Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4940 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27954 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023
vertente
TRA
(c.f. C.F. 1 ), in virtù di procura in atti, Parte_1
pressodall'avv. Vincenzo Pascarella ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via Morosini n. 21,
lo Studio dell'avv. Antonella Gallo;
ATTRICE
E
C.F. e P. IVA P.IVA_1 con sede in S. Isidoro - S. Caterina KM 2
,Controparte_1
Nardò (LE), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Del Borrello, con studio in Milano, Via
Terraggio 17 e presso il quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 conveniva in giudizio,Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2023, la sig.ra avanti questo Tribunale, la società Controparte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"A) in accoglimento della domanda attorea, così come formulata ai capi 1, 2, 3, 4 e 5 della premessa e che qui per brevità abbiansi per integralmente riportati e trascritti, B) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della società convenuta;
C) nonché, la esclusiva responsabilità ex art. 2051 c.c., nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa, della società Controparte_1
[...] quale gestore del villaggio turistico "Porto Selvaggio Resort", stante l'inadeguatezza della struttura. La struttura turistica, infatti, non deve presentare rischi o insidie per la clientela e deve fare in modo che i clienti non si trovino in situazioni pericolose quando sono all'interno di essa. Per effetto di quanto accertato, D) condannare la società I pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice della complessiva somma di € 97.751,28 così come quantificata nella narrativa che precede ai capi 8 e ss, di cui: € 24.750,00 per=
-€ 55.396,00 per danno biologico permanente;
danno biologico temporaneo;
-€ 2.642,28 per spese sanitarie;
=€ 1.353,00 per rimborso prezzo pagato per il soggiorno;
= € 13.000,00 per lucro cessante;
= € 610,00 per la CTP come da fattura nr 20/2023 del dott. Persona_1 Il tutto oltre al danno non patrimoniale atteso che il sinistro ha provocato nell'attrice uno stato di depressione e sofferenza psichica e da liquidare in via equitativa in virtù di quanto dedotto al capo 12 della narrativa che precede nei limiti di € 260.000,00 cui è contenuta la presente domanda. D) In via gradata, si chiede condannarsi la società Controparte_1
[...] nella indicata qualità, al pagamento in favore dell'attrice e per le causali innanzi indicate da quantificarsi nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di CTU, che sin d'ora si invoca in caso di contestazioni, sempre nei limiti di € 260.000,00 cui è contenuta la presente domanda. E) Sulle somme riconosciute si chiede liquidarsi gli interessi e la rivalutazione monetaria come per legge dal dì dell'evento al soddisfo. F) Con vittoria di spese e competenze di lite, rimb. forfett., c.p.a. e Lv.a. come per legge, da attribuire in favore del sottoscritto avvocato antistatario."
A sostegno delle domande, l'attrice deduceva di avere prenotato un soggiorno presso la struttura turistica "Porto Selvaggio Resort" sito in località Marina di Nardò dal 18/7/2021 al 1/08/2021, struttura gestita dalla Controparte_1 - che in data 28 luglio 2021, mentre partecipava ad una partita di pallavolo organizzata da un animatore del villaggio turistico, impattava con il piede contro la radice di un albero precedentemente abbattuto e ricoperta da muschio e quindi non visibile;
- che, trasportata presso il P.S. di Tricase, le veniva riscontrata la frattura della caviglia destra e, in seguito ad altri controlli, frattura trimalleolare per la quale veniva sottoposta ad intervento chirurgico;
- che seguiva un lungo iter terapeutico all'esito del quale residuava un danno biologico permanente del
20%, un periodo di inabilità temporanea assoluta di 100 giorni ed un periodo di ITP di 300 giorni;
- che, a causa delle lesioni subite, era costretta a rifiutare offerte di lavoro per complessivi € 13.000,00
e cadeva in uno stato di depressione e sofferenza psichica meritevole di valutazione sotto il profilo della personalizzazione del danno;
- che il citato evento aveva provocato anche un danno da vacanza rovinata per il quale aveva diritto alla restituzione del prezzo pagato per il soggiorno. Sulla base di tali presupposti, l'attrice assumeva che dei danni dovesse essere chiamata a rispondere la società convenuta sia contrattualmente sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella sua veste di custode della struttura.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_1 che contestava le avverse domande. In particolare, CP_1 evidenziava come la versione dei fatti esposta dall'attrice non era suffragata da alcun valido elemento probatorio mentre, al contrario, le dichiarazioni rilasciate lo stesso giorno del sinistro dai testimoni oculari dell'evento e prodotte in atti evidenziavano l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte della società convenuta;
veniva quindi chiesta la condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dell'istruttoria testimoniale, il Giudice, con ordinanza del 12.11.2024, riteneva superflua la c.t.u. medico - legale e rinviava la causa per la decisione all'udienza del 5.06.2025; quindi, depositati dalle parti gli scritti conclusionali, all'udienza cartolare del 5.06.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
Ciò premesso, osserva il giudicante che la domanda attorea si palesa del tutto infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
A prescindere dall'inquadramento della responsabilità prospettata da parte attrice (contrattuale o extracontrattuale ex art. 2051), va rilevato che dall'istruttoria testimoniale espletata è emerso inequivocabilmente che la dinamica del sinistro è avvenuta in modo diverso da come dedotto dall'attrice.
In particolare, lo stesso giorno del sinistro, quattro dei partecipanti alla partita di pallavolo che soggiornavano all'interno della struttura, rilasciavano le dichiarazioni prodotte in atti con la descrizione della dinamica dell'occorso: sig. CP_2 (doc. 3) "In data 28/7/21, mentre si teneva una partita di pallavolo, una ragazza si è causata un infortunio nel cercare di prendere una palla sostanzialmente imprendibile, il tutto con un movimento sbagliato del piede causando il suddetto infortunio (v. doc. 3); sig.ra Controparte_3 "In data odierna (28/07/2021) ho assistito alla partita di pallavolo, durante la quale una ragazza, nel tentativo di intercettare la palla, ha posizionato malamente il piede, il che le ha provocato una frattura (v. doc. 4); Persona_2
Mercoledì 28 luglio 2021. In qualità di partecipante al torneo di pallavolo, svoltosi in data odierna presso il Porto Selvaggio Resort, confermo di avere assistito all'infortunio occorso e che esso è avvenuto in maniera autonoma, a causa del tentativo di raggiungere un pallone vagante di difficile riuscita. Lo spiacevole episodio è scaturito dal tentativo di un bagher a seguito del quale la malcapitata è caduta a terra dolorante " (v. doc. 5); sig. Controparte_4 "Stavamo giocando a pallavolo, su una palla abbastanza difficile da prendere, la ragazza si è buttata in brutto modo e purtroppo è successo quel che è successo. La palla era difficile da prendere ma lei ci ha provato lo stesso” (v. doc. 6).
I predetti testimoni oculari sono stati sentiti nel corso della fase istruttoria del giudizio e hanno tutti confermato il contenuto e le sottoscrizioni delle dichiarazioni prodotte dalla convenuta.
Tali dichiarazioni, che, in quanto rese il giorno stesso dell'incidente, appaiono particolarmente genuine e attendibili, risultano univoche e concordi nell'affermare che la caduta della Pt_1 è stata dovuta al tentativo posto in essere dall'attrice di recuperare una palla difficile posizionando il piede in maniera innaturale, tanto da causare la frattura, senza alcun riferimento alla presenza sui luoghi di una radice di un albero coperta da muschio.
Tale dinamica non appare adeguatamente smentita da emergenze contrarie.
In primo luogo, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione fotografica raffigurante la rappresentata insidia, posto che le foto allegate dalla Pt_1 mostrano solo la radura costellata di
pini marittimi dove si sarebbe svolta la partita di pallavolo.
Quanto ai testi indicati da parte attrice, deve rilevarsi che due di essi (sig.re Testimone_1 e Tes_2
[...] ) nulla sono stati in grado di riferire sulla causa della caduta.
La prima ha riferito: "Ricordo che la sig.ra Pt_1 nell'accingersi a prendere la palla, cadde, però non ricordo i dettagli precisi come descritti nel capitolo di prova."; la seconda ha dichiarato "Io ricordo di aver visto la sig.ra Pt_1 che mentre giocava cadde a terra, mi risulta che nello spazio dove stavano giocando a pallavolo, per terra c'erano degli avvallamenti e le radici degli alberi, però non ebbi modo di vedere su che cosa aveva inciampato la sig.ra Pt_1 e con quale piede.” (v. deposizioni a verbale di udienza del 20.06.2024).
Non appaiono attendibili, poi, le uniche dichiarazioni rese dai testi Testimone_3 (padre dell'attrice) e Tes_4 (padre della moglie del fratello della Pt_1 ), che avrebbero visto la Pt_1 inciampare in una radice di albero mentre si trovavano ad assistere alla partita da una terrazza della piscina, sia perché provenienti da persone comunque legate da rapporti familiari con l'attrice sia perché, dalla documentazione fotografica prodotta, non si evince alcuna piscina nelle vicinanze del luogo in cui si è svolta la partita.
Tali deposizioni, pertanto, non appaiono idonee a scalfire quanto univocamente e concordemente dichiarato dai testi di controparte.
Sulla base dell'istruttoria espletata, dunque, deve concludersi che parte attrice non ha fornito adeguata prova del fatto storico da cui dovrebbe discendere la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta né, in ogni caso, la prova del rapporto di causalità tra il bene in custodia e l'evento dannoso necessaria ai sensi dell'art. 2051 c.c., risultando la caduta occorsa alla Pt_1 dovuta ad
un accidentale cattivo appoggio del piede nel corso di una ordinaria partita di pallavolo svolta all'interno del villaggio turistico, evento che costituisce caso fortuito atto a neutralizzare qualsiasi responsabilità della convenuta.
La domanda attorea va dunque rigettata.
Le spese si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della nota spese allegata da parte convenuta nel rispetto dei parametri ex d.m. 55/14 e successive modifiche (con riduzione per la fase istruttoria e decisoria, che non hanno richiesto attività complesse).
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano - Sezione settima - in composizione monocratica, nella persona del dr. Gian
Piero Vitale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda avanzata da Parte_1
2) CONDANNA parte attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 12.000,00 per competenze, oltre contributo forfettario, iva e cpa come per legge.
Milano, 17 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale