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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3591/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. N - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM ER US a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 SPA
riconoscere in capo alla Società la piena fondatezza del diritto ad ottenere il rimborso degli oneri fideiussori sostenuti dalla Società e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al rimborso delle somme chieste dal contribuente con l'Istanza, pari a euro 2.652.347,49, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese e onorari.
Direzione Regionale Lombardia
1) la declaratoria di estinzione del giudizio riguardo alle somme per cui vi è stata la convalida del rimborso;
2) il rigetto del ricorso della società e la conferma della legittimità del diniego per le somme non spettanti a rimborso.Con condanna alle spese di lite.
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore della Società Dott.ssa Rappresentante_1, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente tra loro – dall'avv. Difensore_2 del Foro di Roma, dal dott. comm. Difensore_3 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dalla dott.ssa comm.
Difensore_1, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, contestando il silenzio-rifiuto opposto alla sua istanza di rimborso degli oneri fideiussori sostenuti per ottenere la sospensione della riscossione provvisoria relativa a tre avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Gli avvisi di accertamento riguardavano una presunta violazione della disciplina del transfer pricing, con una richiesta di maggiore reddito imponibile e imposte. La Società ha avviato una procedura MAP (Mutual
Agreement Procedure) per risolvere la doppia imposizione economica tra Italia e Germania. La procedura si è conclusa nel 2018 con una riduzione significativa degli imponibili contestati, ma la Società ha potuto estinguere le fideiussioni solo nel 2024, continuando a sostenere costi per un totale di 2.652.347,49 euro.
La Società sostiene che, in base all'art. 8, comma 4 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente),
l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rimborsare i costi delle fideiussioni richieste per la sospensione della riscossione, poiché è stato accertato che l'imposta era dovuta in misura inferiore. Inoltre, la Società ritiene che la richiesta di garanzie bancarie sia stata illegittima, considerando la natura delle contestazioni di transfer pricing e l'assenza di rischio per l'Amministrazione finanziaria.
La Società chiede alla Corte di riconoscere il diritto al rimborso degli oneri fideiussori, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle somme richieste, oltre agli interessi di legge.
La Direzione Regionale della Lombardia si costituisce nel giudizio evidenziando che la società ha richiesto il rimborso degli oneri fideiussori relativi a premi pagati su garanzie bancarie per avvisi di accertamento riguardanti i periodi d'imposta 2006-2007 e 2007-2008.
A seguito di una procedura amichevole tra Italia e Germania, il maggior reddito imponibile è stato ridotto rispettivamente del 48% per entrambi i periodi.
L'Ufficio ha comunicato la perdita di efficacia delle polizze fideiussorie a partire dal 21 gennaio 2022, in base alle clausole contrattuali.
L'Ufficio riconosce il rimborso parziale degli premi fideiussori, proporzionato alla riduzione del reddito imponibile ottenuta tramite la procedura amichevole (MAP).
Per il 2006, il rimborso ammonta a euro 649.013,92 (capitale + interessi), mentre per il 2007 è pari a euro
773.881,39 (capitale + interessi). Non è riconosciuto il rimborso dei premi pagati dopo la perdita di efficacia delle polizze fideiussorie, in quanto non dovuti.
L'Ufficio chiede dichiarare l'estinzione del giudizio per le somme già convalidate per il rimborso.
Rigettare il ricorso della società per le somme non spettanti a rimborso.
Condannare la società al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 16 gennaio 2026, la società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.la ricorrente società Ricorrente_1 SPA ritiene di avere diritto al rimborso dei premi pagati per le polizze fideiussorie bancarie, nel periodo 2012-2025, per la garanzia prestate a seguito di due avvisi di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha ritenuto di rimborsare le somme di euro 588.229,94 relativi alla polizza Deutsche stipulata a garanzia dell'avviso di accertamento 2006, nonché di euro 701.402,84 relativi alla polizza Banca_1 per il 2007. Inoltre, alle predette somme sono stati rimborsati gli interessi, calcolati al tasso legale, (periodo
22/01/2021-13/10/2025) per l'ammontare di euro 60.783,98 per il 2006 ed euro 72.478,55 per il 2007.
La contribuente, invece, sostiene di avere diritto all'intero importo versato.
Il motivo è infondato
2. Il sistema italiano dei rimborsi iva ha dapprima previsto il comma 1 dell'art. 38-bis escludendo la necessità della prestazione di garanzia, salvo casi specifici (art. 13 del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175); poi ha elevato da 15.000 a 30.000 Euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (art.
7-quater, comma 32, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225); infine, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione di una garanzia, ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso (art. 7 L. 20 novembre 2017, n. 167).
2.1.L'art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000, che impone all'amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto.
In forza di quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 212/2000 (“Tutela dell'integrità patrimoniale”),
“L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
3.Nella fattispecie concreta, la ricorrente aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. n.
TMB034I00872/2011.
La società aveva impugnato il predetto avviso e successivamente aveva intrapreso, nell'anno 2012, la
Procedura amichevole, cosiddetta MAP. L'Ufficio dopo aver iscritto l'intero importo, chiedendo in data 30 novembre 2012 la garanzia al fine di sospendere l'esecuzione.
L'esito positivo della MAP si risolveva in una rideterminazione del reddito pari a euro 9.084.000,00 (pari al
48% di quanto inizialmente accertato) e in data 21 gennaio 2021 l'Ufficio convalidava lo sgravio parziale del ruolo 48/2012 inizialmente sospeso.
Per l'anno d'imposta 2007/2008 la società aveva ricevuto l'avviso di accertamento n. TMB036N00608/2012, per il quale è stata ammessa alla procedura amichevole;
l'Ufficio quindi procedeva ad iscrivere l'intero importo a ruolo e a sospenderlo dopo aver ricevuto una garanzia n. 460011460574 dell'8 luglio 2013 emessa da Banca_1 spa a garanzia del pagamento dell'importo di euro 15.691.096,90.
3.1. Nella specie, detto presupposto, che fa precettivamente premio sul pagamento del costo della fideiussione, si è concretizzato nel momento in cui l'eccedenza d'imposta si è cristallizzata, tanto da divenire incontroversa. È in quel frangente che la garanzia funzionale a consentire la compensazione “accelerata” dei crediti IVA nel recinto della compagine di gruppo ha cessato di assolvere alla sua funzione, tanto da palesarsi non più suscettibile di escussione.
Nell'anno 2006 il reddito accertato era pari a euro 17.270.000,00 poi rideterminato in 9.084.000,00 mentre per l'anno 2007 il reddito accertato di euro 16.376.000,00 è stato rideterminato in 1.819.600,00. Nell'anno
2006 vi è una diminuzione del 48% mentre nell'anno 2007 la percentuale in diminuzione è pari dell'89%.
L'Agenzia delle Entrate quindi ha proceduta al rimborso dei premi in ragione delle percentuali di riduzione del reddito.
L'operato dell'Ufficio è dunque legittimo posto che i valori che vanno presi in considerazione sono, da un lato l'importo garantito, dall'altro il controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso.
Nella prospettiva unionale di preservare il contribuente da qualsiasi rischio finanziario connesso alle modalità di rimborso dei tributi (cfr. Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33), si è affermata l'autonomia della garanzia, che risponde ad una funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947 e, da ultimo, ord. 9 maggio 2019, n. 12228), sicché va esclusa l'accessorietà della polizza fideiussoria rispetto al rapporto d'imposta. Pertanto, il rapporto che s'instaura tra l'Agenzia ed il contribuente per la restituzione della somma corrispondente ai costi sostenuti per l'ottenimento della polizza fideiussoria è autonomo rispetto a quello concernente il rimborso. Anche la restituzione di questa somma mira alla reintegrazione economica del contribuente;
ma questa reintegrazione, sia pure correlata a quella derivante dal rimborso dell'iva, ha un oggetto diverso da quest'ultimo, consistente nella somma che il contraente la polizza ha dovuto corrispondere al garante, al fine di ottenere che questi fornisse al fisco la propria prestazione, qualitativamente altra rispetto al rapporto d'imposta (così in motivazione, Cass., Sez. 5, ord. n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368 – 02).
E', quindi, evidente che nella quantificazione della quota proporzionale del costo della fideiussione bancaria da rimborsare al contribuente i valori che vanno presi in considerazione sono, da un lato l'importo garantito, dall'altro il controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso.omissis… Da ultimo deve osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, l'amministrazione finanziaria ha correttamente determinato l'entità complessiva dei carichi pendenti da dedurre dall'importo garantito (cioè del proprio controcredito) nella formula [(importo massimo garanzia – totale rideterminato) / importo massimo della garanzia] utilizzata per determinare la quota di oneri fideiussori da rimborsare, includendovi anche le sanzioni, che sono comunque dovute dalla parte contribuente. (Cass. 12244/2025 – 8.5.205)
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, rigetta il ricorso. Per la peculiarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
LO Di NO
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
PAVONE ENRICO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3591/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. N - PIVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO IM ER US a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 SPA
riconoscere in capo alla Società la piena fondatezza del diritto ad ottenere il rimborso degli oneri fideiussori sostenuti dalla Società e, per l'effetto, condannare l'Ufficio al rimborso delle somme chieste dal contribuente con l'Istanza, pari a euro 2.652.347,49, oltre agli interessi di legge maturati e maturandi. Con vittoria di spese e onorari.
Direzione Regionale Lombardia
1) la declaratoria di estinzione del giudizio riguardo alle somme per cui vi è stata la convalida del rimborso;
2) il rigetto del ricorso della società e la conferma della legittimità del diniego per le somme non spettanti a rimborso.Con condanna alle spese di lite.
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SPA, in persona della Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rappresentante pro tempore della Società Dott.ssa Rappresentante_1, rappresentata e difesa – anche disgiuntamente tra loro – dall'avv. Difensore_2 del Foro di Roma, dal dott. comm. Difensore_3 iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dalla dott.ssa comm.
Difensore_1, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, contestando il silenzio-rifiuto opposto alla sua istanza di rimborso degli oneri fideiussori sostenuti per ottenere la sospensione della riscossione provvisoria relativa a tre avvisi di accertamento per i periodi d'imposta 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.
Gli avvisi di accertamento riguardavano una presunta violazione della disciplina del transfer pricing, con una richiesta di maggiore reddito imponibile e imposte. La Società ha avviato una procedura MAP (Mutual
Agreement Procedure) per risolvere la doppia imposizione economica tra Italia e Germania. La procedura si è conclusa nel 2018 con una riduzione significativa degli imponibili contestati, ma la Società ha potuto estinguere le fideiussioni solo nel 2024, continuando a sostenere costi per un totale di 2.652.347,49 euro.
La Società sostiene che, in base all'art. 8, comma 4 della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente),
l'Amministrazione finanziaria è obbligata a rimborsare i costi delle fideiussioni richieste per la sospensione della riscossione, poiché è stato accertato che l'imposta era dovuta in misura inferiore. Inoltre, la Società ritiene che la richiesta di garanzie bancarie sia stata illegittima, considerando la natura delle contestazioni di transfer pricing e l'assenza di rischio per l'Amministrazione finanziaria.
La Società chiede alla Corte di riconoscere il diritto al rimborso degli oneri fideiussori, con condanna dell'Ufficio al pagamento delle somme richieste, oltre agli interessi di legge.
La Direzione Regionale della Lombardia si costituisce nel giudizio evidenziando che la società ha richiesto il rimborso degli oneri fideiussori relativi a premi pagati su garanzie bancarie per avvisi di accertamento riguardanti i periodi d'imposta 2006-2007 e 2007-2008.
A seguito di una procedura amichevole tra Italia e Germania, il maggior reddito imponibile è stato ridotto rispettivamente del 48% per entrambi i periodi.
L'Ufficio ha comunicato la perdita di efficacia delle polizze fideiussorie a partire dal 21 gennaio 2022, in base alle clausole contrattuali.
L'Ufficio riconosce il rimborso parziale degli premi fideiussori, proporzionato alla riduzione del reddito imponibile ottenuta tramite la procedura amichevole (MAP).
Per il 2006, il rimborso ammonta a euro 649.013,92 (capitale + interessi), mentre per il 2007 è pari a euro
773.881,39 (capitale + interessi). Non è riconosciuto il rimborso dei premi pagati dopo la perdita di efficacia delle polizze fideiussorie, in quanto non dovuti.
L'Ufficio chiede dichiarare l'estinzione del giudizio per le somme già convalidate per il rimborso.
Rigettare il ricorso della società per le somme non spettanti a rimborso.
Condannare la società al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 16 gennaio 2026, la società ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 30 gennaio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.la ricorrente società Ricorrente_1 SPA ritiene di avere diritto al rimborso dei premi pagati per le polizze fideiussorie bancarie, nel periodo 2012-2025, per la garanzia prestate a seguito di due avvisi di accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio ha ritenuto di rimborsare le somme di euro 588.229,94 relativi alla polizza Deutsche stipulata a garanzia dell'avviso di accertamento 2006, nonché di euro 701.402,84 relativi alla polizza Banca_1 per il 2007. Inoltre, alle predette somme sono stati rimborsati gli interessi, calcolati al tasso legale, (periodo
22/01/2021-13/10/2025) per l'ammontare di euro 60.783,98 per il 2006 ed euro 72.478,55 per il 2007.
La contribuente, invece, sostiene di avere diritto all'intero importo versato.
Il motivo è infondato
2. Il sistema italiano dei rimborsi iva ha dapprima previsto il comma 1 dell'art. 38-bis escludendo la necessità della prestazione di garanzia, salvo casi specifici (art. 13 del D.Lgs. n. 21 novembre 2014, n. 175); poi ha elevato da 15.000 a 30.000 Euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (art.
7-quater, comma 32, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv., con mod., dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225); infine, per le ipotesi residue in cui il soggetto che chiede il rimborso presenti profili di rischio e continui a essere tenuto alla prestazione di una garanzia, ha previsto il versamento di una somma forfetaria a titolo di ristoro delle spese sostenute per il rilascio della garanzia, per ogni anno di durata di questa, da corrispondere quando sia stata definitivamente accertata la spettanza del rimborso (art. 7 L. 20 novembre 2017, n. 167).
2.1.L'art. 8, comma 4, della L. n. 212 del 2000, che impone all'amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto.
In forza di quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della L. n. 212/2000 (“Tutela dell'integrità patrimoniale”),
“L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
3.Nella fattispecie concreta, la ricorrente aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. n.
TMB034I00872/2011.
La società aveva impugnato il predetto avviso e successivamente aveva intrapreso, nell'anno 2012, la
Procedura amichevole, cosiddetta MAP. L'Ufficio dopo aver iscritto l'intero importo, chiedendo in data 30 novembre 2012 la garanzia al fine di sospendere l'esecuzione.
L'esito positivo della MAP si risolveva in una rideterminazione del reddito pari a euro 9.084.000,00 (pari al
48% di quanto inizialmente accertato) e in data 21 gennaio 2021 l'Ufficio convalidava lo sgravio parziale del ruolo 48/2012 inizialmente sospeso.
Per l'anno d'imposta 2007/2008 la società aveva ricevuto l'avviso di accertamento n. TMB036N00608/2012, per il quale è stata ammessa alla procedura amichevole;
l'Ufficio quindi procedeva ad iscrivere l'intero importo a ruolo e a sospenderlo dopo aver ricevuto una garanzia n. 460011460574 dell'8 luglio 2013 emessa da Banca_1 spa a garanzia del pagamento dell'importo di euro 15.691.096,90.
3.1. Nella specie, detto presupposto, che fa precettivamente premio sul pagamento del costo della fideiussione, si è concretizzato nel momento in cui l'eccedenza d'imposta si è cristallizzata, tanto da divenire incontroversa. È in quel frangente che la garanzia funzionale a consentire la compensazione “accelerata” dei crediti IVA nel recinto della compagine di gruppo ha cessato di assolvere alla sua funzione, tanto da palesarsi non più suscettibile di escussione.
Nell'anno 2006 il reddito accertato era pari a euro 17.270.000,00 poi rideterminato in 9.084.000,00 mentre per l'anno 2007 il reddito accertato di euro 16.376.000,00 è stato rideterminato in 1.819.600,00. Nell'anno
2006 vi è una diminuzione del 48% mentre nell'anno 2007 la percentuale in diminuzione è pari dell'89%.
L'Agenzia delle Entrate quindi ha proceduta al rimborso dei premi in ragione delle percentuali di riduzione del reddito.
L'operato dell'Ufficio è dunque legittimo posto che i valori che vanno presi in considerazione sono, da un lato l'importo garantito, dall'altro il controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso.
Nella prospettiva unionale di preservare il contribuente da qualsiasi rischio finanziario connesso alle modalità di rimborso dei tributi (cfr. Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33), si è affermata l'autonomia della garanzia, che risponde ad una funzione indennitaria e non satisfattoria, perché è volta al trasferimento da un soggetto a un altro del rischio economico derivante dalla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale oppure dall'insussistenza dei presupposti per ottenere il rimborso dell'iva (Cass., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947 e, da ultimo, ord. 9 maggio 2019, n. 12228), sicché va esclusa l'accessorietà della polizza fideiussoria rispetto al rapporto d'imposta. Pertanto, il rapporto che s'instaura tra l'Agenzia ed il contribuente per la restituzione della somma corrispondente ai costi sostenuti per l'ottenimento della polizza fideiussoria è autonomo rispetto a quello concernente il rimborso. Anche la restituzione di questa somma mira alla reintegrazione economica del contribuente;
ma questa reintegrazione, sia pure correlata a quella derivante dal rimborso dell'iva, ha un oggetto diverso da quest'ultimo, consistente nella somma che il contraente la polizza ha dovuto corrispondere al garante, al fine di ottenere che questi fornisse al fisco la propria prestazione, qualitativamente altra rispetto al rapporto d'imposta (così in motivazione, Cass., Sez. 5, ord. n. 5508 del 28/02/2020, Rv. 657368 – 02).
E', quindi, evidente che nella quantificazione della quota proporzionale del costo della fideiussione bancaria da rimborsare al contribuente i valori che vanno presi in considerazione sono, da un lato l'importo garantito, dall'altro il controcredito erariale esistente alla data di erogazione del rimborso.omissis… Da ultimo deve osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, l'amministrazione finanziaria ha correttamente determinato l'entità complessiva dei carichi pendenti da dedurre dall'importo garantito (cioè del proprio controcredito) nella formula [(importo massimo garanzia – totale rideterminato) / importo massimo della garanzia] utilizzata per determinare la quota di oneri fideiussori da rimborsare, includendovi anche le sanzioni, che sono comunque dovute dalla parte contribuente. (Cass. 12244/2025 – 8.5.205)
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.2, rigetta il ricorso. Per la peculiarità della materia trattata ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Milano 30 gennaio 2026
Il Presidente relatore
LO Di NO