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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2333/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , difesi dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE e Parte_5 Parte_6
dall'avv. FRANCESCO MACCARONE ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31 dicembre 2019, gli eredi del sig. hanno Persona_1 proposto opposizione avverso la richiesta dell' di restituzione della somma di € CP_1
9.672,12, ritenuta indebitamente percepita dal de cuius a titolo di prestazioni di invalidità civile, in quanto, secondo l'Istituto, incompatibili con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/1984.
2. Il sig. , nato il [...] e deceduto il 29 gennaio 2013, era Persona_1
titolare di pensione di inabilità riconosciuta con decorrenza dal 1° febbraio 2005 a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro, poi anticipata dalla Corte d'Appello di
Catanzaro al 1° gennaio 2003, con sentenza del 7 novembre 2013.
1 3. L' sostiene che tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2012 il sig. abbia CP_1 Per_1 percepito indebitamente prestazioni di invalidità civile incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità, in quanto il cumulo avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della prestazione assistenziale. L ha CP_2 inoltre eccepito l'insussistenza di cause di prescrizione o decadenza, avendo agito nei termini di legge, e ha fondato la propria richiesta sull'art. 2033 c.c., che disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo.
4. I ricorrenti hanno contestato la fondatezza della richiesta, sostenendo che il sig. fosse titolare di pensione di inabilità e non di assegno ordinario di Per_1
invalidità, e che pertanto non sussisterebbe incompatibilità né superamento dei limiti di legge.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Preliminarmente, va precisato che la pensione di inabilità ex L. n. 222/1984 è prestazione previdenziale sostitutiva dell'assegno ordinario di invalidità, e come tale non è automaticamente incompatibile con la prestazione assistenziale di invalidità civile, salvo il concorso di altri elementi impeditivi, quali il superamento dei limiti reddituali o il venir meno dei requisiti sanitari e amministrativi.
2. Nel caso in esame, la documentazione versata in atti dimostra che il sig. Per_1
era stato riconosciuto inabile al lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che percepiva la relativa pensione in forza di provvedimenti giudiziari definitivi.
L' non ha fornito alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare che la CP_1
prestazione di invalidità civile fosse stata concessa in costanza di superamento dei limiti reddituali di legge né che sussistesse una effettiva incompatibilità sulla base di criteri normativi certi.
3. Quanto alla ripetizione dell'indebito, l'art. 2033 c.c. richiede, ai fini della ripetibilità, che la prestazione sia stata indebitamente percepita, in assenza di titolo,
2 e che il percettore non fosse in buona fede. Tuttavia, nel caso di specie, la percezione delle somme da parte del sig. risulta avvenuta in esecuzione Per_1 di provvedimenti dell'amministrazione e in costanza di titolarità di un riconoscimento formale dell'invalidità civile, circostanza che preclude l'accertamento della mancanza di titolo e della mala fede.
4. Si richiama, in proposito, il principio espresso da Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio
2020, n. 2293, secondo cui: “la buona fede del percettore delle prestazioni assistenziali esclude la ripetibilità dell'indebito, specie quando la corresponsione sia avvenuta per fatto imputabile all'amministrazione erogante e in presenza di un provvedimento formale di concessione”.
5. In assenza di elementi oggettivi che dimostrino l'inesistenza del diritto alle prestazioni percepite, la richiesta dell' si presenta infondata. CP_1
6. Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della presenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla cumulabilità tra prestazioni assistenziali e previdenziali e alla ripetibilità dell'indebito in caso di buona fede dell'assicurato, che rendono la questione giuridica oggetto di causa oggettivamente incerta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso;
• annulla la richiesta dell' di restituzione dell'importo di euro 9.672,12; CP_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso, 07/05/2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2333/2019, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e , difesi dall'avv. ANDRIZZI PASQUALE e Parte_5 Parte_6
dall'avv. FRANCESCO MACCARONE ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31 dicembre 2019, gli eredi del sig. hanno Persona_1 proposto opposizione avverso la richiesta dell' di restituzione della somma di € CP_1
9.672,12, ritenuta indebitamente percepita dal de cuius a titolo di prestazioni di invalidità civile, in quanto, secondo l'Istituto, incompatibili con la percezione dell'assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222/1984.
