Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1548/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso mediante lettura alla quale nessuno è presente la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c.
Da intendersi allegata a verbale dell'odierna udienza
Tra
c.f. , e c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 difesi dall'avv. CHIARINI CRISTINA
RICORRENTE
e
, c.f. , difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. ASSOGNA ANGELA
CONVENUTA
Conclusioni: come da odierna udienza
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le seguenti o.i.
“1) ordinanza ingiunzione protocollo n. 0159517/2024 notificata in data 11 giugno 2024 relativa al verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 2/MS del 5 agosto 2019 emesso dall'ente accertatore a carico di e del Parte_3 Parte_2 Parte_4 contenente l'ordine di pagamento di € 15.000,00;
2) ordinanza ingiunzione protocollo n. 0159119/2024 notificata in data 11 giugno 2024 relativa al verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 3/MS del 5 agosto 2019 emesso dall'ente accertatore a carico di e del Parte_3 Parte_2 Parte_4 contenente l'ordine di pagamento di € 3.000,00.
3) ordinanza ingiunzione protocollo n. 0159524/2024 notificata in data 11 giugno 2024 relativa al verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 4/MS del 5 agosto 2019 emesso dall'ente accertatore a carico di e del Parte_3 Parte_2 Parte_4 contenente l'ordine di pagamento di € 15.000,00;
5) ordinanza ingiunzione protocollo n. 0159504/2024 notificata in data 11 giugno 2024 relativa al verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 6/MS del 5 agosto 2019 emesso dall'ente accertatore a carico di e del Parte_3 Parte_2 Parte_4 contenente l'ordine di pagamento di € 10.000,00;
6) ordinanza ingiunzione protocollo n. 0159493/2024 notificata in data 11 giugno 2024 relativa al verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 7/MS del 5 agosto 2019 emesso dall'ente accertatore a carico di e del Parte_3 Parte_2 Parte_4 contenente l'ordine di pagamento di € 15.000,00.”.
Si tratta di o.i. relative a “violazioni attinenti alla non corretta etichettatura o predisposizione della scheda dei dati di sicurezza, relative alla ER SU o ER SU Bianca presente sugli scaffali del di Ravenna in data 28 giugno 2019 e al Silicone EN anch'esso Parte_4 presente in tale data nel punto vendita del ”, in violazione dei regg. CE 1272/2008 e Parte_4
1907/2006.
I ricorrenti deducono che la loro condotta si sia concretizzata in un'unica azione o omissione con cui si è determinata la violazione di plurime disposizioni di legge, con conseguente applicazione del cumulo giuridico (art. 8, comma 1, l. 689/1981).
In subordine, chiedono l'applicazione dell'istituto della continuazione, di cui all'art. 8, comma 2, l.
n. 689/1981.
Si è costituita la convenuta, contestando la domanda sul presupposto dell'assenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 8 l 689/1981, sia per la specialità del sistema sanzionatorio delineato dal d.lgs nn. 133/2009 e 186/2011.
Va innanzitutto chiarito che non è applicabile l'art. 8, comma 2, l. n. 689/1981, che prevede l'istituto della continuazione in relazione alle sanzioni amministrative, trattandosi di norma applicabile soltanto alle violazioni di legge in materia di previdenza o assistenza obbligatoria.
Per applicare il cumulo giuridico al caso di specie, dunque, occorre che sussistano i presupposti di cui all'art. 8, comma 1, l n. 689/1981, per cui “Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.”.
È necessaria, perciò, la configurabilità di un concorso formale di illeciti amministrativi, che richiede che con un'unica azione o omissione il trasgressore abbia violato più disposizioni che prevedono sanzioni amministrative (concorso formale eterogeneo) o più volte la stessa disposizione sanzionatoria (concorso formale omogeneo).
In proposito, va premesso che i sistemi sanzionatori delineati dai richiamati d.lgs sono pienamente compatibili con le norme generali previste per gli illeciti amministrativi dalla l. n. 689/1981, poiché i suddetti provvedimenti legislativi si limitano a prevedere le sanzioni per le violazioni dei regolamenti
UE 1907/2006 e 1272/2008, dovendo perciò necessariamente mutuare le regole generali dalla normativa generale. Occorre quindi chiarire se la condotta del trasgressore costituisca un'unica azione che viola più norme ovvero si sia tradotta in una pluralità di azioni, nel qual caso si avrebbe un concorso materiale di reati che impedirebbe, attesa l'inapplicabilità della continuazione, l'applicazione del cumulo giuridico.
A tali fine, occorre esaminare le norme violate e le condotte contestate.
“VERBALE 2/MS il Silicone solvente è stato posto in vendita, in violazione dell'art. 4 paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1272/2008, con etichetta in cui sono assenti le indicazioni del produttore, il numero di sostanze contenute, le informazioni supplementari relative alla pericolosità del prodotto, le indicazioni sullo smaltimento e imballaggio del prodotto;
inoltre l'indicazione del prodotto era inesatta trattandosi di Silicone al solvente, le informazioni di pericolo peraltro presenti nella scheda dei dati di sicurezza erano insufficienti e così pure i consigli di prudenza altre anomalie erano attinenti alle ulteriori informazioni in etichetta non del tutto precise quanto ad altri fattori di rischio;
l'etichetta appariva poi asportabile e deteriorabile e l'imballaggio privo di indicazione di pericolo e chiusura di sicurezza per bambini;
il Silicone EN è stato messo in vendita, in violazione dell'art. 31 punto 6 del CP_2
Regolamento (CE) 1907/2006, con Scheda dati di Sicurezza (in seguito indicata come SDS) inesatta quanto all'indicazione Silicone al solvente diversa da quella indicata in etichetta, priva di frasi che tengano conto che il prodotto può essere venduto anche a clienti non professionali, con errato numero CE quanto alla percentuale di aromatici, priva della indicazione dei sintomi ed effetti del prodotto, con indicazioni non coerenti con i consigli di prudenza e pericolosità della miscela presente in altri parti della scheda, priva di informazioni sul recipiente da utilizzare per il recupero del prodotto e per il suo smaltimento, mancante di esposizioni quanto al punto di ebollizione e viscosità, caratterizzata da informazioni confuse;
VERBALE 4/MS la è stata commercializzata in confezioni da 2,5 e 5 litri, in Parte_5 violazione dell'art. 4 paragrafo 7 del Regolamento (CE) 1272/2008, in quanto etichetta non indica la pericolosità del prodotto (derivante dal fatto che contiene due sostanze sensibilizzanti in quantità superiore a 1/10 dei rispettivi quantitativi), individua solo una delle due sostanze sensibilizzanti, non indica la SDS disponibile su richiesta, prevede la formula “idropittura atossica” non coerente con le due sostanze sensibilizzanti, è incollata anziché indelebile;
VERBALE 5/MS la ER SU bianca da 5 litri è stata commercializzata, in violazione dell'art.
31 punto 6 del Regolamento (CE) 1907/2006, con SDS inesatta perché priva della indicazione di un agente sensibilizzante presente e della relativa percentuale e della classificazione armonizzata, con indicazione di un filtro B che per gli accertatori non appare coerente con la composizione della miscela;
VERBALE 6/MS la ER SU confezione da 2,5 litri è stata commercializzata, in violazione dell'art. 31 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1907/2006, senza SDS e senza etichetta di pericolo malgrado la presenza del sensibilizzate Biopol in misura superiore al limite di legge per la pericolosità del prodotto finale;
VERBALE 7/MS la ER SU confezione da 2,5 litri è stata commercializzata, in violazione dell'4 paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1272/2008, senza etichetta e imballo coerente alla sua classificazione come pericoloso – stante la presenza di Biopol in misura superiore alla concentrazione richiesta per diventare sensibilizzante della pelle e con indicazione di Pittura atossica non coerente con la classificazione individuata dagli accertatori;
” L'art. 4, par. 4 del reg. CE 1272/2008 prevede che: “Se una sostanza o miscela è classificata come pericolosa, i fornitori assicurano che tale sostanza o miscela sia etichettata e imballata conformemente ai titoli III e IV prima di immetterla sul mercato.”.
L'art. 4, par. 7, del medesimo regolamento prevede che “Una miscela di cui alla parte 2 dell'allegato II contenente una sostanza classificata come pericolosa non è immessa sul mercato, a meno che non sia etichettata in conformità del titolo III.”.
L'art. 31 punto 6 indica quali voci deve contenere la scheda di dati di sicurezza. Al fine di comprendere qual è la condotta sanzionata, occorre richiamare anche l'art. 10 dlgs 133/2009, per cui “Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di una sostanza o di un preparato che in violazione dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento, non fornisce in lingua italiana al destinatario della sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale la scheda di dati di sicurezza, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. La stessa sanzione si applica a colui che fornisce la scheda di dati di sicurezza non datata o incompleta o inesatta relativamente alle informazioni di cui alle voci indicate nell'articolo 31, paragrafo 6, del regolamento.”.
In sostanza, con l'immissione in mercato del prodotto silicone solvente privo dei requisiti di etichettatura il trasgressore ha violato sia L'art. 4, par. 4 del reg. CE 1272/2008 sia l'art. 31 punto 6
e l'art. 10, comma 3, d.lgs 133/2009.
Ravvisandosi una pluralità di violazioni con una medesima condotta, va quindi applicato l'art. 8, comma 1, l. n. 689/1989, con applicazione della sanzione di € 15.000 aumentata di € 1.000 (l'aumento
è discrezionale e può scendere al di sotto del minimo previsto dalla legge).
Con l'immissione in mercato del prodotto ER in confezioni da 5 e 2,5 lt sono state violate Pt_5 le disposizioni di cui agli artt. 4, par. 4 e 7 del reg. CE 1272/2008 e art. 31 punto 6 e l'art. 10, comma
3, d.lgs 133/2009.
Anche in tal caso si ravvisa una pluralità di violazione con la medesima condotta, sicché va applicata la sanzione più grave di € 15 aumentata di € 3.000 (o.i. n. 0159504/2024) + 5.000 (o.i. n.
0159493/2024).
L'immissione in vendita del prodotto ha costituito un'azione autonoma, punita Parte_6 con la o.i. n. 0159707/2024 che ha già applicato il minimo di legge.
Dunque, le sanzioni vanno così rideterminate:
a) per l'immissione in commercio del prodotto silicone solvente privo dei requisiti di etichettatura la sanzione applicata in base alle o.i. 0159517 e 0159119 del 2024 va rideterminata in complessivi €
16.000 ex art. 8 l. n. 689/1981;
b) per l'immissione in commercio del prodotto in confezioni da 5 e 2,5 senza i Parte_5 requisiti di etichettatura la sanzione applicata in base alle o.i. n. 0159504, 0159493 e 0159524/2024 va rideterminata in complessivi € 23.000 come sopra indicato;
c) per l'immissione in commercio del prodotto senza i requisiti di Parte_6 etichettatura, condotta punita con la o.i. n. 0159707/2024, il ricorso va rigettato poiché si tratta di un'azione diversa con conseguente inapplicabilità dell'art. 8 l. n. 689/1981.
Attesa la parziale soccombenza le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, cosi provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la sanzione relativamente a tutte le ordinanze ingiunzione opposte come indicato in motivazione;
b) rigetta il ricorso con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 0159707/2024;
c) compensa le spese.
Si comunichi.
10.4.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà