato che negli anni scolastici in disamina ha Parte_2
svolto supplenze su organico di fatto, ossia fino al 30 giugno e per un numero di ore ben superiore al part time al 50% (cfr. documento 2). Infatti, sebbene nello stato matricolare sia ripostato il monte delle ore settimanali assegnate in supplenza alla ricorrente nei predetti anni
Pagina 9 di 14 scolastici, dalla disamina dei contratti di assunzione a tempo determinato e dallo stato matricolare stesso emerge che nell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha svolto supplenze per complessive 15 ore (6 ore settimanali di lezione + 9 ore settimanali di completamento), mentre nell'anno scolastico 2019/2020 ha svolto supplenze per complessive
18 ore (6 ore settimanali di lezione + 12 ore settimanali di completamento).
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, e nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita nel caso di specie con segnato riferimento alla posizione dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_6
e in relazione all'anno scolastico 2017/2018 e da costoro ritenuta
[...] Parte_3
fondata, con espressa rinuncia alla domanda per tale anno scolastico.
Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui i ricorrenti richiedono l'accredito sulla carta docente, deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2
e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva,
Pagina 10 di 14 prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il con-ferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'an-nata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione di prescrizione della pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018, cui , e Parte_1 Parte_2 Pt_6
hanno aderito, è fondata.
[...]
Pagina 11 di 14 Invero, ha ottenuto supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 in data Parte_1
27.9.2017 (cfr. allegato 10). ha invece ottenuto supplenza per Parte_2
l'anno scolastico 2017/2018 in data 26.9.2017 (cfr. allegato 11), ha ottenuto Parte_3 supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 in data 3.10.2017 (cfr. allegato 12), mentre ha ottenuto supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 in data 29.9.2017 Parte_6
(cfr. allegato 13).
Il ricorso è stato notificato in data 25.7.2023. Ne consegue che le pretese che avrebbero potuto essere fatte valere anteriormente al 25.7.2018 sono prescritte.
, e con le note di Parte_1 Parte_2 Parte_6 trattazione scritta depositate il 19.3.2024 hanno preso atto dell'intervenuta prescrizione e rinunciato alla relativa porzione di domanda.
Al contrario, con segnato riferimento all'istanza di l'eccezione di prescrizione Parte_3
della pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018 è infondata, in quanto la stessa ha domandato il riconoscimento del beneficio della carta docente solo per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023.
In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_6
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022 e 2022/2023.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande del ricorso, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Pagina 12 di 14 Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura di 29/36 e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione della molteplicità dei ricorrenti, del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e operata una riduzione in ragione sia della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza, sia del fatto che la rinuncia al ricorso operata da dopo la costituzione in giudizio del Parte_7
convenuto comporterebbe la relativa condanna al pagamento delle spese di lite;
per i rimanenti 7/36 le spese di lite vengono compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta per 29 delle 36 c.d. carte del docente oggetto della domanda iniziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di e ne dispone per Parte_7
l'effetto l'estromissione dal giudizio;
2. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
b. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
c. per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_5
2022/2023;
e. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 13 di 14 f. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_6
g. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022 e 2022/2023;
3. Condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
b. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
c. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_3
2022/2023;
d. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022 e 2022/2023;
e. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
f. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_6
2019/2020 e 2020/2021;
g. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
4. Dichiara prescritte e dunque rigetta le pretese di , Parte_1 [...]
e in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_2 Parte_6
5. Condanna il a rifondere ai ricorrenti i 29/36 delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € 2.572,18, oltre € 118,50 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6. Compensa tra le parti i residui 7/36 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30 giugno 2025
Il Giudice LE CO
Pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro LE CO, all'esito dell'udienza del
30.6.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/23 promossa da:
(CF Parte_1 C.F._1
(CF Parte_2 C.F._2
(CF ) Parte_3 C.F._3
(CF Parte_4 C.F._4
(CF Parte_5 C.F._5
(CF Parte_6 C.F._6
(CF Parte_7 C.F._7
(CF ) Parte_8 C.F._8
con il patrocinio dell'avv. Maria Rosaria Ambrosini, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, via P. Sottocorno n. 3;
RICORRENTI contro
(C.F. ), in persona del ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
, in persona del dirigente pro tempore, Controparte_2
, in persona del dirigente pro tempore, CP_3 tutti rappresentati, difesi e domiciliati ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dal dott. Francesco
Serafino, funzionario in servizio presso l' Controparte_4
di Milano, con domicilio telematico pec
[...]
Email_1
Pagina 1 di 14 CONVENUTI
Oggetto: carta elettronica del docente.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 29.5.2023, , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e hanno adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice Parte_7 Parte_8
del lavoro per veder riconosciuto il loro diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata quali docenti assunti a tempo determinato come supplenti su organico di fatto o di diritto negli anni scolastici compresi tra il 2017/2018 e il 2022/2023; i ricorrenti hanno pertanto chiesto il riconoscimento del loro diritto a conseguire per ciascun anno di servizio l'importo di € 500,00 mediante messa a disposizione in loro favore di tale importo sulla c.d. carta elettronica del docente. In particolare, i ricorrenti - dopo aver dato atto di essere ancora inseriti nell'ambito del comparto scuola - hanno richiesto l'accredito sulla carta del docente in ragione di € 500,00 annui per i seguenti anni scolastici:
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, Parte_2
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
- per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_6
2020/2021;
- per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e Parte_7
2020/2021;
- per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 Parte_8
e 2022/2023.
A sostegno della propria domanda i ricorrenti hanno rilevato che le disposizioni legislative impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, hanno evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della
Pagina 2 di 14 c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione sia dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97, sia del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato, hanno richiamato la giurisprudenza comunitaria, amministrativa e ordinaria a sostegno della propria domanda.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il convenuto ha contestato le domande CP_1
attoree e ne ha chiesto in via principale il rigetto, in via subordinata ha invece argomentato che l'eventuale riconoscimento in favore dei ricorrenti dei benefici di cui alla c.d. carta del docente deve avvenire alle medesime condizioni previste per i docenti di ruolo e solo per le supplenze svolte su organico di diritto.
In particolare il convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento CP_1 normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale.
Ha dedotto che, eventualmente, nelle ipotesi di soccombenza, la erogazione della c.d. carta elettronica del docente nei confronti dei ricorrenti deve avvenire alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Con segnato riferimento alle istanze presentate da , Parte_1 Parte_2
, , e per l'anno scolastico
[...] Parte_3 Parte_6 Parte_7
2017/2018, ha eccepito che il diritto a ricevere l'erogazione della carta docente è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicché risulta prescritta la relativa pretesa.
Con segnato riferimento all'istanza presentata da per gli anni Parte_2
scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e da per gli anni scolastici 2017/2018, Parte_7
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, il convenuto ha contestato la debenza della CP_1
carta docente ai ricorrenti in ragione dello svolgimento di supplenze brevi e saltuarie.
Ha inoltre eccepito, con riferimento all'istanza presentata per l'anno scolastico 2022/2023 (dai ricorrenti , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e ), che l'assegnazione in favore dei docenti non di ruolo Parte_5 Parte_8
della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Pagina 3 di 14 Con note depositate in data 19.3.2024 ha rinunciato agli atti del Parte_7
giudizio, mentre , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6 [...]
hanno aderito all'eccezione di prescrizione della pretesa relativa all'anno scolastico Parte_7
2017/2018.
Disposta la trattazione scritta delle controversie ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e rilevato in udienza, all'esito della camera di consiglio, che le cause vertendo su questioni di mero diritto ed essendo incontestati i fatti posti dai ricorrenti a fondamento delle loro domande, risultano mature per la decisione allo stato degli atti, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
In via preliminare visti gli art. 306 e 307, ultimo comma, c.p.c. e stante la regolarità della rinuncia agli atti trasmessa da in data 19.3.2024, dichiara la parziale Parte_7
estinzione del giudizio.
Con riferimento alla posizione degli altri ricorrenti, deve innanzi tutto rilevarsi che la c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma
121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a CP_1
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
Pagina 4 di 14 In particolare, il d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di
€ 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3).
A fronte di tale quadro normativo, si è avuto innanzitutto modo di osservare come la c.d. carta del docente si compendi in uno strumento di formazione e aggiornamento finalizzato ad un migliore svolgimento della prestazione da parte del personale docente - impegnato in attività didattica annua - onde perseguire l'interesse ultimo all'educazione dei discenti (così, in motivazione, Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Con riferimento invece all'individuazione della platea soggettiva dei beneficiari dello strumento formativo oggi in discussione, la richiamata normativa ne esclude il personale non di ruolo dalla fruizione.
