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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/11/2025, n. 15976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15976 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6534/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6534/2021 promossa da:
, nato ad [...], il [...], quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale con sede in Eboli (Sa), Via Don Michele Paesano n. 4, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Eboli, al Viale Amendola, 68, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Pio Di Benedetto;
OPPONENTE contro Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore speciale avv.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Buffarini Guidi, con Controparte_3 studio in Roma Via Po n. 24 presso cui elegge domicilio;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 18507/2020 del 24/11/2020, notificato in data 2 dicembre 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di
[...]
Controparte_4
la somma di euro di € 24.993,05, oltre interessi e spese di procedura, a
[...] titolo di restituzione del finanziamento previsto dall' Avviso
[...] prot. n.39/2402 del 19.2.2016 e Parte_2 ss.mm.ii, che gli era stato erogato per la realizzazione di un progetto riguardante
“Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio” e successivamente revocato per il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di ammissione al finanziamento. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto la irregolarità delle comunicazioni di avvio del procedimento nonché di revoca del finanziamento in quanto mancanti di riferimenti al contratto siglato;
l'erroneità dell'importo richiesto per cui l'opponente potrebbe al più formulare un piano di rientro dell'effettivo dovuto;
la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione della causa
1 petendi e, infine, l'inefficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Si è costituita contestando specificamente i motivi dell'opposizione e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni sottoscritto dal sig. Pt_1 prevede all'art. 4 punto 2, l'obbligo di comunicare di aver completato il programma di spesa entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione;
a fronte dell'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4, all'art. 12 è previsto il diritto di di revocare le agevolazioni concesse. CP_1 La circostanza del mancato adempimento dell'obbligo appena esposto non è in contestazione, pertanto si è concretizzata l'ipotesi normativa che giustifica la revoca delle agevolazioni. Tanto premesso, dalla documentazione in atti risulta che ha inviato CP_1 all'opponente, a mezzo pec dell'11.12.2019, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca facendo espresso riferimento alla domanda di agevolazione presentata dal sig. ai motivi della revoca e richiamando la Pt_1 relativa normativa e, successivamente, in data 3.02.2020, la comunicazione della avvenuta revoca con la richiesta della restituzione di € 23.839,55, oltre interessi di mora maturati e maturandi da corrispondere fino alla data dell'effettivo soddisfo. Pertanto, va disattesa la prima eccezione dell'opponente relativa alla mancata indicazione nelle suddette comunicazioni del rapporto sottostante. Quanto alla contestazione, solo generica, dell'importo dovuto di euro 24.993,05, è provato che il sig. abbia ricevuto da la somma di 25.000 euro Pt_1 CP_1
(cfr, ricevuta bonifico fasc. monitorio) alla quale, come si evince dall' estratto autentico del libro sofferenze depositato da , è stata sottratta la somma CP_1 restituita di euro 1,488,05 e aggiunti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma dell'Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.39/2402 del 19.02.2016: ”Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del credito, saranno dovuti gli interessi legali maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo calcolati ad un tasso pari al tasso di interesse legale maggiorato di 700 punti base”. Del pari è infondata e generica l'eccezione relativa alla nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo. Infatti dalla lettura dello stesso è chiaramente evincibile il presupposto della domanda, ovvero la revoca del finanziamento, previsto dall' Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.39/2402 del 19.2.2016 precedentemente concesso, a causa del mancato invio della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa, e la conseguente richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di euro 24.993,05, di cui euro 23,511,95 per il capitale , ed euro 1.419,60 per interessi di mora calcolati al 30.09.2020, oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di sette punti percentuali (dietimi giornalieri pari ad € 4,54) dal 01.10.2020, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del predetto Avviso Pubblico. Per quanto sin qui argomentato, la domanda di va rigettata. Parte_1 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, delle fasi e dell'attività processuali in concreto espletate e dei parametri di cui al D.M. 55/2014, mentre in mancanza di
2 collegamenti ipertestuali non si può considerare la richiesta di aumento del 30% del compenso formulata da parte opposta. Il Tribunale osserva altresì che ha sollecitato il Giudice alla condanna CP_1 dell'opponente a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.. L'estrema genericità, nel merito, degli argomenti proposti dalla difesa del sig. appare elemento sintomatico del carattere pretestuoso e dilatorio della Pt_1 domanda proposta. La domanda ex art. 96 c.p.c. pertanto deve essere accolta e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma CP_1 equitativamente determinata di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 18507/2020 emesso dal Tribunale di Roma del 24.11.2020 in favore dell' Controparte_4
[...]
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della Controparte_4 somma di euro 1.000,00, ex art. 96 c.p.c.; b) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali, Controparte_4 liquidandole in complessivi euro 3.850,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6534/2021 promossa da:
, nato ad [...], il [...], quale titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale con sede in Eboli (Sa), Via Don Michele Paesano n. 4, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio, in Eboli, al Viale Amendola, 68, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Pio Di Benedetto;
OPPONENTE contro Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo procuratore speciale avv.
[...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Buffarini Guidi, con Controparte_3 studio in Roma Via Po n. 24 presso cui elegge domicilio;
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 18507/2020 del 24/11/2020, notificato in data 2 dicembre 2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di
[...]
Controparte_4
la somma di euro di € 24.993,05, oltre interessi e spese di procedura, a
[...] titolo di restituzione del finanziamento previsto dall' Avviso
[...] prot. n.39/2402 del 19.2.2016 e Parte_2 ss.mm.ii, che gli era stato erogato per la realizzazione di un progetto riguardante
“Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio” e successivamente revocato per il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa, ai sensi dell'art. 4 del provvedimento di ammissione al finanziamento. A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto la irregolarità delle comunicazioni di avvio del procedimento nonché di revoca del finanziamento in quanto mancanti di riferimenti al contratto siglato;
l'erroneità dell'importo richiesto per cui l'opponente potrebbe al più formulare un piano di rientro dell'effettivo dovuto;
la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione della causa
1 petendi e, infine, l'inefficacia probatoria dell'estratto conto ex art. 50 t.u.b. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Si è costituita contestando specificamente i motivi dell'opposizione e CP_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione. L'opposizione è infondata e va respinta per le ragioni che seguono. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni sottoscritto dal sig. Pt_1 prevede all'art. 4 punto 2, l'obbligo di comunicare di aver completato il programma di spesa entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione;
a fronte dell'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4, all'art. 12 è previsto il diritto di di revocare le agevolazioni concesse. CP_1 La circostanza del mancato adempimento dell'obbligo appena esposto non è in contestazione, pertanto si è concretizzata l'ipotesi normativa che giustifica la revoca delle agevolazioni. Tanto premesso, dalla documentazione in atti risulta che ha inviato CP_1 all'opponente, a mezzo pec dell'11.12.2019, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca facendo espresso riferimento alla domanda di agevolazione presentata dal sig. ai motivi della revoca e richiamando la Pt_1 relativa normativa e, successivamente, in data 3.02.2020, la comunicazione della avvenuta revoca con la richiesta della restituzione di € 23.839,55, oltre interessi di mora maturati e maturandi da corrispondere fino alla data dell'effettivo soddisfo. Pertanto, va disattesa la prima eccezione dell'opponente relativa alla mancata indicazione nelle suddette comunicazioni del rapporto sottostante. Quanto alla contestazione, solo generica, dell'importo dovuto di euro 24.993,05, è provato che il sig. abbia ricevuto da la somma di 25.000 euro Pt_1 CP_1
(cfr, ricevuta bonifico fasc. monitorio) alla quale, come si evince dall' estratto autentico del libro sofferenze depositato da , è stata sottratta la somma CP_1 restituita di euro 1,488,05 e aggiunti gli interessi calcolati secondo quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma dell'Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.39/2402 del 19.02.2016: ”Sulle somme da restituire, inoltre, saranno calcolati gli interessi legali maturati sino alla data del provvedimento di revoca, nonché in caso di recupero forzoso del credito, saranno dovuti gli interessi legali maturati fino alla data dell'effettivo soddisfo calcolati ad un tasso pari al tasso di interesse legale maggiorato di 700 punti base”. Del pari è infondata e generica l'eccezione relativa alla nullità del ricorso monitorio per carenza del requisito oggettivo. Infatti dalla lettura dello stesso è chiaramente evincibile il presupposto della domanda, ovvero la revoca del finanziamento, previsto dall' Avviso Pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n.39/2402 del 19.2.2016 precedentemente concesso, a causa del mancato invio della documentazione attestante la conclusione del programma di spesa, e la conseguente richiesta di emissione del decreto ingiuntivo di pagamento per la somma di euro 24.993,05, di cui euro 23,511,95 per il capitale , ed euro 1.419,60 per interessi di mora calcolati al 30.09.2020, oltre interessi di mora al tasso legale maggiorato di sette punti percentuali (dietimi giornalieri pari ad € 4,54) dal 01.10.2020, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 20 del predetto Avviso Pubblico. Per quanto sin qui argomentato, la domanda di va rigettata. Parte_1 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come nel dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, delle fasi e dell'attività processuali in concreto espletate e dei parametri di cui al D.M. 55/2014, mentre in mancanza di
2 collegamenti ipertestuali non si può considerare la richiesta di aumento del 30% del compenso formulata da parte opposta. Il Tribunale osserva altresì che ha sollecitato il Giudice alla condanna CP_1 dell'opponente a pagare la somma equitativamente determinata ex art. 96 terzo comma c.p.c.. L'estrema genericità, nel merito, degli argomenti proposti dalla difesa del sig. appare elemento sintomatico del carattere pretestuoso e dilatorio della Pt_1 domanda proposta. La domanda ex art. 96 c.p.c. pertanto deve essere accolta e parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di della somma CP_1 equitativamente determinata di euro 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: a) respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. n. 18507/2020 emesso dal Tribunale di Roma del 24.11.2020 in favore dell' Controparte_4
[...]
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della Controparte_4 somma di euro 1.000,00, ex art. 96 c.p.c.; b) condanna a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali, Controparte_4 liquidandole in complessivi euro 3.850,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, in data 15/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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