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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2611/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza del 11.12.2025 fissata ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2611/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con in persona dell' avv. Elia Parte_1 Parte_2
AN e De VA AN
RICORRENTE
E
, con l'Avv. Bellassai AN CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.09.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare l'inesistenza/inesigibilità/ irripetibilità dell'indebito pari ad euro
1.651,18 preteso dall' nei confronti del ricorrente per le motivazioni espresse in CP_1 narrativa. Con vittoria di onorari, diritti e spese a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
A fondamento della domanda deduceva di avere ricevuto in data 12.06.2024 una comunicazione dall' nella quale si evidenziava un pagamento non dovuto sulla CP_1 prestazione Naspi dal 14.10.2021 al 25.12.2021 per rioccupazione al di fuori dei casi previsti dalla legge.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare cessata ogni materia del contendere in quanto
l' ha ottemperato alla richiesta di annullamento presentata dalla parte ricorrente. CP_2
Quanto alle spese, considerato che il richiesto indebito è derivato da fatti non imputabili all'istituto bensì, come documentato, da errori imputabili al datore di lavoro, si chiede compensarsi le spese di giudizio” .
Deduceva l'Ente che l'errore in cui era incorso era derivato dalla comunicazione CP_3 della società datoriale che aveva indicato quale inizio del rapporto di lavoro il 24.06.2021
e quale termine il 04.08.2022, facendo così apparire un rapporto di lavoro continuato superiore ai sei mesi;
mentre in realtà dall'esame dell'estratto contributivo risultava che il rapporto di lavoro iniziato il 24.06.2021 era cessato il 15.09.2021.
All'udienza fissata di discussione fissata per il giorno 11.12.2025 fissata ex art 127 ter cpc le parti depositavano le note scritte sostitutive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto riconoscimento in via amministrativa di quanto richiesto in sede giudiziaria impone la dichiarazione della cessata materia del contendere.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che parte ricorrente
è stata costretta ad agire in giudizio, le spese sono poste a carico dell' e, previa CP_1 compensazione del 50% in ragione dell'errore indotto da terzi, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 500,00 oltre rimb forf CP_1 cassa ed iva da distrarsi
Cassino 12.12.2025
Il Giudice Onorario
IA CA