Versione
14 marzo 1992
14 marzo 1992
Art. 4. 1. Le denominazioni di origine controllata degli oli vergini ed extravergini di oliva sono riservate agli oli che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata, la delimitazione della relativa zona di produzione e di trasformazione e l'approvazione del disciplinare di produzione vengono effettuati contemporaneamente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere del Comitato nazionale di cui all'articolo 14.
3. Il decreto di cui al comma 2 determina la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione.
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2014, n. 757Provvedimento: […] Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 17 del Regolamento (C.E.E.) n. 2081 del Consiglio del 14 luglio 1997; art. 4 Legge 5 febbraio 1992 n. 169; artt. 3 e 17 del Regolamento (CE) del Consiglio 20 marzo 2006 n. 510; art. 4 Regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002.Leggi di più...
- menzioni geografiche aggiuntive·
- art. 17 Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio·
- violazione del giusto procedimento·
- commercializzazione dei prodotti agroalimentari·
- disciplinare di produzione·
- Regolamento (CE) n. 510/2006·
- interesse ad agire·
- Regolamento (CE) n. 1019/2002·
- tutela del consumatore·
- eccesso di potere·
- indicazione geografica protetta (IGP)·
- compatibilità tra DOP e IGP·
- denominazione di origine protetta (DOP)