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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. 178/2022 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 178 del Reg. Gen. dell'anno 2022, introdotta da
[...]
(C.F.: ), appellante sia in proprio sia nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità d'erede di e , nonché rappresentato e Persona_1 Persona_2
difeso (anche disgiuntamente) dagli avvocati Maria Carmela MM e Giacomo Falcone, nei confronti di (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Alessandro Alecci.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con l'originaria domanda e Parte_1 Per_2
convenivano in giudizio , chiedendo al Tribunale adito a) d'accertare
[...] CP_1
l'intervenuto acquisto a titolo originario della porzione di terreno sita in località Pellaro di
Reggio Calabria, sulla quale insiste un fabbricato realizzato dagli stessi, b) ovvero – e subordinatamente – di dichiarare l'altrui obbligo di pagamento, in loro favore, della somma di
100.000,00 euro, a titolo d'indennità per accessione ai sensi dell'art. 936 c.c. (oltre interessi e rivalutazione), c) oppure (in via ulteriormente subordinata), di accertare l'arricchimento ingiustificato della convenuta, per la medesima misura.
2.1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 131/2022 pubblicata il 3 febbraio 2022, rigettava integralmente le domande attoree.
2.2. MM propone appello avverso la sentenza predetta. Parte_1
2.2.1. In particolare, con un primo motivo egli censura la decisione nella parte in cui essa ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'usucapione, ritenendo non provata l'interversione del possesso.
2.2.2. Il medesimo deduce – in particolare – come il possesso sia stato esercitato in proprio, esclusivamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre vent'anni, successivamente alla risoluzione del contratto agrario intercorso tra la madre e il precedente proprietario.
2.2.2.1. A sostegno, l'appellante richiama le opere edilizie realizzate sul fondo, l'abitazione stabile, il pagamento delle utenze e delle imposte, nonché la documentazione e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a suo dire confermative dell'esercizio del possesso uti dominus.
2.2.3. Con un secondo motivo, l'appellante contesta il rigetto della domanda di pagamento per le opere realizzate sull'immobile, rilevando come la sanabilità degli interventi sia stata attestata dal Comune di Reggio Calabria e confermata dal consulente.
2.2.3.1. Ancora, egli deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 936 c.c.
2.2.4. MM, infine, impugna il rigetto della domanda subordinata di condanna per ingiustificato arricchimento, sostenendo come le opere edilizie eseguite sul fondo abbiano determinato un incremento patrimoniale in favore della convenuta, la quale non ha sostenuto alcun costo.
3. Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c.), rilevando l'assenza di puntuali censure nei riguardi dei capi della sentenza impugnata.
2 3.1. Nel merito, ella contesta la fondatezza delle domande di parte appellante, negando la sussistenza d'una interversione nel possesso, e la sanabilità delle opere edilizie.
3.2. Ella eccepisce – infine – l'inammissibilità della domanda d'ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà, così come l'inammissibilità della domanda di pagamento ex art. 936
c.c., invocando la conferma della sentenza impugnata.
4. Sennonché, con note di trattazione depositate il 24 maggio 2025, l'appellante ha chiesto sia dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
4.1. A tal fine, egli ha rappresentato come – il 22 maggio 2025 – lo stesso abbia acquistato il fabbricato oggetto di causa direttamente dalla convenuta , come da atto CP_1
notarile registrato e trascritto.
4.2. Nell'atto di compravendita la parte suddetta ha espressamente affermato la rinuncia al presente giudizio e agli effetti della sentenza di primo grado, ottenendone l'accettazione da parte dell'appellata (e alienante) . CP_1
4.3. Le spese di lite sono state dichiarate compensate, e le parti hanno riconosciuto l'effetto preclusivo dell'accordo, rispetto a ogni futura pretesa o contestazione relativa all'oggetto del giudizio.
4.4. Alla luce di quanto sopra – quindi – l'appellante ha concluso affinché venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese: richiesta riscontrata dalla piena adesione avversaria (come evincibile dalla lettura delle note dell'appellata, depositate il 10 settembre 2025).
4.5. All'esito dell'udienza cartolare dell'11 settembre 2025, e della camera di consiglio del giorno successivo, il contenzioso è stato conseguentemente definito – previa omissione della fase decisoria consueta, e diretta assegnazione della lite a sentenza – in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Le parti hanno concordemente documentato l'intervento d'un atto pubblico di compravendita del bene oggetto dell'originaria domanda d'usucapione, rispetto alla quale è giocoforza venuto meno il titolo (d'acquisto originario) vantato dall'attore in primo grado: titolo appunto soppiantato dal negozio intercorso fra le parti, con cui il manufatto sito a Pellaro è stato trasferito onerosamente, ed è transitato in via derivativa nella signoria dell'appellante, in provenienza dalla dante causa (operazione perfezionatasi con rogito del CP_1
22 maggio 2025).
3 7. La circostanza anzidetta, occorsa in data posteriore all'instaurazione dell'appello, integra una sopravvenienza al cui cospetto non solamente l'accertamento (invocato inizialmente davanti a questa Corte) d'intervenuta usucapione sarebbe dato inutilmente, ma esso contrasterebbe, altresì, con l'attività negoziale concretizzatasi fra le parti, giuridicamente e logicamente incompatibile con la rivendicazione primigenia (di , e Persona_3 Pt_1
). Persona_2
8. Per le ragioni appena illustrate – allora – la vicenda s'espone a estinzione per rinuncia agli atti, appurati sia l'adesione della controparte alla richiesta di declaratoria d'estinzione sia l'accordo delle parti circa la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, appellante in proprio e nella qualità d'erede di Parte_1 Per_1
e , nei confronti di , disattese ogni altra istanza
[...] Persona_2 CP_1
ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rinuncia dell'appellante al gravame, e agli effetti della sentenza di primo grado, accettata dalla controparte, e compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
4
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Sezione civile della Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Natalino Sapone presidente
Federica Rende componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 178 del Reg. Gen. dell'anno 2022, introdotta da
[...]
(C.F.: ), appellante sia in proprio sia nella Parte_1 CodiceFiscale_1 qualità d'erede di e , nonché rappresentato e Persona_1 Persona_2
difeso (anche disgiuntamente) dagli avvocati Maria Carmela MM e Giacomo Falcone, nei confronti di (C.F.: ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'avvocato Alessandro Alecci.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
1 2. Ciò premesso, con l'originaria domanda e Parte_1 Per_2
convenivano in giudizio , chiedendo al Tribunale adito a) d'accertare
[...] CP_1
l'intervenuto acquisto a titolo originario della porzione di terreno sita in località Pellaro di
Reggio Calabria, sulla quale insiste un fabbricato realizzato dagli stessi, b) ovvero – e subordinatamente – di dichiarare l'altrui obbligo di pagamento, in loro favore, della somma di
100.000,00 euro, a titolo d'indennità per accessione ai sensi dell'art. 936 c.c. (oltre interessi e rivalutazione), c) oppure (in via ulteriormente subordinata), di accertare l'arricchimento ingiustificato della convenuta, per la medesima misura.
2.1. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 131/2022 pubblicata il 3 febbraio 2022, rigettava integralmente le domande attoree.
2.2. MM propone appello avverso la sentenza predetta. Parte_1
2.2.1. In particolare, con un primo motivo egli censura la decisione nella parte in cui essa ha escluso la sussistenza dei presupposti dell'usucapione, ritenendo non provata l'interversione del possesso.
2.2.2. Il medesimo deduce – in particolare – come il possesso sia stato esercitato in proprio, esclusivamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre vent'anni, successivamente alla risoluzione del contratto agrario intercorso tra la madre e il precedente proprietario.
2.2.2.1. A sostegno, l'appellante richiama le opere edilizie realizzate sul fondo, l'abitazione stabile, il pagamento delle utenze e delle imposte, nonché la documentazione e le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a suo dire confermative dell'esercizio del possesso uti dominus.
2.2.3. Con un secondo motivo, l'appellante contesta il rigetto della domanda di pagamento per le opere realizzate sull'immobile, rilevando come la sanabilità degli interventi sia stata attestata dal Comune di Reggio Calabria e confermata dal consulente.
2.2.3.1. Ancora, egli deduce l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 936 c.c.
2.2.4. MM, infine, impugna il rigetto della domanda subordinata di condanna per ingiustificato arricchimento, sostenendo come le opere edilizie eseguite sul fondo abbiano determinato un incremento patrimoniale in favore della convenuta, la quale non ha sostenuto alcun costo.
3. Parte appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di specificità (ai sensi dell'art. 342 c.p.c.), rilevando l'assenza di puntuali censure nei riguardi dei capi della sentenza impugnata.
2 3.1. Nel merito, ella contesta la fondatezza delle domande di parte appellante, negando la sussistenza d'una interversione nel possesso, e la sanabilità delle opere edilizie.
3.2. Ella eccepisce – infine – l'inammissibilità della domanda d'ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà, così come l'inammissibilità della domanda di pagamento ex art. 936
c.c., invocando la conferma della sentenza impugnata.
4. Sennonché, con note di trattazione depositate il 24 maggio 2025, l'appellante ha chiesto sia dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.
4.1. A tal fine, egli ha rappresentato come – il 22 maggio 2025 – lo stesso abbia acquistato il fabbricato oggetto di causa direttamente dalla convenuta , come da atto CP_1
notarile registrato e trascritto.
4.2. Nell'atto di compravendita la parte suddetta ha espressamente affermato la rinuncia al presente giudizio e agli effetti della sentenza di primo grado, ottenendone l'accettazione da parte dell'appellata (e alienante) . CP_1
4.3. Le spese di lite sono state dichiarate compensate, e le parti hanno riconosciuto l'effetto preclusivo dell'accordo, rispetto a ogni futura pretesa o contestazione relativa all'oggetto del giudizio.
4.4. Alla luce di quanto sopra – quindi – l'appellante ha concluso affinché venga dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese: richiesta riscontrata dalla piena adesione avversaria (come evincibile dalla lettura delle note dell'appellata, depositate il 10 settembre 2025).
4.5. All'esito dell'udienza cartolare dell'11 settembre 2025, e della camera di consiglio del giorno successivo, il contenzioso è stato conseguentemente definito – previa omissione della fase decisoria consueta, e diretta assegnazione della lite a sentenza – in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. Le parti hanno concordemente documentato l'intervento d'un atto pubblico di compravendita del bene oggetto dell'originaria domanda d'usucapione, rispetto alla quale è giocoforza venuto meno il titolo (d'acquisto originario) vantato dall'attore in primo grado: titolo appunto soppiantato dal negozio intercorso fra le parti, con cui il manufatto sito a Pellaro è stato trasferito onerosamente, ed è transitato in via derivativa nella signoria dell'appellante, in provenienza dalla dante causa (operazione perfezionatasi con rogito del CP_1
22 maggio 2025).
3 7. La circostanza anzidetta, occorsa in data posteriore all'instaurazione dell'appello, integra una sopravvenienza al cui cospetto non solamente l'accertamento (invocato inizialmente davanti a questa Corte) d'intervenuta usucapione sarebbe dato inutilmente, ma esso contrasterebbe, altresì, con l'attività negoziale concretizzatasi fra le parti, giuridicamente e logicamente incompatibile con la rivendicazione primigenia (di , e Persona_3 Pt_1
). Persona_2
8. Per le ragioni appena illustrate – allora – la vicenda s'espone a estinzione per rinuncia agli atti, appurati sia l'adesione della controparte alla richiesta di declaratoria d'estinzione sia l'accordo delle parti circa la compensazione delle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
, appellante in proprio e nella qualità d'erede di Parte_1 Per_1
e , nei confronti di , disattese ogni altra istanza
[...] Persona_2 CP_1
ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta rinuncia dell'appellante al gravame, e agli effetti della sentenza di primo grado, accettata dalla controparte, e compensa integralmente fra le parti le spese di lite;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
Il presidente
Natalino Sapone
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