Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01981/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00324/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 324 del 2022, proposto da
SA NA TA LI, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Russo, Francesco Mancini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), U.S.R. Toscana - Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Firenze, non costituiti in giudizio;
nei confronti
ES AN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- delle graduatorie definitive provinciali (GPS) II Fascia per le supplenze nell'Ambito Territoriale della Provincia di Firenze nelle classi di concorso AB24 e AB25, pubblicate in data 9 agosto 2021 sul sito istituzionale dell'U.S.R. Toscana, in uno con il provvedimento n. 5153 del 9 agosto 2021 che ne ha disposto la pubblicazione;
- nei limiti di interesse, di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale comunque lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa SI De IC e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio le graduatorie provinciali e di Istituto per le supplenze dei docenti, con riferimento alle classi di concorso AB24 e AB25, approvate per l’ambito territoriale della Provincia di Firenze e valide per l’anno scolastico 2021/2022.
Rilevato che gli effetti degli atti impugnati si esplicano nel solo territorio della Regione Toscana, con ordinanza n. 310 del 12 gennaio 2022, il T.A.R. del Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 13 c.p.a..
Il ricorso è stato tempestivamente riassunto davanti al T.A.R. della Toscana.
In punto di fatto, la ricorrente espone di essere collocata, nelle citate graduatorie, alla posizione n. 36 con punteggio pari a 111 punti per la classe di concorso AB24 e alla posizione n. 133 con punteggio pari a 69 punti per la classe di concorso AB25.
In punto di diritto la stessa afferma di avere prestato ininterrottamente servizio per l’intero anno scolastico 2014/2015 e di avere perciò diritto, in applicazione dell’art. 489, comma 1 del d.lgs. n. 297/1994 (testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione), ad un punteggio di 12 punti in luogo di quello di soli 10 punti erroneamente attribuitole, in ciascuna delle graduatorie suddette.
2. Le Amministrazioni intimate, seppure ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
3. Nell’udienza pubblica del 6 novembre 2025, alla presenza del difensore della parte ricorrente, è stato formulato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La causa è stata quindi discussa e trattenuta in decisione.
4. La cognizione della presente controversia - attraverso la quale la ricorrente fa valere il proprio diritto ad essere inserita in una differente posizione delle graduatorie per le supplenze indicate in premessa, previa attribuzione del punteggio che le spetterebbe per i titoli dichiarati - esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientra in quella del giudice ordinario.
Va innanzi tutto richiamata, per grandi linee, la normativa che regola la formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze, puntualmente citata nelle premesse del decreto dirigenziale n. 5153 del 9 agosto 2021, con il quale l’USR Toscana ha approvato le graduatorie per le supplenze valide per l’anno scolastico 2021/2022, impugnate dall’odierna ricorrente.
L’art. 1 quater , comma 6 bis del d.l. n. 126/2019, convertito, con modificazioni, in legge n. 159/2019, ha previsto la costituzione di specifiche graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali o sino al termine del servizio.
L’art. 2, comma 4 ter del d.l. n. 22/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 41/2020, ha stabilito che, in attesa dell’emanazione di apposito regolamento, le procedure per la formazione delle graduatorie per le supplenze sono disciplinate con ordinanza ministeriale.
La stessa disposizione ha inoltre precisato che “La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti”.
Con ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 sono stati quindi previsti i requisiti generali di ammissione alle graduatorie per le supplenze, i titoli di servizio valutabili e i punteggi attribuibili; all’art. 8, comma 4 si è stabilito, in particolare, che “il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”, con salvezza dei controlli effettuati dagli uffici territoriali provinciali e dalle istituzioni scolastiche sulla correttezza delle dichiarazioni rese dall'aspirante all'assunzione e sull'effettivo possesso dei titoli medesimi.
Alla luce della disciplina sopra delineata, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10538 del 19 aprile 2023, hanno di recente osservato che “le graduatorie provinciali, quanto al conferimento delle supplenze, realizzano le medesime finalità in passato assicurate dalle graduatorie permanenti, poi divenute ad esaurimento, e come queste sono formate sulla base di titoli di servizio che la stessa ordinanza ministeriale individua, attribuendo agli stessi il relativo punteggio. La formazione della graduatoria (non a caso effettuata, salve verifiche, dal sistema informatico) non implica alcuna valutazione discrezionale, così come non è improntata a discrezionalità la successiva fase riservata agli uffici scolastici, che è solo finalizzata al riscontro del possesso dei titoli dichiarati e della corretta applicazione dei criteri fissati a monte dall'ordinanza”.
La Corte ha altresì precisato che le procedure relative alla formazione delle graduatorie per le supplenze, al pari di quelle permanenti utilizzate in precedenza, non appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo ma a quella del giudice ordinario, poiché sono frutto di determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi (cfr., fra le tante, Cass., ss.uu., 16 settembre 2021, n. 25044; Id., 2 febbraio 2019, n. 5454).
Vi è invero una sostanziale diversità tra le procedure finalizzate alla formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze e quelle di tipo concorsuale. Le prime prevedono infatti che tutti i soggetti dotati di requisiti predeterminati dalla legge siano inseriti in un elenco finalizzato al conferimento di incarichi, da effettuare secondo l’ordine progressivo determinato dal punteggio attribuito per i titoli posseduti; le seconde implicano, invece, la pubblicazione di un bando, una selezione di tipo comparativo tra più candidati e la compilazione di una graduatoria finale nella quale vengono inseriti solo i soggetti che, all’esito del confronto, sono risultati i “migliori”, ai quali sarà proposta la sottoscrizione di un contratto di lavoro.
In conclusione, la giurisdizione del giudice amministrativo va affermata in relazione alle “controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involge direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria. Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali… la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall'atto di macro-organizzazione” (cfr. Corte Cass., ss.uu., sentenza n. 10538/2023 cit.). Come avviene, appunto, nel caso di specie.
5. Visto tutto quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La causa potrà essere riassunta dinanzi al giudice ordinario, dotato di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 2 c.p.a..
6. Nulla è dovuto per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER SO, Presidente FF
SI De IC, Primo Referendario, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI De IC | ER SO |
IL SEGRETARIO