Si ritiene che tale scelta normativa risulti, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con l'ordinanza del 18.5.2021, emessa nella causa C-
450/21, ove è stato affermato il seguente principio: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad
Pagina 5 di 14 altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nel medesimo senso si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del
16.03.2022, che ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della c.d. CP_1
carta del docente il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della p.a., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost., distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a “doppia trazione” tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà
e, dunque, alcun sostegno economico. Diversamente da quanto sostenuto dal , non CP_1
giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).
In linea di continuità con tale opzione ermeneutica antidiscriminatoria e di parità di trattamento si è posta anche la giurisprudenza di legittimità che, nell'evidenziare come il legislatore abbia espressamente calibrato il beneficio formativo oggi in discussione ad un'attività di didattica annua e che quindi il bonus della c.d. carta del docente debba essere concesso anche a favore del personale docente precario che svolge attività di analoga taratura a quello di ruolo, ha stabilito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107 del
2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.
4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
" (così Cass., sentenza n. 29961 del 27.10.2023,). CP_1
In definitiva quindi l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, comma 1, L. n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, comma 2, L. n. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (v. sempre Cass.,
27.10.2023, n. 29961).
Pagina 6 di 14 Passando quindi all'individuazione, in chiave sostanziale, della natura giuridica del beneficio, la Corte di legittimità ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. n.
107/2015 e dell'attuativo d.p.c.m. del novembre 2016 abbia posto a carico dell'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal
Legislatore (v. sempre Cass., 27.10.2023, n. 29961, punti 11 e ss. della motivazione).
Con condivisibile iter argomentativo, la giurisprudenza di legittimità ha poi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio oggi in discussione da parte del docente precario che, ingiustamente, si è visto negare tale bonus per l'a.s. in cui ha svolto attività di servizio annuale.
Per l'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario è da considerarsi
"interno" al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994, dalla data dell'originario diritto di accredito sino alla concreta attribuzione. E tanto per la perdurante possibilità (anche in virtù di quanto disposto dalla L. n.
69 del 2023) per il datore di lavoro di adempiere all'obbligazione formativa cui è ex lege tenuto a favore di un soggetto le cui esigenze formative sono da considerarsi persistenti in ragione della sua presenza, alla data di pronuncia del provvedimento decisorio, all'interno del sistema educativo-scolastico. Azione giudiziaria che “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass., n. 29961 del
27.10.2023 cit.).
Per la diversa ipotesi in cui invece al docente precario non è stato ab origine riconosciuto il beneficio e che, alla data di pronuncia della sentenza, non è da considerarsi "interno" al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta. Deve precisarsi come, alla stregua anche del disposto di cui all'art. 2697 c.c., il pregiudizio derivante dalla mancata concessione della “carta docente” (es. spese di formazione sostenute autonomamente dal docente e che, in corretta esecuzione del sinallagma, sarebbero state invece di competenza dell'Amministrazione; perdita di chance formativa;
menomazione non patrimoniale della
Pagina 7 di 14 professionalità) debba essere dimostrato, quantomeno in via presuntiva, da chi agisce. Con ammissibilità di liquidazione equitativa del dimostrato pregiudizio “nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio” (così Cass., 27.10.2023, n. 29961).
Trattasi infatti di azione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non è controverso tra le parti e risulta anche documentalmente quanto segue:
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno nell'anno Parte_1
scolastico 2021/2022 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 Parte_2
giugno negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto due incarichi di supplenza su organico di fatto (cfr. allegato 2);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 31 agosto negli anni Parte_3
scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal 1.9.2023;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_4
scolastici 2019/2020 e 2021/2022 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
2020/2021 e 2022/2023. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stato assunto in ruolo con decorrenza dal
1.9.2023;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_5
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023. La ricorrente ha altresì dato prova di essere inserita nel sistema scolastico nel vigente anno scolastico 2024/2025, avendo ottenuto un incarico di supplenza su organico di diritto (cfr. allegato 5);
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli anni Parte_6
scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e con termine al 31 agosto negli anni scolastici
Pagina 8 di 14 2019/2020 e 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stata assunta in ruolo con decorrenza dal
1.9.2021;
- ha ricevuto incarichi di supplenza con termine al 30 giugno negli Parte_8
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 e con termine al 31 agosto nell'anno scolastico 2020/2021. Parte ricorrente, secondo le risultanze dello stato matricolare depositato dallo stesso convenuto, è stato assunto in ruolo con decorrenza dal 1.9.2024.
