Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026REG.PROV.COLL.
N. 00817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 817 del 2025, proposto dalla -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tremestieri Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Matteo Freni, Patrizia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione int. V, n. -OMISSIS-, del 1° luglio 2025 (notificata il 24 luglio 2025), con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante per l’annullamento:
- della determinazione del responsabile V Direzione del Comune di Tremestieri Etneo (CT) del 15 ottobre 2024 n. 106, R.G. 1097, notificata con nota prot. n. 30516 del 30 ottobre 2024, con cui sono stati rideterminati gli oneri di urbanizzazione da corrispondere per il permesso di costruire n. 4/2021 del 31 agosto 2021, rilasciato alla società ricorrente per la realizzazione di un esercizio commerciale;
- nonché di ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo comunque presupposto connesso o conseguenziale, ivi compresa, ove occorra, della nota del responsabile V Direzione del Comune di Tremestieri Etneo prot. n. 30516 del 30 ottobre 2024 di notifica della rideterminazione degli oneri di urbanizzazione con richiesta di corresponsione dell’importo di euro 110.145,07 e delle determine dirigenziali VII Direzione nn. 27-28 RG 1230- 1231 del 30 dicembre 2015, quest’ultime richiamate nella determina n. 106 del 15 ottobre 2024, ma non conosciute;
- nonché per l’accertamento e dichiarazione della correttezza degli oneri di urbanizzazione inizialmente determinati in euro 110.145,07 per il permesso di costruire n. 4/2021, interamente versati dalla società ricorrente che pertanto null’altro deve corrispondere al Comune.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Tremestieri Etneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Consigliera PA La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. della Sicilia – sezione staccata di Catania – ha respinto il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- S.r.l. per l’annullamento della nota di determinazione del responsabile V Direzione del Comune di Tremestieri Etneo suddetta con la quale sono stati rideterminati gli oneri di urbanizzazione da corrispondere per il permesso di costruire n. 4/2021 del 31 agosto 2021 rilasciatole per la realizzazione di un esercizio commerciale.
2. La sentenza impugnata così ricostruisce le premesse fattuali della vicenda:
« La società ricorrente, che svolge l’attività di vendita di complementi di architettura, ha rappresentato di aver acquistato nel 2020 un terreno sito nel Comune di Tremestieri Etneo, censito in catasto al foglio -OMISSIS-, ricadente in zona densamente edificata e urbanizzata, e di aver successivamente presentato al Comune resistente richiesta di permesso di costruire per la realizzazione, nella porzione edificabile del predetto terreno, di una costruzione ad uso commerciale - a tre elevazioni fuori terra ed una interrata, con superficie coperta mq 304,1; volumetria mc 3.318,4, superficie lorda di pavimento mq 667,60, - da adibire a spazio di vendita dei prodotti dalla stessa commercializzati.
Il Comune, istruita la pratica, ha rilasciato il permesso di costruire numero 4 del 31 agosto 2021, determinando il contributo dovuto dalla ricorrente in €. 29.017,31 per oneri di costruzione e €. 110.145,07 per oneri di urbanizzazione, in applicazione della tariffa di cui alla determina dirigenziale n. 27/2015 “per gli insediamenti commerciali e direzionali da realizzare nelle zone A e B” pari a euro 98,01 per mq di superficie lorda di pavimento .
Pagati integralmente gli oneri di urbanizzazione e costruzione, la società ricorrente ha iniziato i lavori il 28 aprile 2022, ultimandoli il 16 aprile 2024, come da relativa comunicazione di fine lavori, avviando infine l’attività commerciale.
Con determina n. 106 del 15/10/2024, tuttavia, il Comune ha provveduto alla rideterminazione in €. 220.290,14 degli gli oneri di urbanizzazione per l’intervento di cui al permesso di costruire n. 4/2021, rilevando che l’opera “ricade in zona territoriale omogenea D3 (D3-11), come da vigente PRG e pertanto la tariffa corretta da applicare per l’intervento in oggetto è pari a euro 196,02 per mq di superficie lorda di pavimento”. L’inziale determinazione degli oneri di urbanizzazione, invece, è stata ritenuta errata dal Comune in quanto eseguita applicando la tariffa di “euro 98,01 a mq di superficie lorda di pavimentazione, pari a quella prevista per “insediamenti commerciali e direzionali” da realizzare nelle zone A e B”».
3. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I) « errore in iudicando - violazione dell’articolo 7 della legge regionale 16/2016 e del d.m 1444/1968 – errata applicazione del PRG – violazione dei principi di parità di trattamento, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e violazione ed errata applicazione della determina dirigenziale del 30.12.2015 n 27 ».
II) « Errore in iudicando - in via subordinata - violazione principio del legittimo affidamento ed omessa pronuncia a) omessa pronuncia ».
III) Conseguentemente l’appellante ha chiesto al Giudice di appello di riconoscere la correttezza dell’importo inizialmente determinato per gli oneri di urbanizzazione in euro 110.145,07 per il permesso di costruire n. 4/2021 senza che sia dovuta alcuna integrazione o differenza, essendone stato pagato l’intero importo.
La censura denuncia un « manifesto errore di valutazione in cui è incorso il giudice di prime cure, avendo lo stesso considerato ai fini della pronuncia resa una sola delle note datate 28.09.2018 nonostante, come agevolmente si evince dagli atti depositati, si tratti di due provvedimenti distinti ed autonomi» .
4. Si è costituito nel presente giudizio il Comune di Tremestieri Etneo riproponendo in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposto in primo grado, in quanto la -OMISSIS- S.r.l. avrebbe dovuto impugnare anche il voto CRU n. 494 del 17 novembre 2005 e il voto CRU n. 74 del 10 agosto 2012 (confluiti nell’approvazione del PRG), nella parte in cui qualificano le zone D3 quali zone autonome, nonché lo stesso PRG in parte qua; ciò in quanto tale qualificazione, anche a volerla considerare come meramente formale (come sostenuto dall’appellante), le rende assoggettabili alle tariffe di cui alle determine nn. 27 e 28 del 30.12.2015.
Nel merito l’amministrazione appellata ha ribadito puntualmente le statuizioni del giudice di primo grado perché ritenuta in linea con la normativa in materia e con la normativa urbanistica dell’Ente.
5. Le parti hanno successivamente depositato le memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e la causa all’udienza pubblica del 26 marzo 2026 è stata trattenuta in decisione.
RI
6. Preliminarmente il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dal Comune di Tremestieri per non aver impugnato anche il voto CRU n. 494 del 17 novembre 2005 e il voto CRU n. 74 del 10 agosto 2012 (confluiti nell’approvazione del PRG), nella parte in cui qualificano le zone D3 quali zone autonome, nonché lo stesso PRG in parte qua , atteso che da detta qualificazione formale scaturisce l’assoggettabilità dell’area in questione alle tariffe di cui alle determine nn. 27 e 28 del 30 dicembre 2015.
Il Collegio ritiene che l’appellante non avesse motivo di impugnare i voti CRU, né le previsioni del PRG indicate dal Comune, atteso che proprio questi atti costituiscono i presupposti dai quali muovono i motivi dedotti in ricorso. L’appellante spiega, infatti, che le previsioni contenute nei voti del CRU, confluite nell’approvazione del PRG, provino che la cd “zona D3” non costituisce un’autonoma Zona Territoriale Omogenea D, ma più esattamente una specifica destinazione d’uso (cd sottozona) della Zona Territoriale Omogenea B)-Canalicchio in quanto ricadente all’interno della perimetrazione della stessa, in cui sono consentite la realizzazione di attrezzature d’uso collettivo con “esclusione delle residenziali”.
7. Il primo motivo di appello è fondato.
7.1. Il Collegio osserva che, in linea generale, in base ai principi elaborati dalla giurisprudenza, ciò che rileva ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è l’effettiva incidenza sul carico urbanistico derivante dall’attività edilizia.
Il Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6587, ha spigato che l’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Mentre gli oneri di urbanizzazione espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, il costo di costruzione si configura quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore. Con specifico riferimento agli oneri di urbanizzazione, « l’unico criterio per determinare se gli oneri siano dovuti o meno consiste nel carico urbanistico derivante dall’attività edilizia, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione, quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelli esistenti ».
Il pagamento degli oneri di urbanizzazione è strettamente connesso all’aumento del carico urbanistico determinato dal nuovo intervento, nella misura in cui da ciò deriva un incremento della domanda di servizi nella zona coinvolta dalla costruzione; del resto, gli oneri di urbanizzazione si caratterizzano per avere natura compensativa rispetto alle spese di cui l’Amministrazione si fa carico per rendere accessibile e pienamente utilizzabile un nuovo o rinnovato edificio, purché vi sia una nuova destinazione, dato che non può essere chiesto due volte il pagamento per gli stessi interventi di sistemazione e adeguamento del contesto urbanistico (Cons. Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2021, n. 1586).
Muovendo da questi principi, il Collegio ritiene che la sentenza di primo grado vada riformata, in quanto, ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione, risulta rilevante la circostanza che l’intervento edilizio realizzato dalla -OMISSIS- S.r.l. non abbia determinato un significativo aumento del carico urbanistico essendo stato realizzato in un contesto già interamente urbanizzato.
7.2. L’appellante deduce che la sentenza impugnata sia erronea nel ritenere legittima la rideterminazione degli oneri di urbanizzazione effettuata dal Comune che, preso atto che l’area oggetto dell’intervento ricade in zona D3, ha ritenuto che conseguentemente si debba applicare la tariffa prevista per le zone D (euro 196,02/mq), anziché quella applicata in sede di rilascio del permesso di costruire per gli insediamenti commerciali nelle zone A e B (euro 98,01/mq).
Tale conclusione sarebbe erronea per le seguenti ragioni:
a) Erronea qualificazione della zona D3 come autonoma ZTO commerciale.
La sentenza attribuisce alla classificazione D3 il valore di autonoma zona territoriale omogenea commerciale. Tuttavia, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, le ZTO costituiscono porzioni ampie e urbanisticamente omogenee del territorio comunale. Nel caso di specie il lotto ha dimensioni estremamente limitate (circa 1.000 mq), è inserito in un contesto completamente urbanizzato ed è circondato da aree classificate B1 e B3; la sigla D3, quindi, individuerebbe soltanto una specifica destinazione funzionale e non una autonoma zonizzazione territoriale;
b) Mancata considerazione del decreto regionale di approvazione del PRG.
La sentenza non ha valutato attentamente le risultanze delle considerazioni svolte in sede di approvazione regionale del PRG all’esito delle quali sono state eliminate le vere zone D commerciali previste ai margini del territorio comunale, mentre sono state mantenute esclusivamente le aree D3, di modesta estensione e inserite nel tessuto urbano esistente, destinate ad attività produttive di servizio al centro abitato. Pertanto, tali aree non costituiscono autonome ZTO commerciali;
c) Erronea valutazione dei parametri urbanistici e del carico urbanistico.
Il Tribunale ha sostenuto che per le aree D3 siano previsti parametri urbanistici più favorevoli tali da giustificare una tariffa più elevata. In realtà i parametri edilizi risultano analoghi o intermedi rispetto a quelli delle zone B limitrofe (B1 indice 3,00 mc/mq; B3 indice 2,00 mc/mq; D3 indice 2,5 mc/mq con esclusione dell’uso residenziale), sicché non sussisterebbe alcun maggior carico urbanistico tale da giustificare un diverso regime contributivo;
d) Erronea interpretazione del rapporto tra standard urbanistici e oneri di urbanizzazione.
La sentenza ha ritenuto irrilevante il richiamo all’art. 5 del D.M. 1444/1968. In realtà gli standard urbanistici sono direttamente correlati agli oneri di urbanizzazione, che rappresentano la partecipazione del privato ai costi delle opere necessarie. Pertanto, la riduzione degli standard prevista per gli insediamenti commerciali nelle zone A e B comporta necessariamente una corrispondente riduzione degli oneri;
e) Conseguente illegittimità della rideterminazione degli oneri.
All’esito delle suddette considerazioni, poiché l’area dell’intervento risulta inserita nel contesto urbanistico della ZTO B e non costituisce una autonoma zona commerciale, la tariffa originariamente applicata per gli insediamenti commerciali nelle zone A e B (euro 98,01/mq) era corretta, con conseguente illegittimità della rideterminazione operata dal Comune.
7.3. Alla luce del Decreto approvazione del PRG di Tremestieri Etneo n. 265/2012 dell'Assessorato Regionale nel quale sono confluiti i pareri del CRU, le zone D3 di Canalicchio risultano confermate in via di eccezione mediante un'attuazione diretta, nonostante lo stralcio della maggior parte delle zone D.
Il CRU, proprio perché ha ritenuto che dette aree sono costituite da lotti di dimensioni modeste e sono inserite in ambiti già urbanizzati, le ha qualificate D3 attribuendo a detta qualifica una natura di destinazione funzionale in contesto di zona B.
Detta Zona D3, pertanto, non coincide cona la "Zona D" classica secondo la normativa urbanistica italiana (art. 2 del D.M. 1444/1968), ovvero, una zona territoriale omogenea destinata a nuovi insediamenti per impianti industriali o a essi assimilati
Il CRU, infatti, ha stralciato quasi tutte le zone D del Comune di Tremestieri, trasformandole in verde agricolo, tranne alcune quali la zona in questione (D3 di Canalicchio) che ha ritenuto di mantenere per le sue “modeste dimensioni”, perché ricade in “ambiti già urbanizzati" e si attua per "intervento diretto" (senza bisogno di articolati piani di lottizzazione).
Sul punto il D.D.G. n. 265 che ha approvato il progetto di Piano Regolatore Generale del Comune appellato, adottato con atto Commissariale n. 1 del 16 febbraio 2011, richiama il parere del CRU reso con voto n. 74 del 10 agosto 2012 ove, precisamente al punto «6. Insediamenti produttivi e commerciali (Zone "D")», si legge espressamente: « In assenza dell'esito definitivo della Programmazione Urbanistica commerciale/produttiva adottata dal Consiglio Comunale ed in relazione alle rilevanti previsioni proposte, il piano rielaborato, per questo aspetto, non risulta esaminabile né, di conseguenza, possono essere compiutamente valutate le ricadute sull'assetto pianiticatorio generale. Nelle more le suddette zone assumono la classificazione del verde agricolo. In questa fase vengono confermate unicamente le previsioni delle zone D. 3 di Canalicchio e delle D.3.2 e D.3.3. (queste ultime complessivamente di circa 7 ha che potranno (essere) attuate secondo-le 22.3 della N.T.A ».
E, ancora al punto “11. Norme Tecniche di Attuazione”, «…si condividono le N.T.A. con le seguenti ulteriori precisazioni: …Zona D3 (art. 22.3): risulta impropria la dicitura “attrezzatura di interesse collettivo” (contemplate poi nell’art. 24-zona F2) in quanto detta z.t.o. è rivolta all’insediamento di attività produttive con molteplici funzioni con esclusione di quella residenziale. Stanti le modeste dimensioni delle aree con tale classificazione e l’ubicazione delle stesse in ambiti già urbanizzati, si condivide l’attuazione attraverso l’intervento diretto con le modalità di cui all’art. 22.3 delle N.T.A. ».
Ne deriva che, avendo il Comune applicato per detta area le tariffe della "Zona D", ha commesso un errore di classificazione, perché le infrastrutture in detta area già preesistono e il relativo costo è già stato pagato.
La zona di Canalicchio, come ammette il decreto regionale di approvazione del PRG e come si evince agevolmente dalle foto agli atti, è già urbanizzata ed è perciò erroneo caricare i proprietari delle dette aree degli oneri di urbanizzazione previsti per la Zona D (come se si trattasse di una nuova Zona D industriale), dove sono ancora da realizzare ampie strade e potenziati gli impianti di illuminazione e fognario per uso industriale.
Il decreto succitato ammette che la Zona D3 è rivolta ad attività produttive con "molteplici funzioni" (esclusa la residenza), ma la colloca in un contesto B; ne deriva che gli oneri di urbanizzazione previsti devono essere gli stessi di quelli previsti per le "zone di completamento" (Zona B) con la specifica destinazione commerciale. La stessa previsione che in detti fondi si possa costruire mediante "intervento diretto" conferma che non sono necessarie opere di urbanizzazione primaria a carico del comparto, tipiche delle zone D industriali.
Pertanto, la base tariffaria per detta area D3 deve essere quella originariamente applicata della Zona B, attesa la preesistente urbanizzazione del contesto e la circostanza conseguente che il Comune non sostiene costi maggiori per servire il lotto D3 rispetto al lotto B.
Il Comune, pretendendo di avvalersi per il computo degli oneri di urbanizzazione per detta zona D3 delle tabelle previste per la Zona D, in pratica ignora proprio le risultanze del decreto regionale che considera la natura eccezionale di detta area in quanto ricadente in un contesto già urbanizzato.
7.4. È erroneo anche l’assunto del Tar, laddove ha ritenuto che le aree D3 presentino parametri urbanistici più favorevoli tali da giustificare una tariffa più elevata.
Il Collegio, sul punto, condivide l’argomentare dell’appellante, in quanto i parametri edilizi previsti risultano analoghi o intermedi rispetto a quelli delle zone B limitrofe (B1 indice 3,00 mc/mq; B3 indice 2,00 mc/mq; D3 indice 2,5 mc/mq con esclusione dell’uso residenziale), sicché non sussiste alcun maggior carico urbanistico che possa giustificare un diverso regime per il pagamento degli oneri di urbanizzazione.
Più esattamente, gli oneri scaturiscono dal prodotto della superficie (o volumetria) per una tariffa prevista per ogni metro quadro o metro cubo per cui, se per la Zona D3 è prevista la possibilità di una maggiore costruzione rispetto a una Zona B, il contributo complessivo crescerà proporzionalmente all’aumentare dei metri quadrati o metri cubi. Ciò detto, l’aumento anche della "tariffa base" comporterebbe una violazione del principio di proporzionalità, proprio perché per il medesimo vantaggio edificatorio si pagherebbe il doppio, considerato l’effettivo carico urbanistico che l’edificio realizzato dall’appellante genera su un’area già urbanizzata.
Appare perciò condivisibile per il Collegio quanto sostenuto dall’appellante, ovvero che l’applicazione di una tariffa "D" a un lotto che dal punto di vista urbanistico è inserito in un contesto "B" crei una discriminazione economica. Da tale erronea applicazione della detta tariffa scaturisce che due operatori economici che aprono due attività commerciali identiche su lotti confinanti sarebbero costretti a pagare somme totalmente diverse per via del mero dato formale scaturente dalla qualificazione come D3 o B della lora area, nonostante entrambi utilizzino le stesse strade, gli stessi parcheggi e le stesse reti fognarie della frazione di Canalicchio.
8. Il secondo motivo di appello resta assorbito dall’accoglimento del primo.
Si evidenzia, comunque, che la sentenza appellata, nella parte in cui ha respinto il motivo col quale l’odierno appellante lamentava l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del legittimo affidamento che sosteneva avere maturato, è corretta considerato anche quanto sancito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.12 del 2018 dell’Adunanza plenaria.
Il Consiglio di Stato, con detta sentenza, ha fissato alcuni principi di diritto rilevanti in questa sede: « Gli atti con i quali la pubblica amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante la sua onerosità, nell’ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico e soggetta, in quanto tale, al termine di prescrizione decennale, sicché ad essi non possono applicarsi né la disciplina dell’autotutela dettata dall’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 né, più in generale, le disposizioni previste dalla stessa legge per gli atti provvedimentali manifestazioni di imperio. La pubblica amministrazione, nel corso di tale rapporto, può pertanto sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo di tale contributo, in principio erroneamente liquidato, richiedendone o rimborsandone a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza, mentre per parte sua il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, munito di giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., nel medesimo termine di dieci anni, anche con un’azione di mero accertamento ».
La stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria ha chiarito che « quanto alle regole privatistiche concretamente applicabili al rapporto obbligatorio di cui si discute, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della l. n. 241 del 1990, ritiene che la disciplina dell’errore riconoscibile, di cui all’art. 1431 c.c., non sia applicabile all’atto con il quale la pubblica amministrazione ridetermini l’importo del contributo ben potendosi ipotizzare che l’eventuale errore dell’Amministrazione sia riconoscibile dal privato che invece con l’ordinaria diligenza, richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c., può e deve controllare l’esattezza delle operazioni di calcolo sin dal primo atto di loro determinazione ».
Il Collegio condivide, quindi, l’assunto del Tar secondo il quale sul piano generale i provvedimenti di determinazione dei parametri di calcolo e della conseguente quantificazione degli oneri di urbanizzazione non hanno natura costitutiva, ma sono atti di natura meramente ricognitiva attenendosi a un rapporto paritetico tra amministrazione e privato il cui contenuto discende direttamente dalla legge.
Più in particolare, la pretesa azionata dal Comune, per il carattere imperativo della norma (finalizzata alla corretta gestione del territorio comunale e, quindi, alla tutela dell’interesse pubblico collettivo) impinge in diritti che non sono nella disponibilità dell’Ente, nel senso che non potrebbe l’amministrazione rinunciare al credito o al suo conguaglio dovuto per legge, né concordarne una misura diversa da quella corrispondente ai parametri deliberati.
Non vi è, pertanto, una lesione di situazioni già consolidate.
L’adeguamento operato dal Comune ha riguardato la corretta applicazione di elementi già presenti e certi al momento del rilascio del titolo edilizio, per cui ha come unico limite la prescrizione decennale non maturata nel caso di specie.
Detto argomentare resta valido, ma ininfluente nel caso di specie nel quale il Comune ha rideterminato gli oneri di urbanizzazione in modo errato e illegittimo.
9. L’appello va pertanto accolto nei limiti suddetti.
Ne deriva che l’importo inizialmente determinato per gli oneri di urbanizzazione in euro 110.145,07 per il permesso di costruire n. 4/2021 rilasciato alla società appellante è corretto, senza che sia dovuta alcuna integrazione o differenza.
10. Le spese del doppio grado possono essere compensate tra le parti, tenuto conto dei giusti motivi della novità della questione e della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, accoglie l’appello nei sensi e limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma l’impugnata sentenza accoglie il ricorso di primo grado negli stessi sensi e limiti.
Spese del doppio grado compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento della denominazione delle parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER de CI, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
PA La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| PA La AN | ER de CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.