CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. VI AU RT, nato a [...] il [...] nonché dalle parti civili: 2. RA NG, nato a [...] il [...] 3. ET CO SE, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: VI AU RT, sopra generalizzato avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di AU RT VI e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili sulle spese processuali, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la determinazione;
72--) Penale Sent. Sez. 6 Num. 529 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 26/11/2025 sentite le conclusioni dell'avvocato Pietro ET, in difesa delle parti civili NG RA e CO SE ET, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di dell'imputato, depositando conclusioni scritte e nota spese, e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili;
sentite le conclusioni dell'avvocato Giovanni Passalacqua, in sostituzione dell'avvocato SE Milicia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del VI al quale si è riportato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6 marzo 2025, ha confermato la condanna di AU RT VI per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 81, 337 cod. pen.), lesioni aggravate (artt. 81, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5 cod. pen.), danneggiamento aggravato (artt. 635, comma 2, in relazione all'art. 625 n. 7, cod. pen.), calunnia (artt. 61, n. 2, 368, cod. pen.), fatti accertati Messina 18 febbraio 2019. La Corte ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, consistenti nel risarcimento dei danni in favore delle parti civili CO SE ET e NG RA, danni da liquidarsi in separata sede in solido con il Ministero della difesa e al pagamento di una provvisionale, liquidata in euro 5000 ciascuno. 2. L'imputato, carabiniere, la sera del 2 febbraio 2019 alle ore 0.40 e ss. veniva controllato dai militari in servizio presso la Stazione di Messina, allertati dalla segnalazione di comuni cittadini sulla presenza di una persona armata di pistola e in stato di ubriachezza in una locale strada cittadina. I militari intervenuti avevano tentato di farsi consegnare i documenti dalla persona controllata che aveva consegnato il tesserino di servizio, constatando che si trattava di persona in evidente stato di ubriachezza. E' certo, anche alla stregua della irrevocabilità della condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, che, nel corso della identificazione, il VI aveva reagito con azioni violente che avevano reso necessario l'ammanettamento quando, con atteggiamento di sfida, aveva tentato di recuperare la pistola che, inizialmente, aveva appoggiato pianale della vettura ingenerando nei militari un fondato timore per la propria ed altrui incolumità, circostanza che aveva costretto i carabinieri operanti a richiedere l'intervento di una seconda pattuglia. Le azioni violente dell'imputato avevano cagionato lesioni ed ecchimosi agli operanti, anche mentre veniva accompagnato in caserma, quando aveva sferrato dei calci contro il finestrino posteriore lato sinistro dell'auto di servizio, frantumandolo. 2 L'imputato, sette giorni dopo i fatti, aveva presentato una denuncia-querela contro i carabinieri, da qui la condanna per il reato di calunnia. Nella contestazione di tale reato si dà atto che l'imputato, al fine di garantirsi l'impunità dei delitti di resistenza e lesioni, aveva incolpato i carabinieri di averlo malmenato pur essendo consapevole della loro innocenza, omettendo volontariamente di riferire che questi ultimi avevano tentato di fermarlo mentre cercava di recuperare la propria arma. 3.AU RT VI propone ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza in relazione al reato di calunnia. Denuncia: Motivo 1: erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod. pen.) e carenza di motivazione per la radicale omissione della confutazione dei motivi di appello che contestavano la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia. La sentenza impugnata ha esaminato in termini sommari l'elemento psicologico del reato ma trascurando l'accertamento delle condizioni di fatto che erano state oggetto di denuncia e la loro rispondenza al vero, poiché l'imputato, producendo anche una consulenza medica che ne riscontrava le lesioni subite (la rottura del polso sinistro;
la frattura delle ossa nasali e ulteriori lesioni refertate sia presso l'ospedale di Piemonte di Messina e presso quello di Gioia Tauro) aveva contestato le modalità di comportamento degli agenti successive all' ammanettamento e alla immobilizzazione e quindi non le circostanze relative al reato di resistenza, ma la vera e propria aggressione e l'ingiustificato e violento pestaggio di cui era stato vittima, dopo la cessazione della resistenza e mentre si trovava ammanettato tanto da essere lasciato, per ore, sul selciato, nudo e dolorante e poi, nonostante il dolore, ammanettato e accompagnato in caserma e non in ospedale. Motivo 2: violazione di legge (art. 51 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto per l'omessa analisi sulla proporzione della condotta, ritenuta calunniosa, rispetto alle facoltà connesse all'esercizio del diritto di difesa essendo indagato per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento. Sul punto il ricorrente si riservava di produrre motivi aggiunti. Motivo 3: violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte che ha valorizzato la estrema gravità dei fatti e la circostanza che in occasione dei fatti fosse ubriaco ma si tratta di un argomento che, valorizzando proprio le condizioni personali dell'a gente al momento del fatto, non fa che duplicare il giudizio di gravità. 3 I motivi di ricorso sono stati ribaditi con i motivi aggiunti depositati in vista della trattazione dell'odierna udienza 4.Propongono ricorso, con motivi comuni, anche le parti civili per omessa pronuncia sulla condanna alle spese processuali del grado di appello in presenza di conclusioni scritte e deposito di nota spese di cui si dà atto a pag. 2 del verbale di udienza del 26 marzo 2025. La sentenza impugnata è, pertanto, emessa in violazione di legge (art. 541, cod. pen.), violazione che non è emendabile mediante la mera procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso di AU RT VI il cui accoglimento comporta l'annullamento della sentenza impugnata. E' fondato, con le precisazioni che seguono, anche il comune motivo di ricorso delle parti civili. 2.11 ricorso di AU RT VI attiene alla condanna per il reato di calunnia in danno dei carabinieri RT RA e CO SE ET. Il VI aveva proposto una denuncia contro gli agenti che la notte del 2 febbraio 2019 avevano eseguito il suo arresto, denuncia nella quale, secondo la prospettazione accusatoria, al fine di garantirsi l'impunità dei reati di resistenza e lesioni, aveva incolpato i carabinieri di averlo malmenato pur essendo consapevole della loro innocenza, omettendo volontariamente di riferire che questi ultimi avevano tentato di fermarlo mentre cercava di recuperare la propria arma. L'aspetto problematico nel caso in esame, pur in presenza della intervenuta irrevocabilità della condanna per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento, concerne la motivazione della sentenza impugnata sul punto della ritenuta sussistenza del reato di calunnia in relazione alle questioni che l'imputato aveva proposto con i motivi di appello che, muovendo dalla ricostruzione dei fatti, avevano contestato la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di calunnia. Il tema è collegato, altresì, alla individuazione dei limiti entro i quali l'imputato, nel negare la verità delle accuse a proprio carico, possa esercitare il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. e, quindi, con la necessità di verificare 4 se l'accusa implicita di reati commessi ai danni dei suoi accusatori, costituisca una conseguenza non voluta e soltanto indiretta della linea difensiva prescelta. 3.La motivazione svolta dalla sentenza impugnata - diffusa nell'esame dei motivi di appello che l'imputato aveva proposto in relazione ai reati di resistenza, lesioni e danneggiamento - è carente, apodittica e avulsa dalle deduzioni difensive quando i giudici passano ad esaminare il reato di calunnia, con argomentazioni che ricalcano, per rinvio, la descrizione delle condotte di resistenza, lesioni e danneggiamento ascritte al VI. In particolare, sul punto dell'esame delle deduzioni difensive svolte in relazione all'elemento psicologico del reato di calunnia, la sentenza impugnata ritiene che "l'imputato, il quale ha narrato nei particolari la sua versione dei fatti, non poteva che essere pienamente consapevole dell'innocenza dei colleghi", dopo aver rilevato che "qualora si fosse trattato di un privato cittadino, il dubbio sulla consapevolezza dell'innocenza degli incolpati avrebbe potuto essere valutato, dal momento che il privato cittadino, senza comprendere a pieno le ragioni, avrebbe potuto percepire l'atteggiamento adottato dalle forze dell'ordine come un atteggiamento violento e ingiustificato. Invece, in capo all'imputato, in qualità di Carabiniere, pienamente consapevole proprio in virtù della propria qualifica della necessarietà delle modalità di intervento da adottare in determinate circostanze come quella in esame, al fine primario di mettere in sicurezza non solo sé stessi ma anche la pubblica incolumità, non può configurarsi alcun dubbio circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato" (pag.4). La motivazione risulta carente e non si confronta con le argomentazioni svolte nei motivi di appello - riprodotti nell'odierno ricorso - che investivano la ricostruzione dei fatti sottolineando la gravità delle modalità costrittive dell'operazione, durante le quali il VI aveva riportato lesioni personali ai polsi e al volto, modalità che, secondo il VI, integravano reati commessi dagli agenti ai propri danni. Nella prospettazione difensiva la ricostruzione delle modalità dell'operazione incidevano sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, un tema, questo, reso vieppiù complesso perché strutturalmente correlato, nella prospettazione fattane con la denuncia, all'esercizio del diritto di difesa del VI, anche se non oggetto dei motivi di appello (e dedotto solo con l'odierno ricorso). 4.In materia di calunnia, per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la persona offesa dal reato, pur essendo consapevole della sua innocenza. 5 Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi, Rv. 236448), è necessario, perché si configuri il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione). Si è, inoltre, affermato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, Con maggiore pertinenza, avuto riguardo al tema oggetto del ricorso, si è precisato che in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga, Rv. 261648 - 01). Può, in altre parole, affermarsi che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione è idonea a connotare in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, di per sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. 5.La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente e, comunque, illogica nella parte in cui ricostruisce l'elemento soggettivo del reato di calunnia sulla qualifica di carabiniere del VI, pur dando atto che, un comune cittadino, avrebbe potuto percepire l'atteggiamento adottato dalle forze dell'ordine come un atteggiamento violento e ingiustificato. 6 L'indagine sull'elemento psicologico del reato non può che essere incentrata sulle valutazioni soggettive dell'agente e non si risolve sulla base di valutazioni che possono essere compiute dall'agente modello - come in materia di colpa, ai fini della prevedibilità dell'evento -, tanto è vero che, secondo la giurisprudenza richiamata, l'indagine sulla sussistenza del dolo comporta una verifica che coinvolga la natura fraudolenta delle allegazioni o una ricostruzione consapevolmente forzata degli avvenimenti nella narrazione compiuta, accertamento che, nella vicenda in esame, doveva necessariamente confrontarsi con l'articolata dinamica dei fatti denunciati dal VI e che si erano protratti per un tempo non breve. Le funzioni di carabiniere svolte dal VI, valorizzate nella sentenza impugnata ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non appaiono idonee a giustificare, al di là del ragionevole dubbio, la consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate, tenuto conto che la stessa Corte di merito ha dato atto che le medesime circostanze sarebbero state tali da ingenerare dubbi condivisibili sulla consapevolezza della innocenza delle persone accusate, in un comune cittadino. 6.La valutazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha esaminato i fatti soffermandosi sulla fase inziale dell'opposizione del VI agli agenti, non si è, invece, confrontata con l' obiezione sollevata nei motivi di appello che insistevano sul diverso svolgimento dei fatti - anche con l'odierno ricorso l'imputato insiste sull'assenza dell'elemento oggettivo del reato - ponendo, tuttavia, una questione che involge quella dell'elemento psicologico del reato di calunnia in relazione soggettiva percezione che ne aveva avuto il VI nel corso della lunga operazione, trasponendoli, poi, nella denuncia. La necessità di tale accertamento, pur in presenza del giudicato formatosi sui reati di resistenza e lesioni, impone al giudice del merito l'esame dei fatti e delle circostanze già oggetto della denuncia del VI, e richiamati nei motivi di appello, soprattutto in relazione alle fasi di esecuzione dell'annmanettamento e in quelle successive, avuto riguardo alla presenza delle documentate lesioni sulla persona del VI e alle risultanze delle riprese filmate, aspetti, questi, del tutto pretermessi nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di merito ai fini dell'esame dell'elemento piscologico del reato di calunnia e del suo presupposto materiale, costituito dalla narrazione che ne aveva compiuto il VI nella denuncia. A tal proposito va, infine, rilevato, che se è vero che