CASS
Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/08/2024, n. 22500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22500 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 16406/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, – ricorrente– contro AT CESARE, rappresentato e difeso, per delega a margine del controricorso, dall’Avv. Paola Ruggieri Fazzi e con il difensore elettivamente domiciliato in Lecce, Via Cavour n. 33; – controricorrente– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Puglia – Sez. LECCE n. 2657/24/2014 depositata il 16/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 luglio 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso;
IRPEF, IVA CARTELLA DI PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 22500 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 08/08/2024 2 di 6 udito l’Avv. Barbara Tidore dell’Avvocatura generale dello Stato per la ricorrente Agenzia delle Entrate;
udito l’Avv. Papi Elisabetta in sostituzione dell’Avv. Paola Ruggieri Fazzi per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Brindisi notificava a ES TT la cartella di pagamento n. 02420120004466346000 recante un’iscrizione a ruolo per complessivi euro 271.681,00 per Irpef, Irap, Iva, addizionali, sanzioni e interessi e tanto in ragione di due distinti avvisi di accertamento, il n. TVH01A100181/2011 per l’anno di imposta 2005 e il n. TVH01A100182/2011 per l’anno di imposta 2006 che l’Ufficio assumeva come notificati in precedenza e in data 24.11.2011. 2. ES TT proponeva ricorso innanzi alla CTP di Brindisi chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento perché fondata su atti presupposti, e cioè su avvisi di accertamento, mai notificatigli. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP di Brindisi, con la sentenza 253/02/2013 depositata il 13/11/2013, respingeva il ricorso. 3. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado ES TT proponeva appello;
resisteva l’Agenzia delle Entrate chiedendo respingersi il gravame. L’adita CTR della Puglia, sez. di Lecce, con sentenza 2657/24/2014 depositata il 16/12/2014 in riforma della sentenza di primo grado annullava la cartella di pagamento ritenendo mai notificati gli atti presupposti costituiti dagli avvisi di accertamento. 4. Innanzi alla Corte di cassazione ricorre l’Agenzia delle Entrate con ricorso articolato su quattro motivi. Si è costituito con controricorso ES TT. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 6 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dell’art. 6 della l. 27/07/2000, n. 212 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza della CTR della Puglia avrebbe errato nel ritenere la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento posti a fondamento della cartella impugnata in quanto effettuata nel domicilio eletto dal contribuente, in Brindisi, Via de Pinedo n. 9, dovendosi effettuare la notifica innanzi tutto nella residenza anagrafica in Brindisi, Via de Pinedo n. 17 in ragione dell’art. 58, comma 2, d.P.R. 600/1973 che individua il domicilio fiscale delle persone fisiche «nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte». 1.1. Il motivo è fondato: assume rilievo la circostanza, incontestata tra le parti, che ES TT ebbe ad indicare in tutte le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, e anche in quella presentata in data 30/09/2011 poche settimane prima della notifica degli avvisi di accertamento in questione, l’indirizzo di Brindisi, Via de Pinedo n.
9. Tale indicazione assumeva, ai sensi dell’art. 60, comma 4, lett. d), d.P.R. 600/1973 nella versione all’epoca vigente, natura di elezione di domicilio. Tale elezione di domicilio prevaleva sulla residenza anagrafica ai fini della individuazione del domicilio fiscale per le notifiche degli atti della amministrazione finanziaria: in tal senso assume rilievo il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: «in tema di accertamento, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità - non importa se per errore o per malizia - tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di 4 di 6 accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida» (Cass. civ., sez. V, 20/05/2021, 13843). Nel medesimo senso della prevalenza del domicilio eletto sulla residenza anagrafica, appare opportuno richiamare altro arresto di questa Corte secondo il quale: « In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973» (Cass. civ., Sez. V, 11/11/2015, n. 23024). Non può, d’altra parte, ritenersi che ES TT avesse revocato efficacemente l’elezione di domicilio in Brindisi, Via de Pinedo n. 9, nel dichiarare agli operanti, in sede di accertamento e con le memorie del 24/02/2011, la propria residenza anagrafica in Brindisi, via de Pinedo n. 17 e tanto sia perché la eventuale revoca, in ragione della versione all’epoca vigente dell’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, doveva intervenire con «atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento», sia perché con la dichiarazione dei redditi presentata in data 30/09/2011 ES TT ebbe a ribadire l’elezione di domicilio fiscale in Brindisi, via de Pinedo n. 9. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la notifica degli avvisi di accertamento nulla in quanto ricevuta (quanto alla raccomandata contenete l’avviso di ricevimento) da tale ES TT, omonimo dell’odierno resistente ES TT e residente in [...], Via de Pinedo n. 9, dal momento che questi non rivestiva la qualità di 5 di 6 soggetto convivente ovvero addetto alla casa del contribuente destinatario della notifica. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la nullità della notifica degli avvisi di accertamento per la mancata attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore per individuare il luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente. 2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e sono fondati. La relata di notifica dà atto del mancato reperimento delle persone abilitate a ricevere la notifica ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., dell’esperimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. e dell’intervenuto invio della raccomandata nell’indirizzo di Brindisi, Via de Pinedo n. 9, e cioè nel domicilio fiscale eletto dal contribuente. La raccomandata è di seguito pervenuta presso il medesimo domicilio e, con l’invio della stessa, la notifica si è perfezionata, non rilevando la circostanza che di seguito, a ritirare la raccomandata si sia recato, l’omonimo ES TT (che – secondo una deduzione dell’Agenzia delle Entrate non contestata dal resistente - è il nipote del contribuente) atteso che, appunto, la notifica si era già perfezionata con le, innanzi descritte, formalità delle quali la relata dava atto. In tal senso assume rilievo il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: « il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che 6 di 6 il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata» (Cass. civ., Sez. VI-I, 11/03/2021, n. 6804; Cass. civ., Sez. V, 09/02/2007, n. 2919). 3. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione omessa ovvero apparente della sentenza impugnata circa le modalità della notifica degli avvisi di accertamento al contribuente. Il quarto motivo non assume rilievo autonomo e deve considerarsi assorbito. 4. Il ricorso deve essere accolto quanto i primi tre motivi di ricorso. 5. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Puglia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2024.
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso;
IRPEF, IVA CARTELLA DI PAGAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 22500 Anno 2024 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 08/08/2024 2 di 6 udito l’Avv. Barbara Tidore dell’Avvocatura generale dello Stato per la ricorrente Agenzia delle Entrate;
udito l’Avv. Papi Elisabetta in sostituzione dell’Avv. Paola Ruggieri Fazzi per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Brindisi notificava a ES TT la cartella di pagamento n. 02420120004466346000 recante un’iscrizione a ruolo per complessivi euro 271.681,00 per Irpef, Irap, Iva, addizionali, sanzioni e interessi e tanto in ragione di due distinti avvisi di accertamento, il n. TVH01A100181/2011 per l’anno di imposta 2005 e il n. TVH01A100182/2011 per l’anno di imposta 2006 che l’Ufficio assumeva come notificati in precedenza e in data 24.11.2011. 2. ES TT proponeva ricorso innanzi alla CTP di Brindisi chiedendo l’annullamento della cartella di pagamento perché fondata su atti presupposti, e cioè su avvisi di accertamento, mai notificatigli. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La CTP di Brindisi, con la sentenza 253/02/2013 depositata il 13/11/2013, respingeva il ricorso. 3. Avverso la pronuncia del giudice di primo grado ES TT proponeva appello;
resisteva l’Agenzia delle Entrate chiedendo respingersi il gravame. L’adita CTR della Puglia, sez. di Lecce, con sentenza 2657/24/2014 depositata il 16/12/2014 in riforma della sentenza di primo grado annullava la cartella di pagamento ritenendo mai notificati gli atti presupposti costituiti dagli avvisi di accertamento. 4. Innanzi alla Corte di cassazione ricorre l’Agenzia delle Entrate con ricorso articolato su quattro motivi. Si è costituito con controricorso ES TT. RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 6 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. 29/09/1973, n. 600 e dell’art. 6 della l. 27/07/2000, n. 212 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. perché la sentenza della CTR della Puglia avrebbe errato nel ritenere la nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento posti a fondamento della cartella impugnata in quanto effettuata nel domicilio eletto dal contribuente, in Brindisi, Via de Pinedo n. 9, dovendosi effettuare la notifica innanzi tutto nella residenza anagrafica in Brindisi, Via de Pinedo n. 17 in ragione dell’art. 58, comma 2, d.P.R. 600/1973 che individua il domicilio fiscale delle persone fisiche «nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte». 1.1. Il motivo è fondato: assume rilievo la circostanza, incontestata tra le parti, che ES TT ebbe ad indicare in tutte le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni precedenti, e anche in quella presentata in data 30/09/2011 poche settimane prima della notifica degli avvisi di accertamento in questione, l’indirizzo di Brindisi, Via de Pinedo n.
9. Tale indicazione assumeva, ai sensi dell’art. 60, comma 4, lett. d), d.P.R. 600/1973 nella versione all’epoca vigente, natura di elezione di domicilio. Tale elezione di domicilio prevaleva sulla residenza anagrafica ai fini della individuazione del domicilio fiscale per le notifiche degli atti della amministrazione finanziaria: in tal senso assume rilievo il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: «in tema di accertamento, ai sensi dell'art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto, sicché in caso di originaria difformità - non importa se per errore o per malizia - tra residenza anagrafica e domicilio indicato in dichiarazione dei redditi, la notificazione dell'avviso di 4 di 6 accertamento perfezionata presso quest'ultimo indirizzo (anche mediante compiuta giacenza) deve ritenersi valida» (Cass. civ., sez. V, 20/05/2021, 13843). Nel medesimo senso della prevalenza del domicilio eletto sulla residenza anagrafica, appare opportuno richiamare altro arresto di questa Corte secondo il quale: « In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973» (Cass. civ., Sez. V, 11/11/2015, n. 23024). Non può, d’altra parte, ritenersi che ES TT avesse revocato efficacemente l’elezione di domicilio in Brindisi, Via de Pinedo n. 9, nel dichiarare agli operanti, in sede di accertamento e con le memorie del 24/02/2011, la propria residenza anagrafica in Brindisi, via de Pinedo n. 17 e tanto sia perché la eventuale revoca, in ragione della versione all’epoca vigente dell’art. 60, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, doveva intervenire con «atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento», sia perché con la dichiarazione dei redditi presentata in data 30/09/2011 ES TT ebbe a ribadire l’elezione di domicilio fiscale in Brindisi, via de Pinedo n. 9. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 139 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la notifica degli avvisi di accertamento nulla in quanto ricevuta (quanto alla raccomandata contenete l’avviso di ricevimento) da tale ES TT, omonimo dell’odierno resistente ES TT e residente in [...], Via de Pinedo n. 9, dal momento che questi non rivestiva la qualità di 5 di 6 soggetto convivente ovvero addetto alla casa del contribuente destinatario della notifica. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. e dell’art. 2700 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. perché la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere la nullità della notifica degli avvisi di accertamento per la mancata attestazione delle ricerche effettuate dal messo notificatore per individuare il luogo di effettiva abitazione o ufficio o azienda del contribuente. 2.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi e sono fondati. La relata di notifica dà atto del mancato reperimento delle persone abilitate a ricevere la notifica ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., dell’esperimento delle formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ. e dell’intervenuto invio della raccomandata nell’indirizzo di Brindisi, Via de Pinedo n. 9, e cioè nel domicilio fiscale eletto dal contribuente. La raccomandata è di seguito pervenuta presso il medesimo domicilio e, con l’invio della stessa, la notifica si è perfezionata, non rilevando la circostanza che di seguito, a ritirare la raccomandata si sia recato, l’omonimo ES TT (che – secondo una deduzione dell’Agenzia delle Entrate non contestata dal resistente - è il nipote del contribuente) atteso che, appunto, la notifica si era già perfezionata con le, innanzi descritte, formalità delle quali la relata dava atto. In tal senso assume rilievo il costante orientamento di questa Corte secondo il quale: « il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c.. Ciò in quanto la certezza che 6 di 6 il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata» (Cass. civ., Sez. VI-I, 11/03/2021, n. 6804; Cass. civ., Sez. V, 09/02/2007, n. 2919). 3. Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 36, comma 2, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione omessa ovvero apparente della sentenza impugnata circa le modalità della notifica degli avvisi di accertamento al contribuente. Il quarto motivo non assume rilievo autonomo e deve considerarsi assorbito. 4. Il ricorso deve essere accolto quanto i primi tre motivi di ricorso. 5. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria della Puglia che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso con riguardo al primo, al secondo e al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il 10 luglio 2024.