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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/05/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1016/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1016/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosima Damiana Baccaro, presso il cui studio è elettivamente
[...] domiciliata in Ostuni (BR), via A. Diaz n.130
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gozzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Plenteda in Lecce, via Corrado Giaquinto n. 5/B
APPELLATA
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate, all'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*******
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
(deceduto in data 7/12/2007), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi l' Persona_1 [...] al fine di sentirne accertare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. Controparte_1 ed extracontrattuale ex artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. in ragione della condotta della struttura sanitaria e dei medici ivi operanti, consistente nel non aver adeguatamente eseguito le prestazioni cui erano chiamati, così determinando, per il paziente , una mancata e tempestiva diagnosi del tumore di cui è Persona_1 risultato poi affetto, l'omissione e la mancanza di cure e terapie adeguate, la perdita di chance di vita, le sofferenze terminali e, poi, il suo decesso e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di cui all'esito della richiesta CTU medica e contabile e/o in quella ritenuta di giustizia. Part Ritualmente costituitasi, la preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni pretesi dalle attrici iure proprio e dunque a norma dell'art. 2043 c.c. Nel merito, Part chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, evidenziando che la responsabilità dell' era da escludersi, poiché la condotta dei medici della struttura sanitaria era conforme alle buone pratiche cliniche ed assistenziali.
Intervenuti nel giudizio , e (rispettivamente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 moglie e figli di ), istruita la causa tramite prova per testi ed espletamento di CTU medico- Persona_1 legale, il Tribunale, all'udienza del 30.10.2023 con sent. n. 1521 (pubblicata il 06/11/2023), rigettava le domande degli attori e degli interventori in quanto non adeguatamente provate in relazione al danno evento, in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria ed in quanto, per altro verso, avrebbe dovuto ritenersi che la struttura sanitaria convenuta abbia fornito la prova dell'esistenza di una causa inevitabile (e dunque “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 c.c.) comportante la impossibilità di eseguire la prestazione in modo da evitare l'evento lamentato.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con atto ritualmente depositato si è costituita l' contestando l'ex adverso dedotto e Controparte_5 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 11.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che con note scritte del 06.02.2025 a firma congiunta, i procuratori costituiti hanno dato atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025 i procuratori delle parti hanno ribadito l'intervenuto accordo transattivo, chiedendo congiuntamente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nella specie è quindi cessata la materia del contendere, in quanto è sopravvenuta una situazione che, eliminando le ragioni della lite, ha fatto venir meno l'interesse ad ottenere una decisione di merito.
La cessazione della materia del contendere, realizzando, in sostanza, un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, debba essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come per le altre ipotesi di estinzione del giudizio previste espressamente dalla legge (artt. 307, ult. comma, e 359 c.p.c.).
Va dunque dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1521/2023 Controparte_1 del 06/11/2023, così provvede: dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Presidente est.
Antonio Francesco Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Seconda civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente rel.
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Dott. Giovanni Surdo - Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1016/2023 del Ruolo Generale, promossa da
(C.F. , in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Cosima Damiana Baccaro, presso il cui studio è elettivamente
[...] domiciliata in Ostuni (BR), via A. Diaz n.130
APPELLANTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Virginia Gozzi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Raffaele Plenteda in Lecce, via Corrado Giaquinto n. 5/B
APPELLATA
CONCLUSIONI
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c., da intendersi qui integralmente riportate, all'udienza dell'11.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
(deceduto in data 7/12/2007), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi l' Persona_1 [...] al fine di sentirne accertare la responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c. Controparte_1 ed extracontrattuale ex artt. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. in ragione della condotta della struttura sanitaria e dei medici ivi operanti, consistente nel non aver adeguatamente eseguito le prestazioni cui erano chiamati, così determinando, per il paziente , una mancata e tempestiva diagnosi del tumore di cui è Persona_1 risultato poi affetto, l'omissione e la mancanza di cure e terapie adeguate, la perdita di chance di vita, le sofferenze terminali e, poi, il suo decesso e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di cui all'esito della richiesta CTU medica e contabile e/o in quella ritenuta di giustizia. Part Ritualmente costituitasi, la preliminarmente eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. del diritto al risarcimento dei danni pretesi dalle attrici iure proprio e dunque a norma dell'art. 2043 c.c. Nel merito, Part chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, evidenziando che la responsabilità dell' era da escludersi, poiché la condotta dei medici della struttura sanitaria era conforme alle buone pratiche cliniche ed assistenziali.
Intervenuti nel giudizio , e (rispettivamente Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 moglie e figli di ), istruita la causa tramite prova per testi ed espletamento di CTU medico- Persona_1 legale, il Tribunale, all'udienza del 30.10.2023 con sent. n. 1521 (pubblicata il 06/11/2023), rigettava le domande degli attori e degli interventori in quanto non adeguatamente provate in relazione al danno evento, in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità sanitaria ed in quanto, per altro verso, avrebbe dovuto ritenersi che la struttura sanitaria convenuta abbia fornito la prova dell'esistenza di una causa inevitabile (e dunque “causa non imputabile” di cui all'art. 1218 c.c.) comportante la impossibilità di eseguire la prestazione in modo da evitare l'evento lamentato.
Avverso la sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con atto ritualmente depositato si è costituita l' contestando l'ex adverso dedotto e Controparte_5 chiedendo l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Sulle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nei termini concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 11.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che con note scritte del 06.02.2025 a firma congiunta, i procuratori costituiti hanno dato atto che nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con le note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11.03.2025 i procuratori delle parti hanno ribadito l'intervenuto accordo transattivo, chiedendo congiuntamente di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Nella specie è quindi cessata la materia del contendere, in quanto è sopravvenuta una situazione che, eliminando le ragioni della lite, ha fatto venir meno l'interesse ad ottenere una decisione di merito.
La cessazione della materia del contendere, realizzando, in sostanza, un'ipotesi di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale, debba essere dichiarata con sentenza dal Collegio, come per le altre ipotesi di estinzione del giudizio previste espressamente dalla legge (artt. 307, ult. comma, e 359 c.p.c.).
Va dunque dichiarata l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1521/2023 Controparte_1 del 06/11/2023, così provvede: dichiara l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 17.04.2025.
Il Presidente est.
Antonio Francesco Esposito