Sentenza 21 giugno 1988
Massime • 3
In tema di dichiarazione d'adottabilità, l'art. 12 quarto comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel contemplare prescrizioni del giudice minorile, a genitori o parenti, per garantire l'assistenza, il mantenimento e l'educazione del minore, le subordina ad una valutazione d'opportunità, e, pertanto, non osta a che tali prescrizioni vengano omesse, ove ritenute, anche implicitamente, superflue. ( V 3072/86, mass n 446082).*
Al fine della dichiarazione dello stato d'adottabilità, l'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel richiedere una carenza di assistenza sia materiale che morale, non opera un'artificiosa distinzione fra due aspetti della vita, ma si correla all'esigenza di evitare che il minore manchi di quel minimo di cure ed affetti, complessivamente inteso, indispensabile per una crescita normale ed equilibrata. A tal fine, pertanto, è sufficiente anche il solo abbandono morale, ove di per sè integri una situazione che pregiudichi detta esigenza. ( V 5491/82, mass n 423265).*
In tema d'opposizione avverso la dichiarazione dello stato d'adottabilità, la convocazione delle persone contemplate dall'art. 15 terzo comma della legge 4 maggio 1983 n. 184, necessaria in primo grado, è meramente facoltativa in grado d'appello (art. 17 quarto comma della citata legge), sicché la sua omissione, in detta Sede d'impugnazione, non spiega effetti invalidanti. ( V 3072/86, mass n 446083).*
Commentario • 1
- 1. Affidamento esclusivo del figlio alla madre per disinteresse del padreRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 settembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/06/1988, n. 4220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4220 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1988 |
Testo completo
Al fine della dichiarazione dello stato d'adottabilità, l'art. 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nel richiedere una carenza di assistenza sia materiale che morale, non opera un'artificiosa distinzione fra due aspetti della vita, ma si correla all'esigenza di evitare che il minore manchi di quel minimo di cure ed affetti, complessivamente inteso, indispensabile per una crescita normale ed equilibrata. A tal fine, pertanto, è sufficiente anche il solo abbandono morale, ove di per sè integri una situazione che pregiudichi detta esigenza. ( V 5491/82, mass n 423265).*