Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/03/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di conIGlio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 179 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF – nata a PA C.F._1
LAMEZIA TERME (CZ) in data 27/09/1970, ivi residente in via RUBERTO NAPOLEONE BRUNO, elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - che la C.F._2 rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG. - CF CP_1
- nato a [...] – ora Lamezia Terme - in data 30/09/1966, anche lui residente C.F._3 in via RUBERTO NAPOLEONE BRUNO 88046 LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZINO
LUCA - CF - elettivamente domiciliato presso il di lui Studio professionale, giusta procura C.F._4 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 3 e 18 marzo 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 27/02/2025 - che i ricorrenti, in data 19/08/1990 ed in Lamezia Terme, contraevano matrimonio secondo il rito concordatario, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Lamezia
Terme, giusto estratto per riassunto dell'atto di matrimonio N. 43 P. 2 S. A Uff. 5 anno 1990 (vedi in allegato);
- i ricorrenti hanno vissuto in regime di comunione legale dei beni;
Per Per_
- da tale matrimonio sono nati due figli: , a Lamezia Terme il 12 ottobre 1991 e , anche lui nato a
Lamezia Terme il 09.02.2000, entrambi maggiorenni ed indipendenti economicamente;
- la convivenza, nel corso degli anni, a causa dell'assoluta incompatibilità e progressiva differenza dei loro caratteri, è divenuta insostenibile, tant'è che il IG. nel mese di Novembre 2024, ha CP_1 comunicato alla IG.ra di voler richiedere la separazione;
PA
- i ricorrenti successivamente hanno manifestato la volontà di addivenire alla separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme, Via Ruberto Napoleone Bruno, 44, di esclusiva proprietà della IG.r , rimane assegnata alla IG.r che vi abiterà. PA PA
2) Il IG trasferirà la propria residenza altrove;
CP_1
3. Il IG a titolo di contributo per il mantenimento della IG.r , verserà la somma CP_1 PA di € 150,00, con cadenza mensile ed a mezzo versamento su conto corrente intestato alla IG.ra PA
le cui coordinate verranno comunicate successivamente.
[...]
4) Entrambe le autovetture Suzuki Celerio, la prima targata FN905SD e la seconda targata FN352SD, rimarranno nella disponibilità della IG.r , la quale risulta essere già proprietaria delle stesse. PA
5) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio, ove occorra
(vedi, in tal senso, il ricorso introduttivo in atti).
Per tutto quanto sopra premesso e ritenuto, i ricorrenti - come sopra in epigrafe generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati - ricorrevano al Tribunale, affinché volesse fissare l'udienza di comparizione dei coniugi e - previa emanazione dei previsti provvedimenti di legge - dichiarare ed omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni sopra riportate.
Tanto premesso, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 179 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi IG.ra
[...]
- CF - rappresentata e difesa dall'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF PA C.F._1
- e IG. - CF - a sua volta rappresentato e C.F._2 CP_1 C.F._3 difeso dall'avv. SCARAMUZZINO LUCA - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._4 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e - con provvedimento emesso in data 27 febbraio 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente, in rito, al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento - disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti 2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 18/03/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le stesse a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando separatamente in cancelleria, in data 3 e 18 marzo 2025, sia le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza che le relative dichiarazioni a sostegno provenienti ai coniugi personalmente.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. 3
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile;
2) che i coniugi avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della famiglia;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non più riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 17 marzo 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto - risalente ormai nel tempo - ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate.
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse della famiglia e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 179 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi IG.ra - CF – nata a LAMEZIA TERME (CZ) in [...] PA C.F._1
27/09/1970, ivi residente in via RUBERTO NAPOLEONE BRUNO, elettivamente domiciliata presso lo Studio
Legale dell'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - che la rappresenta e difende in giudizio, C.F._2 giusta procura rilasciata in calce al ricorso e IG. - CF - nato a CP_1 C.F._3
NICASTRO (CZ) – ora Lamezia Terme ed in data 30/09/1966, anche lui residente in [...] LAMEZIA TERME, rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZINO LUCA - CF
- elettivamente domiciliato presso il di lui Studio professionale, giusta procura rilasciata C.F._4 in calce al ricorso in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
4
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, IG.ra - CF PA
- nata a [...], in data [...], ivi residente in [...]
NAPOLEONE BRUNO, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORENTINO PAOLO - CF - e IG. C.F._2
- - CF - nato a [...] – ora Lamezia Terme, in data CP_1 C.F._3
30/09/1966, anche lui residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. SCARAMUZZINO LUCA - CF - giusta procura in atti e di C.F._4 cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e concordate condizioni:
1. La casa coniugale, sita in Lamezia Terme, Via Ruberto Napoleone Bruno, 44, di esclusiva proprietà della IG.r , rimane assegnata alla IG.r che vi abiterà. PA PA
2) Il IG trasferirà la propria residenza altrove;
CP_1
3. Il IG a titolo di contributo per il mantenimento della IG.r , verserà la somma CP_1 PA di € 150,00, con cadenza mensile ed a mezzo versamento su conto corrente intestato alla IG.ra PA
, le cui coordinate verranno comunicate successivamente.
[...]
4) Entrambe le autovetture Suzuki Celerio, la prima targata FN905SD e la seconda targata FN352SD, rimarranno nella disponibilità della IG.r , la quale risulta essere già proprietaria delle stesse. PA
5) I coniugi si concedono vicendevolmente assenso per il rilascio dei passaporti e per l'espatrio, ove occorra.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 43 P. 2 S. A Uff. 5 anno 1990 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di conIGlio del 18 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)