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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5311/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Leonardo Goffredo;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
, chiede: Parte_1
1 “ a)in via preliminare, accertare e dichiarare che l'assunto credito di €
941,68 è prescritto;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del CP_1
17/02/2025 con il quale si richiede la ripetizione della somma di € 941,68 per i motivi esposti sub b-c;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla ripetizione della somma richiesta;
d) in via gradata, condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante, al pagamento del risarcimento danni per l'assunto versamento di somme non dovute che si quantifica in € 941,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato poiché la somma richiesta sarebbe prescritta, essendo trascorso il termine decennale di prescrizione dalla data di pagamento della prestazione.
L , costituitosi in giudizio, argomenta che nessuna prescrizione si CP_1 sia verificata nel caso di specie, avendo l'Istituto provveduto ad interrompere più volte il termine prescrizionale con diversi solleciti di pagamento di cui fornisce la prova della notifica al ricorrente (solleciti e ricevute allegati in atti).
Difatti, prima della notifica dell'indebito oggetto di ricorso
(14.03.2025), documenta di avere inviato al ricorrente i seguenti provvedimenti:
1) prima comunicazione di indebito del 10.04.2003, notificata il
02.05.2003;
2) comunicazione del 11.04.2013, notificata il 29.04.2013;
2 3) comunicazione del 03.03.2015, notificata il 18.03.2015.
L'eccezione di prescrizione risulta infondata e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 5311/2025 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da Avv. Leonardo Goffredo;
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli;
resistente
FATTO E DIRITTO
Deve premettersi che la presente decisione è redatta con motivazione in forma semplificata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, come definito dalla giurisprudenza di legittimità.
, chiede: Parte_1
1 “ a)in via preliminare, accertare e dichiarare che l'assunto credito di €
941,68 è prescritto;
b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del CP_1
17/02/2025 con il quale si richiede la ripetizione della somma di € 941,68 per i motivi esposti sub b-c;
c) per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla ripetizione della somma richiesta;
d) in via gradata, condannare l in persona del suo legale CP_1 rappresentante, al pagamento del risarcimento danni per l'assunto versamento di somme non dovute che si quantifica in € 941,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge”.
Parte ricorrente sostiene l'illegittimità del provvedimento di indebito impugnato poiché la somma richiesta sarebbe prescritta, essendo trascorso il termine decennale di prescrizione dalla data di pagamento della prestazione.
L , costituitosi in giudizio, argomenta che nessuna prescrizione si CP_1 sia verificata nel caso di specie, avendo l'Istituto provveduto ad interrompere più volte il termine prescrizionale con diversi solleciti di pagamento di cui fornisce la prova della notifica al ricorrente (solleciti e ricevute allegati in atti).
Difatti, prima della notifica dell'indebito oggetto di ricorso
(14.03.2025), documenta di avere inviato al ricorrente i seguenti provvedimenti:
1) prima comunicazione di indebito del 10.04.2003, notificata il
02.05.2003;
2) comunicazione del 11.04.2013, notificata il 29.04.2013;
2 3) comunicazione del 03.03.2015, notificata il 18.03.2015.
L'eccezione di prescrizione risulta infondata e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Attesa la dichiarazione ex art. 152, disp. att. c.p.c., non ha luogo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.
Bari, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Giovanna Campanile
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