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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/11/2025, n. 4336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4336 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa IA ZA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12674/2022 vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Masiello Parte_1
ATTRICE
e
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 26.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2022, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_3
conseguenza del sinistro verificatosi nella serata del 14 giugno 2021.
1 A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che, in detta data, verso le ore 20:00, mentre percorreva a piedi, nel Comune di , piazza della Minerva, diretta dalla Cattedrale di CP_1
Santa Maria la Porta verso via Giuseppe Verdi, giunta all'intersezione con via G. Giusti inciampava e, perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente a causa di una chianca ballerina, non perfettamente ancorata al suolo e sporgente rispetto al normale piano di calpestio.
Deduceva ulteriormente: che il descritto stato dei luoghi non era né segnalato né transennato;
che, a seguito della caduta, riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto immediato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Paolo di Bari, dove, a seguito di esami strumentali, veniva diagnosticata una frattura della rotula destra;
che, in data 18 giugno 2021, veniva ricoverata presso la del medesimo ospedale e sottoposta a intervento chirurgico;
Controparte_4
che, il successivo 22 giugno 2021 veniva dimessa con diagnosi di “frattura rotula”, con indicazione di controllo dopo trenta giorni;
che nei mesi successivi si sottoponeva a ulteriori visite di controllo e a sedute di fisioterapia, sostenendo anche spese mediche documentate per euro 640,00; che tutti gli inviti rivolti al al fine di addivenire a una soluzione bonaria della controversia (cfr. lettera CP_1
del 29.07.2021, prot. n. 12622 del 30.07.2021, e nota PEC del 16.05.2022) sono rimasti privi di riscontro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: a) di condannare il convenuto , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
13.933,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni riportate, con condanna altresì alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
b) in via subordinata, vale a dire nell'ipotesi di ritenuto concorso di colpa della stessa attrice nella produzione dell'evento dannoso, di condannare il al pagamento della minor somma risultante in CP_1
applicazione della misura di responsabilità eventualmente accertata, oltre interessi, rivalutazione e spese da distrarsi.
2 Il Comune, benché ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 29 marzo 2023,
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza veniva discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
*****
2 – La domanda è fondata e deve essere accolta.
3. – Giova premettere che il sinistro per cui è causa deve essere inquadrato nella fattispecie del c.d.
danno da insidia o trabocchetto stradale, configurabile in presenza di una situazione di pericolo occulto, ossia non visibile né prevedibile per l'utente.
Superato l'originario dibattito interpretativo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che,
in simili ipotesi, la responsabilità della Pubblica Amministrazione va ricondotta al paradigma di cui all'art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia), che ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento di una condotta colposa del custode. Per quanto di rilievo ai presenti fini, si è precisato, inoltre, che l'art. 2051 c.c. si applica anche ai beni demaniali, con la conseguenza che, una volta convenuta in giudizio,
l'Amministrazione deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
In tema di riparto dell'onere probatorio è, infatti, consolidato l'indirizzo secondo cui la responsabilità
ex art. 2051 c.c. “prescinde dalla dimostrazione di una situazione di insidia”, essendo sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa custodita e il danno (oltre al rapporto di custodia),
mentre il custode può andare esente da responsabilità solo dimostrando la rilevanza causale –
esclusiva o concorrente – della condotta del danneggiato o di un terzo nella causazione dell'evento,
ovvero la sussistenza di un fatto imprevedibile ed eccezionale che integri il caso fortuito (tra le tante,
Cass., Sez. III, 8.8.2025, n. 22864; Cass., Sez. III, 11.11.2025, n. 29760). Il rapporto di custodia sussiste, infatti, ogniqualvolta il soggetto abbia un effettivo potere di governo sulla cosa, tale da
3 consentirgli di controllarne lo stato e prevenire situazioni di pericolo;
solo l'oggettiva impossibilità
di esercitare tali poteri è idonea ad escluderlo (Cass., Sez. II, 25.9.2025, n. 26082).
Ne consegue che, nelle ipotesi in esame, grava sul danneggiato l'onere di provare: l'esistenza del rapporto di custodia;
il danno subito;
il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Solo a fronte di tale dimostrazione, graverà sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore esterno,
imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso causale (cfr. Cass., 18.5.2017, n. 12483;
Cass., 24.9.2015, n. 18865).
In questa prospettiva, è pacifico che il caso fortuito possa consistere, come anticipato, anche nel fatto del danneggiato (c.d. “fortuito incidentale”), la cui condotta può assumere valore sia di concausa, sia di causa esclusiva del danno, come nei casi di uso improprio della cosa altrui (Cass., Sez. III,
22.6.2016, n. 12895). In merito, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, laddove risulti che la situazione di pericolo sarebbe stata superabile con l'adozione, da parte dell'utente, di un comportamento ordinariamente cauto (anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità
della cosa oggetto di custodia), la res degrada al rango di mera occasione dell'evento, con conseguente configurabilità del caso fortuito (Cass., Sez. III, 17.10.2013, n. 23584).
La condotta del danneggiato va dunque valutata alla luce dell'art. 1227, comma 1, c.c., tenendo conto del generale dovere di ragionevole cautela, espressivo del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
(Cass., ord. 1° febbraio 2018, nn. 2480–2483; Cass., 3.4.2019, n. 9315). Come chiarito dalla Suprema
Corte, infatti, l'espressione “fatto colposo” di cui all'art. 1227 c.c. va intesa non in senso psicologico,
ma come comportamento oggettivamente contrario a regole di condotta imposte da specifiche norme di legge o dalla comune prudenza.
Da tanto discende che, quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione di cautele normalmente esigibili, tanto maggiore deve ritenersi l'incidenza causale sulla verificazione dell'evento dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato, che può
finanche importare l'interruzione del nesso eziologico, allorquando risulti, secondo il criterio della regolarità causale, non ragionevole, né prevedibile.
4 4. – Ebbene, applicato i principi ermeneutici fin qui delineati, nel caso di specie risulta, anzitutto,
pacifico e notorio che la Piazza della Minerva (luogo in cui si è verificato il sinistro), costituisce bene appartenente al demanio comunale o, comunque, soggetto alla diretta gestione del Controparte_1
, cui compete il potere–dovere di governo, vigilanza e manutenzione della pavimentazione
[...]
pedonale. Tale relazione di fatto tra P.A. e bene pubblico integra a pieno titolo il rapporto di custodia richiesto dall'art. 2051 c.c., che ricorre ogniqualvolta l'ente abbia il potere di controllo sulla cosa e la possibilità di prevenire, eliminare o segnalare eventuali situazioni di pericolo insorte sulla stessa.
Né è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace, alcuna allegazione idonea a dimostrare CP_1
l'oggettiva impossibilità di esercizio di tali poteri, unica circostanza astrattamente idonea ad escludere la custodia nel caso di beni demaniali.
Parimenti, risulta pienamente provato il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito da parte attrice.
La documentazione fotografica dello stato dei luoghi prodotta dalla ritrae, infatti, in modo Pt_1
chiaro la mattonella disallineata, sporgente rispetto al piano di calpestio e non perfettamente ancorata al suolo, la cui disconnessione non risultava facilmente percepibile da un pedone medio in condizioni di normale diligenza, integrando i caratteri dell'insidia non segnalata e non prevedibile.
La rappresentazione fotografica risulta coerente con la narrazione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice.
Ulteriore valore confermativo assume, poi, la testimonianza resa da , all'epoca Testimone_1
dei fatti compagno della figlia della . Pt_1
Escusso all'udienza del 24.01.2024, detto teste ha riferito infatti: che, in data 14.06.2021, verso le ore
20:00, si trovava sul luogo del sinistro, poiché attendeva parte attrice all'uscita dalla chiesa per riportarla a casa;
di aver visto personalmente la inciampare dopo aver poggiato il piede sulla Pt_1
mattonella “sconnessa”, la quale – per effetto del peso della signora – si ribaltava al suo passaggio,
determinandone la rovinosa caduta al suolo;
di aver osservato la scena da una distanza di circa cinque
5 o dieci metri, mentre attendeva in una piazza ben illuminata;
di aver personalmente accompagnato parte attrice al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari.
La testimonianza riportata deve ritenersi attendibile, avendo il teste assistito alla caduta di parte attrice da brevissima distanza, direttamente e senza soluzione di continuità. In particolare, la precisione dei dettagli riferiti (quali dinamica del ribaltamento della mattonella, posizione, orario, condizioni di illuminazione) e la convergenza con gli altri elementi probatori acquisiti consentono di ritenere il narrato del tutto attendibile su piano oggettivo. Diverse conclusioni non possono trarsi, peraltro, sotto il profilo soggettivo, non essendo emersi elementi di astio, interesse o condizionamento tali da minare l'imparzialità del (né potendo la precedente relazione sentimentale con la figlia dell'attrice Tes_1
ritenersi idonea da sola a tal fine, vieppiù considerata la natura circostanziata del racconto e l'esistenza di elementi estrinseci di riscontro).
La combinazione del materiale fotografico e delle dichiarazioni testimoniali attestano, in primo luogo,
l'esistenza di una situazione di pericolo occulto, non segnalata né transennata, integra nei termini tipici dell'insidia o trabocchetto stradale.
A fronte di ciò, le medesime risultanze provano che la caduta di parte attrice veniva determinata proprio dalla presenza, nella piazza percorsa dalla donna, dell'anzidetta mattonella sconnessa, la quale, cedendo e ribaltandosi al contatto con il suo piede, ne determinava la perdita dell'equilibrio e la conseguente rovinosa caduta. Con la conseguenza che la presenza di tale mattonella sconnessa non costituisce, nel caso di specie, mera occasione dell'evento, ma rappresenta causa diretta ed efficiente della caduta e delle lesioni riportate, integrando pienamente il requisito del nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c.
In tale contesto, alcuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace. CP_1
E invero, non essendosi costituito in giudizio, parte convenuta non ha allegato e dimostrato né
l'esistenza di fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali, idonei a integrare il caso fortuito, né alcun comportamento gravemente imprudente, negligente o disattento della danneggiata, idoneo a integrare
6 un eventuale concorso colposo della ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (circostanza esclusa Pt_1
dalla natura stessa dell'insidia, per come emerso in istruttoria non direttamente percepibile).
CP_ Ne consegue che l'evento dannoso resta integralmente imputabile all' in qualità di custode della cosa.
Alla luce di tutti gli elementi fin qui richiamati (obiettiva natura del pericolo desumibile dal supporto fotografico;
convergenti dichiarazioni del teste che confermano la dinamica allegata Tes_1
dall'attrice; mancata delimitazione o segnalazione del disallineamento della pavimentazione della piazza teatro del sinistro;
contumacia del convenuto), deve ritenersi dunque pienamente CP_1
provato l'elemento oggettivo della responsabilità azionata, risultando pienamente dimostrato il nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e il danno.
5. Venendo, quindi, al profilo del danno, all'esito del suo esame diretto, la CTU nominata, dott.ssa ha accertato che parte attrice: Persona_1
- ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, una frattura della rotula destra, per la quale si è reso necessario procedere a “riduzione di frattura e cerchiaggio”, da ritenersi dl tutto compatibile con la riportata dinamica del sinistro per cui è causa (cfr. pag. 7 CTU: “ai fini della compatibilità, a
parere della scrivente, attesa la tipologia delle lesioni, il soddisfacimento degli altri criteri di giudizio
in ordine alla ricorrenza del nesso di causa, è possibile affermare che nel caso di specie le lesioni
che si assumono come derivanti dal fatto traumatico di cui rimase vittima possono Parte_1
essere ritenute con questo compatibili etiologicamente. La ricorrenza di nesso causale tra la lesività
certificata sull'attrice e l'evento traumatico risulta peraltro confermata dall'analisi controfattuale
degli elementi di causa”);
- ha conseguentemente riportato un danno biologico permanente del 6% (cfr. pag. 7 CTU: “si ritiene
che i postumi reliquati nel loro complesso inducano un danno permanente, considerato come puro
danno biologico, valutabile nella misura del 6% (sei per cento) della totale (Giuffré; SI )”); Pt_2
- ha ulteriormente subito: un'invalidità temporanea totale di 8 giorni (corrispondenti alla degenza presso il P.O. San Paolo); un'incapacità temporanea parziale al 75% per 30 giorni (periodo di
7 prescrizione del tutore al ginocchio e di divieto di carico); un'incapacità temporanea parziale al 50%
per ulteriori 60 giorni, per il progressivo recupero funzionale (con postumi) del distretto anatomico interessato dalla lesione;
Il CTU ha riferito, infine, che tali postumi permanenti sono ormai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento o emendamento e ha accertato che l'attrice, in dipendenza del sinistro e fino al giorno dell'esame peritale, ha sostenuto il costo – ritenuto congruo – di € 638,50 per spese mediche.
Le conclusioni richiamate, formulate all'esito di un'accurata valutazione della documentazione sanitaria e dell'indagine clinica espletata, appaiono immuni da vizi logici, coerenti con il materiale probatorio acquisito e redatte secondo corretti criteri tecnico-scientifici, a seguito di accurato confronto con le parti e i rispettivi CTP. La consulenza risulta, inoltre, sorretta da argomentazioni logiche, complete e verificabili, idonee a fornire una risposta chiara e puntuale ai quesiti formulati,
corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. Né emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza del percorso tecnico seguito o dell'imparzialità della CTU.
