Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 18/06/2025, n. 1927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1927 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01927/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2024, proposto da NO ME, rappresentato e difeso dall’avv. Giampiero De Luca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Comando 37° Stormo, Comando logistico servizio commissariato e amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di IA, domiciliataria in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente a percepire in misura integrale il premio disincentivante l’esodo dei controllori del traffico aereo di cui all’art. 2262, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare);
per la condanna
dell’Amministrazione al pagamento;
per l’annullamento
a) del provvedimento dell’Aeronautica Militare - Comando 37° Stormo n. 1373 del 20 giugno 2023;
b) della nota dell’Aeronautica Militare, Comando 37° Stormo, Comando logistico servizio commissariato e amministrazione prot. M_D ARM003 REG. 2023 0118191 del 18 ottobre 2023;
c) se necessario, della circolare dell’Aeronautica Militare, Comando 37° Stormo, Comando logistico servizio commissariato e amministrazione prot. M_D ARM003 REG2023 0070976 del 15 giugno 2023;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, Comando 37° Stormo, Comando logistico servizio commissariato e amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 4 giugno 2025, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 14 dicembre 2023 e depositato l’8 gennaio 2024, il signor NO ME ha chiesto: l’accertamento del diritto a percepire in misura integrale il premio disincentivante l’esodo dei controllori del traffico aereo di cui all’art. 2262, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare); la condanna dell’Amministrazione al pagamento; l’annullamento degli atti in epigrafe.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 1, comma 260, della l. n. 190 del 2014; dell’art. 2262 del d.lgs. n. 66 del 2010. Violazione del principio di irretroattività.
2) Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma, 260, della l. n. 190 del 2014.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 260, della l. n. 190 del 2014. Violazione del principio d’irretroattività e dell’affidamento. Violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c..
Per le Amministrazioni intimate si è costituita l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
Ha poi depositato una memoria con cui ha rappresentato che nelle more del giudizio era intervenuto il pagamento che aveva determinato la cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dato atto dell’intervenuto pagamento, ma ha rappresentato che non erano stati corrisposti gli interessi legali; ha, pertanto, chiesta che venga dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere e riconosciuto il diritto agli accessori.
Alla pubblica udienza del 4 giugno 2025 la causa è stata posta in decisione.
Il collegio non può che prendere atto che l’Amministrazione resistente, con le note prot. M_D ARM003 REG2025 0009763 del 27 gennaio 2025 e prot. n. M_D ARM003 REG2025 0041930 del 4 aprile 2025, ha posto in essere gli adempimenti propedeutici al pagamento dell’indennità in questione che è stata corrisposta a valere sul cedolino del mese di aprile del 2025.
È, pertanto, intervenuto il soddisfacimento (parziale per come si dirà) della pretesa e implicito riconoscimento della fondatezza del ricorso; per tale parte, va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come fondatamente dedotto da parte ricorrente residua, però, l’obbligo di pagamento degli interessi legali a far data dal momento della maturazione del diritto e sino all’effettivo soddisfo, cosicchè per tale parte il ricorso va accolto e, per l’effetto, va condannata l’Amministrazione resistente a corrispondere a parte ricorrente quanto dovuto.
Nelle oscillazioni giurisprudenziali in ordine al premio antiesodo il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e per la restante parte lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente, Estensore
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Aurora Lento |
IL SEGRETARIO