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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Di Florio Massimo Corrado e Tortora Giangaetano, Parte_1 opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Carlucci Giovanna, opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 24.01.2023 ha interposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 rilascio cod. n. 212536, avente n. rep. int. 347/2022, adottato dall' e Controparte_2 notificatole in data 14.12.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate
“sospendere, anche inaudita altera parte, la esecutività/efficacia esecutiva del decreto di rilascio opposto;
revocare e/o annullare ovvero dichiarare inefficace il decreto di rilascio opposto, anche previa disapplicazione del provvedimento ai sensi di legge;
con vittorie di spese e compensi.”
A sostegno della domanda l'opponente ha allegato di condurre in locazione l'alloggio in alla via CP_2
Pappacena n. 30 int. 40, già concesso al deceduto coniuge , in virtù di parere positivo Persona_1 espresso dalla Prefettura, con nota protocollata in uscita il 19.05.2021, all'occupazione per ulteriori tre anni a decorrere dalla data del decesso dell'assegnatario. Con istanza del 29.07.2020, indirizzata all'Ufficio Territoriale del Governo Bari, ad e alla Regione Puglia - Assessorato Controparte_1 alle Politiche Abitative, la ricorrente manifestava l'intenzione di procedere all'acquisto dell'alloggio di edilizia sovvenzionata. Detta intenzione veniva ribadita il 30.03.2022, con la quale si chiedeva, altresì, la sospensione della procedura di rilascio. Per converso, l' restava silente alle istanze P_ della ricorrente e continuava a richiedere il pagamento dei canoni mensili di locazione, anche a seguito della contestata occupazione sine titulo dello stesso.
L'art. 23 L. R. 26/2020, rubricato “Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine”, disponeva: “Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015 e dell'art. 3 co. 1 lett. a) L. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 in attuazione dell'art. 3 co. 1 ter D.L. 47/2014. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.” Tale programma di alienazione non veniva però realizzato nei termini di legge.
Il 14.12.2022 veniva notificato all'esponente il decreto di rilascio alloggio ex art. 20 L.R. 10/2014, a mezzo del quale le ordinava di consegnare l'immobile entro il termine di 30 giorni dalla P_ notificazione, con ciò altresì decretando, nel caso di inottemperanza, l'esclusione dell'opponente, in via permanente, dalle assegnazioni di alloggio di ERP. Con istanza del 30.03.2022, la ricorrente, nel reiterare la propria disponibilità all'acquisto dell'alloggio suddetto, richiedeva la sospensione del decreto, manifestando l'assenza di ragioni ostative.
Nella prospettazione di parte, il comportamento dell' risulterebbe contraddittorio nella misura P_ in cui la odierna convenuta persisterebbe ad inoltrare le richieste di pagamento del corrispettivo mensile anche in epoca successiva al domandato rilascio. Detta condotta avrebbe ingenerato un affidamento sulla rinnovazione del vincolo negoziale ex art. 1597 c.c.; per altro verso, al ritardo dell' nell'attuazione del programma di alienazione, sarebbe addebitabile il mancato acquisto P_ del cespite.
Con decreto del 06.02.2023 è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione del decreto impugnato ed è stata fissata l'udienza del 05.07.2023.
Con memoria difensiva depositata il 04.04.2023 si è costituita in giudizio la , la Controparte_1 quale ha chiesto, previa revoca del decreto di sospensione del decreto di rilascio alloggio, il rigetto della domanda perché infondata, con conferma del provvedimento opposto e vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, a supporto delle difese spiegate in questa sede, ha fatto richiamo al disposto di cui all' 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 [“Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”]. In attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. adottava la delibera n. 98 del 20.12.1991 che, al punto
5, prevede: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario
Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. E', altresì, previsto che l'assegnazione decada automaticamente alla cessazione dell'incarico di servizio che la determinava. L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del
Prefetto per le successive assegnazioni ad altri aventi diritto […]: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell'alloggio, il Prefetto procede all'escomio in via amministrativa. Il Prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui
è stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche nella titolarità del rapporto di assegnazione”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…]
Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario”.
