Rigetto
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/02/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01229/2025REG.PROV.COLL.
N. 05799/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5799 del 2023, proposto da
UC OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Luppi e Francesco Luppi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, n. 1373 del 27 dicembre 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La vicenda in fatto che ha dato origine al contenzioso è stata correttamente ricostruita dal giudice di primo grado.
Il sig. UC OR è proprietario di un fondo edificabile in Manerba del Garda (Fg. 15 mappale 12764, in Via Solferino n. 3), acquistato il 19 maggio 2016 e ubicato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico apposto con D.M. 24 marzo 1976, gravante sull’intero territorio di Manerba del Garda.
Il PGT vigente all’epoca dell’acquisto – regolarmente sottoposto a VAS e alle verifiche di compatibilità con gli strumenti di pianificazione paesaggistica regionali e provinciali – riconosceva una capacità edificatoria una tantum di 500 mc in un sedime predefinito, all’interno di una porzione azzonata come “area agricola di salvaguardia” che ospita residenze e ville sparse (e che sarebbe per questo priva di un’effettiva connotazione rurale).
I proprietari precedenti, danti causa del sig. OR, avevano ottenuto il titolo abilitativo e l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un’abitazione.
Dopo il rogito del terreno a suo favore, il sig. OR depositava istanza di permesso di costruire e variante all’autorizzazione paesaggistica, con l’intenzione di spostare il sedime dell’edificio nella porzione acquistata.
Successivamente al parere favorevole della Commissione per il paesaggio, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, in data 4 agosto 2017, ha espresso un preavviso di provvedimento negativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto “la proposta insediativa risulta incoerente con il contesto tutelato preminentemente perché va a ricoprire una porzione di contesto rurale interferente in modo non coerente con il sistema rurale del contesto e si discosta significativamente dal sistema insediativo già esistente”, sicché l’istanza è stata ritenuta non accoglibile “sulla base delle suddette valutazioni, e poiché le opere risultano … in contrasto con l’indirizzo normativo di salvaguardia del paesaggio inteso come luogo espressivo di identità, la cui tutela si esprime attraverso il riconoscimento, la salvaguardia e, ove necessario, il recupero dei valori culturali che esso esprime (art. 131 del d.lgs.. 22/01/2004, n. 42)”.
La relativa azione impugnatoria proposta dal sig. OR dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, è stata accolta dalla Sezione Prima del detto Tribunale con la sentenza n. 948 del 30 ottobre 2019 che, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.
L’interessato ha quindi proposto, dinanzi al Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, un’azione per ottenere la condanna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Bergamo e Brescia, al risarcimento dei danni asseritamente sofferti a causa del provvedimento illegittimo della Soprintendenza ed annullato dal TAR con la citata sentenza n. 948 del 2019.
Infatti, secondo la prospettazione di parte, il provvedimento, ritardando la conclusione favorevole del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, avrebbe determinato l’impossibilità per il ricorrente di conseguire l’autorizzazione medesima e i titoli edilizi necessari per dare corso all’intervento, dal momento che, nelle more del giudizio, il Comune di Manerba del Garda, con delibere di consiglio comunale n. 43 del 2/12/2017 e n 25 del 21/5/2018 ha rispettivamente “adottato” e quindi “approvato” in via definitiva la Variante al Piano di Governo del Territorio, eliminando il precedente ambito edificabile soggetto a disposizioni particolari identificato con il n. 3, e assoggettando per l’effetto il fondo del ricorrente alla disciplina delle aree agricole, con interventi limitati alle esigenze di produzione in favore di coltivatori diretti.
Il Tar adito, con la sentenza n. 1373 del 27 dicembre 2022, ha respinto il ricorso, sicché il sig. OR ha interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:
1) Violazione degli artt. 24, 97, 111, 113 cost.; Violazione degli artt. 34, 64, 73 cpa; 112, 115, 116 cpc e 2697 cc; Violazione degli artt. 2909 cc e 324 cpc; Violazione dell’art. 146, D.lgs 42/2004; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; Errata e insufficiente motivazione.
Ai capi 4 e 5 della sentenza impugnata, il TAR avrebbe ricostruito in modo errato e incompleto i principi vigenti in tema di risarcimento del danno e onere della prova; non avrebbe esaminato il potere attribuito alla Soprintendenza e non avrebbe svolto un giudizio prognostico sulla base delle risultanze istruttorie, travisando la prospettazione attorea e non valutando i fatti non contestati e acquisiti al giudizio.
I fatti dedotti dal ricorrente, emergenti dai documenti depositati, e non contestati dalla Soprintendenza, né nel giudizio caducatorio presupposto, né nel giudizio risarcitorio di primo grado, sono i seguenti:
a) il progetto presentato non riguarda una nuova costruzione, ma lo spostamento di una costruzione già autorizzata dalla Soprintendenza sotto il profilo paesaggistico, all’interno di un piccolo fondo, di limitate dimensioni. La già intervenuta autorizzazione, seppur in altra posizione del terreno, non appare irrilevante quanto alla conduzione di un giudizio prognostico, ex ante, sulla spettanza del bene della vita;
b) l’edificabilità dell’area del ricorrente è frutto di una variante urbanistica del 2011, nella quale il fondo di proprietà è stato oggetto di valutazione puntuale, con attribuzione di una potenzialità edificatoria autonoma e definita, in ragione della carenza di caratteristiche agricole;
c) l’introduzione di tale possibilità edificatoria è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica e a giudizio di compatibilità con la pianificazione paesaggistica presupposta, PTCP e PTR, con espressione di giudizi favorevoli;
d) la Soprintendenza, convocata a quattro conferenze di servizi, non ha formulato alcuna osservazione o parere contrari;
e) il fondo è stato classificato come privo delle caratteristiche agricole del contesto;
f) rispetto al progetto già autorizzato sullo stesso fondo, la variante richiesta, di un edificio di un solo piano, viene interrata per 1,8 metri, con soluzione ipogea collocata in posizione degradante;
g) la visuale dell’edificio di progetto è mascherata da altre costruzioni autorizzate dalla Soprintendenza;
h) l’edificio non è visibile da coni ottici panoramici pubblici e non ostruisce la vista lago;
i) la commissione comunale per il paesaggio ha espresso parere favorevole, anche, sulla nuova soluzione;
j) i rilievi di fatto espressi nel parere negativo, riguardanti la presenza di una piscina, l’articolazione del volume in lunghezza e la copertura a verde del tetto, sarebbero stati agevolmente superabili sotto il profilo progettuale, con modifica dei relativi profili.
Il primo giudice avrebbe errato nel concludere per l’incertezza sulla spettanza del bene della vita, neppure mai contestata dal Ministero, così violando, ancor prima che l’art. 64 cpa, il principio della domanda, vigente anche per le eccezioni, in una giurisdizione, tipicamente, soggettiva su diritti.
In ogni caso, il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita avrebbe dovuto essere condotto sulla base dei fatti acquisiti in giudizio, anche perché non contestati.
L’appellante ha dedotto le circostanze che avrebbero dovuto, legittimamente, condurre all’approvazione del progetto, depositando una relazione paesaggistica sulla compatibilità della variante con i vincoli di tutela e indicando gli accorgimenti progettuali che avrebbero potuto essere adottati per superare le perplessità dell’ente.
Sarebbe spettato al Ministero provare la sussistenza di quelle eccezionali ragioni le quali, a fronte di altre edificazioni presenti e della valutazione di compatibilità già svolta, sia in sede di VAS, che in sede di rilascio della precedente autorizzazione, avrebbero precluso del tutto e in ogni misura la costruzione del lotto di proprietà.
