TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/12/2024, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
RG 2262 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA Parte_1
e da con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA Parte_2
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 10 dicembre la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
i ricorrenti: - La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 ed avrà residenza stabile presso la madre;
i genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato Per_1 mattina alla domenica sera, tre giorni durante le vacanze natalizie, due giorni durante le vacanze pasquali ed un periodo durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile di euro 200,00, da versarsi, a Per_1 mezzo ricarica PostePay ripetitivo, entro il giorno 20 di ciascun mese a far data dal corrente mese di ottobre;
detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; - Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 5 gg pagina 1 di 2 dalla comunicazione di spesa;
- Il padre, per il periodo di 20 mesi, a far data dal mese di ottobre 2024, e fino al mese di maggio 2026, si obbliga a versare alla madre la ulteriore somma di euro 50,00 al mese, a titolo di restituzione di spese dalla seconda sostenute nell'interesse della figlia - l'Assegno Unico verrà percepito in via esclusiva dalla Per_1 madre, quale integrazione della somma posta a carico del padre per contributo al mantenimento della minore;
- Spese legali compensate.
il PM: venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio Per_1 il 29 ottobre 2019;
rilevato che le condizioni concordate, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore ed idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, debbono essere fatte proprie dal Tribunale;
rilevato altresì che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della tenera età;
ritenuto quindi che, in conformità all'avviso del PM, può provvedersi nei termini di cui al dispositivo;
P.Q.M.
dispone in conformità alle conclusioni riportate in epigrafe.
Ferrara, 10 dicembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA Parte_1
e da con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA Parte_2
con l'intervento del PM
avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale all'udienza del 10 dicembre la causa è stata rimessa in decisione al Collegio sulle conclusioni precisate dalla parti nel seguente modo:
i ricorrenti: - La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 ed avrà residenza stabile presso la madre;
i genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé la minore un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato Per_1 mattina alla domenica sera, tre giorni durante le vacanze natalizie, due giorni durante le vacanze pasquali ed un periodo durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
- Il padre si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento della somma mensile di euro 200,00, da versarsi, a Per_1 mezzo ricarica PostePay ripetitivo, entro il giorno 20 di ciascun mese a far data dal corrente mese di ottobre;
detta somma sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT; - Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia minore saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo adottato dal
Tribunale di Ferrara e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute entro 5 gg pagina 1 di 2 dalla comunicazione di spesa;
- Il padre, per il periodo di 20 mesi, a far data dal mese di ottobre 2024, e fino al mese di maggio 2026, si obbliga a versare alla madre la ulteriore somma di euro 50,00 al mese, a titolo di restituzione di spese dalla seconda sostenute nell'interesse della figlia - l'Assegno Unico verrà percepito in via esclusiva dalla Per_1 madre, quale integrazione della somma posta a carico del padre per contributo al mantenimento della minore;
- Spese legali compensate.
il PM: venga accolto l'accordo raggiunto dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che i ricorrenti hanno presentato ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata fuori dal matrimonio Per_1 il 29 ottobre 2019;
rilevato che le condizioni concordate, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della minore ed idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali, debbono essere fatte proprie dal Tribunale;
rilevato altresì che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e della tenera età;
ritenuto quindi che, in conformità all'avviso del PM, può provvedersi nei termini di cui al dispositivo;
P.Q.M.
dispone in conformità alle conclusioni riportate in epigrafe.
Ferrara, 10 dicembre 2024
il presidente estensore
Stefano Scati
pagina 2 di 2