Di tal che l'elaborato può essere legittimamente assunto quale fonte di convincimento privilegiata del giudicante, in quanto fondato su accertamenti diretti e su criteri tecnici condivisi.
In ragione di ciò, vi è piena prova anche del danno subito da parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella sua componente patrimoniale (spese documentate) e non patrimoniale.
Su detta base e per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. biologico, esso deve essere determinato sulla scorta della tabella ministeriale di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, applicando, in particolare, la tabella unica delle lesioni micropermanenti approvata con D.M. 18.07.2025.
Seguendo tale percorso valutativo e tenuto conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (74
anni), si ritiene di determinare il quantum debeatur, da liquidarsi all'attualità, come segue:
- per il danno biologico permanente del 6%, somma di € 6.682,14;
- per invalidità temporanea totale, somma di € 449,44;
- per invalidità temporanea parziale al 75%, somma di € 1.264,05;
8 - per invalidità temporanea parziale al 50%, somma di € 1.685,40,
il tutto per un importo complessivo di € 10.719,53, comprensivo anche delle spese mediche affrontate
(€ 638,50).
A fronte di ciò non può, invece, essere ricompreso nel danno risarcibile il danno morale, non essendo stato provato da parte attrice come autonoma voce (avente fondamento non medico-legale).
Trattasi di conclusione conforme ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale, la quale – richiamati i principi di onnicomprensività e di integralità del risarcimento – ha affermato che: “a) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
di una somma a titolo di danno biologico e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi
alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica
o funzionale: il c.d. danno dinamico-relazionale); b) la misura standard del risarcimento prevista
dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo
il sistema del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale e peculiari;
le conseguenze che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualunque
persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna
personalizzazione in aumento;
c) non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
di una somma a titolo di danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di pregiudizi non aventi
base organica, estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità
permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione); d) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi devono formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione (come confermato dagli artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dall'art. 1, comma
17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”,
distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”)” (Cass., ord. n.
7513/2018).
9 Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari può essere incrementata, in definitiva, dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. n. 28988/2918); peraltro, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cfr, Cass. n. 27482/2018).
Nel caso di specie, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento e il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive, neppure analiticamente allegate, non consentono di applicare il disposto dell'art. 139, comma 3, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ai sensi del medesimo art. 139 a titolo di solo danno anatomo-funzionale, volto a compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito, non considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite, per l'appunto, al solo danno biologico).
In favore dell'attrice non possono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi compensativi, non essendo stato provato alcun nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Deve pertanto ritenersi che la somma liquidata in moneta attuale ricomprenda il danno da ritardato pagamento dell'equivalente monetario
(cfr. Cass., Sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., Sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., Sez. III,
24.10.2007, n. 22347; Cass., Sez. III, 12.2.2008, n. 3268; Cass., Sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Gli interessi legali, invece, sono dovuti con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna del convenuto. Controparte_1
10 Esse vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia, facendo applicazione degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00. Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il , in persona Controparte_1
Sindaco p.t., responsabile dei danni per cui è causa;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della somma di € 10.719,53 (già rivalutata all'attualità), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla refusione, in favore di Controparte_1
parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.804.00 (di cui €. 264,00 per esborsi ed €. 2.540,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale);
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del CP_1
in persona del Sindaco p.t. CP_1 CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ZA
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa IA ZA ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12674/2022 vertente
tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Masiello Parte_1
ATTRICE
e
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 26.11.2025 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2022, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in Controparte_3
conseguenza del sinistro verificatosi nella serata del 14 giugno 2021.
1 A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che, in detta data, verso le ore 20:00, mentre percorreva a piedi, nel Comune di , piazza della Minerva, diretta dalla Cattedrale di CP_1
Santa Maria la Porta verso via Giuseppe Verdi, giunta all'intersezione con via G. Giusti inciampava e, perdendo l'equilibrio, cadeva rovinosamente a causa di una chianca ballerina, non perfettamente ancorata al suolo e sporgente rispetto al normale piano di calpestio.
Deduceva ulteriormente: che il descritto stato dei luoghi non era né segnalato né transennato;
che, a seguito della caduta, riportava lesioni che rendevano necessario il trasporto immediato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Paolo di Bari, dove, a seguito di esami strumentali, veniva diagnosticata una frattura della rotula destra;
che, in data 18 giugno 2021, veniva ricoverata presso la del medesimo ospedale e sottoposta a intervento chirurgico;
Controparte_4
che, il successivo 22 giugno 2021 veniva dimessa con diagnosi di “frattura rotula”, con indicazione di controllo dopo trenta giorni;
che nei mesi successivi si sottoponeva a ulteriori visite di controllo e a sedute di fisioterapia, sostenendo anche spese mediche documentate per euro 640,00; che tutti gli inviti rivolti al al fine di addivenire a una soluzione bonaria della controversia (cfr. lettera CP_1
del 29.07.2021, prot. n. 12622 del 30.07.2021, e nota PEC del 16.05.2022) sono rimasti privi di riscontro.
Tanto premesso, concludeva chiedendo: a) di condannare il convenuto , in Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
13.933,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti dalle lesioni riportate, con condanna altresì alle spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
b) in via subordinata, vale a dire nell'ipotesi di ritenuto concorso di colpa della stessa attrice nella produzione dell'evento dannoso, di condannare il al pagamento della minor somma risultante in CP_1
applicazione della misura di responsabilità eventualmente accertata, oltre interessi, rivalutazione e spese da distrarsi.
2 Il Comune, benché ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e, all'udienza del 29 marzo 2023,
ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
Ritenuta matura per la decisione, all'odierna udienza veniva discussa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
*****
2 – La domanda è fondata e deve essere accolta.
3. – Giova premettere che il sinistro per cui è causa deve essere inquadrato nella fattispecie del c.d.
danno da insidia o trabocchetto stradale, configurabile in presenza di una situazione di pericolo occulto, ossia non visibile né prevedibile per l'utente.
Superato l'originario dibattito interpretativo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che,
in simili ipotesi, la responsabilità della Pubblica Amministrazione va ricondotta al paradigma di cui all'art. 2051 c.c. (danni da cose in custodia), che ha natura oggettiva e prescinde dall'accertamento di una condotta colposa del custode. Per quanto di rilievo ai presenti fini, si è precisato, inoltre, che l'art. 2051 c.c. si applica anche ai beni demaniali, con la conseguenza che, una volta convenuta in giudizio,
l'Amministrazione deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito.
In tema di riparto dell'onere probatorio è, infatti, consolidato l'indirizzo secondo cui la responsabilità
ex art. 2051 c.c. “prescinde dalla dimostrazione di una situazione di insidia”, essendo sufficiente che il danneggiato provi il nesso causale tra la cosa custodita e il danno (oltre al rapporto di custodia),
mentre il custode può andare esente da responsabilità solo dimostrando la rilevanza causale –
esclusiva o concorrente – della condotta del danneggiato o di un terzo nella causazione dell'evento,
ovvero la sussistenza di un fatto imprevedibile ed eccezionale che integri il caso fortuito (tra le tante,
Cass., Sez. III, 8.8.2025, n. 22864; Cass., Sez. III, 11.11.2025, n. 29760). Il rapporto di custodia sussiste, infatti, ogniqualvolta il soggetto abbia un effettivo potere di governo sulla cosa, tale da
3 consentirgli di controllarne lo stato e prevenire situazioni di pericolo;
solo l'oggettiva impossibilità
di esercitare tali poteri è idonea ad escluderlo (Cass., Sez. II, 25.9.2025, n. 26082).
Ne consegue che, nelle ipotesi in esame, grava sul danneggiato l'onere di provare: l'esistenza del rapporto di custodia;
il danno subito;
il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Solo a fronte di tale dimostrazione, graverà sul convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fattore esterno,
imprevedibile ed eccezionale, idoneo a interrompere il nesso causale (cfr. Cass., 18.5.2017, n. 12483;
Cass., 24.9.2015, n. 18865).
In questa prospettiva, è pacifico che il caso fortuito possa consistere, come anticipato, anche nel fatto del danneggiato (c.d. “fortuito incidentale”), la cui condotta può assumere valore sia di concausa, sia di causa esclusiva del danno, come nei casi di uso improprio della cosa altrui (Cass., Sez. III,
22.6.2016, n. 12895). In merito, la giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, laddove risulti che la situazione di pericolo sarebbe stata superabile con l'adozione, da parte dell'utente, di un comportamento ordinariamente cauto (anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità
della cosa oggetto di custodia), la res degrada al rango di mera occasione dell'evento, con conseguente configurabilità del caso fortuito (Cass., Sez. III, 17.10.2013, n. 23584).
La condotta del danneggiato va dunque valutata alla luce dell'art. 1227, comma 1, c.c., tenendo conto del generale dovere di ragionevole cautela, espressivo del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.
(Cass., ord. 1° febbraio 2018, nn. 2480–2483; Cass., 3.4.2019, n. 9315). Come chiarito dalla Suprema
Corte, infatti, l'espressione “fatto colposo” di cui all'art. 1227 c.c. va intesa non in senso psicologico,
ma come comportamento oggettivamente contrario a regole di condotta imposte da specifiche norme di legge o dalla comune prudenza.
Da tanto discende che, quanto più la situazione di possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione di cautele normalmente esigibili, tanto maggiore deve ritenersi l'incidenza causale sulla verificazione dell'evento dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato, che può
finanche importare l'interruzione del nesso eziologico, allorquando risulti, secondo il criterio della regolarità causale, non ragionevole, né prevedibile.
4 4. – Ebbene, applicato i principi ermeneutici fin qui delineati, nel caso di specie risulta, anzitutto,
pacifico e notorio che la Piazza della Minerva (luogo in cui si è verificato il sinistro), costituisce bene appartenente al demanio comunale o, comunque, soggetto alla diretta gestione del Controparte_1
, cui compete il potere–dovere di governo, vigilanza e manutenzione della pavimentazione
[...]
pedonale. Tale relazione di fatto tra P.A. e bene pubblico integra a pieno titolo il rapporto di custodia richiesto dall'art. 2051 c.c., che ricorre ogniqualvolta l'ente abbia il potere di controllo sulla cosa e la possibilità di prevenire, eliminare o segnalare eventuali situazioni di pericolo insorte sulla stessa.
Né è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace, alcuna allegazione idonea a dimostrare CP_1
l'oggettiva impossibilità di esercizio di tali poteri, unica circostanza astrattamente idonea ad escludere la custodia nel caso di beni demaniali.
Parimenti, risulta pienamente provato il rapporto di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito da parte attrice.
La documentazione fotografica dello stato dei luoghi prodotta dalla ritrae, infatti, in modo Pt_1
chiaro la mattonella disallineata, sporgente rispetto al piano di calpestio e non perfettamente ancorata al suolo, la cui disconnessione non risultava facilmente percepibile da un pedone medio in condizioni di normale diligenza, integrando i caratteri dell'insidia non segnalata e non prevedibile.
La rappresentazione fotografica risulta coerente con la narrazione della dinamica del sinistro offerta da parte attrice.
Ulteriore valore confermativo assume, poi, la testimonianza resa da , all'epoca Testimone_1
dei fatti compagno della figlia della . Pt_1
Escusso all'udienza del 24.01.2024, detto teste ha riferito infatti: che, in data 14.06.2021, verso le ore
20:00, si trovava sul luogo del sinistro, poiché attendeva parte attrice all'uscita dalla chiesa per riportarla a casa;
di aver visto personalmente la inciampare dopo aver poggiato il piede sulla Pt_1
mattonella “sconnessa”, la quale – per effetto del peso della signora – si ribaltava al suo passaggio,
determinandone la rovinosa caduta al suolo;
di aver osservato la scena da una distanza di circa cinque
5 o dieci metri, mentre attendeva in una piazza ben illuminata;
di aver personalmente accompagnato parte attrice al pronto soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari.
La testimonianza riportata deve ritenersi attendibile, avendo il teste assistito alla caduta di parte attrice da brevissima distanza, direttamente e senza soluzione di continuità. In particolare, la precisione dei dettagli riferiti (quali dinamica del ribaltamento della mattonella, posizione, orario, condizioni di illuminazione) e la convergenza con gli altri elementi probatori acquisiti consentono di ritenere il narrato del tutto attendibile su piano oggettivo. Diverse conclusioni non possono trarsi, peraltro, sotto il profilo soggettivo, non essendo emersi elementi di astio, interesse o condizionamento tali da minare l'imparzialità del (né potendo la precedente relazione sentimentale con la figlia dell'attrice Tes_1
ritenersi idonea da sola a tal fine, vieppiù considerata la natura circostanziata del racconto e l'esistenza di elementi estrinseci di riscontro).
La combinazione del materiale fotografico e delle dichiarazioni testimoniali attestano, in primo luogo,
l'esistenza di una situazione di pericolo occulto, non segnalata né transennata, integra nei termini tipici dell'insidia o trabocchetto stradale.
A fronte di ciò, le medesime risultanze provano che la caduta di parte attrice veniva determinata proprio dalla presenza, nella piazza percorsa dalla donna, dell'anzidetta mattonella sconnessa, la quale, cedendo e ribaltandosi al contatto con il suo piede, ne determinava la perdita dell'equilibrio e la conseguente rovinosa caduta. Con la conseguenza che la presenza di tale mattonella sconnessa non costituisce, nel caso di specie, mera occasione dell'evento, ma rappresenta causa diretta ed efficiente della caduta e delle lesioni riportate, integrando pienamente il requisito del nesso di causalità richiesto dall'art. 2051 c.c.
In tale contesto, alcuna prova liberatoria è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace. CP_1
E invero, non essendosi costituito in giudizio, parte convenuta non ha allegato e dimostrato né
l'esistenza di fattori esterni, imprevedibili ed eccezionali, idonei a integrare il caso fortuito, né alcun comportamento gravemente imprudente, negligente o disattento della danneggiata, idoneo a integrare
6 un eventuale concorso colposo della ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (circostanza esclusa Pt_1
dalla natura stessa dell'insidia, per come emerso in istruttoria non direttamente percepibile).
CP_ Ne consegue che l'evento dannoso resta integralmente imputabile all' in qualità di custode della cosa.
Alla luce di tutti gli elementi fin qui richiamati (obiettiva natura del pericolo desumibile dal supporto fotografico;
convergenti dichiarazioni del teste che confermano la dinamica allegata Tes_1
dall'attrice; mancata delimitazione o segnalazione del disallineamento della pavimentazione della piazza teatro del sinistro;
contumacia del convenuto), deve ritenersi dunque pienamente CP_1
provato l'elemento oggettivo della responsabilità azionata, risultando pienamente dimostrato il nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e il danno.
5. Venendo, quindi, al profilo del danno, all'esito del suo esame diretto, la CTU nominata, dott.ssa ha accertato che parte attrice: Persona_1
- ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, una frattura della rotula destra, per la quale si è reso necessario procedere a “riduzione di frattura e cerchiaggio”, da ritenersi dl tutto compatibile con la riportata dinamica del sinistro per cui è causa (cfr. pag. 7 CTU: “ai fini della compatibilità, a
parere della scrivente, attesa la tipologia delle lesioni, il soddisfacimento degli altri criteri di giudizio
in ordine alla ricorrenza del nesso di causa, è possibile affermare che nel caso di specie le lesioni
che si assumono come derivanti dal fatto traumatico di cui rimase vittima possono Parte_1
essere ritenute con questo compatibili etiologicamente. La ricorrenza di nesso causale tra la lesività
certificata sull'attrice e l'evento traumatico risulta peraltro confermata dall'analisi controfattuale
degli elementi di causa”);
- ha conseguentemente riportato un danno biologico permanente del 6% (cfr. pag. 7 CTU: “si ritiene
che i postumi reliquati nel loro complesso inducano un danno permanente, considerato come puro
danno biologico, valutabile nella misura del 6% (sei per cento) della totale (Giuffré; SI )”); Pt_2
- ha ulteriormente subito: un'invalidità temporanea totale di 8 giorni (corrispondenti alla degenza presso il P.O. San Paolo); un'incapacità temporanea parziale al 75% per 30 giorni (periodo di
7 prescrizione del tutore al ginocchio e di divieto di carico); un'incapacità temporanea parziale al 50%
per ulteriori 60 giorni, per il progressivo recupero funzionale (con postumi) del distretto anatomico interessato dalla lesione;
Il CTU ha riferito, infine, che tali postumi permanenti sono ormai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento o emendamento e ha accertato che l'attrice, in dipendenza del sinistro e fino al giorno dell'esame peritale, ha sostenuto il costo – ritenuto congruo – di € 638,50 per spese mediche.
Le conclusioni richiamate, formulate all'esito di un'accurata valutazione della documentazione sanitaria e dell'indagine clinica espletata, appaiono immuni da vizi logici, coerenti con il materiale probatorio acquisito e redatte secondo corretti criteri tecnico-scientifici, a seguito di accurato confronto con le parti e i rispettivi CTP. La consulenza risulta, inoltre, sorretta da argomentazioni logiche, complete e verificabili, idonee a fornire una risposta chiara e puntuale ai quesiti formulati,
corredate da numerosi riferimenti alla letteratura scientifica. Né emergono elementi idonei a far dubitare della correttezza del percorso tecnico seguito o dell'imparzialità della CTU.
Di tal che l'elaborato può essere legittimamente assunto quale fonte di convincimento privilegiata del giudicante, in quanto fondato su accertamenti diretti e su criteri tecnici condivisi.
In ragione di ciò, vi è piena prova anche del danno subito da parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa, nella sua componente patrimoniale (spese documentate) e non patrimoniale.
Su detta base e per quanto concerne la liquidazione del danno non patrimoniale c.d. biologico, esso deve essere determinato sulla scorta della tabella ministeriale di cui all'art. 139 del Codice delle
Assicurazioni, applicando, in particolare, la tabella unica delle lesioni micropermanenti approvata con D.M. 18.07.2025.
Seguendo tale percorso valutativo e tenuto conto dell'età dell'infortunata al momento del sinistro (74
anni), si ritiene di determinare il quantum debeatur, da liquidarsi all'attualità, come segue:
- per il danno biologico permanente del 6%, somma di € 6.682,14;
- per invalidità temporanea totale, somma di € 449,44;
- per invalidità temporanea parziale al 75%, somma di € 1.264,05;
8 - per invalidità temporanea parziale al 50%, somma di € 1.685,40,
il tutto per un importo complessivo di € 10.719,53, comprensivo anche delle spese mediche affrontate
(€ 638,50).
A fronte di ciò non può, invece, essere ricompreso nel danno risarcibile il danno morale, non essendo stato provato da parte attrice come autonoma voce (avente fondamento non medico-legale).
Trattasi di conclusione conforme ai consolidati approdi della giurisprudenza di legittimità in materia di danno non patrimoniale, la quale – richiamati i principi di onnicomprensività e di integralità del risarcimento – ha affermato che: “a) costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
di una somma a titolo di danno biologico e di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei
pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi
alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica
o funzionale: il c.d. danno dinamico-relazionale); b) la misura standard del risarcimento prevista
dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo
il sistema del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del
tutto anomale e peculiari;
le conseguenze che, secondo l'id quod plerumque accidit, qualunque
persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna
personalizzazione in aumento;
c) non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione
di una somma a titolo di danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di pregiudizi non aventi
base organica, estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità
permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé,
paura, disperazione); d) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di tali
pregiudizi non aventi base medico-legale, essi devono formare oggetto di separata valutazione e
liquidazione (come confermato dagli artt. 138 e 139 cod. ass., come modificati dall'art. 1, comma
17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, che, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”,
distinguono il danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”)” (Cass., ord. n.
7513/2018).
9 Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,
la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari può essere incrementata, in definitiva, dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass. n. 28988/2918); peraltro, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (cfr, Cass. n. 27482/2018).
Nel caso di specie, la modesta rilevanza delle menomazioni attribuibili all'evento e il difetto assoluto di prova in ordine a condizioni soggettive, neppure analiticamente allegate, non consentono di applicare il disposto dell'art. 139, comma 3, cod. ass., che prevede il possibile aumento dell'importo del danno liquidato ai sensi del medesimo art. 139 a titolo di solo danno anatomo-funzionale, volto a compensare l'aspetto prettamente soggettivo del danno non patrimoniale subito, non considerato dalle tabelle legislative (espressamente riferite, per l'appunto, al solo danno biologico).
In favore dell'attrice non possono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi compensativi, non essendo stato provato alcun nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Deve pertanto ritenersi che la somma liquidata in moneta attuale ricomprenda il danno da ritardato pagamento dell'equivalente monetario
(cfr. Cass., Sez. III, 25.8.2003, n. 12452; Cass., Sez. III, 28.7.2005, n. 15823; Cass., Sez. III,
24.10.2007, n. 22347; Cass., Sez. III, 12.2.2008, n. 3268; Cass., Sez. III, 12.2.2010, n. 3355).
Gli interessi legali, invece, sono dovuti con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo.
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, con conseguente condanna del convenuto. Controparte_1
10 Esse vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in base al valore della controversia, facendo applicazione degli onorari minimi, in ragione della scarsa complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, previsti per le cause di valore compreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00. Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il , in persona Controparte_1
Sindaco p.t., responsabile dei danni per cui è causa;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attrice, della somma di € 10.719,53 (già rivalutata all'attualità), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, oltre interessi legali con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla refusione, in favore di Controparte_1
parte attrice, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi €.2.804.00 (di cui €. 264,00 per esborsi ed €. 2.540,00, oltre accessori di legge, per compenso professionale);
- pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del CP_1
in persona del Sindaco p.t. CP_1 CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IA ZA
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