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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/11/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI URBINO
SENTENZA
Il Tribunale di Pesaro, nelle persone di:
Dott. Sabrina Carbini :Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone : Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa : Giudice
Nella causa R.G. 408 /2025
Promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. GOSTOLI ROSELLA Parte_1
ricorrente
Nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. MARCELLINO Controparte_1
CETTINA
1 resistente
E
Pubblico Ministero
INTERVENUT
O
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale
Conclusioni: le parti come da verbale dell'11.11.25 e il P.M. come in atti
MOTIVA
ZIONE
Con ricorso chiedeva di regolamentare il rapporto di ex convivenza di Parte_1
fatto con a determinate condizioni;
deduceva che dal rapporto di Controparte_1
fatto con il erano nati il 09/02/2020 a Catania e il CP_1 Per_1 Per_2
01/12/2023 a Catania, riconosciuti da entrambi i genitori.
Si costituiva il contestando gli assunti della ricorrente e eccependo CP_1
l'incompetenza territoriale.
All'udienza il Giudice relatore proponeva a verbale un accordo sulle condizioni diretto a regolamentare i rapporti tra i genitori. Questi ultimi concordavano sulle condizioni proposte dal Giudice.
2 Nulla osta a fare proprie le condizioni concordate in udienza dalle parti, non essendo contrarie a norme inderogabili né all'interesse dei figli.
Spese di lite compensate.
Pqm
Prende atto delle condizioni concordate dalle parti
, nata in [...] [...], residente in [...]
Progresso 21/b loc. CH , C.F. e , C.F._1 Controparte_1
nato a [...] il [...], residente a [...] , C.F. C.F._2
[...]
all'udienza dell'11.11.25 e qui ritrascritte:
“soprassedere sulla questione dell'incompetenza. Prevedere un affido condiviso con collocazione dei minori dalla madre. Il padre corrisponderà entro il 15 del mese 400 euro mensili rivalutabili istat oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo del distretto. L'assegno unico spetta alla Quanto al diritto-dovere Pt_1
di visita paterno, il padre è tenuto ogni 4 mesi a venire a sue spese ad Urbino e la
è tenuta due volte all'anno ad andare a Catania a sue spese (di lei). Pt_1
Delle due volte in cui la andrà a Catania ,una cadrà a Natale ( 5 gg ) e Pt_1
un'altra a Pasqua (5 gg) ad anni alterni, mentre la seconda volta cadrà nel mese estivo di agosto, salvo diverso accordo che le parti prenderanno entro il 30 maggio di ogni anno. In particolare la lascerà i minori il primo agosto e tornerà a riprenderli Pt_1
dopo 30 gg. Il si impegna a proseguire le fisioterapie quando il minore sarà CP_1
presso di lui in estate a Catania a sue spese.
la è tenuta ad avviare videochiamate quotidiane nella fascia oraria che la Pt_1
signora individuerà dopoché il avrà indicato il suo turno di settimana in CP_1
settimana ( il è tenuto a comunicare entro domenica i suoi turni di lavoro) CP_1
(vanno esclusi orari scolastici).
3 Si prevede il diritto del di venire anche una volta al mese ad Urbino a CP_1
proprie spese (di soggiorno e viaggio) a visitare i minori.
Il presta il consenso al versamento dell'integrale somma costituente la CP_1
pensione di invalidità in favore della madre già percepito dalla stessa con riserva per il di richiedere come le stesse vengono spese. CP_1
Il giudice non ammette produzione meccanica (cd e pennette).
Spese di lite compensate.
Il dichiara di essere favorevole a rimettere la querela pro bono pacis con CP_1
deposito della rimessione telematica entro 5 gg con avviso alla controparte di tale deposito.
Il primo viaggio della madre a Catania cadrà a Pasqua 2026 e così via come sopra ad anni alterni”.
Compensa le spese di lite
Urbino li 14.11.25
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
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