Articolo 50 della Legge 29 febbraio 1968, n. 81
Articolo 49Articolo 51
Versione
15 marzo 1968
Art. 50.
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonche' il pagamento delle spese, relative allo anno finanziario 1968, in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dello interno (Appendice n. 1).
Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. I annesso al bilancio predetto.
Entrata in vigore il 15 marzo 1968