Art. 5.
Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968 , e l'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607 , sono abrogati.
Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, e' concesso il contributo di cui all' articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 . Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968 , e l'ultimo comma dell' articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607 , sono abrogati.
Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, e' concesso il contributo di cui all' articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 . Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.