Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/06/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2249 /2022 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CAVALLARO CATERINA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. ATZENI OLIVIERO, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria - MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/10/2022, ha formulato opposizione Parte_1 avverso l'a.t.p.o. ex art. 445 bis c.p.c. contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella prima fase, dott. che ha riconosciuto, in capo alla ricorrente, un grado di invalidità Persona_1
civile pari al 66%.
La ricorrente ha chiesto di “ [ …] accertare che lo stato patologico della sig.ra Parte_1
nella percentuale riconosciuta dalla CTU è errato e scevro dalla reale condizione patologica
[...] della ricorrente e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il grado pari o superiore all'85% con i benefici di legge connessi come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. CP_ Nella resistenza dell' all'udienza del 18.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Preliminarmente si osserva che l'oggetto del giudizio di a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c iscritto al n.
926/2021 RG, a seguito della richiesta da parte del Giudice titolare di specificazione della prestazione ambita (giusta provvedimento del 10.02.22), è stata circoscritto -su indicazione della
104/1992), precisandone la decorrenza ( cfr provvedimento di nomina ctu del 14.04.2022).
Parte ricorrente, con l'introduzione del ricorso di merito, ha dedotto che il c.t.u., in sede di a.t.p.o, non avrebbe risposto alle osservazioni ritualmente comunicategli, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Si osserva, invero, che, come rappresentato dal c.t.u. richiamato in questa sede (cfr nota del
16.04.2024), dott. egli ha risposto alle osservazioni di parte in modo puntuale ed Persona_2
articolato e le risposte alle osservazioni di parte risultano allegate alla relazione di c.t.u. depositata il 24.08.22 nel procedimento n.926/21 RG.
Previa revoca della ordinanza dell'11.04.24 con cui era stato disposto il richiamo del c.t.u. ( cfr ordinanza del 12.02.2025), è stata fissata l'udienza d discussione e decisione del 18.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
3- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ritiene il Tribunale che non sia necessario procedere al rinnovo della c.t.u., come chiesto dalla ricorrente, atteso che il ctu dott. ha già compitamente risposto alle osservazioni di parte Per_1
ricorrente ed in ragione della omessa allegazione di documentazione sopravvenuta rispetto a quella già esaminata dal consulente.
Il c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni di parte, ha infatti precisato che Le patologie presenti nella Signora sono state vagliate in relazione all'espressività clinico-funzionale Parte_1 evidenziata all'esame obiettivo, non trascurando nel contempo lo scrupoloso riscontro di tutta la documentazione medica prodotta, correlandola all'anamnesi, alla sintomatologia, ai controlli specialistici ed alla terapia effettuati nel tempo, elementi tutti questi indicativi, indispensabili ed utili alla ricostruzione della storia clinica della paziente. Va altresì rilevato che le singole patologie sono state valutate secondo parametri strumentali e clinico-funzionali, dettati da linee guida in ambito nazionale, seguendo una criteriologia ormai consacrata nel campo della disciplina medico- legale previdenziale.
In particolare, in relazione alla Obesità (BMI= 36,76), ha precisato che è stata valutata secondo il codice 7105 delle tabelle ministeriali, che appunto prevede “Obesità con complicanze artrosiche”, pertanto l'obesità, come tale, non è contemplata nelle tabelle ministeriali, se non accompagnata dalle complicanze artrosiche. Alla suddetta patologia non può essere applicata una percentuale del
40%, così come richiesto dall'Avvocato, in quanto il codice 7105 prevede un range di valutazione tra il 31% ed il 40% per BMI compreso tra 35 e 40, riservando quindi il 40% solo in quei casi in cui il BMI è uguale o superiore a 40, evenienza questa non presente nella Signora Parte_1 Peraltro le complicanze artrosiche presenti nella perizianda sono di lieve entità, come evidenziato all'esame obiettivo, cui era presente l'Avvocato, e limitate alla colonna vertebrale, così come documentato dall'unico esame radiologico prodotto ed effettuato in data 16.01.2018 presso lo
Studio Sanitas di Milazzo: “ …..fine reazione osteofitica margino-somatica a livello lombare.
Regolare ampiezza degli spazi intersomatici lombari. Non si rilevano deformazioni dei corpi vertebrali esaminati, indicative di cedimento strutturale porotico. Segni di ipotrofia ossea.” Tale quadro radiologico è espressione di un iniziale processo degenerativo artrosico del tutto compatibile con l'età della perizianda e del tutto comune in soggetti di pari sesso ed età. Peraltro la periodica sintomatologia algica, così come riferito in anamnesi, regredisce con l'assunzione di terapia farmacologica ( AL ).
In relazione agli Esiti di embolia polmonare, il ctu ha chiarito che, dalla relazione di dimissioni rilasciata in data 3.08.2001 dalla Divisione di Medicina Generale dell' di Controparte_2
Milano, si evince che la perfusione e la ventilazione polmonare erano del tutto adeguate ad assicurare una funzionalità polmonare normale, con regolarità degli scambi gassosi, come risulta dai dati emogasanalitici e dalle prove di funzionalità respiratoria che documentavano rispettivamente un normale equilibrio acido-base ed una normale volumetria e pervietà delle vie aeree. Peraltro la saturazione di ossigeno nel sangue, da noi misurata con pulsossimetro, è risultata nel limiti della norma (98%), indice dell'assenza di patologie che possano influenzare l'attività respiratoria, quali appunto esiti di embolia polmonare, bronco pneumopatia cronica ostruttiva, polmonite, enfisema, edema polmonare.
In relazione alla Vasculopatia cerebrale cronica, ha osservato che non si può certo parlare di vasculopatia cerebrale cronica in presenza di “due millimetrici ed aspecifici focolai iperintensi disposti rispettivamente in sede sottocorticale frontale bilaterale, riferibili in prima ipotesi a gliosi parcellare”, ed in totale assenza di segni neurologici centrali o periferici o di deterioramento cognitivo. Il fatto che la Commissione Medica dell' abbia riconosciuto tale patologia non CP_1
costituisce per il sottoscritto fattore vincolante, tenuto anche presente che la suddetta Commissione ha valutato la suddetta patologia con il codice 1101 delle tabelle ministeriali che prevede “ esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che comporti isolati e lievi disturbi della memoria” CP_ e, dalla lettura del verbale di visita medica collegiale, i Sanitari dell' né in anamnesi, né all'esame obiettivo riportano di aver riscontrato nella perizianda “disturbi di memoria”. Allo stesso modo, con l'onestà mentale che la contraddistingue, l'Avvocato Cavallaro, nelle sue osservazioni, avrebbe dovuto prendere atto che il sottoscritto ha riconosciuto con i cod. 6441-6442 una
“cardiopatia ipertensiva “, non riconosciuta dai Sanitari della Commissione Medica dell' CP_1 In relazione alla Sindrome ansioso-depressiva, il c.t.u ha chiarito che, così come già scritto nelle considerazioni medico-legali, la patologia così come diagnosticata e riportata nel referto di visita neurologica del 5.08.2020, non rileva ai fini di un esatto inquadramento in ambito di invalidità, ovvero con unica certificazione, peraltro rilasciata da un neurologo e non da uno psichiatra o psicologo, come da linee guida. L'esame obiettivo ed il colloquio anamnestico non hanno evidenziato particolari segni patognomonici riconducibili alla suddetta patologia o alla sfera cognitiva, infatti la paziente ha solo riferito in anamnesi di essere “stressata “ e non ha riferito, peraltro, di prendere alcun farmaco antidepressivo ( v. esame obiettivo ). Inoltre non risultano in atti: • consulenze psichiatriche o accessi periodici presso centri di salute mentale con eventuali colloqui psicoterapeutici;
• valutazione psicologica,psicometrica e psicodiagnostica;
• certificazioni di eventuali ricoveri in ambiente psichiatrico;
• eventuali accessi in Pronto Soccorso per “Sindrome ansiosodepressiva con episodi di attachi di panico, così come riportato nella certificazione sopra citata, a firma del Dott. Tale tipo di diagnosi va fatta, come Persona_3
da linee guida in ambito medico-legale e psichiatrico, dopo ripetuti controlli seriati nel tempo, atti a monitorizzare le condizioni psichiche della paziente, anche in relazione alla terapia medica prescritta. La patologia, così come diagnosticata, non rileva ai fini medico-legali di un esatto inquadramento in ambito di invalidità. Infatti in ambito di accertamento di patologie psichiche, ove la diagnosi si basa totalmente o prevalentemente sull'anamnesi raccolta, è più che mai opportuno riferirsi a test e criteri diagnostici internazionalmente noti. Nella fattispecie, secondo linee guida medico-legali, la certificazione, redatta sempre da uno psichiatra o psicologo, deve riportare che la diagnosi è stata fatta seguendo i criteri del DSM 5, ovvero del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. In relazione a quanto sopra riportato si conferma la valutazione espressa nella
CTU, ribadendo il concetto, così come richiesto dal Giudice, che le patologie riscontrate nella
Signora nel loro complesso ed in relazione all'attuale stadio clinico-funzionale, non Parte_1 integrano uno “stato di handicap in condizioni di gravità.”
Per quanto sopra, le conclusioni del c.t.u., nominato nella prima fase, in quanto logiche, congruamente motivate e fornite all'esito del compiuto ed approfondito vaglio della documentazione medica e dell'esame clinico della ricorrente, meritano di essere condivise.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
4- Le spese di lite, tenuto conto della complessità degli accertamenti peritali svolti, possono compensarsi tra le parti.
5- Le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, devono essere poste invece a carico di parte ricorrente.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2249 /2022, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U., come separatamente liquidate, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19.06.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano