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Sentenza 1 febbraio 2026
Sentenza 1 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 01/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Citta' Metropolitana Rc Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Ricorso Pervenuto A Mezzo Pec Sulla Peo Della Corte - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 106685 DEL 19/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione. Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palmi.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia indicato impugnava l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 106685 del 19.12.2024 notificato in data 24.12.2024 alla Direzione Generale
Bilancio del Ministero della Cultura (che lo trasmetteva, a mezzo pec del 23.01.2025, alla Soprintendenza, che lo acquisiva al protocollo SABAP RC n. 808 del 24.01.2025.SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO
VALENTIA)
Eccepiva
Preliminarmente che la Direzione Generale risultava erroneamente destinataria della notifica dell'avviso di accertamento in questione solo in quanto titolare del codice fiscale P.IVA_2, prima identificativo del Ministero e poi transitato in capo ad essa DG Bilancio a seguito della sua istituzione, avvenuta nell'ambito della riorganizzazione prevista con il D.P.C.M. n. 171/2014 e che, dunque, formalmente l'avviso andava notificato alla scrivente Soprintendenza in quanto proprietaria di parte degli immobili per i quali si contesta il mancato versamento di imposta.
che dalle risultanze d'ufficio e dai controlli catastali effettuati risultava erroneamente indicata – in seno al detto avviso – l'appartenenza a questa Amministrazione della particella n. 1118 del foglio 2 in catasto al
Comune di Palmi, relativa a un fabbricato in realtà abusivo e insistente sulla particella n. 444 del medesimo foglio 2, qualificata quest'ultima come terreno agricolo. In ragione di ciò l'immobile da assumere come base imponibile è uno soltanto, id est il terreno agricolo individuato alla particella n. 444. acquisita al patrimonio soprintendentizio a seguito di esercizio del diritto di prelazione di cui al decreto del 17.11.2000 del Direttore
Generale – Ufficio Centrale Beni AA. AA. AA. SS. – Divisione IV – dell'allora MIBAC, con successiva presa di possesso del 23.10.2003.
Evidenziava che con nota prot. 1206 del 19.01.2004 e successiva nota prot. n. 16821 del 20.09.2006, l'allora
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Reggio Calabria rilevava la presenza in loco (sulla particella n.
444) di manufatti abusivi, invitando i precedenti possessori alla loro pronta rimozione.
Affermava che in ragione di quanto sopra il manufatto rilevato catastalmente alla particella n. 1118 del foglio
2 sia avulso dalla proprietà di questa Soprintendenza e sia stato sovrapposto alla particella relativa al terreno agricolo (n. 444), dal che la non debenza da parte di questa Amministrazione delle somme imputate per omesso pagamento dell'IMU relativa a detto fabbricato e pari ad €. 609,76, escluse sanzioni e interessi.
Sottolineava che il ricorrente aveva avviato le procedure, in collaborazione con il Demanio, atte al declassamento in catasto Comune di Palmi della superfetazione di cui alla particella n. 1118 del foglio 2 relativa al fabbricato abusivo come sopra meglio indicato.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Palmi rilevava la correttezza dell'invio dell'atto alla Direzione Generale Bilancio del Ministero della Cultura, titolare del codice fiscale P.IVA_2, in quanto risultante dalle banche dati tributarie come soggetto passivo dell'imposta sottolineando che la successiva trasmissione dell'atto alla Soprintendenza ricorrente non inficia la validità della notificazione, che è avvenuta nei confronti del soggetto formalmente identificato come contribuente negli archivi fiscali. Nel merito (l'assunto per cui il fabbricato individuato alla particella 1118 del foglio 2 del Catasto Terreni del
Comune di Palmi, atteso che sarebbe avulso dalla proprietà della Soprintendenza) evidenziava che né la
Soprintendenza né il Ministero hanno mai presentato al Comune di Palmi, successivamente all'anno 1992, nei termini di legge, denuncia o dichiarazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e/o del D.M. 30 ottobre 2012., con la conseguenza che l'avviso di accertamento n. 106685 del 19 dicembre
2024 è stato emesso sulla base delle risultanze catastali ufficiali (Allegati n. 4 e n. 5) che attestano l'esistenza della particella n. 1118 del foglio 2, classificata come fabbricato, di proprietà del Ministero Beni e Attività
Culturali e del Turismo, insistente sulla particella n. 444 del foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di Palmi, sempre di proprietà del Ministero.
