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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Parte_1 P.IVA_1
Di Donato e dall'Avv. Katiuscia Paniccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma alla Via di San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187;
ATTRICE OPPONENTE;
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco e domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro n. 29; CONVENUTO OPPOSTO;
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2024 le parti hanno precisato riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2024 conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 237/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Fermo il 4 maggio 2024, con il quale ingiungeva all'odierna attrice di consegnare alla parte ricorrente copia del contratto di credito revolving n. 009898724 oltre il pagamento delle spese di ingiunzione.
L'opponente, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva:
• in via preliminare l'inesistenza o l'invalidità della procura alle liti dell'Avv. Ruocco;
• nel merito, che il Sig. a fondamento del ricordo per decreto ingiuntivo aveva CP_1 dedotto che con pec del 5 dicembre 2023, avrebbe invitato a trasmettergli copia Pt_1
del contratto credito revolving n. 9898724 e dell'estratto conto storico e avrebbe Pt_1
pagina 1 di 5 riscontrato inviando solo “l'estratto conto storico, omettendo di consegnare la copia del contratto”, ma la aveva fornito integrale riscontro alle richieste documentali Pt_1
avanzate dal Sig. personalmente e a mezzo dell' , CP_1 Parte_2 trasmettendo la copia del contratto di prestito finalizzato con contestuale concessione della linea di credito n. 9898724, sottoscritto nel marzo del 2005 e successivamente l'estratto conto storico delle carte revolving ad esso concesse;
• in ogni caso eccepiva il decorso del termine decennale per la conservazione documentale.
Tanto premesso in fatto ed esplicate le argomentazioni in diritto l'opponente concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per l'effetto, dichiarare la nullità del
Decreto ingiuntivo n. 237/2024 emesso il 4 maggio 2024 dal Tribunale di Fermo, in persona del
Giudice dott. Bruno Castagnoli, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 366/2024, promosso dal
Sig. e notificato il 6 maggio 2024; Controparte_1
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, in accoglimento della suesposta opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n.
237/2024 emesso il 4 maggio 2024 dal Tribunale di Fermo, in persona del Giudice dott. Bruno
Castagnoli, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 366/2024, promosso dal Sig. e Controparte_1 notificato il 6 maggio 2024.
- IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio e con condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio che avversava le avversarie pretese deducendo: Controparte_1
• la validità della procura conferita essendo inserita nel fascicolo telematico congiuntamente al ricorso;
• il sig. non ha mai ricevuto il contratto: la posta ordinaria a cui ha fatto CP_1 riferimento la per provare la consegna personale al al contrario della Pt_1 CP_1
posta elettronica certificata, non costituisce prova legale dell'avvenuta consegna del messaggio e dei suoi eventuali allegati;
pagina 2 di 5 • sulla decorrenza del termine decennale asseriva che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente
Tanto premesso in fatto ed esposte le argomentazioni in diritto l'opposto così concludeva:
“Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Con decreto dell'11.10.2023 il Giudice visto l'art. 171-bis c.p.c. confermava l'udienza del
12.12.2024 ore 9:00, per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
Depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., all'udienza del 12.12.2024 il Giudice fissava l'udienza per la discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c assegnando alle parti termini fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 09.04.2024 le parti concludevano e il Giudice si riservava per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di parte attrice di invalidità della procura alle liti depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo e ad altresì di quella -identica alla prima- depositata con la costituzione in sede di opposizione in quanto non sanata nel primo atto utile successivo all'eccezione di Parte_1
Ed invero la procura alle liti non risulta riferibile al procedimento per ingiunzione volto ad ottenere la consegna della documentazione sopra indicata, non essendo stato indicato né
l'oggetto del procedimento per cui veniva conferita procura, né il soggetto contro cui si rivolgeva l'azione così risultando del tutto generica e non procura speciale per lo specifico ricorso monitorio.
pagina 3 di 5 La ha rilevato i vizi della procura sin dall'atto di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo. Successivamente a tale eccezione l'opponente non ha depositato valida procura, e ha depositando nuovamente la medesima procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. ha eccepito la nullità della procura alle liti anche in sede di prima memorie Parte_1
ex art 171 ter c.p.c. , pertanto parte opposta avrebbe dovuto provvedere alla relativa regolarizzazione nella prima difesa utile e non ricorrono dunque i presupposti per l'assegnazione del termine ex art 182 comma 2 c.p.c.
Ed infatti qualora il rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto giacchè, sul rilievo di parte, l'avversario è chiamato a contraddire con la documentazione necessaria allo scopo (cfr. Cass. Sez. Unite 4248/2016).
Ancora “Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato
a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020)
Quanto alle conseguenze della mancanza di valida procura alle liti si rileva che “l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorchè l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta” (cfr. Cass. 32792/2021 relativa a fattispecie di procura inesistente e applicabile anche in presenza di vizi inficianti la validità della medesima).
L'avv. Di Ruocco dunque non risulta validamente investito dello ius postulandi sia in relazione alla pretesa avanzata in via monitoria e sia per la pretesa avanzata nella presente fase di opposizione. Deve dunque essere revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto che si liquidano in parte dispositiva secondo i parametri minimi del DM 55 DEL 2014 ridotti della metà per la fase istruttoria e decisionale essendosi le parti riportate alle medesime argomentazioni degli atti introduttivi. pagina 4 di 5 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 848/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• REVOCA il decreto ingiuntivo n. 817-2022 emesso dal Tribunale di Fermo il 20 dicembre
2022;
• DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo perché formulata da difensore privo di valida procura alle liti;
• CONDANNA l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.631,00 oltre rimborso forfettario al 15 % IVA e CAP come per
[...]
legge.
Fermo, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 848/2024 promossa da:
(C.F. e P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto Parte_1 P.IVA_1
Di Donato e dall'Avv. Katiuscia Paniccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma alla Via di San Nicola da Tolentino n. 67 - 00187;
ATTRICE OPPONENTE;
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Ruocco e domiciliato presso il suo studio in Foggia alla Via Lustro n. 29; CONVENUTO OPPOSTO;
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.04.2024 le parti hanno precisato riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2024 conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 237/2024 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Fermo il 4 maggio 2024, con il quale ingiungeva all'odierna attrice di consegnare alla parte ricorrente copia del contratto di credito revolving n. 009898724 oltre il pagamento delle spese di ingiunzione.
L'opponente, in sintesi e per quanto d'interesse, deduceva:
• in via preliminare l'inesistenza o l'invalidità della procura alle liti dell'Avv. Ruocco;
• nel merito, che il Sig. a fondamento del ricordo per decreto ingiuntivo aveva CP_1 dedotto che con pec del 5 dicembre 2023, avrebbe invitato a trasmettergli copia Pt_1
del contratto credito revolving n. 9898724 e dell'estratto conto storico e avrebbe Pt_1
pagina 1 di 5 riscontrato inviando solo “l'estratto conto storico, omettendo di consegnare la copia del contratto”, ma la aveva fornito integrale riscontro alle richieste documentali Pt_1
avanzate dal Sig. personalmente e a mezzo dell' , CP_1 Parte_2 trasmettendo la copia del contratto di prestito finalizzato con contestuale concessione della linea di credito n. 9898724, sottoscritto nel marzo del 2005 e successivamente l'estratto conto storico delle carte revolving ad esso concesse;
• in ogni caso eccepiva il decorso del termine decennale per la conservazione documentale.
Tanto premesso in fatto ed esplicate le argomentazioni in diritto l'opponente concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così pronunciare:
- IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti, l'invalidità/inesistenza della procura alle liti allegata da controparte al ricorso monitorio e, per l'effetto, dichiarare la nullità del
Decreto ingiuntivo n. 237/2024 emesso il 4 maggio 2024 dal Tribunale di Fermo, in persona del
Giudice dott. Bruno Castagnoli, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 366/2024, promosso dal
Sig. e notificato il 6 maggio 2024; Controparte_1
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della richiesta di ingiunzione avversaria per tutti i motivi suesposti e per l'effetto, in accoglimento della suesposta opposizione, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n.
237/2024 emesso il 4 maggio 2024 dal Tribunale di Fermo, in persona del Giudice dott. Bruno
Castagnoli, all'esito del procedimento monitorio R.G. n. 366/2024, promosso dal Sig. e Controparte_1 notificato il 6 maggio 2024.
- IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e compensi di lite del presente giudizio e con condanna dell'opposto ex art. 96 c.p.c.”
Si costituiva in giudizio che avversava le avversarie pretese deducendo: Controparte_1
• la validità della procura conferita essendo inserita nel fascicolo telematico congiuntamente al ricorso;
• il sig. non ha mai ricevuto il contratto: la posta ordinaria a cui ha fatto CP_1 riferimento la per provare la consegna personale al al contrario della Pt_1 CP_1
posta elettronica certificata, non costituisce prova legale dell'avvenuta consegna del messaggio e dei suoi eventuali allegati;
pagina 2 di 5 • sulla decorrenza del termine decennale asseriva che il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente
Tanto premesso in fatto ed esposte le argomentazioni in diritto l'opposto così concludeva:
“Che il Giudice adito, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Con decreto dell'11.10.2023 il Giudice visto l'art. 171-bis c.p.c. confermava l'udienza del
12.12.2024 ore 9:00, per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrevano i termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c.
Depositate le memorie ex art 171 ter c.p.c., all'udienza del 12.12.2024 il Giudice fissava l'udienza per la discussione della causa ex art 281 sexies c.p.c assegnando alle parti termini fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie conclusive.
All'udienza del 09.04.2024 le parti concludevano e il Giudice si riservava per la decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va accolta l'eccezione di parte attrice di invalidità della procura alle liti depositata con il ricorso per decreto ingiuntivo e ad altresì di quella -identica alla prima- depositata con la costituzione in sede di opposizione in quanto non sanata nel primo atto utile successivo all'eccezione di Parte_1
Ed invero la procura alle liti non risulta riferibile al procedimento per ingiunzione volto ad ottenere la consegna della documentazione sopra indicata, non essendo stato indicato né
l'oggetto del procedimento per cui veniva conferita procura, né il soggetto contro cui si rivolgeva l'azione così risultando del tutto generica e non procura speciale per lo specifico ricorso monitorio.
pagina 3 di 5 La ha rilevato i vizi della procura sin dall'atto di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo. Successivamente a tale eccezione l'opponente non ha depositato valida procura, e ha depositando nuovamente la medesima procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo. ha eccepito la nullità della procura alle liti anche in sede di prima memorie Parte_1
ex art 171 ter c.p.c. , pertanto parte opposta avrebbe dovuto provvedere alla relativa regolarizzazione nella prima difesa utile e non ricorrono dunque i presupposti per l'assegnazione del termine ex art 182 comma 2 c.p.c.
Ed infatti qualora il rilievo del vizio di rappresentanza non sia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato senza necessità di assegnare un termine che non sia motivatamente richiesto giacchè, sul rilievo di parte, l'avversario è chiamato a contraddire con la documentazione necessaria allo scopo (cfr. Cass. Sez. Unite 4248/2016).
Ancora “Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato
a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile.” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020)
Quanto alle conseguenze della mancanza di valida procura alle liti si rileva che “l'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorchè l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta” (cfr. Cass. 32792/2021 relativa a fattispecie di procura inesistente e applicabile anche in presenza di vizi inficianti la validità della medesima).
L'avv. Di Ruocco dunque non risulta validamente investito dello ius postulandi sia in relazione alla pretesa avanzata in via monitoria e sia per la pretesa avanzata nella presente fase di opposizione. Deve dunque essere revocato il decreto ingiuntivo e dichiarata inammissibile la domanda formulata da parte opposta.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opposto che si liquidano in parte dispositiva secondo i parametri minimi del DM 55 DEL 2014 ridotti della metà per la fase istruttoria e decisionale essendosi le parti riportate alle medesime argomentazioni degli atti introduttivi. pagina 4 di 5 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 848/2024, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• REVOCA il decreto ingiuntivo n. 817-2022 emesso dal Tribunale di Fermo il 20 dicembre
2022;
• DICHIARA inammissibile la domanda proposta dall'opponente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo perché formulata da difensore privo di valida procura alle liti;
• CONDANNA l'opposto alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 2.631,00 oltre rimborso forfettario al 15 % IVA e CAP come per
[...]
legge.
Fermo, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 5 di 5