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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/10/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1780\2025 V.G. promosso da Parte_1
(c.f.: ) e (c.f.: ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Jacopo M. Ferri ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Pontremoli (MS), Piazza Italia n. 2; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO. oggetto: separazione consensuale;
conclusioni: come da ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
i) in data 27.09.1992 hanno contratto matrimonio in Massa (MS) trascritto nei Registri di
Stato Civile di detto Comune al n. 221, parte II s. A, anno 1992 (all.to 1); ii) dalla loro unione sono nate due figlie: (Pietrasanta, 16.03.1993) ed del Giudice Persona_1 Per_2
pagina 1 di 3 (Massa, 11.04.2002) entrambe maggiorenni: la prima residente all'estero (Germania) con la famiglia ed autonoma economicamente;
la seconda residente in [...] con la madre, ed ancora parzialmente dipendente dalla stessa, stante l'instabilità della sua condizione di lavoro;
iii) l'unione è andata deteriorandosi, essendo ormai venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., voglia procedere alla pronuncia di separazione, con omologa delle condizioni di cui in ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473.bis 51, comma 2, c.p.c., le parti hanno depositato note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero ha avuto contezza della proposizione del ricorso.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di una riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto dell'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso, nella loro portata meramente obbligatoria, appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
Stante la natura del procedimento nulla deve disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in data 27.09.1992 in Massa (MS) trascritto nei
[...]
Registri di stato civile di detto Comune al n. 221, parte II s. A, anno 1992, autorizzandoli a pagina 2 di 3 vivere separati;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Massa (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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