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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35929 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, in Ciampino, via di Morena n. Parte_1
200, presso lo studio dell'avv. avvocato Giuseppe Di Benedetto che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale esponendo che con decreto di omologa del 15.5.2024 emesso nel giudizio n.r.g. 32761/2023 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa dal 6.9.2023; che in data 24.5.2024 aveva notificato all' il decreto di omologa e il mod. AP70, ma che CP_1
l' non aveva ancora provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa e la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori.
1 Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa il CP_1
15.1.2025 a mezzo di trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta la ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate. La domanda è fondata e deve essere accolta. Risulta invero dagli atti sia la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (cfr. decreto di omologa), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. mod. AP70 in atti). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto in capo alla ricorrente all'indennità di accompagnamento dal 1°.10.2023 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei CP_1 maturati oltre gli accessori come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 15.1.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 35929 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, decisa il giorno 15.1.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata, in Ciampino, via di Morena n. Parte_1
200, presso lo studio dell'avv. avvocato Giuseppe Di Benedetto che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore,
RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente adiva questo Tribunale esponendo che con decreto di omologa del 15.5.2024 emesso nel giudizio n.r.g. 32761/2023 il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro aveva omologato l'accertamento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa dal 6.9.2023; che in data 24.5.2024 aveva notificato all' il decreto di omologa e il mod. AP70, ma che CP_1
l' non aveva ancora provveduto al pagamento della provvidenza. CP_1
Chiedeva l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa e la condanna al pagamento dei ratei maturati e maturandi oltre accessori.
1 Nella contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio, la causa era decisa il CP_1
15.1.2025 a mezzo di trattazione scritta. Nelle note di trattazione scritta la ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate. La domanda è fondata e deve essere accolta. Risulta invero dagli atti sia la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge ai fini dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda amministrativa (cfr. decreto di omologa), sia dei requisiti extra sanitari (cfr. mod. AP70 in atti). Sui ratei non corrisposti sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla maturazione del diritto e, per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della vertenza e dello scaglione di valore della causa.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- accerta il diritto in capo alla ricorrente all'indennità di accompagnamento dal 1°.10.2023 e condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei CP_1 maturati oltre gli accessori come in parte motiva;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 15.1.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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