Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1988, n. 541
Articolo 1Articolo 3
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1 gennaio 1989
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30 aprile 1989
Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, e' destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.
2. La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' stabilita nella misura del 10 per cento. ((1)) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 , concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.
4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.
6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
7. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
8. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.
9. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall' articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , dall' articolo 1 comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'universita', degli enti locali, della ricerca e della sanita' e' integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.750 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilita' occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello Stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.
11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.
12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.
----------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la percentuale di compensazione stabilita nella misura del 10 per cento dal comma 2 del presente articolo e' fissata, per l'anno 1989, nella misura del 12 per cento.
Entrata in vigore il 30 aprile 1989
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