nei motivi di appello non era espressamente posto il tema della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa - tema, invero, richiamato solo nell'odierno ricorso - nondimeno va ribadito che 7 al tema dell'elemento psicologico del reato, non è estraneo quello della effettiva portata della denuncia proposta, al fine di verificare se l'accusa implicita di reati commessi dai suoi accusatori possa costituire una conseguenza non voluta, e soltanto indiretta, della linea difensiva prescelta dall'imputato. Tali aspetti, esaminando l'impugnazione di merito, la Corte di appello, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati in materia di elemento psicologico del reato e delle modalità del suo accertamento. 7. E' assorbito, il motivo di ricorso sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che consegue alla definizione del giudizio di responsabilità dell'imputato, della gravità del fatto e della capacità a delinquere che esso denota. 8.1 ricorsi delle parti civili, sulla omessa liquidazione delle spese processuali del grado di appello, sono fondati poiché, in presenza di statuizione di riforma del solo trattamento sanzionatorio, l'omessa liquidazione non è giustificata da valutazioni riconducibili a ragioni di soccombenza, neppure parziali. Con riferimento a tale fase le spese processuali dovranno, pertanto, essere liquidate dalla Corte di appello. Non spettano, invece, alle ricorrenti, per la intervenuta soccombenza implicita nell'annullamento della sentenza di condanna a carico del VI in relazione al reato di calunnia, le spese del presente grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 26 novembre 2025 La Consigliera relatrice Il Prés, dente
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso di AU RT VI e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili sulle spese processuali, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la determinazione;
72--) Penale Sent. Sez. 6 Num. 529 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 26/11/2025 sentite le conclusioni dell'avvocato Pietro ET, in difesa delle parti civili NG RA e CO SE ET, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di dell'imputato, depositando conclusioni scritte e nota spese, e ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi delle parti civili;
sentite le conclusioni dell'avvocato Giovanni Passalacqua, in sostituzione dell'avvocato SE Milicia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del VI al quale si è riportato. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 6 marzo 2025, ha confermato la condanna di AU RT VI per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 81, 337 cod. pen.), lesioni aggravate (artt. 81, 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5 cod. pen.), danneggiamento aggravato (artt. 635, comma 2, in relazione all'art. 625 n. 7, cod. pen.), calunnia (artt. 61, n. 2, 368, cod. pen.), fatti accertati Messina 18 febbraio 2019. La Corte ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione e ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado, consistenti nel risarcimento dei danni in favore delle parti civili CO SE ET e NG RA, danni da liquidarsi in separata sede in solido con il Ministero della difesa e al pagamento di una provvisionale, liquidata in euro 5000 ciascuno. 2. L'imputato, carabiniere, la sera del 2 febbraio 2019 alle ore 0.40 e ss. veniva controllato dai militari in servizio presso la Stazione di Messina, allertati dalla segnalazione di comuni cittadini sulla presenza di una persona armata di pistola e in stato di ubriachezza in una locale strada cittadina. I militari intervenuti avevano tentato di farsi consegnare i documenti dalla persona controllata che aveva consegnato il tesserino di servizio, constatando che si trattava di persona in evidente stato di ubriachezza. E' certo, anche alla stregua della irrevocabilità della condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, che, nel corso della identificazione, il VI aveva reagito con azioni violente che avevano reso necessario l'ammanettamento quando, con atteggiamento di sfida, aveva tentato di recuperare la pistola che, inizialmente, aveva appoggiato pianale della vettura ingenerando nei militari un fondato timore per la propria ed altrui incolumità, circostanza che aveva costretto i carabinieri operanti a richiedere l'intervento di una seconda pattuglia. Le azioni violente dell'imputato avevano cagionato lesioni ed ecchimosi agli operanti, anche mentre veniva accompagnato in caserma, quando aveva sferrato dei calci contro il finestrino posteriore lato sinistro dell'auto di servizio, frantumandolo. 2 L'imputato, sette giorni dopo i fatti, aveva presentato una denuncia-querela contro i carabinieri, da qui la condanna per il reato di calunnia. Nella contestazione di tale reato si dà atto che l'imputato, al fine di garantirsi l'impunità dei delitti di resistenza e lesioni, aveva incolpato i carabinieri di averlo malmenato pur essendo consapevole della loro innocenza, omettendo volontariamente di riferire che questi ultimi avevano tentato di fermarlo mentre cercava di recuperare la propria arma. 3.AU RT VI propone ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza in relazione al reato di calunnia. Denuncia: Motivo 1: erronea applicazione della legge penale (art. 368 cod. pen.) e carenza di motivazione per la radicale omissione della confutazione dei motivi di appello che contestavano la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di calunnia. La sentenza impugnata ha esaminato in termini sommari l'elemento psicologico del reato ma trascurando l'accertamento delle condizioni di fatto che erano state oggetto di denuncia e la loro rispondenza al vero, poiché l'imputato, producendo anche una consulenza medica che ne riscontrava le lesioni subite (la rottura del polso sinistro;
la frattura delle ossa nasali e ulteriori lesioni refertate sia presso l'ospedale di Piemonte di Messina e presso quello di Gioia Tauro) aveva contestato le modalità di comportamento degli agenti successive all' ammanettamento e alla immobilizzazione e quindi non le circostanze relative al reato di resistenza, ma la vera e propria aggressione e l'ingiustificato e violento pestaggio di cui era stato vittima, dopo la cessazione della resistenza e mentre si trovava ammanettato tanto da essere lasciato, per ore, sul selciato, nudo e dolorante e poi, nonostante il dolore, ammanettato e accompagnato in caserma e non in ospedale. Motivo 2: violazione di legge (art. 51 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto per l'omessa analisi sulla proporzione della condotta, ritenuta calunniosa, rispetto alle facoltà connesse all'esercizio del diritto di difesa essendo indagato per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento. Sul punto il ricorrente si riservava di produrre motivi aggiunti. Motivo 3: violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte che ha valorizzato la estrema gravità dei fatti e la circostanza che in occasione dei fatti fosse ubriaco ma si tratta di un argomento che, valorizzando proprio le condizioni personali dell'a gente al momento del fatto, non fa che duplicare il giudizio di gravità. 3 I motivi di ricorso sono stati ribaditi con i motivi aggiunti depositati in vista della trattazione dell'odierna udienza 4.Propongono ricorso, con motivi comuni, anche le parti civili per omessa pronuncia sulla condanna alle spese processuali del grado di appello in presenza di conclusioni scritte e deposito di nota spese di cui si dà atto a pag. 2 del verbale di udienza del 26 marzo 2025. La sentenza impugnata è, pertanto, emessa in violazione di legge (art. 541, cod. pen.), violazione che non è emendabile mediante la mera procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso di AU RT VI il cui accoglimento comporta l'annullamento della sentenza impugnata. E' fondato, con le precisazioni che seguono, anche il comune motivo di ricorso delle parti civili. 2.11 ricorso di AU RT VI attiene alla condanna per il reato di calunnia in danno dei carabinieri RT RA e CO SE ET. Il VI aveva proposto una denuncia contro gli agenti che la notte del 2 febbraio 2019 avevano eseguito il suo arresto, denuncia nella quale, secondo la prospettazione accusatoria, al fine di garantirsi l'impunità dei reati di resistenza e lesioni, aveva incolpato i carabinieri di averlo malmenato pur essendo consapevole della loro innocenza, omettendo volontariamente di riferire che questi ultimi avevano tentato di fermarlo mentre cercava di recuperare la propria arma. L'aspetto problematico nel caso in esame, pur in presenza della intervenuta irrevocabilità della condanna per i reati di resistenza, lesioni e danneggiamento, concerne la motivazione della sentenza impugnata sul punto della ritenuta sussistenza del reato di calunnia in relazione alle questioni che l'imputato aveva proposto con i motivi di appello che, muovendo dalla ricostruzione dei fatti, avevano contestato la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico del reato di calunnia. Il tema è collegato, altresì, alla individuazione dei limiti entro i quali l'imputato, nel negare la verità delle accuse a proprio carico, possa esercitare il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. e, quindi, con la necessità di verificare 4 se l'accusa implicita di reati commessi ai danni dei suoi accusatori, costituisca una conseguenza non voluta e soltanto indiretta della linea difensiva prescelta. 3.La motivazione svolta dalla sentenza impugnata - diffusa nell'esame dei motivi di appello che l'imputato aveva proposto in relazione ai reati di resistenza, lesioni e danneggiamento - è carente, apodittica e avulsa dalle deduzioni difensive quando i giudici passano ad esaminare il reato di calunnia, con argomentazioni che ricalcano, per rinvio, la descrizione delle condotte di resistenza, lesioni e danneggiamento ascritte al VI. In particolare, sul punto dell'esame delle deduzioni difensive svolte in relazione all'elemento psicologico del reato di calunnia, la sentenza impugnata ritiene che "l'imputato, il quale ha narrato nei particolari la sua versione dei fatti, non poteva che essere pienamente consapevole dell'innocenza dei colleghi", dopo aver rilevato che "qualora si fosse trattato di un privato cittadino, il dubbio sulla consapevolezza dell'innocenza degli incolpati avrebbe potuto essere valutato, dal momento che il privato cittadino, senza comprendere a pieno le ragioni, avrebbe potuto percepire l'atteggiamento adottato dalle forze dell'ordine come un atteggiamento violento e ingiustificato. Invece, in capo all'imputato, in qualità di Carabiniere, pienamente consapevole proprio in virtù della propria qualifica della necessarietà delle modalità di intervento da adottare in determinate circostanze come quella in esame, al fine primario di mettere in sicurezza non solo sé stessi ma anche la pubblica incolumità, non può configurarsi alcun dubbio circa la sussistenza dell'elemento psicologico del reato" (pag.4). La motivazione risulta carente e non si confronta con le argomentazioni svolte nei motivi di appello - riprodotti nell'odierno ricorso - che investivano la ricostruzione dei fatti sottolineando la gravità delle modalità costrittive dell'operazione, durante le quali il VI aveva riportato lesioni personali ai polsi e al volto, modalità che, secondo il VI, integravano reati commessi dagli agenti ai propri danni. Nella prospettazione difensiva la ricostruzione delle modalità dell'operazione incidevano sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, un tema, questo, reso vieppiù complesso perché strutturalmente correlato, nella prospettazione fattane con la denuncia, all'esercizio del diritto di difesa del VI, anche se non oggetto dei motivi di appello (e dedotto solo con l'odierno ricorso). 4.In materia di calunnia, per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la persona offesa dal reato, pur essendo consapevole della sua innocenza. 5 Al riguardo, secondo la pacifica linea interpretativa dettata dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 6, n. 17992 del 02/04/2007, Parisi, Rv. 236448), è necessario, perché si configuri il dolo di calunnia, che colui che falsamente accusa un'altra persona di un reato abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato, in quanto l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l'elemento soggettivo, da ritenere integrato solo nel caso in cui sussista una esatta corrispondenza tra il momento rappresentativo (ossia, la sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) ed il momento volitivo (ossia, la intenzionalità dell'incolpazione). Si è, inoltre, affermato (Sez. 6, n. 29117 del 15/06/2012, Valenti, Rv. 253254) che la piena consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona accusata è esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza, Con maggiore pertinenza, avuto riguardo al tema oggetto del ricorso, si è precisato che in tema di calunnia, non sussiste il dolo quando la falsa incolpazione consegue ad un convincimento dell'agente in ordine a profili essenzialmente valutativi o interpretativi della condotta denunciata, sempre che tale valutazione soggettiva non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata (Sez. 6, n. 37654 del 19/06/2014, Falanga, Rv. 261648 - 01). Può, in altre parole, affermarsi che se l'erroneo convincimento sulla colpevolezza dell'accusato riguarda fatti storici concreti, suscettibili di verifica o, comunque, di una corretta rappresentazione nella denuncia, l'omissione di tale verifica o rappresentazione è idonea a connotare in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori. Di contro, quando l'erroneo convincimento riguardi i profili valutativi della condotta oggetto di accusa, di per sé non descritta in termini difformi dalla realtà, l'attribuzione dell'illiceità potrebbe apparire dominata da una pregnante inferenza soggettiva, come tale inidonea, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmente forzata, ad integrare il dolo tipico del delitto di calunnia. 5.La motivazione della sentenza impugnata risulta apparente e, comunque, illogica nella parte in cui ricostruisce l'elemento soggettivo del reato di calunnia sulla qualifica di carabiniere del VI, pur dando atto che, un comune cittadino, avrebbe potuto percepire l'atteggiamento adottato dalle forze dell'ordine come un atteggiamento violento e ingiustificato. 6 L'indagine sull'elemento psicologico del reato non può che essere incentrata sulle valutazioni soggettive dell'agente e non si risolve sulla base di valutazioni che possono essere compiute dall'agente modello - come in materia di colpa, ai fini della prevedibilità dell'evento -, tanto è vero che, secondo la giurisprudenza richiamata, l'indagine sulla sussistenza del dolo comporta una verifica che coinvolga la natura fraudolenta delle allegazioni o una ricostruzione consapevolmente forzata degli avvenimenti nella narrazione compiuta, accertamento che, nella vicenda in esame, doveva necessariamente confrontarsi con l'articolata dinamica dei fatti denunciati dal VI e che si erano protratti per un tempo non breve. Le funzioni di carabiniere svolte dal VI, valorizzate nella sentenza impugnata ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, non appaiono idonee a giustificare, al di là del ragionevole dubbio, la consapevolezza dell'innocenza delle persone accusate, tenuto conto che la stessa Corte di merito ha dato atto che le medesime circostanze sarebbero state tali da ingenerare dubbi condivisibili sulla consapevolezza della innocenza delle persone accusate, in un comune cittadino. 6.La valutazione della Corte territoriale, nella parte in cui ha esaminato i fatti soffermandosi sulla fase inziale dell'opposizione del VI agli agenti, non si è, invece, confrontata con l' obiezione sollevata nei motivi di appello che insistevano sul diverso svolgimento dei fatti - anche con l'odierno ricorso l'imputato insiste sull'assenza dell'elemento oggettivo del reato - ponendo, tuttavia, una questione che involge quella dell'elemento psicologico del reato di calunnia in relazione soggettiva percezione che ne aveva avuto il VI nel corso della lunga operazione, trasponendoli, poi, nella denuncia. La necessità di tale accertamento, pur in presenza del giudicato formatosi sui reati di resistenza e lesioni, impone al giudice del merito l'esame dei fatti e delle circostanze già oggetto della denuncia del VI, e richiamati nei motivi di appello, soprattutto in relazione alle fasi di esecuzione dell'annmanettamento e in quelle successive, avuto riguardo alla presenza delle documentate lesioni sulla persona del VI e alle risultanze delle riprese filmate, aspetti, questi, del tutto pretermessi nella ricostruzione dei fatti compiuta dalla Corte di merito ai fini dell'esame dell'elemento piscologico del reato di calunnia e del suo presupposto materiale, costituito dalla narrazione che ne aveva compiuto il VI nella denuncia. A tal proposito va, infine, rilevato, che se è vero che nei motivi di appello non era espressamente posto il tema della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa - tema, invero, richiamato solo nell'odierno ricorso - nondimeno va ribadito che 7 al tema dell'elemento psicologico del reato, non è estraneo quello della effettiva portata della denuncia proposta, al fine di verificare se l'accusa implicita di reati commessi dai suoi accusatori possa costituire una conseguenza non voluta, e soltanto indiretta, della linea difensiva prescelta dall'imputato. Tali aspetti, esaminando l'impugnazione di merito, la Corte di appello, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati in materia di elemento psicologico del reato e delle modalità del suo accertamento. 7. E' assorbito, il motivo di ricorso sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche che consegue alla definizione del giudizio di responsabilità dell'imputato, della gravità del fatto e della capacità a delinquere che esso denota. 8.1 ricorsi delle parti civili, sulla omessa liquidazione delle spese processuali del grado di appello, sono fondati poiché, in presenza di statuizione di riforma del solo trattamento sanzionatorio, l'omessa liquidazione non è giustificata da valutazioni riconducibili a ragioni di soccombenza, neppure parziali. Con riferimento a tale fase le spese processuali dovranno, pertanto, essere liquidate dalla Corte di appello. Non spettano, invece, alle ricorrenti, per la intervenuta soccombenza implicita nell'annullamento della sentenza di condanna a carico del VI in relazione al reato di calunnia, le spese del presente grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 26 novembre 2025 La Consigliera relatrice Il Prés, dente