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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LA
[...] Parte_2
BANCA GIOVANNI, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 14/01/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo ai figli minori (07.12.2011), Per_1 Persona_2
(26.08.2014) e (13.02.2019) alle seguenti condizioni, così come modificate con le note di Per_3 trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2025:
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di riguardo reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2. Essi prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, valido per l'eventuale espatrio anche per i figli minori;
3. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio, tranne per i figli ove si necessita, come per legge, il consenso di entrambi i genitori;
4. Ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento senza nessun reciproco obbligo
1 economico nei confronti dell'altro, potendo entrambi i ricorrenti provvedere alle proprie eSIenze di vita;
5. I figli , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma Per_1 Persona_2 Per_3 con collocazione preferenziale presso la madre, e vivranno con lei. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6. La SI.ra , insieme ai figli , e , per le loro Parte_1 Per_1 Persona_2 Per_3 eSIenze, si è trasferita presso altra abitazione, (giusto contratto di comodato d'uso gratuito che si deposita;
doc.1) sempre sita nel Comune di PR TA, in via Portelle, impegnandosi a trasferire ivi sia la propria residenza anagrafica, sia quella dei figli, come concordato in sede di sottoscrizione del ricorso originario;
7. La SI.ra , ed i figli , e , hanno Parte_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 lasciato definitivamente, dalla data di deposito del primo ricorso, la casa familiare che è ora abitata dal SI. ; le parti danno atto che il trasferimento è avvenuto senza pregiudizio e nel Parte_2 rispetto delle eSIenze dei figli;
le parti danno atto, altresì, che è stato concordemente svolto il prelievo, da parte della SI.ra , non solo i beni di proprietà di lei perché da lei acquistati, Parte_1 ma anche gli effetti personali di lei come quelli dei figli;
8. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti danno atto che i beni mobili e gli arredi esistenti all'interno della casa familiare sita in PR TA (CE), alla via Casa dei Viti n. 14, sono stati concordemente e definitivamente attributi e divisi fra gli stessi, nel rispetto delle eSIenze e necessità dei figli.
9. Attualmente, la SI.ra risulta disoccupata ed in cerca di occupazione, motivo Parte_1 per cui - oltre a quanto previsto nel presente ricorso -riceverà, anche nell'interesse dei figli, sostentamento dalla propria famiglia;
10. L'assegno unico, di importo attuale pari a 695,00 euro, da considerarsi come importo integrante del mantenimento, come chiarito dalla circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, sarà erogato, al
50%, in favore della SI.ra e per il restante 50% in favore del SI. , Parte_1 Parte_2 dando atto che la parti collaboreranno reciprocamente per le necessarie procedure burocratiche.
11. Il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
600,00 ( seicento/00 - somma attualmente compatibile con le possibilità economiche del SI. Pt_2
2 come da cedolino depositato - doc. 5 del foliario originario, anche tenendo conto delle spese necessarie per il tragitto lavorativo PR TA (comune di residenza) - MA ( domicilio lavorativo) a decorrere dalla sentenza da corrispondere al domicilio di quest'ultima entro il giorno cinque del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a titolo di mantenimento dei figli
, e . Qualora dovessero emergere nuove e aggiuntive disponibilità Per_1 Persona_2 Per_3 economiche, il SI. e la SI.ra possono, concordemente, definire Parte_2 Parte_1 un aumento della somma innanzi indicata, sempre nel rispetto delle eSIenze dei figli e a titolo del loro mantenimento;
12. Le parti danno atto che tali importi sono stati concordati tenendo conto del reddito percepito dal SI. decurtato delle trattenute che sono attualmente in corso sullo stipendio, come da cedolino Pt_2 depositato, pari a 566,00 €, di cui 366,00 euro come cessione del quinto dello stipendio e ad ulteriori
200,00 € per deleghe, inerenti a prestiti contratti per le spese della famiglia, tra le quali le spese dentistiche proprie e per apparecchio odontoiatrico del figlio di adeguamento della casa, Per_2 nonché, si è tenuto conto delle spese da sostenersi, da parte del SI. per il tragitto casa lavoro, Pt_2 pari a 300,00 € circa;
13. Le spese di carattere straordinario per i figli e saranno Per_1 Persona_2 Per_3 documentate e preventivamente concertate e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
* Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
* Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
* Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi, ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
* Spese di custodia dei minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti
3 disponibili o di altre alternative gratuite.
14. Il SI. e la SI.ra rimarranno obbligati a corrispondere i sopracitati Parte_2 Parte_1 contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o con il padre e/o non saranno economicamente autosufficienti e indipendenti.
15. Ogni decisione riguardante i figli , e dovrà essere presa di comune Per_1 Persona_2 Per_3 accordo tra gli odierni ricorrenti senza che questi ultimi possano frapporre ingiustificate cause ostative;
16.Il padre potrà vedere i figli e , infrasettimanalmente, per due giorni Per_1 Persona_2 Per_3
a settimana, dall'uscita di scuola ( nei periodi scolastici) o dalla mattina ( nei periodi extrascolastici) sino ad ora di cena, previo accordo tra i ricorrenti (da comunicarsi con un preavviso di almeno 24 ore) in relazione alle reciproche attività lavorative;
le parti concordano che, per eventuali eSIenze contingenti o per urgenti necessità, potranno convenire liberamente l'immediata custodia dei figli per il periodo necessario, ritornando, al termine dello stesso, alle presenti statuizioni;
17. I figli potranno stare con il padre a weekend alterni, da venerdì dall'uscita di scuola fino a domenica ad ora di cena, compreso il pernotto di venerdì e sabato, impegnandosi a tenere con sé i figli, anche in loro assenza ( per eventuali eSIenze contingenti e/o lavorative ), eventualmente con il supporto dei rispettivi genitori e/o dei consanguinei (rectius, nonni, zii); con la riserva del recupero, presso la casa del padre, della figlia che, durante la notte, cerca la madre e, pertanto, il padre Per_3 non potrà accompagnarla altrimenti gli altri due figli, e , rimarrebbero soli. Per_1 Persona_2
18. I figli potranno stare con il padre durante le ferie estive, nel periodo giugno - settembre, per 15 giorni consecutivi (pernotto compreso) oppure per un primo periodo continuativo di 7 giorni ed un secondo periodo continuativo di 7 giorni, in base alle eSIenze lavorative dei ricorrenti;
19. I figli potranno stare con il padre durante le ferie natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
20. I figli potranno stare con il padre durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
21. I figli potranno stare con il padre, ad anni alterni rispetto alla madre, per i giorni della festa patronale potendo essi anche pernottare con il rispettivo genitore fino al mattino seguente;
22. I figli potranno stare con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo, potendo con lo stesso anche pernottare fino al mattino seguente;
23. Nei mesi delle vacanze estive, terminato l'anno scolastico, i genitori, previo accordo tra di loro, stabiliranno un ulteriore pernotto infrasettimanale, oltre al weekend che già spetta al papa, in base alle eSIenze lavorative dei ricorrenti;
24. In ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove
4 porteranno i figli.
25. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei figli stessi.
26. Le condizioni afferenti al diritto di permanenza dei minori (punti 15 - 24 del presente accordo) potranno comunque subire variazioni in concomitanza degli impegni dei ricorrenti e comunque previo accordo tra gli stessi, tenendo conto, nello specifico, del particolare lavoro del padre. In ogni caso, i genitori dovranno tenere come priorità la volontà espressa dai figli.
27. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e . Per_1 Persona_2 Per_3
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Nulla a titolo di assegno divorzile per espressa volontà dei ricorrenti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'udienza cartolare del 19.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, così come successivamente modificate.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da Parte_1
e elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. LA
[...] Parte_2
BANCA GIOVANNI, il quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 14/01/2025, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo ai figli minori (07.12.2011), Per_1 Persona_2
(26.08.2014) e (13.02.2019) alle seguenti condizioni, così come modificate con le note di Per_3 trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 19.09.2025:
1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di riguardo reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2. Essi prestano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto o documento equipollente, valido per l'eventuale espatrio anche per i figli minori;
3. I ricorrenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio, tranne per i figli ove si necessita, come per legge, il consenso di entrambi i genitori;
4. Ciascuno provvederà al proprio personale mantenimento senza nessun reciproco obbligo
1 economico nei confronti dell'altro, potendo entrambi i ricorrenti provvedere alle proprie eSIenze di vita;
5. I figli , e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ma Per_1 Persona_2 Per_3 con collocazione preferenziale presso la madre, e vivranno con lei. Per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
6. La SI.ra , insieme ai figli , e , per le loro Parte_1 Per_1 Persona_2 Per_3 eSIenze, si è trasferita presso altra abitazione, (giusto contratto di comodato d'uso gratuito che si deposita;
doc.1) sempre sita nel Comune di PR TA, in via Portelle, impegnandosi a trasferire ivi sia la propria residenza anagrafica, sia quella dei figli, come concordato in sede di sottoscrizione del ricorso originario;
7. La SI.ra , ed i figli , e , hanno Parte_1 Persona_4 Persona_5 Persona_6 lasciato definitivamente, dalla data di deposito del primo ricorso, la casa familiare che è ora abitata dal SI. ; le parti danno atto che il trasferimento è avvenuto senza pregiudizio e nel Parte_2 rispetto delle eSIenze dei figli;
le parti danno atto, altresì, che è stato concordemente svolto il prelievo, da parte della SI.ra , non solo i beni di proprietà di lei perché da lei acquistati, Parte_1 ma anche gli effetti personali di lei come quelli dei figli;
8. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i ricorrenti danno atto che i beni mobili e gli arredi esistenti all'interno della casa familiare sita in PR TA (CE), alla via Casa dei Viti n. 14, sono stati concordemente e definitivamente attributi e divisi fra gli stessi, nel rispetto delle eSIenze e necessità dei figli.
9. Attualmente, la SI.ra risulta disoccupata ed in cerca di occupazione, motivo Parte_1 per cui - oltre a quanto previsto nel presente ricorso -riceverà, anche nell'interesse dei figli, sostentamento dalla propria famiglia;
10. L'assegno unico, di importo attuale pari a 695,00 euro, da considerarsi come importo integrante del mantenimento, come chiarito dalla circolare INPS n. 23 del 9 febbraio 2022, sarà erogato, al
50%, in favore della SI.ra e per il restante 50% in favore del SI. , Parte_1 Parte_2 dando atto che la parti collaboreranno reciprocamente per le necessarie procedure burocratiche.
11. Il SI. corrisponderà alla SI.ra un assegno mensile di euro Parte_2 Parte_1
600,00 ( seicento/00 - somma attualmente compatibile con le possibilità economiche del SI. Pt_2
2 come da cedolino depositato - doc. 5 del foliario originario, anche tenendo conto delle spese necessarie per il tragitto lavorativo PR TA (comune di residenza) - MA ( domicilio lavorativo) a decorrere dalla sentenza da corrispondere al domicilio di quest'ultima entro il giorno cinque del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, a titolo di mantenimento dei figli
, e . Qualora dovessero emergere nuove e aggiuntive disponibilità Per_1 Persona_2 Per_3 economiche, il SI. e la SI.ra possono, concordemente, definire Parte_2 Parte_1 un aumento della somma innanzi indicata, sempre nel rispetto delle eSIenze dei figli e a titolo del loro mantenimento;
12. Le parti danno atto che tali importi sono stati concordati tenendo conto del reddito percepito dal SI. decurtato delle trattenute che sono attualmente in corso sullo stipendio, come da cedolino Pt_2 depositato, pari a 566,00 €, di cui 366,00 euro come cessione del quinto dello stipendio e ad ulteriori
200,00 € per deleghe, inerenti a prestiti contratti per le spese della famiglia, tra le quali le spese dentistiche proprie e per apparecchio odontoiatrico del figlio di adeguamento della casa, Per_2 nonché, si è tenuto conto delle spese da sostenersi, da parte del SI. per il tragitto casa lavoro, Pt_2 pari a 300,00 € circa;
13. Le spese di carattere straordinario per i figli e saranno Per_1 Persona_2 Per_3 documentate e preventivamente concertate e saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno;
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
* Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
* Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
* Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi, ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
* Spese di custodia dei minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti
3 disponibili o di altre alternative gratuite.
14. Il SI. e la SI.ra rimarranno obbligati a corrispondere i sopracitati Parte_2 Parte_1 contributi nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o con il padre e/o non saranno economicamente autosufficienti e indipendenti.
15. Ogni decisione riguardante i figli , e dovrà essere presa di comune Per_1 Persona_2 Per_3 accordo tra gli odierni ricorrenti senza che questi ultimi possano frapporre ingiustificate cause ostative;
16.Il padre potrà vedere i figli e , infrasettimanalmente, per due giorni Per_1 Persona_2 Per_3
a settimana, dall'uscita di scuola ( nei periodi scolastici) o dalla mattina ( nei periodi extrascolastici) sino ad ora di cena, previo accordo tra i ricorrenti (da comunicarsi con un preavviso di almeno 24 ore) in relazione alle reciproche attività lavorative;
le parti concordano che, per eventuali eSIenze contingenti o per urgenti necessità, potranno convenire liberamente l'immediata custodia dei figli per il periodo necessario, ritornando, al termine dello stesso, alle presenti statuizioni;
17. I figli potranno stare con il padre a weekend alterni, da venerdì dall'uscita di scuola fino a domenica ad ora di cena, compreso il pernotto di venerdì e sabato, impegnandosi a tenere con sé i figli, anche in loro assenza ( per eventuali eSIenze contingenti e/o lavorative ), eventualmente con il supporto dei rispettivi genitori e/o dei consanguinei (rectius, nonni, zii); con la riserva del recupero, presso la casa del padre, della figlia che, durante la notte, cerca la madre e, pertanto, il padre Per_3 non potrà accompagnarla altrimenti gli altri due figli, e , rimarrebbero soli. Per_1 Persona_2
18. I figli potranno stare con il padre durante le ferie estive, nel periodo giugno - settembre, per 15 giorni consecutivi (pernotto compreso) oppure per un primo periodo continuativo di 7 giorni ed un secondo periodo continuativo di 7 giorni, in base alle eSIenze lavorative dei ricorrenti;
19. I figli potranno stare con il padre durante le ferie natalizie ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
20. I figli potranno stare con il padre durante le festività pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua oppure il giorno di Pasquetta;
21. I figli potranno stare con il padre, ad anni alterni rispetto alla madre, per i giorni della festa patronale potendo essi anche pernottare con il rispettivo genitore fino al mattino seguente;
22. I figli potranno stare con il padre nel giorno del compleanno di quest'ultimo, potendo con lo stesso anche pernottare fino al mattino seguente;
23. Nei mesi delle vacanze estive, terminato l'anno scolastico, i genitori, previo accordo tra di loro, stabiliranno un ulteriore pernotto infrasettimanale, oltre al weekend che già spetta al papa, in base alle eSIenze lavorative dei ricorrenti;
24. In ogni caso, i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove
4 porteranno i figli.
25. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei figli stessi.
26. Le condizioni afferenti al diritto di permanenza dei minori (punti 15 - 24 del presente accordo) potranno comunque subire variazioni in concomitanza degli impegni dei ricorrenti e comunque previo accordo tra gli stessi, tenendo conto, nello specifico, del particolare lavoro del padre. In ogni caso, i genitori dovranno tenere come priorità la volontà espressa dai figli.
27. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi dei figli e . Per_1 Persona_2 Per_3
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Nulla a titolo di assegno divorzile per espressa volontà dei ricorrenti.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
All'udienza cartolare del 19.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso, così come successivamente modificate.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori.
L'ascolto della prole previso dall'art. 473 bis.4 c.p.c. deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 19/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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