La richiamata normativa veniva posta a sostegno del decreto di rilascio emesso dall' ex art. 20 P_
L.R. 10/2014. La on aveva alcun titolo per occupare legittimamente l'alloggio a suo tempo Pt_1 assegnato al di lei marito, , deceduto in il 29.09.2018 ed in vita appartenente alle Persona_1 CP_2
Forze dell'Ordine, quindi assegnatario dell'immobile oggetto di causa ai sensi della disciplina dell'art. 18 del D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991. Secondo quanto riconosciuto dalla stessa CP_3 con nota prot. n. 73933 del 19.05.2021, ai sensi dell'art. 3 co. 1 bis L. 80/2014, la avrebbe Pt_1 potuto continuare ad occupare l'immobile locato al coniuge per ulteriori tre anni a decorrere dalla data del decesso dell'assegnatario, sicché, allo spirare del triennio, seguiva l'emissione del decreto di rilascio, a sua volta preceduta dalla notifica di una diffida alla riconsegna. Né risulterebbe degna di pregio la circostanza, allegata da controparte, per cui l'Ente gestore, successivamente al 01.10.2021, avrebbe continuato a richiedere il pagamento del dovuto non a titolo di canoni di locazione, ma di indennità da occupazione non essendo ravvisabile la asserita rinnovazione tacita del contratto ex art. 1597 c.c.
L ha precisato, altresì, di non aver proceduto alla alienazione del cespite in Controparte_1 quanto solo nell'anno 2020 la Regione Puglia, con la legge n. 26, approvava, in applicazione dell'art. 3 co. 1 ter D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014, il relativo piano di vendita;
al momento dell'entrata in vigore della L. 26 cit., l'originario assegnatario dell'alloggio era già deceduto e, pertanto, l'odierna istante non vantava titolo per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con ordinanza del 05.07.2023 è stato revocato il provvedimento di sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 02.07.2025 per la discussione, celebrata cartolarmente con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento. ha opposto, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1035/1972, il decreto di rilascio dell'alloggio, Parte_1 precedentemente assegnato al di lei marito, , ai sensi dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. Persona_1
L. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20 L.R. 10/2014, dal legale rappresentante dell' P_
. In particolare, ne ha lamentato l'illegittimità per essere stato assunto in spregio alla
[...] normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , le avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto. P_
La presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituiva un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.
Il comma 2 della disposizione richiamata demanda al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) il compito di deliberare, su proposta del CER, la durata e i contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata. In attuazione del comma 2 dell'art. 18 cit., il CIPE ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.L. 152/91 convertito nella L n. 203/91, per un periodo non inferiore a 12 anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo”. Si stabilisce, altresì, che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione. L'alloggio, pertanto, 'ritorna nella disponibilità del
Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]'. La decadenza dall'assegnazione rinviene la propria ratio e funzione nel consentire la mobilità del personale impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata.
Tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione tra l'incarico di servizio e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 del D.L n. 152 del 13.5.1991.
L diveniva, pertanto, assegnatario, giusta provvedimento prefettizio n. 23766 del 12.06.2015, Per_1 dell'immobile sito in Bari Poggiofranco alla via Pappacena n. 30 int. 40.
In data 29.09.2018 sopravveniva il decesso di;
con nota protocollata in uscita al n. Persona_1
73993 del 19.05.2021, la Prefettura di esprimeva parere positivo all'occupazione dell'alloggio CP_2 per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di decesso dell'assegnatario, in considerazione dell'appartenenza di al nucleo familiare del deceduto. Ampiamente spirato detto Parte_1 termine triennale, veniva adottato, dall' , il decreto di rilascio, notificato alla Controparte_1 in data 14.12.2022. Pt_1
Invero, la delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al D.L. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
a tutela del privato, l'art. 3 co. 1 bis D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014 ha aggiunto che “[…] Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.”
Il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 L.R. 10/2014, in base al quale, “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”.
Alla data del 07.12.2022 l'immobile di cui l' era stato assegnatario risultava, ormai, occupato Per_1 illegittimamente dalla di lui moglie, già decorsi i tre anni previsti ex lege.
Preme richiamare, sul punto, la sentenza n. 790 del 2024 il Tar Puglia che ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del D.L. n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.a. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza o dal decesso di quest'ultimo. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto. La norma di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47 del 2014 [“Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario”] è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire ai soggetti ivi indicati di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione.
L'iter motivazionale adottato dal Tar è stato ribadito con successiva sentenza n. 935/2024 che si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle politiche di dismissione delle unità immobiliari P_ previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni CP_4 previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha aggiunto “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_4 attività amministrativamente rilevante”.
Sulla scorta di quanto premesso deve essere vagliata la “eccezione di incostituzionalità” sollevata dalla ricorrente in sede di deposito delle note conclusive autorizzate. In via preliminare deve rilevarsi che l'istante non solleva detta questione con riferimento ad una disposizione normativa, ma in relazione a quanto stabilito dalla Prefettura con la nota del 19 maggio
2021. Ne consegue che, qualsiasi doglianza relativa al predetto atto, anche in termini di violazione di legge, sarebbe dovuta esser fatta valere in sede di impugnazione, invero non proposta.
Per chiarezza espositiva deve riportarsi il convenuto della nota prefettizia: “Si fa riferimento alla richiesta di voltura del contratto di locazione, pervenuta per il tramite di . Al Controparte_1 riguardo, ai sensi dell'art. 3 c. 1 bis della legge 80 del 2014 ed in considerazione dell'appartenenza al nucleo familiare dell'assegnatario, si esprime parere positivo all'occupazione dell'alloggio per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di decesso dell'assegnatario”.
Dal tenore letterale del provvedimento è consentito evincere: la reiezione della richiesta di voltura;
l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 c. 1 bis della legge n. 80/2014, previamente citato;
la possibilità per la di fruire del cespite per il periodo di anni tre decorrenti dalla cessazione Pt_1 dell'incarico di servizio che determinava l'assegnazione medesima.
Preme ribadire, sul punto, che detta decadenza consegue alla mera applicazione delle disposizioni richiamate.
Il già citato D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevede “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, precisando, all' art. 3 co. 1 ter, che il trasferimento possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Ne consegue l'assenza, in capo alla sin dall'inoltro della prima istanza datata 29.07.2020, Pt_1 dei presupposti per acquisire l'immobile assegnato al di lei marito.
E' opportuno evidenziare che l'impianto normativo richiamato e regolante la conduzione del cespite era, o sarebbe dovuto essere, noto alla odierna ricorrente al momento della assegnazione, intervenuta in data 12.6.2015, proprio in ragione della appartenenza dell' alle Forze dell'Ordine. Per_1
Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla L.R. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 L.R. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non troverebbe applicazione al caso di specie.
In virtù della mancata tempestiva impugnazione del decreto prefettizio (posto a monte dell'impugnato decreto di rilascio), risulta inammissibile (in quanto tardiva) e comunque irrilevante la doglianza avanzata dalla ricorrente solo con le note di trattazione per l'udienza del 2.7.2025 in ordine alla legittimità costituzionale delle norme regolanti la dismissione del patrimonio immobiliare. Dalla disciplina complessivamente riportata supra discende, quindi, l'inconferenza del richiamo alla disciplina codicistica di cui all'art. 1597 c.c., inapplicabile al caso di specie.
La convenuta ha chiesto il pagamento non dei canoni di locazione, ma della indennità da occupazione avendo la ricorrente perdurato a fruire dell'immobile anche a seguito del provvedimento di rilascio.
