TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/09/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 213/2025 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Vincenzo Conte Giudice
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 213-1/2025 PU; nell'interesse di
- (c.f. ; Parte_1 C.F._1
- , (c.f. ; Parte_2 C.F._2
- (c.f. ; Parte_3 C.F._3
- (c.f. ); Testimone_1 C.F._4 generalizzati in ricorso;
-ricorrenti in proprio-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, i ricorrenti chiedevano di aprirsi la liquidazione controllata in proprio ex art. 268 CCII.
Allegavano la relazione dell'OCC Dott. dell'ODCEC di Modena Persona_1
e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come infra si dirà. Occorre evidenziare che in data 28.9.24 è entrato in vigore il Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante
l'esercizio di azioni giudiziarie”.
Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene una parte intitolata come da disposizione dell'art. 269, c. 2, CCII, in cui è illustrato il ruolo avuto dai debitori rispetto a tale genesi. Sul punto, viene specificato che, nel 1993, Pt_3 Parte_1
e mediante la costituzione della s.a.s. “ Testimone_1 [...]
subentravano nella gestione di un ristorante collocato Controparte_1 presso l'ippodromo di Campagnola Emilia (RE).
Per il subentro, hanno contratto un debito personale con il precedente mediatore del ristorante, sig. mediante sottoscrizione di cambiali. Persona_2
A pochi mesi dal subentro nella gestione del ristorante, l'ippodromo cessava la propria attività, compromettendo in modo irreversibile l'attività dei Besutti, con conseguente dichiarazione di fallimento (chiuso il 13.10.2006) della nonché CP_1 dei soci illimitatamente responsabili, a tal uopo costituita.
A partire dal 2016, la famiglia – considerati anche i pignoramenti Tes_1 Pt_2 legati al debito verso il sig. che hanno colpito i redditi di Persona_2 Parte_1
e , si è trovata nella necessità di dover sottoscrivere finanziamenti Parte_3 con istituti finanziari per far fronte alle crescenti necessità familiari.
Nella relazione, si afferma poi – e quindi implicitamente si attesta – la disponibilità
a versare alla procedura € 680,00 mensili derivanti dai redditi a vario titolo percepiti dai ricorrenti.
La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento.
Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente;
opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
(artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi.
I ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
A prova di quanto detto, si consideri che allo stato:
- è titolare di reddito NASPI pari a circa € 1.000,00 mensili;
Parte_4
- è titolare di reddito da lavoro subordinato pari a circa € Parte_2
1.600,00 mensili, al quale si aggiunge la somma di € 230,00 relativa al c.d.
“assegno unico”.
Ella è, inoltre, titolare delle seguenti autovetture:
1) IA AN, targata FR836XX, dal valore di mercato stimato in circa € 4.100,00;
2) NA LI, targata FZ267GX, dal valore di mercato stimato in circa € 6.700,00;
3) NA LI, targata GF784XZ, dal valore di mercato stimato in circa € 7.800,00; delle predette autovetture si chiede la liquidazione della sola NA LI targata
GF784XZ, chiedendo di “trattenere” le restanti, utilizzate per recarsi a lavoro. Sul punto, occorre chiarire sin da subito che non potendo essere esclusa la liquidazione di beni che fanno parte del patrimonio dei debitori, questi dovranno comunque essere liquidati (salvo la liquidazione non sia ritenuta conveniente dal liquidatore) prima della conclusione della procedura.
- è titolare di reddito da pensione pari a circa € 1.400,00 mensili;
Parte_3
- non percepisce alcun reddito. Tuttavia, in ossequio Testimone_1 all'ultimo periodo dell'art. 66, co 1; CCII “La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.” Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
Essi non sono titolari di beni immobili.
Non risultano rivestire cariche imprenditoriali o sociali – essendo le attività citate in narrativa cessate al più tardi a far data dal 13.10.2006 - che possano determinare la loro assoggettabilità a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persone fisiche.
Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2,
CCII.
- Presupposti oggettivi.
La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCCI, sussiste con riferimento ai ricorrenti. Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato i ricorrenti sono gravati da debiti verso istituti di credito, istituti finanziari e altri creditori per la complessiva somma di € 139.542,00.
É, perciò, del tutto evidente che i ricorrenti con le proprie sostanze non siano in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
Si ritiene che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art, 66 c.1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, in via prevalente, un'origine comune;
si aggiunga che per alcuni dei ricorrenti è presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi.
È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte dei ricorrenti un unico ricorso ai sensi dell'art.66 CCII c.1, con il presente provvedimento dovranno essere aperte quattro distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dall'art.6 c.3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare.
Da tale previsione consegue che l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti;
pertanto il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare.
Inoltre, alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.
Scelta del Liquidatore.
Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott. Per_1
dell'ODCEC di Modena.
[...]
Considerazioni finali.
La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
Ciò perché:
- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del
Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al “giudice” e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146
CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale;
senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso. quanto alla durata della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati
(cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;
dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:
- (c.f. ; Parte_1 C.F._1
- , (c.f. ; Parte_2 C.F._2
- (c.f. ; Parte_3 C.F._3
- (c.f. ); Testimone_1 C.F._4 nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale Liquidatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, e, Persona_1 atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;
precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo, con l'eccezione delle autovetture IA AN, targata FR836XX, e NA LI, targata
FZ267GX che i debitori sono autorizzati ad utilizzare sino a che il liquidatore non avrà assunto le necessarie determinazioni in ordine alla cessione del bene;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04.9.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott.ssa Ester Russo Presidente
Dott. Vincenzo Conte Giudice
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 213-1/2025 PU; nell'interesse di
- (c.f. ; Parte_1 C.F._1
- , (c.f. ; Parte_2 C.F._2
- (c.f. ; Parte_3 C.F._3
- (c.f. ); Testimone_1 C.F._4 generalizzati in ricorso;
-ricorrenti in proprio-
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 7.8.2025, i ricorrenti chiedevano di aprirsi la liquidazione controllata in proprio ex art. 268 CCII.
Allegavano la relazione dell'OCC Dott. dell'ODCEC di Modena Persona_1
e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come infra si dirà. Occorre evidenziare che in data 28.9.24 è entrato in vigore il Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter) che ha apportato modificazioni e correzioni al CCII le quali, ai sensi dell'art. 56 di tale Dlgs (e salve le eccezioni espressamente previste), trovano applicazione ai procedimenti (tra l'altro) di liquidazione controllata “pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Con tale correttivo è stato modificato anche l'art. 269, c. 2 CCII che prevede oggi che la relazione del gestore della crisi debba indicare anche “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”, nonché contenere l'attestazione di cui all'art 268, c. 3 CCII relativa al fatto che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante
l'esercizio di azioni giudiziarie”.
Ebbene nel caso di specie la relazione del gestore contiene una parte intitolata come da disposizione dell'art. 269, c. 2, CCII, in cui è illustrato il ruolo avuto dai debitori rispetto a tale genesi. Sul punto, viene specificato che, nel 1993, Pt_3 Parte_1
e mediante la costituzione della s.a.s. “ Testimone_1 [...]
subentravano nella gestione di un ristorante collocato Controparte_1 presso l'ippodromo di Campagnola Emilia (RE).
Per il subentro, hanno contratto un debito personale con il precedente mediatore del ristorante, sig. mediante sottoscrizione di cambiali. Persona_2
A pochi mesi dal subentro nella gestione del ristorante, l'ippodromo cessava la propria attività, compromettendo in modo irreversibile l'attività dei Besutti, con conseguente dichiarazione di fallimento (chiuso il 13.10.2006) della nonché CP_1 dei soci illimitatamente responsabili, a tal uopo costituita.
A partire dal 2016, la famiglia – considerati anche i pignoramenti Tes_1 Pt_2 legati al debito verso il sig. che hanno colpito i redditi di Persona_2 Parte_1
e , si è trovata nella necessità di dover sottoscrivere finanziamenti Parte_3 con istituti finanziari per far fronte alle crescenti necessità familiari.
Nella relazione, si afferma poi – e quindi implicitamente si attesta – la disponibilità
a versare alla procedura € 680,00 mensili derivanti dai redditi a vario titolo percepiti dai ricorrenti.
La relazione del gestore, quindi, deve ritenersi completa anche alla luce del nuovo testo dell'art 269, c. 2 CCII di immediata applicazione nel presente procedimento.
Il che comporta che debba ritenersi sussistente anche il requisito di ammissibilità di cui all'art. 268, c. 3 CCII, come modificato dal decreto correttivo (secondo cui, quando la domanda è proposta dal debitore, si può aprire la liquidazione controllata se il gestore della crisi attesta – appunto - che “è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”);
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente;
opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. a) CCII.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
(artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi.
I ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
A prova di quanto detto, si consideri che allo stato:
- è titolare di reddito NASPI pari a circa € 1.000,00 mensili;
Parte_4
- è titolare di reddito da lavoro subordinato pari a circa € Parte_2
1.600,00 mensili, al quale si aggiunge la somma di € 230,00 relativa al c.d.
“assegno unico”.
Ella è, inoltre, titolare delle seguenti autovetture:
1) IA AN, targata FR836XX, dal valore di mercato stimato in circa € 4.100,00;
2) NA LI, targata FZ267GX, dal valore di mercato stimato in circa € 6.700,00;
3) NA LI, targata GF784XZ, dal valore di mercato stimato in circa € 7.800,00; delle predette autovetture si chiede la liquidazione della sola NA LI targata
GF784XZ, chiedendo di “trattenere” le restanti, utilizzate per recarsi a lavoro. Sul punto, occorre chiarire sin da subito che non potendo essere esclusa la liquidazione di beni che fanno parte del patrimonio dei debitori, questi dovranno comunque essere liquidati (salvo la liquidazione non sia ritenuta conveniente dal liquidatore) prima della conclusione della procedura.
- è titolare di reddito da pensione pari a circa € 1.400,00 mensili;
Parte_3
- non percepisce alcun reddito. Tuttavia, in ossequio Testimone_1 all'ultimo periodo dell'art. 66, co 1; CCII “La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo.” Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
Essi non sono titolari di beni immobili.
Non risultano rivestire cariche imprenditoriali o sociali – essendo le attività citate in narrativa cessate al più tardi a far data dal 13.10.2006 - che possano determinare la loro assoggettabilità a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto persone fisiche.
Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2,
CCII.
- Presupposti oggettivi.
La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCCI, sussiste con riferimento ai ricorrenti. Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato i ricorrenti sono gravati da debiti verso istituti di credito, istituti finanziari e altri creditori per la complessiva somma di € 139.542,00.
É, perciò, del tutto evidente che i ricorrenti con le proprie sostanze non siano in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
Si ritiene che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto dai ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art, 66 c.1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, in via prevalente, un'origine comune;
si aggiunga che per alcuni dei ricorrenti è presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi.
È in ogni caso opportuno specificare che, nonostante sia stato presentato da parte dei ricorrenti un unico ricorso ai sensi dell'art.66 CCII c.1, con il presente provvedimento dovranno essere aperte quattro distinte procedure di liquidazione controllata, conformemente a quanto disposto dall'art.6 c.3, ai sensi del quale le masse attive e passive devono essere tenute distinte tra i ricorrenti che prendono parte ad una procedura di tipo familiare.
Da tale previsione consegue che l'attivo ricavato dalla liquidazione delle masse patrimoniali dei singoli ricorrenti dovrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori personali e di quelli comuni agli altri ricorrenti;
pertanto il ricavato dalla liquidazione del patrimonio di uno dei ricorrenti istanti non potrà essere destinato al soddisfacimento dei creditori esclusivamente personali di un altro ricorrente che prende parte ad una procedura di tipo familiare.
Inoltre, alle incombenze di cui agli artt. 272 ss., ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., il liquidatore dovrà provvedere in modo distinto per ciascuno dei ricorrenti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i crediti comuni, i creditori dovranno presentare domanda di insinuazione in ciascuna delle procedure di interesse.
Scelta del Liquidatore.
Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell'OCC incaricato, Dott. Per_1
dell'ODCEC di Modena.
[...]
Considerazioni finali.
La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato, su istanza motivata del Liquidatore;
Ciò perché:
- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del
Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al “giudice” e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146
CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale;
senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso. quanto alla durata della procedura, considerato che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal correttivo ter (ed applicabili alla presente procedura per quanto in precedenza osservato): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, c. 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati
(cfr art. 272, c. 3bis e art. 282, c. 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni;
dichiara l'apertura della liquidazione controllata di:
- (c.f. ; Parte_1 C.F._1
- , (c.f. ; Parte_2 C.F._2
- (c.f. ; Parte_3 C.F._3
- (c.f. ); Testimone_1 C.F._4 nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale Liquidatore il Dott. dell'ODCEC di Modena, e, Persona_1 atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;
precisa che, dovendo trovare immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter: 1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato tra il debitore e l'OCC, senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente, l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) che per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) che la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
4) che, giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo, con l'eccezione delle autovetture IA AN, targata FR836XX, e NA LI, targata
FZ267GX che i debitori sono autorizzati ad utilizzare sino a che il liquidatore non avrà assunto le necessarie determinazioni in ordine alla cessione del bene;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
***
Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al
Liquidatore ed all'OCC.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04.9.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott.ssa Ester Russo