Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 668
CGT1
Sentenza 1 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Erronea notifica dell'avviso di accertamento

    La Corte ritiene che, a prescindere dal dato formale e sostanziale, la trasmissione interna dell'avviso e la successiva presentazione del ricorso hanno sanato ogni eventuale irregolarità o nullità per raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Erronea indicazione dell'immobile accatastato

    Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili come risultanti dalle scritture catastali, non dalla loro legittimità edilizia. La natura "abusiva" del manufatto o la sua costruzione da parte di terzi non escludono l'obbligo tributario, che grava sul proprietario del suolo. La Soprintendenza, quale ente pubblico, avrebbe dovuto dichiarare e denunciare l'irregolarità edilizia e avviare procedure di rimozione o sanatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 668
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 668
    Data del deposito : 1 febbraio 2026

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