Sottolineava anche che l'assunto per cui il fabbricato individuato alla particella n. 1118 sarebbe "abusivo", realizzato da terzi, "sovrapposto" alla particella n. 444 di sua proprietà, qualificata come terreno agricolo e, pertanto, erroneamente attribuito al patrimonio statale è del tutto inconferente.
Il manufatto de quo è un c.d. “fabbricato fantasma”, accatastato d'ufficio ai sensi della Legge n. 286 del 24 novembre 2006, dell'articolo 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Tale circostanza è dichiarata nelle visure catastali
(Allegati n. 4 e n. 5). Inoltre, effettivamente, il fabbricato insiste all'interno della particella n. 444, come risulta dalla sovrapposizione dell'aerofotogrammetria della zona con la mappa catastale (Allegato n. 6). Peraltro
L'Ente ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza, già da molto tempo, della presenza di opere abusive sul terreno di sua proprietà.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In relazione alla questione preliminare di carenza di erroneità di soggetto a cui è stata effettuata la notifica, deve osservarsi che, a prescindere dal dato formale e sostanziale, la trasmissione interna dell'avviso prima e l'avvenuta, poi, presentazione del ricorso ha sanato, per evidente raggiungimento dello scopo, ogni eventuale irregolarità o nullità in ordine al soggetto destinatario dell'avviso impugnato.
Nel merito è pacifico che l'imposta municipale si applica sui fabbricati esistenti di fatto ed iscritti in catasto, indipendentemente dalla loro eventuale difformità rispetto ai titoli edilizi, atteso che la natura "abusiva" del manufatto e/o la costruzione dello stesso da parte di terzi non escludono l'obbligo tributario, atteso che Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili, come risultanti dalle scritture catastali, e non dalla loro legittimità edilizia e gravano sul proprietario degli stessi o, per accessione, sul proprietario del suolo su cui è costruito.
In considerazione di ciò, dunque, l'Ente ricorrente era legittimato passivo IMU 2019 con riferimento al fabbricato identificato al foglio 2, particella n. 1118 sub 1 del Catasto ed era obbligato a versare anche relativa la voce d'imposta.
Per sottrarsi a detto obbligo avrebbe, quantomeno, tenuto conto anche della sua natura di ente pubblico, dovuto dichiarare e denunciare al Comune la situazione di irregolarità edilizia presente sul terreno acquisito al Demanio, ponendo, al contempo, in essere le attività propedeutica ad una rimozione o sanatoria (se possibile) dell'abuso.
La circostanza che con nota prot. 1206 del 19.01.2004 e successiva nota prot. n. 16821 del 20.09.2006,
l'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici di Reggio Calabria abbia rilevato la presenza in loco (sulla particella n. 444) di manufatti abusivi, invitando i precedenti possessori alla loro pronta rimozione, non equivale ad una denuncia diretta al Comune impositore che, dal canto suo, si è limitato, correttamente, a rilevare catastalmente alla particella n. 1118 del foglio 2 la presenza dell'immobile abusivo “fantasma”. Parimenti l'avvio delle procedure, in collaborazione con il Demanio, atte al declassamento in catasto Comune di Palmi della superfetazione di cui alla particella n. 1118 del foglio 2 relativa al fabbricato abusivo come sopra meglio indicato non equivale ad una comunicazione di motivi di esenzione e non esclude la tassabilità dell'immobile (abusivo).
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 01/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 996/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Citta' Metropolitana Rc Soprintendenza Archeologia, Belle Arti E Paesaggio Ricorso Pervenuto A Mezzo Pec Sulla Peo Della Corte - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palmi - Piazza Municipio 89015 Palmi RC
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 106685 DEL 19/12/2024 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione. Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio il Comune di Palmi.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia indicato impugnava l'avviso di accertamento e contestuale irrogazione delle sanzioni n. 106685 del 19.12.2024 notificato in data 24.12.2024 alla Direzione Generale
Bilancio del Ministero della Cultura (che lo trasmetteva, a mezzo pec del 23.01.2025, alla Soprintendenza, che lo acquisiva al protocollo SABAP RC n. 808 del 24.01.2025.SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE
ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E LA PROVINCIA DI VIBO
VALENTIA)
Eccepiva
Preliminarmente che la Direzione Generale risultava erroneamente destinataria della notifica dell'avviso di accertamento in questione solo in quanto titolare del codice fiscale P.IVA_2, prima identificativo del Ministero e poi transitato in capo ad essa DG Bilancio a seguito della sua istituzione, avvenuta nell'ambito della riorganizzazione prevista con il D.P.C.M. n. 171/2014 e che, dunque, formalmente l'avviso andava notificato alla scrivente Soprintendenza in quanto proprietaria di parte degli immobili per i quali si contesta il mancato versamento di imposta.
che dalle risultanze d'ufficio e dai controlli catastali effettuati risultava erroneamente indicata – in seno al detto avviso – l'appartenenza a questa Amministrazione della particella n. 1118 del foglio 2 in catasto al
Comune di Palmi, relativa a un fabbricato in realtà abusivo e insistente sulla particella n. 444 del medesimo foglio 2, qualificata quest'ultima come terreno agricolo. In ragione di ciò l'immobile da assumere come base imponibile è uno soltanto, id est il terreno agricolo individuato alla particella n. 444. acquisita al patrimonio soprintendentizio a seguito di esercizio del diritto di prelazione di cui al decreto del 17.11.2000 del Direttore
Generale – Ufficio Centrale Beni AA. AA. AA. SS. – Divisione IV – dell'allora MIBAC, con successiva presa di possesso del 23.10.2003.
Evidenziava che con nota prot. 1206 del 19.01.2004 e successiva nota prot. n. 16821 del 20.09.2006, l'allora
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Reggio Calabria rilevava la presenza in loco (sulla particella n.
444) di manufatti abusivi, invitando i precedenti possessori alla loro pronta rimozione.
Affermava che in ragione di quanto sopra il manufatto rilevato catastalmente alla particella n. 1118 del foglio
2 sia avulso dalla proprietà di questa Soprintendenza e sia stato sovrapposto alla particella relativa al terreno agricolo (n. 444), dal che la non debenza da parte di questa Amministrazione delle somme imputate per omesso pagamento dell'IMU relativa a detto fabbricato e pari ad €. 609,76, escluse sanzioni e interessi.
Sottolineava che il ricorrente aveva avviato le procedure, in collaborazione con il Demanio, atte al declassamento in catasto Comune di Palmi della superfetazione di cui alla particella n. 1118 del foglio 2 relativa al fabbricato abusivo come sopra meglio indicato.
Si costituiva l'ente impositore Comune di Palmi rilevava la correttezza dell'invio dell'atto alla Direzione Generale Bilancio del Ministero della Cultura, titolare del codice fiscale P.IVA_2, in quanto risultante dalle banche dati tributarie come soggetto passivo dell'imposta sottolineando che la successiva trasmissione dell'atto alla Soprintendenza ricorrente non inficia la validità della notificazione, che è avvenuta nei confronti del soggetto formalmente identificato come contribuente negli archivi fiscali. Nel merito (l'assunto per cui il fabbricato individuato alla particella 1118 del foglio 2 del Catasto Terreni del
Comune di Palmi, atteso che sarebbe avulso dalla proprietà della Soprintendenza) evidenziava che né la
Soprintendenza né il Ministero hanno mai presentato al Comune di Palmi, successivamente all'anno 1992, nei termini di legge, denuncia o dichiarazione ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e/o del D.M. 30 ottobre 2012., con la conseguenza che l'avviso di accertamento n. 106685 del 19 dicembre
2024 è stato emesso sulla base delle risultanze catastali ufficiali (Allegati n. 4 e n. 5) che attestano l'esistenza della particella n. 1118 del foglio 2, classificata come fabbricato, di proprietà del Ministero Beni e Attività
Culturali e del Turismo, insistente sulla particella n. 444 del foglio 2 del Catasto Terreni del Comune di Palmi, sempre di proprietà del Ministero.
Sottolineava anche che l'assunto per cui il fabbricato individuato alla particella n. 1118 sarebbe "abusivo", realizzato da terzi, "sovrapposto" alla particella n. 444 di sua proprietà, qualificata come terreno agricolo e, pertanto, erroneamente attribuito al patrimonio statale è del tutto inconferente.
Il manufatto de quo è un c.d. “fabbricato fantasma”, accatastato d'ufficio ai sensi della Legge n. 286 del 24 novembre 2006, dell'articolo 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225. Tale circostanza è dichiarata nelle visure catastali
(Allegati n. 4 e n. 5). Inoltre, effettivamente, il fabbricato insiste all'interno della particella n. 444, come risulta dalla sovrapposizione dell'aerofotogrammetria della zona con la mappa catastale (Allegato n. 6). Peraltro
L'Ente ricorrente ha dichiarato di essere a conoscenza, già da molto tempo, della presenza di opere abusive sul terreno di sua proprietà.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In relazione alla questione preliminare di carenza di erroneità di soggetto a cui è stata effettuata la notifica, deve osservarsi che, a prescindere dal dato formale e sostanziale, la trasmissione interna dell'avviso prima e l'avvenuta, poi, presentazione del ricorso ha sanato, per evidente raggiungimento dello scopo, ogni eventuale irregolarità o nullità in ordine al soggetto destinatario dell'avviso impugnato.
Nel merito è pacifico che l'imposta municipale si applica sui fabbricati esistenti di fatto ed iscritti in catasto, indipendentemente dalla loro eventuale difformità rispetto ai titoli edilizi, atteso che la natura "abusiva" del manufatto e/o la costruzione dello stesso da parte di terzi non escludono l'obbligo tributario, atteso che Il presupposto impositivo è costituito dal possesso di immobili, come risultanti dalle scritture catastali, e non dalla loro legittimità edilizia e gravano sul proprietario degli stessi o, per accessione, sul proprietario del suolo su cui è costruito.
In considerazione di ciò, dunque, l'Ente ricorrente era legittimato passivo IMU 2019 con riferimento al fabbricato identificato al foglio 2, particella n. 1118 sub 1 del Catasto ed era obbligato a versare anche relativa la voce d'imposta.
Per sottrarsi a detto obbligo avrebbe, quantomeno, tenuto conto anche della sua natura di ente pubblico, dovuto dichiarare e denunciare al Comune la situazione di irregolarità edilizia presente sul terreno acquisito al Demanio, ponendo, al contempo, in essere le attività propedeutica ad una rimozione o sanatoria (se possibile) dell'abuso.
La circostanza che con nota prot. 1206 del 19.01.2004 e successiva nota prot. n. 16821 del 20.09.2006,
l'allora Soprintendenza per i Beni Archeologici di Reggio Calabria abbia rilevato la presenza in loco (sulla particella n. 444) di manufatti abusivi, invitando i precedenti possessori alla loro pronta rimozione, non equivale ad una denuncia diretta al Comune impositore che, dal canto suo, si è limitato, correttamente, a rilevare catastalmente alla particella n. 1118 del foglio 2 la presenza dell'immobile abusivo “fantasma”. Parimenti l'avvio delle procedure, in collaborazione con il Demanio, atte al declassamento in catasto Comune di Palmi della superfetazione di cui alla particella n. 1118 del foglio 2 relativa al fabbricato abusivo come sopra meglio indicato non equivale ad una comunicazione di motivi di esenzione e non esclude la tassabilità dell'immobile (abusivo).
Le spese, attesa la peculiarità delle questioni trattate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.