Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 477
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Diritto al rimborso integrale degli oneri fideiussori

    La Corte ritiene che l'operato dell'Ufficio sia legittimo nel rimborsare i premi in ragione delle percentuali di riduzione del reddito accertato, in quanto i valori da considerare sono l'importo garantito e il controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso. La quantificazione della quota proporzionale del costo della fideiussione da rimborsare deve considerare l'importo garantito e il controcredito erariale, includendo anche le sanzioni.

  • Accolto
    Convalida del rimborso parziale

    L'Ufficio ha riconosciuto e rimborsato parzialmente i premi fideiussori in proporzione alla riduzione del reddito imponibile ottenuta tramite la procedura amichevole (MAP).

  • Accolto
    Legittimità del diniego per somme non dovute

    La Corte ha rigettato il ricorso della società in quanto l'Ufficio ha agito legittimamente nel determinare il rimborso in proporzione alla riduzione del reddito accertato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 477
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 477
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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