2) Violazione degli artt. 24, 97, 111, 113, 117 e 118 cost.; Violazione degli artt. 2697 cc; 34, 64, 73 cpa; 112, 115, 116 cpc; Violazione degli artt. 2, 5, 13 e 14, D.lgs 152/2006 e degli artt. 15, 76, 77, LR Lombardia 11/03/2005 n. 12; Violazione dell’art. 146, D.lgs 42/2004; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; Errata e insufficiente motivazione.
Il TAR non espone ragioni di contrasto tra il progetto e i beni oggetto di tutela paesaggistica, né che i profili di (non) dedotta contrarietà eccedano la discrezionalità tecnica e siano insondabili, limitandosi a dire che la Soprintendenza avrebbe potuto reiterare il diniego in ragione degli stessi motivi dedotti nel provvedimento annullato, senza interrogarsi se tanto avrebbe potuto fare legittimamente o meno, sulla base di quanto dedotto e provato in giudizio e con i limiti del giudicato.
Solo ove il parere espresso sia continente rispetto al potere attribuito, coerente con la pianificazione e con i vincoli, applicativo di criteri tecnico scientifici corretti e, non di meno, vi siano una pluralità di soluzioni tutte astrattamente logiche, proporzionate e adeguate, allora si esprimerebbe la facoltà di scelta rimessa alla Soprintendenza, nel margine di opinabilità residuo, ma non sarebbe questo il caso, atteso che il Ministero e la Soprintendenza non avrebbero indicato un solo elemento che avrebbe potuto condurre, non alla richiesta di modifiche del progetto, ma all’affermazione della totale inedificabilità del fondo, estrema ratio giustificabile solo in caso di assoluta e intollerabile incompatibilità di qualsiasi astratta edificabilità.
La Soprintendenza aveva già autorizzato sul fondo agricolo la richiamata volumetria e il sig. OR avrebbe, semplicemente, chiesto di spostarla di pochi metri perché fosse edificabile sulla porzione da lui acquistata.
A fronte della pianificazione paesaggistica e delle valutazioni di VAS, nonché dell’autorizzazione della costruzione sullo stesso terreno, di cui era stata chiesta la sola traslazione, il TAR non spiegherebbe perché non ritiene possibile affermare che “una ipotetica nuova soluzione progettuale avrebbe avuto serie probabilità di ottenere l’assenso della Soprintendenza”.
3) Violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., 34 e 64 cpa e 2697 c.c.; Violazione dell’art. 146, D.lgs 42/2004, degli artt. 13 e 38, L.R. 11/03/2005, n. 12 e degli artt. 12, 13 e 15, DPR 380/01; Errata valutazione delle risultanze istruttorie; Errata e insufficiente motivazione.
Accertata la spettanza del bene della vita, la sentenza gravata sarebbe errata anche ove ritiene mancante il nesso causale.
Il TAR imputa la preclusione della concreta possibilità edificatoria alla nuova strumentazione urbanistica approvata dal Comune, utilizzando, per la verifica del nesso di causalità, un parametro temporale sbagliato, in quanto riferito, non alla data di esercizio del potere già ritenuto illegittimo, ma all’ipotetica e non indicata data di un suo successivo riesame.
Il TAR ha affermato che, poiché la variante urbanistica preclusiva dell’edificazione è stata adottata il 2/12/2017, con conseguente efficacia delle misure di salvaguardia, non sarebbe possibile ritenere che, in assenza del parere negativo, il procedimento di autorizzazione si sarebbe concluso in tempo utile, ma tale argomento non sarebbe compendiato da alcun esame della disciplina e dei termini di legge.
Se la Soprintendenza si fosse espressa favorevolmente, ai sensi dell’art. 146, d.lgs 42/04, entro 15, (comma 9), o 20 giorni, (comma 8), il Comune avrebbe provveduto in conformità e, al più tardi, il 24 agosto 2017 si sarebbe dovuto concludere positivamente il procedimento.
La mera richiesta di variante al PDC già autorizzato, depositata l’8/11/2016, avrebbe dovuto essere evasa entro il 23.10.2017 (art. 38, commi 3 e 7, LR Lombardia n. 12/2005, tempo massimo 45+15), per cui sarebbe provato che, ove il potere fosse stato correttamente esercitato, il procedimento avrebbe potuto concludersi in tempo utile per consentire al ricorrente di procedere all’edificazione.
Sussiste, in conclusione, il nesso causale ove la sopravvenienza ha assunto rilevanza causale quale fatto impeditivo solo per effetto del cattivo o tardivo esercizio del potere (per tutte, Cons. Stato, Ad. Plen., 23.4.2021 n 7).
4) Sulla sussistenza dei restanti requisiti.
A fronte di una sopravvenienza impeditiva della reintegra, in forma specifica, nella posizione giuridica lesa dal provvedimento annullato, spetterebbero al ricorrente i danni lamentati in primo grado.
Il sig. OR ha quantificato il danno subito a causa dell’illegittimo diniego della Soprintendenza, per l’impossibilità di realizzazione del progetto approvato, in € 806.152,16.
L’appellante ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni, con cui ha chiesto, in via istruttoria, ove occorra, di disporre CTU o verificazione sui danni patiti.
Le Amministrazioni appellate non si sono costituite in giudizio, non potendosi tenere conto dell’atto di costituzione depositato dal Ministero della Cultura successivamente al passaggio in decisione della controversia.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. La sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, capostipite di tutta la giurisprudenza successiva, ha evidenziato come sia possibile pervenire al risarcimento del danno da lesione dell’interesse legittimo soltanto se l’attività illegittima della pubblica amministrazione abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l’interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento.
Il rilievo centrale, quindi, è assunto dal danno, del quale è previsto il risarcimento qualora sia ingiusto, sicché la lesione dell’interesse legittimo è condizione necessaria ma non sufficiente per accedere alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. in quanto occorre altresì che risulti leso, per effetto dell’attività illegittima e colpevole dell’amministrazione pubblica, l’interesse materiale al quale il soggetto aspira.
È soltanto la lesione al bene della vita, infatti, che qualifica in termini di “ingiustizia” il danno derivante dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione e lo rende risarcibile.
La pretesa al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla lesione dell’interesse legittimo, insomma, si fonda su una lettura dell’art. 2043 c.c. che riferisce il carattere dell’ingiustizia al danno e non alla condotta, di modo che presupposto essenziale della responsabilità non è tanto la condotta colposa, ma l’evento dannoso che ingiustamente lede una situazione soggettiva protetta dall’ordinamento ed affinché la lesione possa considerarsi ingiusta è necessario verificare attraverso un giudizio prognostico se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente spettato al titolare dell’interesse.
In particolare, per gli interessi pretensivi, occorre stabilire se il pretendente sia titolare di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la conclusione positiva del procedimento, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile era destinata, in base a un criterio di normalità, ad un esito favorevole.
L’obbligazione risarcitoria, quindi, affonda le sue radici nella verifica della sostanziale spettanza del bene della vita ed implica un giudizio prognostico in relazione al se, a seguito del corretto agire dell’amministrazione, il bene della vita sarebbe effettivamente o probabilmente ( cioè secondo il canone del “più probabile che non”) spettato al titolare dell’interesse; di talché, ove il giudizio si concluda con la valutazione della sua spettanza, certa o probabile, il danno, in presenza degli altri elementi costitutivi dell’illecito, può essere risarcito, rispettivamente, per intero o sotto forma di perdita di chance.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7 del 23 aprile 2021, ha ugualmente enunciato il principio di diritto secondo cui:
“ la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimentale sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita ”.
La stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 2021, nella parte motiva, ha tra l’altro evidenziato che:
“… l’accertamento del nesso di consequenzialità immediata e diretta del danno con l’evento pone problemi di prova con riguardo al lucro cessante in misura maggiore rispetto al danno emergente. A differenza del secondo, consistente in un decremento patrimoniale avvenuto, il primo, quale possibile incremento patrimoniale, ha di per sé una natura ipotetica. La valutazione causale ex art. 1223 cod. civ. assume pertanto la fisionomia di un giudizio di verosimiglianza (rectius: di probabilità), in cui occorre stabilire se il guadagno futuro e solo prevedibile si sarebbe concretizzato con ragionevole grado di probabilità se non fosse intervenuto il fatto ingiusto altrui. Non a caso in questo ambito è sorta la tematica della risarcibilità della chance, considerata ormai, sia dalla giurisprudenza civile sia dalla giurisprudenza amministrativa, una posizione giuridica autonomamente tutelabile -morfologicamente intesa come evento di danno rappresentato dalla perdita della possibilità di un risultato più favorevole (e in ciò distinta dall’elemento causale dell’illecito, da accertarsi preliminarmente e indipendentemente da essa)- purché ne sia provata una consistenza probabilistica adeguata …”.
4. Nella fattispecie in esame, i presupposti per il risarcimento del danno, sotto forma sia di danno emergente che di lucro cessante, non sussistono per l’assenza di un danno ingiusto.
Il sig. OR, nel presentare la variante al progetto, è divenuto titolare di un interesse legittimo pretensivo alla realizzazione dell’opera, sicché il parere della Soprintendenza impugnato ed annullato in sede giurisdizionale ha leso la sua posizione giuridica soggettiva ma, ai fini della qualificazione del danno come ingiusto e, quindi, dell’astratta configurabilità dell’obbligazione risarcitoria in capo all’amministrazione, occorre valutare se, in base al richiamato giudizio prognostico, il bene della vita sarebbe spettato all’interessato ove l’amministrazione avesse legittimamente esercitato la funzione pubblica.
Il danno sofferto dall’appellante non è ingiusto in quanto, ove l’Amministrazione avesse agito diligentemente, proprio sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza del Tar per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 948 del 2019, è del tutto verosimile ritenere che, in ragione del progetto presentato, non avrebbe rilasciato un parere favorevole e, quindi, non avrebbe soddisfatto l’interesse legittimo pretensivo dell’interessato nel corso dell’attività amministrativa contestata.
Infatti, la sentenza del Tar Brescia n. 948 del 30 ottobre 2019, che ha annullato il parere negativo della Soprintendenza, non ha affatto accertato la spettanza del bene della vita.
Diversamente, ha ritenuto per molti aspetti corretto l’operato della Soprintendenza, censurandolo invece per avere praticato l’opzione zero senza “ valutare ulteriori proposte che contemplino modalità costruttive meno impattanti, e proporre a sua volta prescrizioni limitative o mitigative ” e, quindi, senza avere consentito all’interessato di presentare una diversa proposta che tenesse conto delle indicazioni fornite dall’Autorità di tutela del paesaggio, mentre “ l’autorizzazione – ovvero il parere favorevole – potrà essere negata solo dopo aver motivatamente escluso le ipotesi intermedie, accompagnate da accorgimenti idonei ad evitare interferenze inaccettabili con i valori paesistici tutelati ”.
La detta sentenza, inoltre, ha precisato che “ sempre con riguardo alla motivazione del provvedimento gravato … la corretta individuazione dei profili di criticità rispetto a un punto panoramico descritto come di “altissima sensibilità” in un contesto rurale da salvaguardare, deve essere accompagnata da una motivazione particolarmente precisa e accurata sulla concreta lesione dei valori tutelati, anche con riguardo all’insistenza – a breve distanza – di manufatti fuori terra, cui si è qui a più riprese fatto riferimento ”.
Pertanto, il parere negativo di compatibilità paesaggistica è stato annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, ma il giudicato non ha accertato la spettanza del bene della vita, vale a dire che il parere avrebbe dovuto essere favorevole.
Anzi, la sentenza ha esplicitamente riconosciuto che la Soprintendenza ha formulato “ il giudizio di competenza sulla base di una corretta ricostruzione dello stato dei luoghi, individuando i profili di criticità del progetto (eccessiva lunghezza in pianta, anomalia dell’inserimento della collinetta, introduzione di una piscina estranea al contesto rurale) ”.
Di talché è totalmente da escludere che un’attività legittima, in luogo di quella contestata, avrebbe potuto comportare il rilascio del parere favorevole sul progetto presentato, dovendo necessariamente la parte proporre, ove avesse voluto, un’altra soluzione.
In conclusione, non è stato dimostrato, essendo piuttosto verosimile il contrario, che l’appellante potesse conseguire il bene della vita, ottenendo un parere favorevole e, quindi, il conseguente permesso di costruire, prima della sopravvenienza normativa che ha escluso l’edificabilità dell’area di sua proprietaria se non a fini agrari.
5. Ne consegue che i primi due motivi di appello, che propongono il nucleo più consistente di censure, non riescono a dare conto dell’erroneità della sentenza del primo giudice che, viceversa, sulla base del percorso esegetico tracciato, si presenta condivisibile.
In particolare, le doglianze contenute nei primi due motivi non riescono a scalfire le corrette conclusioni del Tar, di seguito esposte, che si rivelano dirimenti ai fini dell’assenza del presupposto essenziale dell’ingiustizia del danno:
“ 5. Nel caso di specie, il ricorrente muove dall’assunto che, ove la Soprintendenza avesse espresso parere favorevole all’intervento, il procedimento di autorizzazione paesaggistica si sarebbe concluso in tempo utile per consentire al ricorrente di ottenere i necessari titoli edilizi e dare avvio all’edificazione prima dell’approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale, in tal modo precludendo l’applicabilità di quest’ultimo ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 comma 4 D.P.R. 380/2001.
5.1. In tal modo, tuttavia, il ricorrente fonda l’intera sua pretesa risarcitoria sull’assunto che il parere della Soprintendenza non potesse che essere necessariamente positivo, ma si tratta di assunto del tutto infondato, congetturale ed estraneo alle stesse statuizioni contenute nella sentenza di questo TAR n. 948/2019, che ha sì annullato il predetto parere negativo della Soprintendenza, ma ai soli fini di un motivato riesame in contraddittorio con l’interessato ”.
…
“ 5.3. In definitiva, la sentenza di questo TAR non ha affatto accertato che il parere della Soprintendenza dovesse essere necessariamente favorevole, né ha escluso a priori la legittimità di una decisione che ripudiasse il progetto nella sua totalità (c.d. opzione zero), ma ha soltanto imposto alla Soprintendenza di procedere ad un riesame in contraddittorio con l’interessato secondo modalità collaborative preordinate, nei limiti del possibile, all’individuazione di una soluzione di compromesso, in grado di conciliare i contrapposti interessi in gioco, quello del proprietario allo sfruttamento edificatorio del lotto di sua proprietà, e quello della Soprintendenza alla tutela dello specifico contesto paesaggistico ”.
…
“ 5.5. Insomma, non si può affatto escludere che anche a fronte di ogni possibile modifica progettuale, la Soprintendenza non avrebbe ribadito il proprio parere negativo proprio in ragione della contrarietà a consentire l’edificazione di un edificio residenziale su un prato intonso inserito armonicamente in un contesto agricolo di pregio paesaggistico.
5.6. Non essendovi alcuna certezza né alcuna ragionevole probabilità circa la spettanza del bene della vita, viene conseguentemente a mancare il presupposto principale della domanda risarcitoria qui in esame, che già solo per questo motivo appare pertanto infondata ”.
6. L’infondatezza delle doglianze con cui la parte ha contestato le statuizioni del primo giudice che hanno in sostanza escluso la sussistenza di un danno ingiusto determinano l’irrilevanza e, quindi, l’assorbimento, in virtù del principio della ragione più liquida, dei motivi ulteriori, con cui è stata contestata l’assenza del nesso di causalità ed è stata sostenuta la presenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
7. In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
8. Nulla per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. 5799 del 2023).
Nulla per le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Caponigro | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO