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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 5098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5098 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN MA nella causa civile iscritta al n°2413/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to RIZZO Parte_1
FR e NI BO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Via E. Notarbartolo n. 23 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CARUSO
DR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA
PAPIRETO, 26 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, la sig.ra Parte_1
avendo premesso: di essere stata assunta alle dipendenze della in data 22 Controparte_1 maggio 2006, come collaboratore con mansione di addetta ai servizi di custodia di cui al livello B, posizione economica B1, del Ccrl Comparto non dirigenziale, prima con contratto a tempo determinato e part- time per 20 ore settimanali, successivamente con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale;
1 che, con nota del 03.04.2020, prendendo atto del “certificato medico rilasciato dal
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e allegato alla richiesta di esenzione dal servizio” presentata dalla ricorrente, Il Soprintendente ai Beni l'aveva esentata CP_2
per la durata dell'emergenza epidemiologica dal prestare servizio di vigilanza presso il sito Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, ove lavorava;
che, con nota del 14.09.2020, il Medico competente aziendale, Dott.ssa
[...]
aveva comunicato al datore di lavoro che “sulla scorta della documentazione Per_1
medica prodotta” dalla lavoratrice, “si ritiene necessario, per le patologie da cui la stessa è affetta e per le possibili complicanze cui la stessa potrebbe andare incontro in caso di infezione Covid-19, segnalarla come “SOGGETTO FRAGILE – R COVID -19”
DPCM del 29.04.2020 -dl 14/08/2020 n. 104. fino al 15.10.2020”; che in data 16.09.2020, la società convenuta aveva comunicato alla che la dipendente rientrava nella “peculiarità di cui all'art. Controparte_3
26 comma 2 del D. L .n. 18/2020 e successivo DL. 104 del 14.08.2020”; che, con nota del 04.11.2020, inviata anche alla Soprintendenza, stante la condizione di fragilità della dipendente, la convenuta aveva richiesto di “conoscere se codesta Soprintendenza ha potenziato le misure di contenimento da contagio SARS
COV 2 alle quali la lavoratrice deve essere mantenuta per tutto il periodo emergenziale. Si evidenzia sin d'ora che l'unità di personale in oggetto deve essere posta in modalità lavorativa “smart working” o - se non accessibile - procedere ad un cambio di mansione per tale finalità consentendo il mantenimento delle condizioni del
DPCM in vigore in ordine appunto ai soggetti fragili per tutta la durata del periodo emergenziale”; che in assenza di riscontro, con nota pec del 22.12.2020, la lavoratrice, riferendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall'ultima nota sopra indicata, datata
04.11.2020, circa la sua posizione, aveva comunicato al datore di lavoro che “sia in busta paga che nel mio profilo risulto in malattia senza che la scrivente abbia CP_4 inviato alcun certificato di malattia. Al riguardo chiedo di verificare e riscontrare con urgenza la mia posizione affinché troviate un posto di lavoro adeguato al mio stato di salute “soggetto fragile” così come previsto dal DPCM in vigore. Si chiede altresì di regolarizzare i giorni di malattia che risultano a mio carico”, senza però ricevere alcun riscontro a tale nota ed alle successive note pec del 12.01.2021;
2 di essere stata “collocata” e “lasciata” in malattia per tutto il corso dell'anno 2021, ad eccezione dei mesi di agosto e settembre 2021 in cui era stata collocata in ferie;
che, in data 20.01.2022, la società le aveva inviato una nota avente ad oggetto
”assenza dal servizio” con la quale, pur menzionando le precedenti note inviate alla
Soprintendenza e il giudizio del Medico competente, la invitava a trasmettere “con massima urgenza” copia del certificato di malattia inviato all' e rilasciato dal CP_4 proprio medico curante a far data dal 16.09.2020, recante le indicazioni previste dalla legge (art. 26 comma 2 DL 18/2020), precisando che l'eventuale mancato invio di tale documentazione sarebbe stata considerata assenza “non retribuita”; di aver riscontrato immediatamente, a mezzo pec, la precedente comunicazione rilevando l'assenza di precedenti richieste di certificati, l'assenza di riscontro alle sue richieste inviate nel corso del 2020 e 2021 e ritenendo inaccettabile sia la richiesta formulata, peraltro dopo 16 mesi, sia l'eventuale qualificazione del mancato invio di certificati come assenza non retribuita;
che a gennaio e febbraio e 15 giorni del mese di marzo 2022 in busta paga era stata indicata per tutto il mese la dicitura “assenza non retribuita”; che in data 25.02.2022, con nota interna, comunicata anche alla dipendente, la società sulla scorta del Messaggio n. 2854 del 24.06.2020 punto 3 e articolo 17 CP_4
L.11/22 comma 3 bis, le aveva comunicato che avrebbero provveduto ad indennizzare il periodo dal 16.02.2022 al 31.03.2022 in virtù del certificato medico telematico, ritenendo invece non indennizzabile il periodo dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e dal
01.09.2021 al 15.02.2022 in quanto scoperto da relativa certificazione medica;
che con successiva nota del 15.03.2022, la società comunicava l'importo complessivo (pari ad € 19.883,12, di cui € 9.686,03 per la parte a carico della società e
€ 10.197,09 per quella a carico dell' che avrebbe provveduto a recuperare dalla CP_4 dipendente in ragione di € 200 fissi mensili a decorrere dal mese di aprile 2022 fino a completa estinzione del debito;
convenne in giudizio la per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e difesa
3 - dire e dichiarare illegittima la trattenuta operata dalla società datrice di lavoro
a decorrere da aprile 2022 sulla retribuzione della lavoratrice;
- per l'effetto condannare la . in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute da aprile 2022 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in caso di contestazione degli importi da restituire alla lavoratrice, si richiede
CTU contabile al fine quantificare le somme fino ad oggi illegittimamente trattenute alla ricorrente;
- in subordine, dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva della società al recupero della “quota c/Inps” relativa all'indennità di malattia corrisposta dall'Ente Previdenziale pari a € 10.197,09;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la condizione di forzata inattività in cui è stata posta la lavoratrice da ottobre 2020 a febbraio 2022 e per l'effetto condannare la
. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidare anche in via equitativa”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando integralmente le domande e deducendo la legittimità delle trattenute per mancata produzione dei certificati di malattia relativi ai periodi indicati, nonché l'infondatezza della richiesta risarcitoria per difetto di prova.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Appaiono, innanzitutto, illegittime le trattenute effettuate dalla società convenuta per il recupero della quota dell'indennità di malattia erogata per conto dell' . CP_4
Va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014), secondo cui: “Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in CP_4 ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità, quali la sussistenza della malattia o l'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle cosiddette fasce orarie.
4 Ne consegue che l'eventuale mancato invio da parte del lavoratore (o la mancata prova dell'invio) all' della certificazione, attestante la malattia, nel termine prescritto CP_4 non può essere eccepita dal datore di lavoro, per giustificare il rifiuto di erogare
l'indennità”.
Deve, invece, ritenersi fondata la pretesa relativa alla restante parte.
Giova, innanzitutto, delimitare temporalmente la materia del contendere, anche al fine di individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile.
Come già evidenziato la società ritiene ingiustificata l'assenza dal servizio a partire dal 16.9.2020, pertanto risulta irrilevante la disamina del periodo pregresso.
Ciò chiarito, va ricordato come, con nota del 14.9.2020, il medico competente abbia segnalato la lavoratrice come “soggetto fragile” (all. 5).
Tale condizione fisica, contrariamente a quanto sembra opinare la società convenuta, non può essere equiparata alla malattia né giustifica o impone, di per sé,
l'astensione dalla prestazione lavorativa.
Tale conclusione emerge con evidenza dal combinato disposto dei commi 2 e 2 bis dell'art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche.
Ed infatti, il comma 2°, prevede che: “…laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed
è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato…”; il comma 2 bis, introdotto dal D.L. 104/2020 (convertito con modificazioni dalla L.
126/2020) e prorogato dalle successive normative emergenziali (D.L. 41/2021, conv. in
L. 69/2021; D.L. 221/2021, conv. in L. 11/2022; D.L. 24/2022, conv. in L. 52/2022), a
5 sua volta, dispone che: “A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Dalle norme appena richiamate risulta chiara la volontà del legislatore di agevolare (anziché impedire) la prestazione lavorativa dei lavoratori cosiddetti “fragili”, rendendola compatibile con la loro peculiare condizione fisica;
e ciò tramite il ricorso alla prestazione in modalità agile, anche svolgendo mansioni diverse da quelle solite, o addirittura attraverso attività di formazione professionale da remoto.
Solo in via residuale ovvero ove non fosse possibile permettere ai lavoratori fragili di espletare la loro attività lavorativa con le suddette modalità la prestazione lavorativa andava legittimamente sospesa;
in tali casi l'assenza veniva equiparata ex lege al ricovero ospedaliero con diritto del lavoratore alle conseguenti coperture previdenziali.
Nel caso odierno, a seguito dell'accertata qualità di lavoratrice fragile della ricorrente, la società datrice di lavoro ed anche l'Ente utilizzatore, seppur a conoscenza di tale qualità e sollecitati ad adottare opportuni accorgimenti (cfr. nota SAS del
04.11.2020, all. 7) nulla hanno fatto per rendere compatibile la prestazione lavorativa con il suo stato di salute, né hanno risposto alle sue reiterate richieste di chiarimenti e offerte della prestazione (cfr. pec all. 8 e 9).
In assenza di prove, che era onere della convenuta fornire in ordine all'impossibilità di utilizzare la lavoratrice con le modalità previste dall'art. 26, comma
2 bis la sua astensione dal lavoro non va quindi ricondotta ad una malattia (mai richiesta né certificata) ma ad un'illegittima sospensione unilaterale del rapporto da parte datoriale.
In altri termini, la società datrice di lavoro, anziché (e prima di) ritenere la lavoratrice in malattia avrebbe dovuto quantomeno provare ad utilizzarne la prestazione lavorativa con le modalità previste del succitato art. 26, comma 2 bis;
non avendo, però, fornito alcuna prova sull'impossibilità di adottare soluzioni in tal senso, il rifiuto della prestazione lavorativa, reiteratamente offerta dalla lavoratrice deve ritenersi illegittima.
Da tale ricostruzione della fattispecie, discendono due conseguenze.
6 In primo luogo, visto che il rapporto non poteva ritenersi sospeso a causa di una inesistente morbilità della lavoratrice, alla stessa non andava erogata l'indennità di malattia;
conseguentemente deve ritenersi fondata la pretesa restitutoria avanzata dalla società, per il recupero della quota di indennità a suo carico.
D'altro canto, l'ingiustificata sospensione unilaterale del rapporto ad opera della datrice di lavoro, fonda il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno da essa patito per la sua forzata inattività.
Tale danno, nella sua componente patrimoniale, deve ritenersi pari alle retribuzioni non percepite per tutto il periodo di “malattia”, ovvero dal 16.09.2020 al
30.06.2021 e dal 01.09.2021 al 15.02.2022.
Se, infatti, il datore di lavoro non avesse unilateralmente sospeso il rapporto di lavoro con la ricorrente, collocandola in malattia, la stessa avrebbe ragionevolmente prestato la sua attività lavorativa, percependo la relativa retribuzione.
Va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464
c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. Sez. L.,
23/12/2022, n. 37716).
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria concernente il danno non patrimoniale asseritamente patito per la prolungata inattività, per carenza di allegazioni e prove circa l'esistenza e la consistenza del suddetto danno. La ricorrente si è limitata a dedurre genericamente la lesione, senza fornire elementi concreti o parametri per la quantificazione, né ha articolato mezzi istruttori idonei.
7 Va, anche in questo caso, richiamato il condivisibile orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (Cass.
Sez. L., 31/07/2024, n. 21527).
In termini conclusivi il ricorso merita accoglimento, nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra le parti, ponendo a carico della società convenuta la restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso: dichiara illegittima la trattenuta operata dalla società resistente a decorrere da aprile 2022, per la parte concernente l'indennità di malattia dovuta dall' e CP_4
Parte condanna la a restituire quanto già trattenuto a tale titolo;
condanna la a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari alle retribuzioni non
8 corrisposte dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e dal 01.09.2021 al 15.02.2022, detratta la quota di indennità di malattia spettante alla società, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dichiara compensate per un terzo le spese dite fra le parti e condanna la società convenuta alla rifusione della restante parte liquidate in euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge che distrae in favore degli avvocati Francesco
RI e IO MB.
Così deciso in Palermo il 25/11/2025.
IL GIUDICE
AN MA
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. AN MA nella causa civile iscritta al n°2413/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv.to RIZZO Parte_1
FR e NI BO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Via E. Notarbartolo n. 23 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to CARUSO
DR ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA
PAPIRETO, 26 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 24/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 28/02/2023, la sig.ra Parte_1
avendo premesso: di essere stata assunta alle dipendenze della in data 22 Controparte_1 maggio 2006, come collaboratore con mansione di addetta ai servizi di custodia di cui al livello B, posizione economica B1, del Ccrl Comparto non dirigenziale, prima con contratto a tempo determinato e part- time per 20 ore settimanali, successivamente con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale;
1 che, con nota del 03.04.2020, prendendo atto del “certificato medico rilasciato dal
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo e allegato alla richiesta di esenzione dal servizio” presentata dalla ricorrente, Il Soprintendente ai Beni l'aveva esentata CP_2
per la durata dell'emergenza epidemiologica dal prestare servizio di vigilanza presso il sito Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, ove lavorava;
che, con nota del 14.09.2020, il Medico competente aziendale, Dott.ssa
[...]
aveva comunicato al datore di lavoro che “sulla scorta della documentazione Per_1
medica prodotta” dalla lavoratrice, “si ritiene necessario, per le patologie da cui la stessa è affetta e per le possibili complicanze cui la stessa potrebbe andare incontro in caso di infezione Covid-19, segnalarla come “SOGGETTO FRAGILE – R COVID -19”
DPCM del 29.04.2020 -dl 14/08/2020 n. 104. fino al 15.10.2020”; che in data 16.09.2020, la società convenuta aveva comunicato alla che la dipendente rientrava nella “peculiarità di cui all'art. Controparte_3
26 comma 2 del D. L .n. 18/2020 e successivo DL. 104 del 14.08.2020”; che, con nota del 04.11.2020, inviata anche alla Soprintendenza, stante la condizione di fragilità della dipendente, la convenuta aveva richiesto di “conoscere se codesta Soprintendenza ha potenziato le misure di contenimento da contagio SARS
COV 2 alle quali la lavoratrice deve essere mantenuta per tutto il periodo emergenziale. Si evidenzia sin d'ora che l'unità di personale in oggetto deve essere posta in modalità lavorativa “smart working” o - se non accessibile - procedere ad un cambio di mansione per tale finalità consentendo il mantenimento delle condizioni del
DPCM in vigore in ordine appunto ai soggetti fragili per tutta la durata del periodo emergenziale”; che in assenza di riscontro, con nota pec del 22.12.2020, la lavoratrice, riferendo di non avere ricevuto alcuna comunicazione dall'ultima nota sopra indicata, datata
04.11.2020, circa la sua posizione, aveva comunicato al datore di lavoro che “sia in busta paga che nel mio profilo risulto in malattia senza che la scrivente abbia CP_4 inviato alcun certificato di malattia. Al riguardo chiedo di verificare e riscontrare con urgenza la mia posizione affinché troviate un posto di lavoro adeguato al mio stato di salute “soggetto fragile” così come previsto dal DPCM in vigore. Si chiede altresì di regolarizzare i giorni di malattia che risultano a mio carico”, senza però ricevere alcun riscontro a tale nota ed alle successive note pec del 12.01.2021;
2 di essere stata “collocata” e “lasciata” in malattia per tutto il corso dell'anno 2021, ad eccezione dei mesi di agosto e settembre 2021 in cui era stata collocata in ferie;
che, in data 20.01.2022, la società le aveva inviato una nota avente ad oggetto
”assenza dal servizio” con la quale, pur menzionando le precedenti note inviate alla
Soprintendenza e il giudizio del Medico competente, la invitava a trasmettere “con massima urgenza” copia del certificato di malattia inviato all' e rilasciato dal CP_4 proprio medico curante a far data dal 16.09.2020, recante le indicazioni previste dalla legge (art. 26 comma 2 DL 18/2020), precisando che l'eventuale mancato invio di tale documentazione sarebbe stata considerata assenza “non retribuita”; di aver riscontrato immediatamente, a mezzo pec, la precedente comunicazione rilevando l'assenza di precedenti richieste di certificati, l'assenza di riscontro alle sue richieste inviate nel corso del 2020 e 2021 e ritenendo inaccettabile sia la richiesta formulata, peraltro dopo 16 mesi, sia l'eventuale qualificazione del mancato invio di certificati come assenza non retribuita;
che a gennaio e febbraio e 15 giorni del mese di marzo 2022 in busta paga era stata indicata per tutto il mese la dicitura “assenza non retribuita”; che in data 25.02.2022, con nota interna, comunicata anche alla dipendente, la società sulla scorta del Messaggio n. 2854 del 24.06.2020 punto 3 e articolo 17 CP_4
L.11/22 comma 3 bis, le aveva comunicato che avrebbero provveduto ad indennizzare il periodo dal 16.02.2022 al 31.03.2022 in virtù del certificato medico telematico, ritenendo invece non indennizzabile il periodo dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e dal
01.09.2021 al 15.02.2022 in quanto scoperto da relativa certificazione medica;
che con successiva nota del 15.03.2022, la società comunicava l'importo complessivo (pari ad € 19.883,12, di cui € 9.686,03 per la parte a carico della società e
€ 10.197,09 per quella a carico dell' che avrebbe provveduto a recuperare dalla CP_4 dipendente in ragione di € 200 fissi mensili a decorrere dal mese di aprile 2022 fino a completa estinzione del debito;
convenne in giudizio la per sentir Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
“Rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e difesa
3 - dire e dichiarare illegittima la trattenuta operata dalla società datrice di lavoro
a decorrere da aprile 2022 sulla retribuzione della lavoratrice;
- per l'effetto condannare la . in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute da aprile 2022 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
- in caso di contestazione degli importi da restituire alla lavoratrice, si richiede
CTU contabile al fine quantificare le somme fino ad oggi illegittimamente trattenute alla ricorrente;
- in subordine, dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione attiva della società al recupero della “quota c/Inps” relativa all'indennità di malattia corrisposta dall'Ente Previdenziale pari a € 10.197,09;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la condizione di forzata inattività in cui è stata posta la lavoratrice da ottobre 2020 a febbraio 2022 e per l'effetto condannare la
. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidare anche in via equitativa”.
Si costituì in giudizio la convenuta, contestando integralmente le domande e deducendo la legittimità delle trattenute per mancata produzione dei certificati di malattia relativi ai periodi indicati, nonché l'infondatezza della richiesta risarcitoria per difetto di prova.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Appaiono, innanzitutto, illegittime le trattenute effettuate dalla società convenuta per il recupero della quota dell'indennità di malattia erogata per conto dell' . CP_4
Va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 23765 del 07/11/2014), secondo cui: “Qualora l'indennità di malattia, anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l' e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in CP_4 ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell'indennità, quali la sussistenza della malattia o l'osservanza dell'obbligo di reperimento nelle cosiddette fasce orarie.
4 Ne consegue che l'eventuale mancato invio da parte del lavoratore (o la mancata prova dell'invio) all' della certificazione, attestante la malattia, nel termine prescritto CP_4 non può essere eccepita dal datore di lavoro, per giustificare il rifiuto di erogare
l'indennità”.
Deve, invece, ritenersi fondata la pretesa relativa alla restante parte.
Giova, innanzitutto, delimitare temporalmente la materia del contendere, anche al fine di individuare la disciplina normativa ratione temporis applicabile.
Come già evidenziato la società ritiene ingiustificata l'assenza dal servizio a partire dal 16.9.2020, pertanto risulta irrilevante la disamina del periodo pregresso.
Ciò chiarito, va ricordato come, con nota del 14.9.2020, il medico competente abbia segnalato la lavoratrice come “soggetto fragile” (all. 5).
Tale condizione fisica, contrariamente a quanto sembra opinare la società convenuta, non può essere equiparata alla malattia né giustifica o impone, di per sé,
l'astensione dalla prestazione lavorativa.
Tale conclusione emerge con evidenza dal combinato disposto dei commi 2 e 2 bis dell'art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche.
Ed infatti, il comma 2°, prevede che: “…laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed
è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato…”; il comma 2 bis, introdotto dal D.L. 104/2020 (convertito con modificazioni dalla L.
126/2020) e prorogato dalle successive normative emergenziali (D.L. 41/2021, conv. in
L. 69/2021; D.L. 221/2021, conv. in L. 11/2022; D.L. 24/2022, conv. in L. 52/2022), a
5 sua volta, dispone che: “A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Dalle norme appena richiamate risulta chiara la volontà del legislatore di agevolare (anziché impedire) la prestazione lavorativa dei lavoratori cosiddetti “fragili”, rendendola compatibile con la loro peculiare condizione fisica;
e ciò tramite il ricorso alla prestazione in modalità agile, anche svolgendo mansioni diverse da quelle solite, o addirittura attraverso attività di formazione professionale da remoto.
Solo in via residuale ovvero ove non fosse possibile permettere ai lavoratori fragili di espletare la loro attività lavorativa con le suddette modalità la prestazione lavorativa andava legittimamente sospesa;
in tali casi l'assenza veniva equiparata ex lege al ricovero ospedaliero con diritto del lavoratore alle conseguenti coperture previdenziali.
Nel caso odierno, a seguito dell'accertata qualità di lavoratrice fragile della ricorrente, la società datrice di lavoro ed anche l'Ente utilizzatore, seppur a conoscenza di tale qualità e sollecitati ad adottare opportuni accorgimenti (cfr. nota SAS del
04.11.2020, all. 7) nulla hanno fatto per rendere compatibile la prestazione lavorativa con il suo stato di salute, né hanno risposto alle sue reiterate richieste di chiarimenti e offerte della prestazione (cfr. pec all. 8 e 9).
In assenza di prove, che era onere della convenuta fornire in ordine all'impossibilità di utilizzare la lavoratrice con le modalità previste dall'art. 26, comma
2 bis la sua astensione dal lavoro non va quindi ricondotta ad una malattia (mai richiesta né certificata) ma ad un'illegittima sospensione unilaterale del rapporto da parte datoriale.
In altri termini, la società datrice di lavoro, anziché (e prima di) ritenere la lavoratrice in malattia avrebbe dovuto quantomeno provare ad utilizzarne la prestazione lavorativa con le modalità previste del succitato art. 26, comma 2 bis;
non avendo, però, fornito alcuna prova sull'impossibilità di adottare soluzioni in tal senso, il rifiuto della prestazione lavorativa, reiteratamente offerta dalla lavoratrice deve ritenersi illegittima.
Da tale ricostruzione della fattispecie, discendono due conseguenze.
6 In primo luogo, visto che il rapporto non poteva ritenersi sospeso a causa di una inesistente morbilità della lavoratrice, alla stessa non andava erogata l'indennità di malattia;
conseguentemente deve ritenersi fondata la pretesa restitutoria avanzata dalla società, per il recupero della quota di indennità a suo carico.
D'altro canto, l'ingiustificata sospensione unilaterale del rapporto ad opera della datrice di lavoro, fonda il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno da essa patito per la sua forzata inattività.
Tale danno, nella sua componente patrimoniale, deve ritenersi pari alle retribuzioni non percepite per tutto il periodo di “malattia”, ovvero dal 16.09.2020 al
30.06.2021 e dal 01.09.2021 al 15.02.2022.
Se, infatti, il datore di lavoro non avesse unilateralmente sospeso il rapporto di lavoro con la ricorrente, collocandola in malattia, la stessa avrebbe ragionevolmente prestato la sua attività lavorativa, percependo la relativa retribuzione.
Va, infatti, richiamato il condivisibile orientamento della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464
c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o
l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione” (Cass. Sez. L.,
23/12/2022, n. 37716).
Non può, invece, trovare accoglimento l'ulteriore pretesa risarcitoria concernente il danno non patrimoniale asseritamente patito per la prolungata inattività, per carenza di allegazioni e prove circa l'esistenza e la consistenza del suddetto danno. La ricorrente si è limitata a dedurre genericamente la lesione, senza fornire elementi concreti o parametri per la quantificazione, né ha articolato mezzi istruttori idonei.
7 Va, anche in questo caso, richiamato il condivisibile orientamento della recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale. (Cass.
Sez. L., 31/07/2024, n. 21527).
In termini conclusivi il ricorso merita accoglimento, nei limiti di cui al dispositivo.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per un terzo le spese di lite fra le parti, ponendo a carico della società convenuta la restante parte, liquidata come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso: dichiara illegittima la trattenuta operata dalla società resistente a decorrere da aprile 2022, per la parte concernente l'indennità di malattia dovuta dall' e CP_4
Parte condanna la a restituire quanto già trattenuto a tale titolo;
condanna la a corrispondere in favore della Controparte_1
ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari alle retribuzioni non
8 corrisposte dal 16.09.2020 al 30.06.2021 e dal 01.09.2021 al 15.02.2022, detratta la quota di indennità di malattia spettante alla società, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Dichiara compensate per un terzo le spese dite fra le parti e condanna la società convenuta alla rifusione della restante parte liquidate in euro 2.700,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge che distrae in favore degli avvocati Francesco
RI e IO MB.
Così deciso in Palermo il 25/11/2025.
IL GIUDICE
AN MA
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