Articolo 11 della Legge 5 aprile 1985, n. 135
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 maggio 1985
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Versione
25 febbraio 1994
Art. 11.
Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 gennaio 1994, n.98 , ha disposto (con l'art. 1) che l'art. 11 "deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura".
Entrata in vigore il 25 febbraio 1994
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