Art. 4. 1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.