2. Il sig. , nato il [...] e deceduto il 29 gennaio 2013, era Persona_1
titolare di pensione di inabilità riconosciuta con decorrenza dal 1° febbraio 2005 a seguito di sentenza del Giudice del Lavoro, poi anticipata dalla Corte d'Appello di
Catanzaro al 1° gennaio 2003, con sentenza del 7 novembre 2013.
1 3. L' sostiene che tra il 1° gennaio 2005 e il 31 maggio 2012 il sig. abbia CP_1 Per_1 percepito indebitamente prestazioni di invalidità civile incompatibili con l'assegno ordinario di invalidità, in quanto il cumulo avrebbe determinato il superamento dei limiti reddituali previsti per la concessione della prestazione assistenziale. L ha CP_2 inoltre eccepito l'insussistenza di cause di prescrizione o decadenza, avendo agito nei termini di legge, e ha fondato la propria richiesta sull'art. 2033 c.c., che disciplina la ripetizione dell'indebito oggettivo.
4. I ricorrenti hanno contestato la fondatezza della richiesta, sostenendo che il sig. fosse titolare di pensione di inabilità e non di assegno ordinario di Per_1
invalidità, e che pertanto non sussisterebbe incompatibilità né superamento dei limiti di legge.
5. La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1. Preliminarmente, va precisato che la pensione di inabilità ex L. n. 222/1984 è prestazione previdenziale sostitutiva dell'assegno ordinario di invalidità, e come tale non è automaticamente incompatibile con la prestazione assistenziale di invalidità civile, salvo il concorso di altri elementi impeditivi, quali il superamento dei limiti reddituali o il venir meno dei requisiti sanitari e amministrativi.
2. Nel caso in esame, la documentazione versata in atti dimostra che il sig. Per_1
era stato riconosciuto inabile al lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2003 e che percepiva la relativa pensione in forza di provvedimenti giudiziari definitivi.
L' non ha fornito alcun riscontro probatorio idoneo a dimostrare che la CP_1
prestazione di invalidità civile fosse stata concessa in costanza di superamento dei limiti reddituali di legge né che sussistesse una effettiva incompatibilità sulla base di criteri normativi certi.
3. Quanto alla ripetizione dell'indebito, l'art. 2033 c.c. richiede, ai fini della ripetibilità, che la prestazione sia stata indebitamente percepita, in assenza di titolo,
2 e che il percettore non fosse in buona fede. Tuttavia, nel caso di specie, la percezione delle somme da parte del sig. risulta avvenuta in esecuzione Per_1 di provvedimenti dell'amministrazione e in costanza di titolarità di un riconoscimento formale dell'invalidità civile, circostanza che preclude l'accertamento della mancanza di titolo e della mala fede.
4. Si richiama, in proposito, il principio espresso da Cass. civ., sez. lav., 3 febbraio
2020, n. 2293, secondo cui: “la buona fede del percettore delle prestazioni assistenziali esclude la ripetibilità dell'indebito, specie quando la corresponsione sia avvenuta per fatto imputabile all'amministrazione erogante e in presenza di un provvedimento formale di concessione”.
5. In assenza di elementi oggettivi che dimostrino l'inesistenza del diritto alle prestazioni percepite, la richiesta dell' si presenta infondata. CP_1
6. Si ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione della presenza di contrasti giurisprudenziali in ordine alla cumulabilità tra prestazioni assistenziali e previdenziali e alla ripetibilità dell'indebito in caso di buona fede dell'assicurato, che rendono la questione giuridica oggetto di causa oggettivamente incerta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso;
• annulla la richiesta dell' di restituzione dell'importo di euro 9.672,12; CP_1
• compensa le spese di lite.
Così deciso, 07/05/2025
Il giudice
Il gop dott.ssa Susanna Cirianni
3 Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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