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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa AN LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 206-1/2025 P.U. (ristrutturazione dei debiti), promosso
DA
nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Caduti sul Lavoro, n° 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Biamonte del Foro di
SE ( Email_1
Ricorrente
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore
_________________
LETTA la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII depositata, in data 8 luglio 2025, da nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e ivi residente in [...], rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Antonio Biamonte del Foro di SE ( , con Email_1
l'assistenza del Gestore della crisi dott.ssa Persona_1
VISTO il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 11 luglio 2025.
LETTA la relazione del professionista nominato con funzioni di gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di
1 Palermo – dott.ssa - contenente le indicazioni e i giudizi di cui Persona_1 all'art. 68, commi 2 e 3, CCII, nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2,
CCII.
RITENUTA la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore – da presumersi coincidente con la residenza – si trova a Palermo.
CONSIDERATO che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente.
RILEVATO che, con decreto del 20 luglio 2025, è stata disposta: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
LETTA la Relazione ex art. 70, comma 6, CCII, depositata in data 17 settembre 2025, nella quale viene dato atto “che allo scadere dei 20 giorni sono pervenute al …. Gestore le osservazioni per il cui contenuto e relative risposte si rimanda all'allegato “risposte alle osservazioni”.
LETTO l'allegato denominato “risposte alle osservazioni”, nel quale il Gestore della Crisi rappresenta di avere ricevuto “in data 06.08.2025 la Findomestic Spa ha inviato la precisazione del credito sostenendo di confermare, salvo buon fine del pagamento effettuato le posizioni sono da considerarsi saldate, pertanto, nient'altro avremo a pretendere. In virtù di ciò il credito è pari a zero. In data 11.08.2025 l' ha inviato la precisazione del credito, coincidente con Controparte_1 quella già comunicata ai sensi dell'art.76, invitando gli Enti Creditori a predisporre eventuali osservazioni in quanto diretti legittimatati.
In data 12.08.2025 la ha manifestato il dissenso all'adesione al piano per le seguenti Controparte_2 ragioni:
1. In merito alle risultanze della relazione particolareggiata e della proposta di piano;
2. Sulla non fattibilità del Piano;
3. Sull'omessa indicazione del TFR nella proposta di accordo;
4. Su ulteriori profili di inammissibilità della proposta di piano;
5. Sulla Valutazione del merito creditizio;
2
6. Sulla convenienza dell'alternativa liquidatoria.
LETTE le osservazioni inviate dal creditore e le repliche del Gestore della crisi. CP_2
PRESO ATTO della rimodulazione del piano proposta dal Gestore che prevede un aumento della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari dal precedente 23,29% al 26,58%.
RICHIAMATO il provvedimento del 6 ottobre 2025 con cui il GD ha fissato l'udienza del 14 novembre 2025 al fine di trovare soluzione ad “ogni contestazione”.
RILEVATO che, alla suddetta udienza, il creditore opponente, anche a seguito della rimodulazione del piano, ha insistito nelle proprie osservazioni, opponendosi all'omologa del piano del consumatore.
RITENUTE, non condivisibili le doglianze del creditore opponente.
OSSERVATO, in particolare, quanto alla prima doglianza - “risultanze della relazione particolareggiata e della proposta di piano” – che, ad avviso di chi giudica, la Relazione
Particolareggiata del gestore della crisi è immune dalla censura di lacunosità mossa dal creditore opponente, giacchè ricostruisce in maniera puntuale la posizione debitoria del ricorrente, facendo riferimento ai singoli finanziamenti contratti, nonché agli eventi che hanno progressivamente compromesso l'equilibrio economico-finanziario del debitore.
RITENUTE, del pari, non condivisibili le doglianze della società creditrice in merito alla asserita sussistenza della colpa grave.
OSSERVATO, sul punto, che l'accertamento sulla sussistenza della colpa grave deve essere valutato con particolare rigore dall'organo giudicante, il quale dovrà tenere conto della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le proprie obbligazioni e delle ragioni dell'incapacità del medesimo di adempiere alle obbligazioni assunte.
RITENUTO che, all'esito di tale accertamento, è possibile accordare l'accesso alla misura soltanto al soggetto che, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto, secondo un criterio di ragionevolezza e, avuto riguardo al momento in cui ha assunto le singole obbligazioni, di poterle adempiere alle rispettive scadenze e non abbia fatto colposamente ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.
CONSIDERATO, che ai fini del superiore accertamento, appare irrilevante la lamentata omissione relativa alla circostanza che, nel 2023, il debitore unitamente alla moglie avevano provato a introdurre una procedura di ristrutturazione che, tuttavia, non ha avuto alcun seguito non essendo stato deposito alcun ricorso.
3 Del pari irrilevante, risulta essere l'assunto secondo cui “parte consistente del passivo del sig Pt_1
è composto da debiti riconducibili al mancato pagamento delle tasse e imposte”.
Sul punto, infatti, è sufficiente rimandare allo schema dei debiti complessivi in cui si evidenzia che i debiti verso l'erario sono pari a complessivi € 10.231,52 contro il totale debitorio di €
76.806,21.
È evidente che i debiti erariali costituiscono una percentuale pari al circa il 13% dell'intero passivo, percentuale, quest'ultima, che certamente non può considerarsi “consistente”.
CONDIVISO, in tema di accertamento della colpa grave, l'orientamento di una recente giurisprudenza di merito, che ha precisato che “nella ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, la 'colpa grave' che preclude l'eventuale omologa della proposta di piano, ricorre ogniqualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare, posta da una disciplina generale o di settore, o abbia tenuto condotte macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia o diligenza, per cui tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti” [Cfr. Tribunale di Brindisi 14.03.2023].
RITENUTO che, nella fattispecie al vaglio di questo Giudice, il ricorrente non pare abbia posto in essere condotte “di sprezzante trascuratezza dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero a una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti”, ma, al contrario, ha tentato di fare fronte, fino a quando ha potuto, ai debiti contratti.
RITENUTO, invero, che il ricorrente abbia contratto le obbligazioni nella legittima convinzione di potervi fare fronte e che, successivamente, in ragione della perdita del lavoro della moglie, del progressivo aumento della famiglia e del conseguente accrescimento delle spese familiari si sia verificato un progressivo deterioramento delle condizioni economiche a cui ha pensato di porre rimedio facendo ricorso al credito cadendo, in tal modo, nella spirale dei c.d. finanziamenti a catena nell'errata convinzione di potere fare fronte, con la rinegoziazione del proprio debito, alle esigenze familiari nel tempo divenute sempre più pressanti.
CONSIDERATO che tali finanziamenti, tuttavia, non sono stati connotati da macroscopica negligenza, ma piuttosto, determinati dalla necessità [cfr., al riguardo, Tribunale di Torino, 21 marzo
2023: “la stipulazione di finanziamenti cd. a catena, sebbene rivelatasi fallimentare sul piano oggettivo e strategico, risulta in questo caso giustificata sul piano soggettivo, proprio perché, nell'ottica del debitore ed alla luce del grado di consapevolezza in concreto da questi esigibile, era percepito ex ante come l'unico mezzo per liberarsi dai vincoli obbligatori divenuti opprimenti”]. 4 RITENUTO, pertanto, che l'insieme di tali circostanze faccia propendere per una valutazione di assenza di colpa grave del ricorrente, con conseguente infondatezza delle doglianze del creditore opponente.
RITENUTE, altresì, infondate le ulteriori doglianze dedotte da in relazione alla CP_2 non fattibilità del piano.
RITENUTO, invero, che non sussistano ragioni per ritenere che il ricorrente non sarà in grado di onorare il piano, essendo la rata calcolata correttamente sulla base della soglia di povertà
(Istat) rispetto al reddito mensile prodotto.
CONSIDERATO, altresì, che il debitore continuerà a pagare regolarmente la rata di mutuo e potrà avvalersi del sostegno del padre, il quale contribuirà con un importo di € 200,00.
RITENUTA, altresì, non fondata l'ulteriore doglianza relativa al mancato inserimento tra le poste attive del patrimonio del TFR/TFS maturato, ma non ancora escusso dal ricorrente.
RICHIAMATA sul punto la costante giurisprudenza di merito che ha più volte ribadito che “in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, salva l'ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento, rientrando in tal caso nella massa attiva da destinare al soddisfacimento dei creditori, le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potranno includersi nel patrimonio disponibile del ricorrente, trattandosi di importi che, pur costituendo un credito certo e liquido nel relativo ammontare, difettano, fino al momento della cessazione del rapporto, del requisito dell'esigibilità” [vd., in questi termini, Tribunale di Termini Imerese, 02 ottobre 2024].
E ancora, in tema di liquidazione controllata, ma il principio è applicabile anche alla ristrutturazione debiti del consumatore “il liquidatore non possa domandare, anteriormente al maturare della condizione di esigibilità (cessazione del rapporto) la liquidazione delle somme meramente accantonate dal datore di lavoro anno per anno in relazione al lavoro prestato, né richiedere la corresponsione di quanto spettante al lavoratore a titolo di anticipazioni per finalità diverse da quelle stabilite dall'art 2120 c.c.” [ex multis, Trib. Di Parma, 22 maggio 2024].
RITENUTA, inoltre, che risulti priva di pregio l'ulteriore doglianza relativa alla mancanza di conformità alla normativa vigente della liquidazione anticipata del compenso dell'OCC.
OSSERVATO, invero, sul punto che la normativa di riferimento per la determinazione del compenso dell'OCC è dettata dall'art. 6 CCII che riconosce al suddetto compenso la natura di credito prededucibile, dall'art. 68 CCII che richiede l'inserimento nel piano della presunta determinazione dei costi della procedura e, infine, dall'art. 71, comma 4, CCII che richiama il d.m. 202/2014 (artt. 14 e 16).
5 OSSERVATO che il citato D.M., in particolare, prevede che, per la determinazione dell'importo dovuto all'Organismo, sono previste due modalità: l'accordo tra OCC e debitore o la liquidazione da parte del Giudice al termine della procedura;
ciò si desume dal dettato del comma 1 dell'art. 14 del d.m. n. 202/2014, per cui detta determinazione avviene a cura del
Giudice “in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato”, secondo i criteri previsti dallo stesso decreto ministeriale.
RITENUTO che la lettura sistematica delle citate norme rende, pertanto, compatibile la preventiva determinazione del compenso che, comunque, resta sottoposto al vaglio del Giudice
Delegato che può intervenire qualora ritenga le pattuizioni lesive dell'interesse dei creditori concorsuali e anche dell'interesse del debitore al risanamento della propria situazione debitoria.
RITENUTO, infine, non condivisibile quanto eccepito da in ordine alla maggiore CP_2 convenienza dell'alternativa liquidatoria in considerazione del fatto che il piano rimodulato prevede la soddisfazione al 100% dei creditori privilegiati, nonché la soddisfazione pari al
26,58% dei creditori chirografari.
RITENUTO che, nell'ipotesi di apertura della procedura di liquidazione controllata, i creditori chirografari, in ragione della sussistenza del creditore di rango potiore e, tenuto conto di tutte le spese prededucibili, rischierebbero di non essere soddisfatti nelle misure previste dal piano.
RITENUTO, pertanto, che il piano appaia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria con riferimento all'intero ceto creditorio e che meritano di essere condivise le considerazioni illustrate dal gestore della crisi in ordine alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).
OSSERVATO che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
RILEVATO che il ricorrente ha una esposizione debitoria, comprensiva delle spese di procedura, pari ad € 76.806,21 €, comprensivi di € 4.000,00 per il compenso dell'OCC ed €
1.500,00 per il compenso del legale.
RILEVATO che, a fronte della superiore esposizione debitoria, il ricorrente propone ai creditori il pagamento della somma di € 31.487,74 secondo le seguenti percentuali:
6 RILEVATO che il ricorrente provvederà a pagare il mutuo ipotecario fuori dal piano secondo l'originario piano di ammortamento, pertanto, il debito residuo non è considerato nella superiore esposizione debitoria.
CONSIDERATO che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore e dell'assuntore (padre del ricorrente), dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.
RITENUTO, che, a mente dell'art. 67, comma 3, CCII, è ammissibile la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivante da finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione.
RITENUTO, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato.
EVIDENZIATO che, in ultimo, il compenso spettante al Professionista con i compiti dell'OCC dovrà essere accantonato fino alla completa esecuzione del piano: l'art. 71 comma 4 dispone, invero, che “il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”
P.Q.M.
visti gli artt. 67-71 CCII.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da nato a Parte_1
Palermo il 4 giugno 1979 (C.F. ) e ivi residente in [...]
n° 21.
7 DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
DISPONE che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa vigili Persona_1 sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice.
DISPONE che il professionista:
a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, secondo quanto prescritto dall'art. 71 comma 4 CCII;
b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale.
DISPONE che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori.
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista.
INIBISCE
a nato a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Caduti sul Lavoro, n° 21, la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento
(carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano
DISPONE sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice.
PONE le spese del procedimento a carico del soggetto proponente.
DICHIARA la chiusura della procedura.
8 MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Persona_1
Palermo, 9 dicembre 2025
Il giudice delegato
AN LU
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. AN LU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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