Infine, la situazione di indigenza (cioè a dirsi la mancanza di alternative abitative all'interno dello stesso Comune o di località limitrofe) non è destinata ad avere rilievo in questa sede. I presupposti per l'inclusione nel programma di edilizia pubblica sovvenzionata di cui all'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 riguardano, in coerenza con la ratio della disposizione citata, la condizione di appartenenza alle forze dell'ordine.
Da tutto quanto premesso consegue l'integrale rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 ss.mm.ii (tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 co. 6) con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione, in favore dell' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2023 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Di Florio Massimo Corrado e Tortora Giangaetano, Parte_1 opponente contro
, in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Carlucci Giovanna, opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 24.01.2023 ha interposto opposizione avverso il decreto di Parte_1 rilascio cod. n. 212536, avente n. rep. int. 347/2022, adottato dall' e Controparte_2 notificatole in data 14.12.2022, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate
“sospendere, anche inaudita altera parte, la esecutività/efficacia esecutiva del decreto di rilascio opposto;
revocare e/o annullare ovvero dichiarare inefficace il decreto di rilascio opposto, anche previa disapplicazione del provvedimento ai sensi di legge;
con vittorie di spese e compensi.”
A sostegno della domanda l'opponente ha allegato di condurre in locazione l'alloggio in alla via CP_2
Pappacena n. 30 int. 40, già concesso al deceduto coniuge , in virtù di parere positivo Persona_1 espresso dalla Prefettura, con nota protocollata in uscita il 19.05.2021, all'occupazione per ulteriori tre anni a decorrere dalla data del decesso dell'assegnatario. Con istanza del 29.07.2020, indirizzata all'Ufficio Territoriale del Governo Bari, ad e alla Regione Puglia - Assessorato Controparte_1 alle Politiche Abitative, la ricorrente manifestava l'intenzione di procedere all'acquisto dell'alloggio di edilizia sovvenzionata. Detta intenzione veniva ribadita il 30.03.2022, con la quale si chiedeva, altresì, la sospensione della procedura di rilascio. Per converso, l' restava silente alle istanze P_ della ricorrente e continuava a richiedere il pagamento dei canoni mensili di locazione, anche a seguito della contestata occupazione sine titulo dello stesso.
L'art. 23 L. R. 26/2020, rubricato “Programma di alienazione degli immobili del patrimonio regionale assegnati alle forze dell'ordine”, disponeva: “Le Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) della Regione Puglia avviano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di alienazione, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 24.02.2015 e dell'art. 3 co. 1 lett. a) L. 80/2014, degli alloggi assegnati agli appartenenti alle forze dell'ordine finanziati, in tutto o in parte, secondo la disciplina dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 in attuazione dell'art. 3 co. 1 ter D.L. 47/2014. Il programma di alienazione, previa acquisizione della disponibilità degli aventi diritto, dovrà applicare ai beneficiari le condizioni riconosciute e i valori immobiliari definiti dalla disciplina statale e regionale per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.” Tale programma di alienazione non veniva però realizzato nei termini di legge.
Il 14.12.2022 veniva notificato all'esponente il decreto di rilascio alloggio ex art. 20 L.R. 10/2014, a mezzo del quale le ordinava di consegnare l'immobile entro il termine di 30 giorni dalla P_ notificazione, con ciò altresì decretando, nel caso di inottemperanza, l'esclusione dell'opponente, in via permanente, dalle assegnazioni di alloggio di ERP. Con istanza del 30.03.2022, la ricorrente, nel reiterare la propria disponibilità all'acquisto dell'alloggio suddetto, richiedeva la sospensione del decreto, manifestando l'assenza di ragioni ostative.
Nella prospettazione di parte, il comportamento dell' risulterebbe contraddittorio nella misura P_ in cui la odierna convenuta persisterebbe ad inoltrare le richieste di pagamento del corrispettivo mensile anche in epoca successiva al domandato rilascio. Detta condotta avrebbe ingenerato un affidamento sulla rinnovazione del vincolo negoziale ex art. 1597 c.c.; per altro verso, al ritardo dell' nell'attuazione del programma di alienazione, sarebbe addebitabile il mancato acquisto P_ del cespite.
Con decreto del 06.02.2023 è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione del decreto impugnato ed è stata fissata l'udienza del 05.07.2023.
Con memoria difensiva depositata il 04.04.2023 si è costituita in giudizio la , la Controparte_1 quale ha chiesto, previa revoca del decreto di sospensione del decreto di rilascio alloggio, il rigetto della domanda perché infondata, con conferma del provvedimento opposto e vittoria di spese di lite.
Parte convenuta, a supporto delle difese spiegate in questa sede, ha fatto richiamo al disposto di cui all' 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 [“Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenze di servizio”]. In attuazione del co. 2 dell'art. 18 cit., il C.I.P.E. adottava la delibera n. 98 del 20.12.1991 che, al punto
5, prevede: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991, per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo. All'assegnazione in godimento o in locazione provvede il Prefetto competente per territorio, al quale il Segretario
Generale del C.E.R. comunica tempestivamente il numero e le caratteristiche degli alloggi progressivamente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi di cui al programma straordinario”. E', altresì, previsto che l'assegnazione decada automaticamente alla cessazione dell'incarico di servizio che la determinava. L'alloggio, pertanto, “ritorna nella disponibilità del
Prefetto per le successive assegnazioni ad altri aventi diritto […]: ove necessario alla riacquisizione della disponibilità dell'alloggio, il Prefetto procede all'escomio in via amministrativa. Il Prefetto provvede a comunicare al soggetto proprietario dell'alloggio il nominativo del primo dipendente cui
è stato assegnato in godimento o in locazione l'alloggio stesso, nonché le successive modifiche nella titolarità del rapporto di assegnazione”. In base all'art. 3 co. 1 bis d.l. 47/2014 conv. l. 80/2014 “[…]
Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario”.
La richiamata normativa veniva posta a sostegno del decreto di rilascio emesso dall' ex art. 20 P_
L.R. 10/2014. La on aveva alcun titolo per occupare legittimamente l'alloggio a suo tempo Pt_1 assegnato al di lei marito, , deceduto in il 29.09.2018 ed in vita appartenente alle Persona_1 CP_2
Forze dell'Ordine, quindi assegnatario dell'immobile oggetto di causa ai sensi della disciplina dell'art. 18 del D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991. Secondo quanto riconosciuto dalla stessa CP_3 con nota prot. n. 73933 del 19.05.2021, ai sensi dell'art. 3 co. 1 bis L. 80/2014, la avrebbe Pt_1 potuto continuare ad occupare l'immobile locato al coniuge per ulteriori tre anni a decorrere dalla data del decesso dell'assegnatario, sicché, allo spirare del triennio, seguiva l'emissione del decreto di rilascio, a sua volta preceduta dalla notifica di una diffida alla riconsegna. Né risulterebbe degna di pregio la circostanza, allegata da controparte, per cui l'Ente gestore, successivamente al 01.10.2021, avrebbe continuato a richiedere il pagamento del dovuto non a titolo di canoni di locazione, ma di indennità da occupazione non essendo ravvisabile la asserita rinnovazione tacita del contratto ex art. 1597 c.c.
L ha precisato, altresì, di non aver proceduto alla alienazione del cespite in Controparte_1 quanto solo nell'anno 2020 la Regione Puglia, con la legge n. 26, approvava, in applicazione dell'art. 3 co. 1 ter D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014, il relativo piano di vendita;
al momento dell'entrata in vigore della L. 26 cit., l'originario assegnatario dell'alloggio era già deceduto e, pertanto, l'odierna istante non vantava titolo per l'esercizio del diritto di prelazione.
Con ordinanza del 05.07.2023 è stato revocato il provvedimento di sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 02.07.2025 per la discussione, celebrata cartolarmente con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento. ha opposto, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 1035/1972, il decreto di rilascio dell'alloggio, Parte_1 precedentemente assegnato al di lei marito, , ai sensi dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. Persona_1
L. 203/1991, sì come adottato, ex art. 20 L.R. 10/2014, dal legale rappresentante dell' P_
. In particolare, ne ha lamentato l'illegittimità per essere stato assunto in spregio alla
[...] normativa che, nell'ambito della dismissione del patrimonio pubblico immobiliare facente capo all' , le avrebbe riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto. P_
La presente fattispecie trova fondamento normativo nell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991, che, nell'ottica di favorire la mobilità del personale, istituiva un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, con concessione in locazione o in godimento di alloggi ai dipendenti delle
Amministrazioni dello Stato, quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata.
Il comma 2 della disposizione richiamata demanda al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE) il compito di deliberare, su proposta del CER, la durata e i contenuti del rapporto di locazione per gli alloggi di edilizia agevolata. In attuazione del comma 2 dell'art. 18 cit., il CIPE ha adottato la delibera del 20.12.1991, che così prevede al punto 5: “Gli alloggi realizzati con le risorse indicate al punto 1 sono destinati ad essere assegnati in godimento o in locazione ai dipendenti delle Amministrazioni statali che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 18 del D.L. 152/91 convertito nella L n. 203/91, per un periodo non inferiore a 12 anni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma successivo”. Si stabilisce, altresì, che l'assegnazione decada automaticamente alla data di cessazione dell'incarico di servizio che ha determinato l'assegnazione. L'alloggio, pertanto, 'ritorna nella disponibilità del
Prefetto per le successive assegnazioni ad altri soggetti aventi diritto […]'. La decadenza dall'assegnazione rinviene la propria ratio e funzione nel consentire la mobilità del personale impegnato o coinvolto nella lotta alla criminalità organizzata.
Tale nesso funzionale giustifica la stretta connessione tra l'incarico di servizio e l'assegnazione dell'alloggio ex art. 18 del D.L n. 152 del 13.5.1991.
L diveniva, pertanto, assegnatario, giusta provvedimento prefettizio n. 23766 del 12.06.2015, Per_1 dell'immobile sito in Bari Poggiofranco alla via Pappacena n. 30 int. 40.
In data 29.09.2018 sopravveniva il decesso di;
con nota protocollata in uscita al n. Persona_1
73993 del 19.05.2021, la Prefettura di esprimeva parere positivo all'occupazione dell'alloggio CP_2 per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di decesso dell'assegnatario, in considerazione dell'appartenenza di al nucleo familiare del deceduto. Ampiamente spirato detto Parte_1 termine triennale, veniva adottato, dall' , il decreto di rilascio, notificato alla Controparte_1 in data 14.12.2022. Pt_1
Invero, la delibera n. 98 cit. ha individuato, conformemente alla ratio sottostante al D.L. 152/1991, quale causa di decadenza dall'assegnazione, la cessazione dell'incarico di servizio;
a tutela del privato, l'art. 3 co. 1 bis D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014 ha aggiunto che “[…] Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario.”
Il decreto di rilascio è stato adottato ai sensi dell'art. 20 L.R. 10/2014, in base al quale, “L'ente gestore degli alloggi, con proprio provvedimento, dispone il rilascio di quelli occupati […] senza titolo […]”.
Alla data del 07.12.2022 l'immobile di cui l' era stato assegnatario risultava, ormai, occupato Per_1 illegittimamente dalla di lui moglie, già decorsi i tre anni previsti ex lege.
Preme richiamare, sul punto, la sentenza n. 790 del 2024 il Tar Puglia che ha chiarito che il procedimento di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata realizzati in base all'art. 18 del D.L. n. 152 del 1991, convertito con legge 203 del 1991, è connotato dall'esercizio di poteri pubblicistici da parte dell'Ente proprietario degli immobili. La stessa verifica concreta dei requisiti di permanenza dei ricorrenti nel sistema dell'edilizia residenziale pubblica costituisce attività caratterizzata dalla spendita di poteri discrezionali da parte della P.a. a fronte dei quali la situazione soggettiva configurabile in capo al destinatario dell'azione è di interesse legittimo. Il Tribunale amministrativo regionale ha, inoltre, esplicitato che il possesso della qualifica di assegnatario dell'immobile è strettamente correlato all'esercizio della particolare funzione pubblica in vista della quale i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato godono di un regime alloggiativo agevolato, specialmente ove si tratti di appartenenti alle forze dell'ordine impegnati in attività di contrasto al crimine organizzato, trasferiti per esigenze di servizio dai comandi di appartenenza. È in questa chiave di lettura che l'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell' attività amministrativa”, convertito con la legge 12 luglio 1991, n. 203, stabilisce “Per favorire la mobilità del personale è avviato un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengano trasferiti per esigenze di servizio…”. Ne deriva che la stessa qualifica di assegnatario dell'immobile cessa irrimediabilmente a partire dal collocamento del dipendente in quiescenza o dal decesso di quest'ultimo. La possibilità di fruire degli alloggi per il triennio successivo al collocamento in congedo non comporta affatto il permanere della qualifica di assegnatario degli immobili e la possibilità di spendere detta qualifica ai fini dell'acquisto. La norma di cui all'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 47 del 2014 [“Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta, per un periodo di ulteriori tre anni a partire dal decesso dell'assegnatario”] è dettata esclusivamente dall'esigenza di consentire ai soggetti ivi indicati di disporre di un congruo tempo per procurarsi una diversa sistemazione.
L'iter motivazionale adottato dal Tar è stato ribadito con successiva sentenza n. 935/2024 che si è espressa sulla posizione dell' in relazione alle politiche di dismissione delle unità immobiliari P_ previste dalla normativa regionale [“È vero che la predisposizione del piano di alienazione degli alloggi deve essere avviata dall' resistente ma, da un lato, il termine di sessanta giorni CP_4 previsto per avviare il programma di alienazione va considerato ordinatorio non essendovi elementi per ritenerne la natura perentoria;
dall'altro, il procedimento non culmina obbligatoriamente in concreti atti di vendita ben potendo l'Agenzia proprietaria degli alloggi dare rilievo a circostanze ostative da tenere in debita considerazione, come nel caso della esigenza superiore di disporre di un congruo numero di unità abitative da concedere in locazione in rapporto alle segnalazioni degli uffici competenti. Lo stesso art. 3, comma 1-ter, del D.L. 47/2014 dispone: “Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari…” il che implica, con tutta evidenza, la mera facoltà dell'ente proprietario di procedere alla vendita. Né può darsi rilievo all'affidamento dei ricorrenti, ben consapevoli della possibilità di usufruire dell'alloggio di servizio fino al permanere in servizio attivo”]. Il Tribunale amministrativo ha aggiunto “La natura ordinatoria del termine di avvio della procedura di alienazione impedisce di configurare profili di responsabilità dell' per ritardata CP_4 attività amministrativamente rilevante”.
Sulla scorta di quanto premesso deve essere vagliata la “eccezione di incostituzionalità” sollevata dalla ricorrente in sede di deposito delle note conclusive autorizzate. In via preliminare deve rilevarsi che l'istante non solleva detta questione con riferimento ad una disposizione normativa, ma in relazione a quanto stabilito dalla Prefettura con la nota del 19 maggio
2021. Ne consegue che, qualsiasi doglianza relativa al predetto atto, anche in termini di violazione di legge, sarebbe dovuta esser fatta valere in sede di impugnazione, invero non proposta.
Per chiarezza espositiva deve riportarsi il convenuto della nota prefettizia: “Si fa riferimento alla richiesta di voltura del contratto di locazione, pervenuta per il tramite di . Al Controparte_1 riguardo, ai sensi dell'art. 3 c. 1 bis della legge 80 del 2014 ed in considerazione dell'appartenenza al nucleo familiare dell'assegnatario, si esprime parere positivo all'occupazione dell'alloggio per ulteriori tre anni a decorrere dalla data di decesso dell'assegnatario”.
Dal tenore letterale del provvedimento è consentito evincere: la reiezione della richiesta di voltura;
l'applicazione del disposto di cui all'art. 3 c. 1 bis della legge n. 80/2014, previamente citato;
la possibilità per la di fruire del cespite per il periodo di anni tre decorrenti dalla cessazione Pt_1 dell'incarico di servizio che determinava l'assegnazione medesima.
Preme ribadire, sul punto, che detta decadenza consegue alla mera applicazione delle disposizioni richiamate.
Il già citato D.L. 47/2014 conv. L. 80/2014, nella parte in cui incentiva il processo di dismissione di beni pubblici, prevede “gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari”, precisando, all' art. 3 co. 1 ter, che il trasferimento possa avvenire “prima del periodo indicato al punto 5 della deliberazione del C.I.P.E. del 20.12.1991 […]”.
Ne consegue l'assenza, in capo alla sin dall'inoltro della prima istanza datata 29.07.2020, Pt_1 dei presupposti per acquisire l'immobile assegnato al di lei marito.
E' opportuno evidenziare che l'impianto normativo richiamato e regolante la conduzione del cespite era, o sarebbe dovuto essere, noto alla odierna ricorrente al momento della assegnazione, intervenuta in data 12.6.2015, proprio in ragione della appartenenza dell' alle Forze dell'Ordine. Per_1
Né è destinata a trovare applicazione la sopravvenienza normativa di cui alla L.R. 13/2024, il cui art. 1 dispone che “Al co. 1 dell'art. 23 L.R. 26/2020, dopo le parole 'appartenenti alle forze dell'ordine' sono inserite le seguenti 'anche cessati dal servizio'”. Trattasi di disposizione legislativa non retroattiva, ai sensi dell'art. 11 preleggi, con la conseguenza che non troverebbe applicazione al caso di specie.
In virtù della mancata tempestiva impugnazione del decreto prefettizio (posto a monte dell'impugnato decreto di rilascio), risulta inammissibile (in quanto tardiva) e comunque irrilevante la doglianza avanzata dalla ricorrente solo con le note di trattazione per l'udienza del 2.7.2025 in ordine alla legittimità costituzionale delle norme regolanti la dismissione del patrimonio immobiliare. Dalla disciplina complessivamente riportata supra discende, quindi, l'inconferenza del richiamo alla disciplina codicistica di cui all'art. 1597 c.c., inapplicabile al caso di specie.
La convenuta ha chiesto il pagamento non dei canoni di locazione, ma della indennità da occupazione avendo la ricorrente perdurato a fruire dell'immobile anche a seguito del provvedimento di rilascio.
Infine, la situazione di indigenza (cioè a dirsi la mancanza di alternative abitative all'interno dello stesso Comune o di località limitrofe) non è destinata ad avere rilievo in questa sede. I presupposti per l'inclusione nel programma di edilizia pubblica sovvenzionata di cui all'art. 18 D.L. 152/1991 conv. L. 203/1991 riguardano, in coerenza con la ratio della disposizione citata, la condizione di appartenenza alle forze dell'ordine.
Da tutto quanto premesso consegue l'integrale rigetto della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 ss.mm.ii (tabella n. 2; scaglione n. 4 ex art. 5 co. 6) con riduzione del 50% in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività processuale.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna alla rifusione, in favore dell' , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 02.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco