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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2219/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZEO ANNALISA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato, il sig. ha chiesto il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) a seguito della nascita del figlio
[...]
, avvenuta il 17 giugno 2018. Il ricorrente ha presentato la domanda l'8 agosto Per_1
2018, allegando l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) con un valore di € 22.978,92, valido fino al 15 gennaio 2019.
L'attestazione ISEE è stata rilasciata in data 23 aprile 2018 sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata il 21 aprile 2018.
2. Non ricevendo alcuna comunicazione in merito alla domanda, il ricorrente ha contattato il call center dell' il 10 dicembre 2018, ricevendo informazioni in merito CP_1
al rigetto della sua domanda, presumibilmente per la mancanza di un aggiornamento dell'attestazione ISEE con i dati relativi alla nascita del figlio. In ottemperanza a quanto
1 indicato dall' , il sig. ha provveduto ad aggiornare l'attestazione ISEE, CP_1 Pt_1
presentandolo all'istituto in data 11 dicembre 2018, con un valore di € 16.984,42, valido fino al 15 gennaio 2019.
3. Nonostante l'aggiornamento tempestivo dell'attestazione ISEE, l' ha richiesto al CP_1
ricorrente, in data 19 dicembre 2018, di presentare una nuova domanda. Pertanto, il ricorrente ha rinnovato la sua richiesta di accoglimento dell'assegno di natalità, chiedendo che il beneficio fosse riconosciuto a decorrere dalla data di nascita del figlio.
4. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in modo molto generico, l'inammissibilità CP_1
del ricorso per decadenza, sostenendo che il procedimento amministrativo non fosse stato esaurito e che la domanda fosse stata rigettata in quanto l'attestazione ISEE non era aggiornata con i dati relativi alla nascita del figlio. Di conseguenza, l' ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'assegno di natalità è disciplinato dall'art. 1, commi 125-129 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che stabilisce le modalità di erogazione del beneficio. Il bonus bebè è destinato ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a determinate soglie, fissate annualmente. Nel caso del sig. , il valore dell'ISEE al momento della Pt_1 presentazione della domanda (pari a € 22.978,92) rientrava nei limiti reddituali previsti per l'erogazione del bonus bebè.
2. Inoltre, il ricorrente ha correttamente aggiornato l'attestazione ISEE, presentando una nuova dichiarazione in data 11 dicembre 2018 con un valore aggiornato di €
16.984,42, -integrato con l'indicazione del figlio appena nato di cui si chiedeva l'indennità - valido fino al 15 gennaio 2019, come richiesto dalla normativa e come indicato dall' . CP_1
3. In particolare, l'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'assegno di natalità, noto come “bonus bebè”, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Tale assegno era destinato ai nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno era modulato in base all'ISEE:
- 960 euro annui (80 euro al mese) per le famiglie con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 25.000 euro.
2 - 1.920 euro annui (160 euro al mese) per le famiglie con ISEE non superiore a 7.000
euro.
4. Tale misura è stata prevista fino al per i nati o adottati fino al 31 dicembre 2017.
Successivamente è stata prorogata e modificata da leggi successive, con variazioni nei requisiti e negli importi erogati.
5. Pertanto, il sig. ha soddisfatto i requisiti previsti dalla legge per Parte_1
l'accesso al beneficio, ossia:
1. Presupposto della nascita del figlio: il figlio per il quale si chiede il bonus è nato il [...], e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di natalità.
2. Requisito dell'ISEE: L'ISEE del nucleo familiare del ricorrente, pari a € 16.984,42, è conforme ai limiti reddituali fissati dalla legge per l'accesso al bonus bebè.
3. Tempestività della domanda e aggiornamento ISEE: La domanda è stata presentata entro i termini di legge (90 giorni dalla nascita del figlio), e l'attestazione ISEE è stata aggiornata nei termini previsti (11 dicembre 2018), con un valore pari a € 16.984,42, valido fino al 15 gennaio 2019.
6. Il ricorso del sig. deve essere accolto, con il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno di natalità per il figlio con decorrenza dalla data di Persona_1
nascita e secondo gli importi previsti dalla normativa applicabile.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del gop, dott.ssa Susanna Cirianni, così decide:
- Accoglie il ricorso, riconoscendo al sig. il diritto all'assegno di Parte_1
natalità a partire dalla nascita del figlio con gli importi previsti dalla Persona_1
normativa applicabile.
- Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3 Così deciso, 07/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2219/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. MAZZEO ANNALISA Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso notificato, il sig. ha chiesto il riconoscimento Parte_1 dell'assegno di natalità (c.d. “bonus bebè”) a seguito della nascita del figlio
[...]
, avvenuta il 17 giugno 2018. Il ricorrente ha presentato la domanda l'8 agosto Per_1
2018, allegando l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) con un valore di € 22.978,92, valido fino al 15 gennaio 2019.
L'attestazione ISEE è stata rilasciata in data 23 aprile 2018 sulla base della dichiarazione sostitutiva unica presentata il 21 aprile 2018.
2. Non ricevendo alcuna comunicazione in merito alla domanda, il ricorrente ha contattato il call center dell' il 10 dicembre 2018, ricevendo informazioni in merito CP_1
al rigetto della sua domanda, presumibilmente per la mancanza di un aggiornamento dell'attestazione ISEE con i dati relativi alla nascita del figlio. In ottemperanza a quanto
1 indicato dall' , il sig. ha provveduto ad aggiornare l'attestazione ISEE, CP_1 Pt_1
presentandolo all'istituto in data 11 dicembre 2018, con un valore di € 16.984,42, valido fino al 15 gennaio 2019.
3. Nonostante l'aggiornamento tempestivo dell'attestazione ISEE, l' ha richiesto al CP_1
ricorrente, in data 19 dicembre 2018, di presentare una nuova domanda. Pertanto, il ricorrente ha rinnovato la sua richiesta di accoglimento dell'assegno di natalità, chiedendo che il beneficio fosse riconosciuto a decorrere dalla data di nascita del figlio.
4. L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito in modo molto generico, l'inammissibilità CP_1
del ricorso per decadenza, sostenendo che il procedimento amministrativo non fosse stato esaurito e che la domanda fosse stata rigettata in quanto l'attestazione ISEE non era aggiornata con i dati relativi alla nascita del figlio. Di conseguenza, l' ha CP_1
chiesto il rigetto del ricorso.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 4.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'assegno di natalità è disciplinato dall'art. 1, commi 125-129 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, che stabilisce le modalità di erogazione del beneficio. Il bonus bebè è destinato ai nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a determinate soglie, fissate annualmente. Nel caso del sig. , il valore dell'ISEE al momento della Pt_1 presentazione della domanda (pari a € 22.978,92) rientrava nei limiti reddituali previsti per l'erogazione del bonus bebè.
2. Inoltre, il ricorrente ha correttamente aggiornato l'attestazione ISEE, presentando una nuova dichiarazione in data 11 dicembre 2018 con un valore aggiornato di €
16.984,42, -integrato con l'indicazione del figlio appena nato di cui si chiedeva l'indennità - valido fino al 15 gennaio 2019, come richiesto dalla normativa e come indicato dall' . CP_1
3. In particolare, l'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'assegno di natalità, noto come “bonus bebè”, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Tale assegno era destinato ai nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L'importo dell'assegno era modulato in base all'ISEE:
- 960 euro annui (80 euro al mese) per le famiglie con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 25.000 euro.
2 - 1.920 euro annui (160 euro al mese) per le famiglie con ISEE non superiore a 7.000
euro.
4. Tale misura è stata prevista fino al per i nati o adottati fino al 31 dicembre 2017.
Successivamente è stata prorogata e modificata da leggi successive, con variazioni nei requisiti e negli importi erogati.
5. Pertanto, il sig. ha soddisfatto i requisiti previsti dalla legge per Parte_1
l'accesso al beneficio, ossia:
1. Presupposto della nascita del figlio: il figlio per il quale si chiede il bonus è nato il [...], e costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'assegno di natalità.
2. Requisito dell'ISEE: L'ISEE del nucleo familiare del ricorrente, pari a € 16.984,42, è conforme ai limiti reddituali fissati dalla legge per l'accesso al bonus bebè.
3. Tempestività della domanda e aggiornamento ISEE: La domanda è stata presentata entro i termini di legge (90 giorni dalla nascita del figlio), e l'attestazione ISEE è stata aggiornata nei termini previsti (11 dicembre 2018), con un valore pari a € 16.984,42, valido fino al 15 gennaio 2019.
6. Il ricorso del sig. deve essere accolto, con il riconoscimento del Parte_1 diritto all'assegno di natalità per il figlio con decorrenza dalla data di Persona_1
nascita e secondo gli importi previsti dalla normativa applicabile.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché CP_1
distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo/ previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del gop, dott.ssa Susanna Cirianni, così decide:
- Accoglie il ricorso, riconoscendo al sig. il diritto all'assegno di Parte_1
natalità a partire dalla nascita del figlio con gli importi previsti dalla Persona_1
normativa applicabile.
- Condanna l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi € CP_1
2.204,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
3 Così deciso, 07/03/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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