Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 529
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione per omissione confutazione motivi di appello

    La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta carente, apodittica e avulsa dalle deduzioni difensive riguardo all'elemento psicologico del reato di calunnia. La Corte non si è confrontata adeguatamente con le argomentazioni difensive relative alla ricostruzione dei fatti e alle lesioni subite dall'imputato, valorizzando erroneamente la qualifica di carabiniere dell'imputato ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico.

  • Accolto
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto

    La Corte di appello non si è confrontata con l'obiezione sollevata nei motivi di appello riguardo al diverso svolgimento dei fatti e alla percezione soggettiva dell'imputato, che incide sull'elemento psicologico del reato di calunnia e sul suo presupposto materiale. L'accertamento dei fatti e delle circostanze denunciate, soprattutto in relazione alle fasi di ammanettamento e successive, con riguardo alle lesioni documentate e alle riprese filmate, è stato pretermesso.

  • Altro
    Mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche

    Il motivo di ricorso sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è assorbito dalla definizione del giudizio di responsabilità dell'imputato.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla condanna alle spese processuali del grado di appello

    I ricorsi delle parti civili sulla omessa liquidazione delle spese processuali del grado di appello sono fondati, poiché in presenza di una riforma del solo trattamento sanzionatorio, l'omessa liquidazione non è giustificata da ragioni di soccombenza. Le spese processuali dovranno essere liquidate dalla Corte di appello.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla condanna alle spese processuali del grado di appello

    I ricorsi delle parti civili sulla omessa liquidazione delle spese processuali del grado di appello sono fondati, poiché in presenza di una riforma del solo trattamento sanzionatorio, l'omessa liquidazione non è giustificata da ragioni di soccombenza. Le spese processuali dovranno essere liquidate dalla Corte di appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 529
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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