Orbene, nella presente controversia, è pacifica la comparabilità con i docenti a tempo indeterminato dei ricorrenti, assunti a tempo determinato negli anni scolastici per i quali è formulata la domanda (sia pure ciascuno per differenti anni scolastici); e ciò però segnatamente con riferimento alle supplenze che hanno riguardato l'intero anno scolastico e che sono pertanto perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico, con la precisazione che tutti i ricorrenti risultano ancora inseriti nel sistema scolastico, tanto che , , , e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6
sono stati assunti in ruolo, mentre e Parte_8 Parte_2
hanno ottenuto incarichi di supplenza anche nel corso dell'anno scolastico Parte_5
2024/2025.
Con riferimento all'istanza presentata dai docenti , Parte_1 [...]
, , , e per l'anno Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_8
scolastico 2022/2023, il convenuto ha eccepito che l'assegnazione in favore dei CP_1
docenti non di ruolo della c.d. carta del docente è stata espressamente prevista dall'art. 15 del
D.L. 69/2023, con richiesta di cessazione della materia del contendere.
Circa la configurabilità del diritto dei ricorrenti a ricevere la c.d. carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023, l'eccezione ministeriale di operatività dell'art. 15 del D.L. 69/2023 non è dirimente, poiché tale norma non trova applicazione per l'anno scolastico 2022/2023 essendo entrata in vigore solo dopo l'inizio di tale anno scolastico e non essendo ad esso applicabile.
Con segnato riferimento all'istanza presentata da per Parte_2
gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, il convenuto ha contestato la debenza CP_1
della carta docente alla ricorrente in ragione dello svolgimento di supplenze brevi.
Sul punto, va osservato che negli anni scolastici in disamina ha Parte_2
svolto supplenze su organico di fatto, ossia fino al 30 giugno e per un numero di ore ben superiore al part time al 50% (cfr. documento 2). Infatti, sebbene nello stato matricolare sia ripostato il monte delle ore settimanali assegnate in supplenza alla ricorrente nei predetti anni
Pagina 9 di 14 scolastici, dalla disamina dei contratti di assunzione a tempo determinato e dallo stato matricolare stesso emerge che nell'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente ha svolto supplenze per complessive 15 ore (6 ore settimanali di lezione + 9 ore settimanali di completamento), mentre nell'anno scolastico 2019/2020 ha svolto supplenze per complessive
18 ore (6 ore settimanali di lezione + 12 ore settimanali di completamento).
In ragione di tutto quanto esposto, dunque, il Controparte_1
deve essere condannato ad erogare in favore delle parti ricorrenti la prestazione oggetto di causa, previa emissione (ora per allora) della c.d. carta elettronica del docente ed accredito in favore di ciascuna della somma di € 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di domanda, e nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepita nel caso di specie con segnato riferimento alla posizione dei ricorrenti , , Parte_1 Parte_2 Pt_6
e in relazione all'anno scolastico 2017/2018 e da costoro ritenuta
[...] Parte_3
fondata, con espressa rinuncia alla domanda per tale anno scolastico.
Con riferimento alla eccepita prescrizione quinquennale degli importi di cui i ricorrenti richiedono l'accredito sulla carta docente, deve innanzi tutto rilevarsi che l'art. 3 del d.p.c.m. del 23.9.2015, rubricato “importo della carta”, dispone che “
1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2
e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 é reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare
l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione”.
Dalla lettura della norma richiamata appare evidente che l'importo di € 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico, ossia dal 1 settembre ed è utilizzabile entro il 31 agosto successivo;
la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della carta per l'anno scolastico successivo;
in ogni caso, ogni anno scolastico la carta viene ricaricata dell'importo di € 500,00. Ciò significa che l'importo di € 500,00 annui viene pagato periodicamente ai docenti a tempo indeterminato, ad anno, dovendosi, dunque, applicare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che non richiede che le somme pagate abbiano necessariamente natura retributiva,
Pagina 10 di 14 prevedendo la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. A tal proposito la Corte di legittimità, nella richiamata sentenza n.
29961/2023 ha espressamente statuito che “il pagamento 'di scopo' di cui consiste la Carta
Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e CP_1
rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non
è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito”.
La Corte di legittimità ha altresì chiarito che il diritto alla percezione del bonus è assoggettato al termine prescrizionale quinquennale, il quale inizia a decorrere dall'assunzione dell'incarico o dal successivo momento in cui il diritto potesse essere esercitato: “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta
l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. […] la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il con-ferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'an-nata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio. Il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità”, sicché “l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Ritiene dunque il Tribunale - in adesione alla recente pronuncia della Corte di
Cassazione n. 29961/2023 cit. - che l'eccezione di prescrizione della pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018, cui , e Parte_1 Parte_2 Pt_6
hanno aderito, è fondata.
[...]
Pagina 11 di 14 Invero, ha ottenuto supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 in data Parte_1
27.9.2017 (cfr. allegato 10). ha invece ottenuto supplenza per Parte_2
l'anno scolastico 2017/2018 in data 26.9.2017 (cfr. allegato 11), ha ottenuto Parte_3 supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 in data 3.10.2017 (cfr. allegato 12), mentre ha ottenuto supplenza per l'anno scolastico 2017/2018 in data 29.9.2017 Parte_6
(cfr. allegato 13).
Il ricorso è stato notificato in data 25.7.2023. Ne consegue che le pretese che avrebbero potuto essere fatte valere anteriormente al 25.7.2018 sono prescritte.
, e con le note di Parte_1 Parte_2 Parte_6 trattazione scritta depositate il 19.3.2024 hanno preso atto dell'intervenuta prescrizione e rinunciato alla relativa porzione di domanda.
Al contrario, con segnato riferimento all'istanza di l'eccezione di prescrizione Parte_3
della pretesa relativa all'anno scolastico 2017/2018 è infondata, in quanto la stessa ha domandato il riconoscimento del beneficio della carta docente solo per gli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023.
In definitiva, in virtù delle considerazioni in diritto e in fatto in precedenza espresse e a mente del quadro fattuale così rappresentato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, secondo quanto di seguito indicato:
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
- per per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_6
- per per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022 e 2022/2023.
Da tutto quanto evidenziato discende che le domande del ricorso, nei limiti sopra evidenziati, devono essere accolte, con conseguente accertamento del diritto di ciascun ricorrente a ricevere, previa emissione ora per allora, la c.d. carta del docente e del conseguente diritto a ricevere l'accredito della somma indicata (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, in relazione agli anni scolastici sopra partitamente indicati per ciascuno.
Pagina 12 di 14 Per ogni importo dovuto in favore di ogni richiedente spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, ma non anche la rivalutazione monetaria: ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994, nell'ambito del pubblico impiego l'importo dovuto a titolo di interessi - stante il divieto di cumulo - è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno né allegato, né provato di aver subìto un maggior danno per la riduzione del valore del loro credito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura di 29/36 e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo in considerazione della molteplicità dei ricorrenti, del valore della causa, senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e operata una riduzione in ragione sia della decisione della controversia su mera base documentale e dell'attività semplificata svolta in udienza, sia del fatto che la rinuncia al ricorso operata da dopo la costituzione in giudizio del Parte_7
convenuto comporterebbe la relativa condanna al pagamento delle spese di lite;
per i rimanenti 7/36 le spese di lite vengono compensate in ragione del fatto che la domanda è stata accolta per 29 delle 36 c.d. carte del docente oggetto della domanda iniziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di e ne dispone per Parte_7
l'effetto l'estromissione dal giudizio;
2. Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, dichiara che hanno diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015:
a. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2022/2023;
b. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
c. per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e CP_5
2022/2023;
e. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023;
Pagina 13 di 14 f. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021; Parte_6
g. per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_8
2021/2022 e 2022/2023;
3. Condanna il a mettere a disposizione delle Controparte_1
ricorrenti mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), per consentir loro di fruirne nel rispetto dei vincoli di legge, i seguenti importi:
a. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_1
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
b. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici Parte_2
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
c. € 1.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2021/2022 e Parte_3
2022/2023;
d. € 2.000,00 in favore di per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_4
2021/2022 e 2022/2023;
e. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_5
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
f. € 1.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_6
2019/2020 e 2020/2021;
g. € 2.500,00 in favore di per gli anni scolastici 2018/2019, Parte_8
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
4. Dichiara prescritte e dunque rigetta le pretese di , Parte_1 [...]
e in relazione all'anno scolastico 2017/2018; Parte_2 Parte_6
5. Condanna il a rifondere ai ricorrenti i 29/36 delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € 2.572,18, oltre € 118,50 per esborsi ed oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
6. Compensa tra le parti i residui 7/36 delle spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 30 giugno 2025
Il Giudice LE CO
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