Art. 11.
Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 gennaio 1994, n.98 , ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 11 "deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura".
Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 gennaio 1994, n.98 , ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 11 "deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura".