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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5812/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Alampi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 2010 atto n. 378 reg. 3 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 08.09.2022 omologato con decreto del 12.09.2022 con i seguenti figli: nato il [...] e cittadino italiano Persona_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Milano, in data
9.07.2010, (anno 2010, atto n. 0378, reg.03, parte II, serie A) fra i signori e Parte_1
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla Parte_2 trascrizione dell'emananda sentenza.
2.- Il figlio minore, , rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario tra le parti e residenza presso l'abitazione materna solo ai fini anagrafici.
3.- Il signor si impegna a cedere alla signora il diritto di proprietà sulla Pt_2 Parte_1
propria quota (pari al 50% del totale) di tutti i beni in comunione e precisamente:
- dell'ex casa coniugale, appartamento e relativa cantina di pertinenza, con tutti gli arredi, sita in Milano, Via Ugo Betti n. 4, meglio identificata al Catasto Urbano del Comune di Milano Foglio
174, particella 101, Sub 17, interno C15, Piano 6- S1, Zona censuaria 3, Cat. A/2b, Classe 6,
Consistenza 7,5 vani, Rendita Catastale € 813,42;
- nonché del posto auto sito in Milano, Via Ugo Betti n. 4, meglio identificato al Catasto
Urbano del Comune di Milano Foglio 174, particella 101, Sub 27, interno 25, Piano S1, Zona censuaria 3, Cat. C/6d, Classe 7, Consistenza 14 mq, Rendita Catastale € 81,70;
- nonché del box sito in Milano, Via Ugo Betti n. 4 meglio identificato al Catasto Urbano del
Comune di Milano Foglio 174, particella 101, Sub 34, interno 4, Piano S1, Zona censuaria 3, Cat.
C/6d, Classe 7, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale € 93,38.
Il rogito notarile, a cura della signora davanti a Notaio di sua fiducia, sarà fissato a Parte_1 condizione dell'ottenimento della delibera favorevole della Banca di concessione di mutuo a favore della stessa, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Le spese relative alla compravendita saranno a carico esclusivo della sig.ra poiché il concorso da Parte_1 parte del sig. a tali spese è già stato concordato e detratto dal prezzo di acquisto dell'ex casa Pt_2
coniugale.
4.- L'obbligo della cessione del diritto di proprietà e della stipula del rogito alle condizioni inserite nel presente atto è soggetto alla condizione sospensiva del buon esito della concessione del mutuo a favore della signora Parte_1
5.- La signora si obbliga a versare al rogito quale corrispettivo degli immobili di Parte_1 cui al punto 3, € 217.500,00, determinato a seguito del concorso del sig. al pagamento della Pt_2
caldaia e delle spese notarili relative al contratto di compravendita in € 2.500,00 detratti dal prezzo concordato complessivo di € 220.000, a mezzo assegno circolare, al signor che si impegna Pt_2
ad accettare tale importo.
Agli effetti fiscali, i signori e dichiarano che il presente Parte_1 Parte_2
trasferimento sarà effettuato in esecuzione degli accordi presi in sede di divorzio, a seguito della crisi coniugale, come sopra specificato, chiedendo le agevolazioni fiscali relative e quindi l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo.
6.- Sino al predetto trasferimento di proprietà (rogito),
- la casa familiare, la cantina ed il box pertinente all'abitazione, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimangono assegnati, con tutto quanto l'arreda, alla signora Parte_1
mentre
- il posto auto di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, identificato Catasto
Urbano del Comune di Milano Foglio 174, particella 101, Sub 27, interno 25, rimane assegnato al sig. il quale continuerà a concederlo in locazione a terzi, con integrale incasso del ricavato Pt_2
della locazione e pagamento in via esclusiva dei relativi oneri (gestione operativa e burocratica, imu e/o imposte sull'immobile) così come previsto al punto 13 delle condizioni di separazione.
Il signor si impegna a risolvere il contratto di locazione sopra indicato non appena la Pt_2
signora comunicherà di aver ottenuto la delibera favorevole da parte della Banca per Parte_1
l'erogazione del mutuo, così da permettere alla signora di avere il posto auto libero già dal Parte_1
giorno successivo al rogito.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Istituto di credito non dovesse concedere il mutuo alla signora con relativa esibizione del diniego da parte dell'Istituto di credito al sig. Parte_1
i coniugi concordano che: Pt_2
A. l'ex casa coniugale, la cantina e il posto auto e il box pertinente all'abitazione sita in
Milano, Via Ugo Betti n. 4, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimangono assegnati, con tutto quanto l'arreda, per 2 anni dalla data di emissione della sentenza di divorzio alla signora e comunque entro e non oltre il 12/09/2027 così come previsto all'art. 4 delle Parte_1
condizioni di separazione. Nel termine sopra indicato in cui la casa, cantina e box rimarranno assegnati alla signora il sig. si dichiara disponibile a vendere la propria quota dei Parte_1 Pt_2 beni indicati al punto 3 alla sig.ra al prezzo concordato nel presente atto € 217.500,00. Parte_1
Le relative spese saranno a carico esclusivo della sig.ra ex art. 1475 c.c.; agli effetti fiscali, Parte_1
il futuro trasferimento sarà effettuato in esecuzione degli accordi presi in sede di divorzio, a seguito della crisi coniugale, come sopra specificato, chiedendo le agevolazioni fiscali relative e quindi l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo. Successivamente, dal 13/09/2027, i coniugi si impegnano a mettere in vendita a terzi l'ex casa coniugale unitamente al box e al posto auto (di cui al punto 3), al prezzo di mercato previa valutazione da parte di un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo tra i coniugi e suddivisione del ricavato al 50% tra le parti. In caso di disaccordo sul prezzo della vendita, i signori e Parte_1 Pt_2 incaricheranno due diverse agenzie per la valutazione dell'immobile e il prezzo di vendita sarà stabilito sulla base della media matematica delle perizie effettuate con diritto di prelazione della sig.ra al prezzo di mercato individuato. Parte_1
In caso di acquisto dell'immobile da parte di un terzo soggetto i costi di acquisto saranno a carico dell'acquirente; mentre in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte della sig.ra i Parte_1 costi d'acquisto dell'immobile saranno a carico esclusivo della sig.ra Il tutto fatto salvo Parte_1
ogni eventuale diverso accordo intercorso tra le parti.
B. Il signor potrà continuare ad utilizzare e concedere in locazione a terzi il posto auto Pt_2
assegnatogli in sede di separazione, con integrale incasso del ricavato della locazione e pagamento in via esclusiva dei relativi oneri, per 2 anni dalla data di emissione della sentenza di divorzio e comunque entro e non oltre il 12/09/2027.
Successivamente a tale data il predetto posto auto verrà venduto a terzi, al prezzo di mercato con suddivisione del ricavato al 50% tra le parti. In caso di disaccordo sul prezzo della vendita, i signori e incaricheranno due diverse agenzie per la valutazione dell'immobile e il prezzo Parte_1 Pt_2
di vendita sarà stabilito sulla base della media matematica delle perizie effettuate con diritto di prelazione della sig.ra al prezzo di mercato individuato. In caso di acquisto dell'immobile Parte_1
da parte di un terzo soggetto i costi di acquisto saranno a carico dell'acquirente; mentre in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte della sig.ra i costi d'acquisto dell'immobile Parte_1
saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
7.- La signora dichiara di voler acquistare una nuova caldaia per l'ex casa coniugale Parte_1 prima dell'acquisto del 50% del diritto di proprietà dell'ex marito: il rimborso da parte del sig. del relativo costo al 50%, è già stato concordato e detratto dal prezzo di acquisto dell'ex casa Pt_2 coniugale e la signora si impegna consegnare idonea ricevuta di acquisto all'ex marito Parte_1 entro la data del rogito. Nel caso in cui non si perfezionasse il contratto di compravendita dell'ex casa coniugale tra i coniugi, l'immobile rimarrà in comproprietà tra i signori e e la Pt_2 Parte_1 spesa per l'acquisto di tale caldaia sarà a carico di entrambi i comproprietari al 50%, come per legge.
8.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per (corrispondenti alle questioni di Per_1 straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo - nel rispetto del criterio di bigenitorialità
- tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità del ragazzo.
9.- Stante il collocamento paritetico del minore, le parti potranno vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso:
Calendario ordinario: - 2 - 2 - 5 - 5 lunedì / martedì con papà mercoledì / giovedì con mamma dal venerdì alla domenica alternati come da prospetto:
lunedì PAPA'
Martedì PAPA'
Mercoledì MAMMA
Giovedì MAMMA
Venerdì PAPA'
Sabato PAPA'
Domenica PAPA'
Lunedì PAPA'
Martedì PAPA'
Mercoledì MAMMA
Giovedì MAMMA
Venerdì MAMMA
Sabato MAMMA
Domenica MAMMA
Calendario straordinario:
Vacanze estive - nei mesi di giugno, luglio e settembre nei periodi in cui la scuola sarà chiusa, i genitori seguiranno il calendario ordinario e/o potranno accordarsi per consentire al figlio di trascorrere eventuali uguali periodi di vacanza sia con la nonna materna che con i nonni paterni;
- nel mese di agosto, il bambino trascorrerà 15 giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori potranno concordare di trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il figlio nell'ultima settimana di luglio e nella prima settimana di settembre: la settimana a luglio verrà accorpata al periodo con genitore che farà primi
15 gg di agosto, mentre la prima settimana di settembre verrà accorpata al periodo con genitore che farà gli ultimi 15 giorni di agosto;
Vacanze di Natale
- il minore trascorrerà con un genitore dal 25 dicembre prima di pranzo sino al 1° gennaio entro le ore 17,00 e dal 1° gennaio al 7 gennaio mattina con l'altro genitore, e poi successivamente secondo il principio dell'alternanza ogni anno. Ferma per i giorni residui l'applicazione del calendario ordinario.
Il bambino trascorrerà, inoltre, il 24 dicembre con il genitore che lo terrà con sé nella settimana dal
1° gennaio al 7 gennaio, così da poter trascorrere il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, secondo il principio dell'alternanza.
Per le vacanze natalizie 2025/2026 il bambino trascorrerà il primo periodo (dal 25 dicembre all'1° gennaio) con la mamma ed il secondo con il papà (dal 1° gennaio al 7 gennaio mattina). Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
Vacanze di S. Ambrogio - Pasquali
- le vacanze scolastiche di Pasqua e San Ambrogio saranno trascorsi dal bambino ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (Il genitore che trascorrerà la Pasqua con il minore, non trascorrerà la festività di S. Ambrogio e viceversa l'anno successivo).
Ulteriori festività e ponti scolastici
Per i ponti e/o le festività di calendario (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, I Novembre etc..) quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente in base al calendario ordinario, quando cadrà di giovedì o venerdì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo in base al calendario ordinario. In caso di festività nella sola giornata di mercoledì, si applicherà il calendario ordinario.
Qualora i ponti dovessero cadere per la maggior parte nei weekend di pertinenza di uno dei genitori, quest'ultimi potranno concordare, secondo il criterio dell'alternanza, i giorni di pertinenza così da rendere il più possibile paritetico il calendario. Per l'anno 2025 i genitori concordano sull'applicazione del calendario ordinario e straordinario concordato in mediazione, come da prospetto depositato unitamente al presente accordo
(doc. 7).
Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
10.- Il signor si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del Pt_2 figlio l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad euro 150,00, a decorrere dal mese di maggio
2025.
Tale importo verrà corrisposto alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con bonifico bancario a valuta fissa, fino a quando vivrà con la mamma e/o sarà Per_1
indipendente economicamente.
L'assegno di mantenimento, come per legge, sarà annualmente soggetto a rivalutazione Istat con primo aggiornamento nel mese di giugno 2026, con riferimento all'indice Istat del mese di maggio 2026.
11.- Le spese straordinarie per il bambino verranno ripartite tra i genitori al 50% sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano a decorrere da maggio 2025. Si riporta di seguito il protocollo del Tribunale di Milano stabilito con verbale di riunione del 14.11.2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché spese di viaggio ed alloggio per gare e/o tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese, e le parti si impegnano ad effettuare un rendiconto mensile delle voci di spese straordinarie e a procedere ai relativi conguagli entro il giorno 10 del mese successivo mediante bonifico bancario.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie sostenute al 50 % dai genitori saranno dedotte e detratte fiscalmente da entrambi al 50% e pertanto i genitori si impegnano a inviarsi reciprocamente le relative ricevute e/o documentazione entro 10 giorni dal relativo esborso.
I genitori concordano che sosterranno al 50% la spesa relativa alla c.d. “paghetta” per le attività ludiche del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo per le uscite con gli amici, cinema e divertimenti, vacanze senza genitori e nonni) versando l'importo concordato in via diretta al figlio.
12.- I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS verrà percepito al
100% dalla signora Parte_1
13.- I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente alla richiesta di concorso al proprio mantenimento.
14.- Le spese legali relative al presente giudizio sono compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano tra la signora ed il signor;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.05.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Paola Alberti presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Alampi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano
(anno 2010 atto n. 378 reg. 3 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 08.09.2022 omologato con decreto del 12.09.2022 con i seguenti figli: nato il [...] e cittadino italiano Persona_1 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.05.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1.- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato a Milano, in data
9.07.2010, (anno 2010, atto n. 0378, reg.03, parte II, serie A) fra i signori e Parte_1
e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere alla Parte_2 trascrizione dell'emananda sentenza.
2.- Il figlio minore, , rimarrà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento paritario tra le parti e residenza presso l'abitazione materna solo ai fini anagrafici.
3.- Il signor si impegna a cedere alla signora il diritto di proprietà sulla Pt_2 Parte_1
propria quota (pari al 50% del totale) di tutti i beni in comunione e precisamente:
- dell'ex casa coniugale, appartamento e relativa cantina di pertinenza, con tutti gli arredi, sita in Milano, Via Ugo Betti n. 4, meglio identificata al Catasto Urbano del Comune di Milano Foglio
174, particella 101, Sub 17, interno C15, Piano 6- S1, Zona censuaria 3, Cat. A/2b, Classe 6,
Consistenza 7,5 vani, Rendita Catastale € 813,42;
- nonché del posto auto sito in Milano, Via Ugo Betti n. 4, meglio identificato al Catasto
Urbano del Comune di Milano Foglio 174, particella 101, Sub 27, interno 25, Piano S1, Zona censuaria 3, Cat. C/6d, Classe 7, Consistenza 14 mq, Rendita Catastale € 81,70;
- nonché del box sito in Milano, Via Ugo Betti n. 4 meglio identificato al Catasto Urbano del
Comune di Milano Foglio 174, particella 101, Sub 34, interno 4, Piano S1, Zona censuaria 3, Cat.
C/6d, Classe 7, Consistenza 16 mq, Rendita Catastale € 93,38.
Il rogito notarile, a cura della signora davanti a Notaio di sua fiducia, sarà fissato a Parte_1 condizione dell'ottenimento della delibera favorevole della Banca di concessione di mutuo a favore della stessa, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio. Le spese relative alla compravendita saranno a carico esclusivo della sig.ra poiché il concorso da Parte_1 parte del sig. a tali spese è già stato concordato e detratto dal prezzo di acquisto dell'ex casa Pt_2
coniugale.
4.- L'obbligo della cessione del diritto di proprietà e della stipula del rogito alle condizioni inserite nel presente atto è soggetto alla condizione sospensiva del buon esito della concessione del mutuo a favore della signora Parte_1
5.- La signora si obbliga a versare al rogito quale corrispettivo degli immobili di Parte_1 cui al punto 3, € 217.500,00, determinato a seguito del concorso del sig. al pagamento della Pt_2
caldaia e delle spese notarili relative al contratto di compravendita in € 2.500,00 detratti dal prezzo concordato complessivo di € 220.000, a mezzo assegno circolare, al signor che si impegna Pt_2
ad accettare tale importo.
Agli effetti fiscali, i signori e dichiarano che il presente Parte_1 Parte_2
trasferimento sarà effettuato in esecuzione degli accordi presi in sede di divorzio, a seguito della crisi coniugale, come sopra specificato, chiedendo le agevolazioni fiscali relative e quindi l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo.
6.- Sino al predetto trasferimento di proprietà (rogito),
- la casa familiare, la cantina ed il box pertinente all'abitazione, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimangono assegnati, con tutto quanto l'arreda, alla signora Parte_1
mentre
- il posto auto di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, identificato Catasto
Urbano del Comune di Milano Foglio 174, particella 101, Sub 27, interno 25, rimane assegnato al sig. il quale continuerà a concederlo in locazione a terzi, con integrale incasso del ricavato Pt_2
della locazione e pagamento in via esclusiva dei relativi oneri (gestione operativa e burocratica, imu e/o imposte sull'immobile) così come previsto al punto 13 delle condizioni di separazione.
Il signor si impegna a risolvere il contratto di locazione sopra indicato non appena la Pt_2
signora comunicherà di aver ottenuto la delibera favorevole da parte della Banca per Parte_1
l'erogazione del mutuo, così da permettere alla signora di avere il posto auto libero già dal Parte_1
giorno successivo al rogito.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Istituto di credito non dovesse concedere il mutuo alla signora con relativa esibizione del diniego da parte dell'Istituto di credito al sig. Parte_1
i coniugi concordano che: Pt_2
A. l'ex casa coniugale, la cantina e il posto auto e il box pertinente all'abitazione sita in
Milano, Via Ugo Betti n. 4, di proprietà dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, rimangono assegnati, con tutto quanto l'arreda, per 2 anni dalla data di emissione della sentenza di divorzio alla signora e comunque entro e non oltre il 12/09/2027 così come previsto all'art. 4 delle Parte_1
condizioni di separazione. Nel termine sopra indicato in cui la casa, cantina e box rimarranno assegnati alla signora il sig. si dichiara disponibile a vendere la propria quota dei Parte_1 Pt_2 beni indicati al punto 3 alla sig.ra al prezzo concordato nel presente atto € 217.500,00. Parte_1
Le relative spese saranno a carico esclusivo della sig.ra ex art. 1475 c.c.; agli effetti fiscali, Parte_1
il futuro trasferimento sarà effettuato in esecuzione degli accordi presi in sede di divorzio, a seguito della crisi coniugale, come sopra specificato, chiedendo le agevolazioni fiscali relative e quindi l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria e catastale e di bollo. Successivamente, dal 13/09/2027, i coniugi si impegnano a mettere in vendita a terzi l'ex casa coniugale unitamente al box e al posto auto (di cui al punto 3), al prezzo di mercato previa valutazione da parte di un'agenzia immobiliare scelta di comune accordo tra i coniugi e suddivisione del ricavato al 50% tra le parti. In caso di disaccordo sul prezzo della vendita, i signori e Parte_1 Pt_2 incaricheranno due diverse agenzie per la valutazione dell'immobile e il prezzo di vendita sarà stabilito sulla base della media matematica delle perizie effettuate con diritto di prelazione della sig.ra al prezzo di mercato individuato. Parte_1
In caso di acquisto dell'immobile da parte di un terzo soggetto i costi di acquisto saranno a carico dell'acquirente; mentre in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte della sig.ra i Parte_1 costi d'acquisto dell'immobile saranno a carico esclusivo della sig.ra Il tutto fatto salvo Parte_1
ogni eventuale diverso accordo intercorso tra le parti.
B. Il signor potrà continuare ad utilizzare e concedere in locazione a terzi il posto auto Pt_2
assegnatogli in sede di separazione, con integrale incasso del ricavato della locazione e pagamento in via esclusiva dei relativi oneri, per 2 anni dalla data di emissione della sentenza di divorzio e comunque entro e non oltre il 12/09/2027.
Successivamente a tale data il predetto posto auto verrà venduto a terzi, al prezzo di mercato con suddivisione del ricavato al 50% tra le parti. In caso di disaccordo sul prezzo della vendita, i signori e incaricheranno due diverse agenzie per la valutazione dell'immobile e il prezzo Parte_1 Pt_2
di vendita sarà stabilito sulla base della media matematica delle perizie effettuate con diritto di prelazione della sig.ra al prezzo di mercato individuato. In caso di acquisto dell'immobile Parte_1
da parte di un terzo soggetto i costi di acquisto saranno a carico dell'acquirente; mentre in caso di esercizio del diritto di prelazione da parte della sig.ra i costi d'acquisto dell'immobile Parte_1
saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
7.- La signora dichiara di voler acquistare una nuova caldaia per l'ex casa coniugale Parte_1 prima dell'acquisto del 50% del diritto di proprietà dell'ex marito: il rimborso da parte del sig. del relativo costo al 50%, è già stato concordato e detratto dal prezzo di acquisto dell'ex casa Pt_2 coniugale e la signora si impegna consegnare idonea ricevuta di acquisto all'ex marito Parte_1 entro la data del rogito. Nel caso in cui non si perfezionasse il contratto di compravendita dell'ex casa coniugale tra i coniugi, l'immobile rimarrà in comproprietà tra i signori e e la Pt_2 Parte_1 spesa per l'acquisto di tale caldaia sarà a carico di entrambi i comproprietari al 50%, come per legge.
8.- La responsabilità genitoriale ordinaria sarà esercitata disgiuntamente dai genitori ossia gli stessi assumeranno in autonomia le decisioni opportune di vita quotidiana nei periodi in cui avranno il figlio con sé. Le decisioni di maggior interesse per (corrispondenti alle questioni di Per_1 straordinaria amministrazione e alla scelta dei canoni educativi) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo - nel rispetto del criterio di bigenitorialità
- tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni e delle necessità del ragazzo.
9.- Stante il collocamento paritetico del minore, le parti potranno vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso:
Calendario ordinario: - 2 - 2 - 5 - 5 lunedì / martedì con papà mercoledì / giovedì con mamma dal venerdì alla domenica alternati come da prospetto:
lunedì PAPA'
Martedì PAPA'
Mercoledì MAMMA
Giovedì MAMMA
Venerdì PAPA'
Sabato PAPA'
Domenica PAPA'
Lunedì PAPA'
Martedì PAPA'
Mercoledì MAMMA
Giovedì MAMMA
Venerdì MAMMA
Sabato MAMMA
Domenica MAMMA
Calendario straordinario:
Vacanze estive - nei mesi di giugno, luglio e settembre nei periodi in cui la scuola sarà chiusa, i genitori seguiranno il calendario ordinario e/o potranno accordarsi per consentire al figlio di trascorrere eventuali uguali periodi di vacanza sia con la nonna materna che con i nonni paterni;
- nel mese di agosto, il bambino trascorrerà 15 giorni, anche consecutivi, con ciascun genitore, da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno. I genitori potranno concordare di trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il figlio nell'ultima settimana di luglio e nella prima settimana di settembre: la settimana a luglio verrà accorpata al periodo con genitore che farà primi
15 gg di agosto, mentre la prima settimana di settembre verrà accorpata al periodo con genitore che farà gli ultimi 15 giorni di agosto;
Vacanze di Natale
- il minore trascorrerà con un genitore dal 25 dicembre prima di pranzo sino al 1° gennaio entro le ore 17,00 e dal 1° gennaio al 7 gennaio mattina con l'altro genitore, e poi successivamente secondo il principio dell'alternanza ogni anno. Ferma per i giorni residui l'applicazione del calendario ordinario.
Il bambino trascorrerà, inoltre, il 24 dicembre con il genitore che lo terrà con sé nella settimana dal
1° gennaio al 7 gennaio, così da poter trascorrere il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro, secondo il principio dell'alternanza.
Per le vacanze natalizie 2025/2026 il bambino trascorrerà il primo periodo (dal 25 dicembre all'1° gennaio) con la mamma ed il secondo con il papà (dal 1° gennaio al 7 gennaio mattina). Il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori.
Vacanze di S. Ambrogio - Pasquali
- le vacanze scolastiche di Pasqua e San Ambrogio saranno trascorsi dal bambino ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore (Il genitore che trascorrerà la Pasqua con il minore, non trascorrerà la festività di S. Ambrogio e viceversa l'anno successivo).
Ulteriori festività e ponti scolastici
Per i ponti e/o le festività di calendario (Carnevale, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, I Novembre etc..) quando la festività cadrà il lunedì o martedì, spetterà al genitore cui spetta il fine settimana immediatamente precedente in base al calendario ordinario, quando cadrà di giovedì o venerdì sarà di spettanza del genitore cui spetta il fine settimana immediatamente successivo in base al calendario ordinario. In caso di festività nella sola giornata di mercoledì, si applicherà il calendario ordinario.
Qualora i ponti dovessero cadere per la maggior parte nei weekend di pertinenza di uno dei genitori, quest'ultimi potranno concordare, secondo il criterio dell'alternanza, i giorni di pertinenza così da rendere il più possibile paritetico il calendario. Per l'anno 2025 i genitori concordano sull'applicazione del calendario ordinario e straordinario concordato in mediazione, come da prospetto depositato unitamente al presente accordo
(doc. 7).
Altre ricorrenze o giorni significativi, quali compleanni, recite scolastiche, saggi o sacramenti religiosi: i genitori si renderanno disponibili a trascorrerli insieme, ciò sempre salvo migliori accordi fra gli stessi.
10.- Il signor si impegna a corrispondere, quale contributo per il mantenimento del Pt_2 figlio l'assegno mensile, per dodici mensilità, pari ad euro 150,00, a decorrere dal mese di maggio
2025.
Tale importo verrà corrisposto alla signora in via anticipata, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, con bonifico bancario a valuta fissa, fino a quando vivrà con la mamma e/o sarà Per_1
indipendente economicamente.
L'assegno di mantenimento, come per legge, sarà annualmente soggetto a rivalutazione Istat con primo aggiornamento nel mese di giugno 2026, con riferimento all'indice Istat del mese di maggio 2026.
11.- Le spese straordinarie per il bambino verranno ripartite tra i genitori al 50% sulla scorta del protocollo del Tribunale di Milano a decorrere da maggio 2025. Si riporta di seguito il protocollo del Tribunale di Milano stabilito con verbale di riunione del 14.11.2017:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali).
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei nonché spese di viaggio ed alloggio per gare e/o tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro la fine del mese, e le parti si impegnano ad effettuare un rendiconto mensile delle voci di spese straordinarie e a procedere ai relativi conguagli entro il giorno 10 del mese successivo mediante bonifico bancario.
Tutte le spese ordinarie e straordinarie sostenute al 50 % dai genitori saranno dedotte e detratte fiscalmente da entrambi al 50% e pertanto i genitori si impegnano a inviarsi reciprocamente le relative ricevute e/o documentazione entro 10 giorni dal relativo esborso.
I genitori concordano che sosterranno al 50% la spesa relativa alla c.d. “paghetta” per le attività ludiche del figlio (a titolo esemplificativo e non esaustivo per le uscite con gli amici, cinema e divertimenti, vacanze senza genitori e nonni) versando l'importo concordato in via diretta al figlio.
12.- I coniugi concordano che l'assegno unico per i figli erogato dall'INPS verrà percepito al
100% dalla signora Parte_1
13.- I coniugi si dichiarano indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente alla richiesta di concorso al proprio mantenimento.
14.- Le spese legali relative al presente giudizio sono compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano tra la signora ed il signor;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 4.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG