CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2024, n. 6366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6366 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/siwgite le conclusioni del PG rt. /‘' II1 ye—otch f cLu. (4) D-0 etx;
-'12 X' —o (A t ,XLC.A0)1/1q Penale Sent. Sez. 1 Num. 6366 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 07/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da AR OM e relativo al diniego espresso dal MdS per il periodo 10 maggio / 10 novembre 2022. 1.1 In motivazione si evidenzia che la valutazione negativa è correlata alla esistenza di una condotta avente rilievo disciplinare, avvenuta il 9 novembre del 2022. Il Tribunale rievoca l'episodio e lo ritiene indicativo della mancata adesione al percorso di risocializzazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - AR OM. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che il Tribunale ha solo in apparenza apprezzato l'incidenza della violazione, invero di modesta rilevanza, tanto da aver dato luogo ad una semplice ammonizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, nonchè per la sottostante richiesta di rivalutazione di profili attinenti al merito. 3.1 Ed invero, le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato della condotta del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi 2 tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento dei beneficio, è la partecipazione effettiva del condannato detenuto all'opera rieducativa. Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostativa alla concessione del beneficio il dato formale dell'esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell'interessato, ma ha anche valutato complessivamente il significato della condotta contestata al ricorrente in rapporto al periodo di detenzione valutato, pervenendo alla conclusione di ritenere come non integrata in detto periodo una partecipazione all'opera rieducativa in relazione alla obiettiva negatività del comportamento contestato. 3.2 Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per l'entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte v. Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione stessa. In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all' Istituto è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall'opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ove non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità. 3.3 Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogico circa la rilevanza dell'episodio e pertanto il denunziato vizio motivazionale si traduce in una richiesta di rivalutazione, estranea al perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore
lette/siwgite le conclusioni del PG rt. /‘' II1 ye—otch f cLu. (4) D-0 etx;
-'12 X' —o (A t ,XLC.A0)1/1q Penale Sent. Sez. 1 Num. 6366 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 07/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 21 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L' Aquila ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da AR OM e relativo al diniego espresso dal MdS per il periodo 10 maggio / 10 novembre 2022. 1.1 In motivazione si evidenzia che la valutazione negativa è correlata alla esistenza di una condotta avente rilievo disciplinare, avvenuta il 9 novembre del 2022. Il Tribunale rievoca l'episodio e lo ritiene indicativo della mancata adesione al percorso di risocializzazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - AR OM. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si sostiene che il Tribunale ha solo in apparenza apprezzato l'incidenza della violazione, invero di modesta rilevanza, tanto da aver dato luogo ad una semplice ammonizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, nonchè per la sottostante richiesta di rivalutazione di profili attinenti al merito. 3.1 Ed invero, le argomentazioni difensive prospettate in ricorso, lungi dal denunciare effettivi profili di illegittimità dell'ordinanza impugnata si risolvono in una infondata contestazione della rilevanza attribuita dai giudici di merito al dato della condotta del detenuto, oggetto di rapporto disciplinare. Al riguardo non è superfluo qui ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata "ordinaria", che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito;
ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi 2 tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento dei beneficio, è la partecipazione effettiva del condannato detenuto all'opera rieducativa. Nella fattispecie il giudice non si è limitato a ritenere di per sè ostativa alla concessione del beneficio il dato formale dell'esistenza di un rapporto disciplinare a carico dell'interessato, ma ha anche valutato complessivamente il significato della condotta contestata al ricorrente in rapporto al periodo di detenzione valutato, pervenendo alla conclusione di ritenere come non integrata in detto periodo una partecipazione all'opera rieducativa in relazione alla obiettiva negatività del comportamento contestato. 3.2 Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per l'entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte v. Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione stessa. In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento interne all' Istituto è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall'opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ove non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità. 3.3 Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogico circa la rilevanza dell'episodio e pertanto il denunziato vizio motivazionale si traduce in una richiesta di rivalutazione, estranea al perimetro dei motivi deducibili in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore