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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/12/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.06.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 18/2025, pubblicata il 02/01/2025,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia in Via Moretto 33, con il patrocinio dell'Avv. Anna Calanducci e dell'Avv. Gianguido Calanducci, elettivamente domiciliata a
Brescia in Via Lattanzio Gambara n.42 presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Milano alla Via Borgogna n.2, con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Celesia e dell'Avv. Filippo Ruffato, elettivamente domiciliata in Milano in Via Broletto n. 20 presso lo
Studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 18/2025, pubblicata il
02/01/2025, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 7 Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 02.12.2025, previa discussione orale e poi decisa nella camera di consiglio in pari data sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per ZI ES MP:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso, annullare e riformare integralmente la sentenza n. 18/2025, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 02/01/2025 non notificata e:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in integrale riforma della sentenza n. 18/2025 pubbl. il 02/01/2025 Repert.
n. 33/2025 del 02/01/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.
Barbuto, nell'ambito del giudizio N.R.G..6363/2024, depositata in cancelleria in data
02/01/2025, mai notificata, e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui alle fatture di cui è causa effettuato dalla somministrata
a favore di non era dovuto per tutte le Parte_1 Controparte_2 ragioni esposte e, per l'effetto, CONDANNARE in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione di € 25.841,63 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma cc dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo”
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.”
Per Controparte_1
si rimette alle valutazioni della Corte d'Appello in ordine alla domanda Controparte_1 principale proposta dalla parte appellante.
In ogni caso, si insiste affinché, in ragione della posizione meramente formale assunta da
[...]
e della particolare complessità e novità della questione giuridica, le spese e CP_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio siano integralmente compensate tra le parti ovvero, in subordine, liquidate nella misura minima di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
quale successore nei rapporti giuridici alla Parte_1 Parte_2
, proponeva ricorso ex art.281-undecies c.p.c. contro
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 incorporante di per sentirla condannare alla restituzione degli importi Controparte_2 versati negli anni 2010/2011, pari complessivamente a € 25.841,63 a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica corrisposte per la somministrazione di energia oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma c.c. dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo.
In estrema sintesi deduceva:
- che, in virtù di rapporti contrattuali di somministrazione di energia elettrica intrattenuti dalla dante causa con - ora - presso il punto di fornitura CP_2 CP_1 Controparte_1
00944472 sito in Cremona, viale Aselli Gaspare 14, POD IT 008E00000233, nel periodo luglio
2010 – dicembre 2011 venivano emesse fatture recanti l'addebito dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, sui primi
200.000 kWh/mese;
- che gli importi richiesti venivano regolarmente pagati mediante Rid bancario;
- che le imposte addizionali in questione non erano dovute perché l'art. 6 D.L. n. 511 del 1988, con il quale erano state istituite, non poteva essere applicato in quanto contrastante con la
Direttiva 1992/12/CE e la Direttiva n. 2008/118/CE;
- che il 17 marzo 2020, con diffida trasmessa a mezzo pec, aveva richiesto la restituzione dell'importo di € 25.841,63 addebitato a titolo di addizionale provinciale accisa nelle fatture pagate negli anni 2010-2011.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la norma Controparte_1 interna in contrasto con la Direttiva non potesse essere disapplicata in una controversia tra privati. Contestava, inoltre, la pretesa avversaria relativa agli interessi, affermando che essi dovessero semmai decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione e non dalla richiesta stragiudiziale, al saggio previsto dal disposto di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 18 del 02.01.2025, rigettava la domanda della ricorrente.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva infondata la pretesa attorea sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza C-316/22 dell'11 aprile
2024). Il Tribunale affermava infatti che, nelle controversie tra privati, il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa in quanto in contrasto con una direttiva priva di effetto diretto orizzontale;
il giudice inoltre rilevava che la pagina 3 di 7 pronuncia della CGUE dell'aprile 2024 aveva riconosciuto al consumatore finale il diritto di agire per la ripetizione dell'indebito direttamente contro l'ente impositore (
[...]
, e non più nei confronti del fornitore. Controparte_3
Contr Il Tribunale, quindi, escludeva la legittimazione passiva di rispetto alla domanda di restituzione, ritenendo che il fornitore avesse agito quale mero rappresentante dell'ente pubblico impositore e che la domanda dovesse essere proposta esclusivamente contro l'ente che aveva incamerato l'imposta.
Infine, il giudice, in considerazione della novità e complessità della questione giuridica, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello affidato a tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo (rubricato “Errata interpretazione della sentenza della corte di giustizia europea c- 316/22 del 11 aprile 2024 per aver ritenuto applicabile l'art. 6 dl n.511/1988 violazione del principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale”)
l'appellante lamenta l'errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia UE C-
316/22, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 43/2025 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con il diritto eurounitario, la legge istitutiva dell'addizionale sull'energia elettrica e ha riconosciuto il diritto del consumatore finale di agire nei confronti del fornitore per il recupero di quanto indebitamente pagato a tale titolo.
Con il secondo motivo (rubricato “Erroneità della sentenza per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 nei rapporti tra consumatore e fornitore.”)
l'appellante sostiene che, pur essendo distinto dal rapporto tributario, il rapporto di rivalsa è a questo collegato: il fornitore può addebitare al consumatore solo quanto effettivamente dovuto allo Stato. Venuto meno l'obbligo di versamento dell'addizionale, la rivalsa è illegittima. Il
Giudice di prime cure, secondo l'appellante, aveva il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la compatibilità della norma interna con il diritto unionale e disapplicarla, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale.
Con il terzo motivo (rubricato “Illogicità e contraddittorietà della sentenza. errata applicazione del principio di effettività unionale. violazione dell'art 2033 cc”) l'appellante lamenta l'illogicità della decisione laddove ritiene il principio di effettività in materia di rimborsi
(valevole nei rapporti tra Stato e consumatore/fornitore) preclusivo della possibilità per il consumatore di agire nei confronti del fornitore.
pagina 4 di 7 L'appellata si costituiva in giudizio, evidenziando il mutevole orientamento giurisprudenziale sulla vicenda e la propria buona fede, contestando tuttavia la debenza degli interessi dal giorno della richiesta stragiudiziale anziché dal giorno della domanda. Quindi, si rimetteva alla Corte in ordine alla domanda principale proposta dall'appellante e insisteva per la compensazione delle spese.
All'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e, assegnato termine per il deposito di note scritte, il G.I. fissava l'udienza del 2.12.2025 per la discussione avanti al
Collegio. Ivi, le parti illustravano le rispettive difese e la Corte tratteneva la causa in decisione.
&&&
L'appello è fondato.
Va premesso che la questione della illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa), deve ritenersi risolta alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, con la recente sentenza n. 43/2025 del 15/4/2025.
L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale sulle accise – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale – comporta l'obbligo per il Giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà a propria volta rivalersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 5 di 7 Non rileva quindi più in questa sede - per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava - alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né quindi sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 (cfr. sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13742 del
22.5.2025 secondo la quale in tema di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett. c) e 2, DL 511/1988).
Alla luce di quanto esposto e considerato che né l'importo versato né il quantum richiesto in restituzione sono stati contestati dalla controparte, va riconosciuto alla il Parte_1 diritto alla restituzione della somma di € 25.841,63 corrisposta alla fornitrice a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo 2010/2011.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora (17/03/2020 si veda sul punto doc. 6 prodotto in primo grado dalla ricorrente) alla domanda giudiziale (16/2/2024) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da questa al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa (sul punto negli stessi termini da ultimo Corte d'Appello di Milano, Sez. 3, pubbl. il 29/04/2025, n. 1214, Corte d'Appello di
Milano, Sez. 3, pubbl. il 30/09/2025, n. 2602).
Trattandosi di questione controversa ed essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronunzia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, si rinvengono i presupposti per disporre in grado di appello (e confermare per il primo grado) la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 18/2025, Parte_1 pubblicata il 02/01/2025, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 25.841,63 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (17/03/2020) alla domanda giudiziale (16/2/2024) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da questa al saldo effettivo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano il 02/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.06.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 18/2025, pubblicata il 02/01/2025,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Brescia in Via Moretto 33, con il patrocinio dell'Avv. Anna Calanducci e dell'Avv. Gianguido Calanducci, elettivamente domiciliata a
Brescia in Via Lattanzio Gambara n.42 presso lo studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con sede legale in Milano alla Via Borgogna n.2, con il patrocinio dell'Avv. Jacopo Celesia e dell'Avv. Filippo Ruffato, elettivamente domiciliata in Milano in Via Broletto n. 20 presso lo
Studio dei predetti difensori, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 18/2025, pubblicata il
02/01/2025, in materia di “Somministrazione”.
pagina 1 di 7 Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 02.12.2025, previa discussione orale e poi decisa nella camera di consiglio in pari data sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per ZI ES MP:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso, annullare e riformare integralmente la sentenza n. 18/2025, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 02/01/2025 non notificata e:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, in integrale riforma della sentenza n. 18/2025 pubbl. il 02/01/2025 Repert.
n. 33/2025 del 02/01/2025 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione XI Civile, Giudice Dott.
Barbuto, nell'ambito del giudizio N.R.G..6363/2024, depositata in cancelleria in data
02/01/2025, mai notificata, e per l'effetto
- ACCERTARE E DICHIARARE che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui alle fatture di cui è causa effettuato dalla somministrata
a favore di non era dovuto per tutte le Parte_1 Controparte_2 ragioni esposte e, per l'effetto, CONDANNARE in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione di € 25.841,63 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma cc dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo”
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA, rimborso del contributo unificato e accessori, come per legge.”
Per Controparte_1
si rimette alle valutazioni della Corte d'Appello in ordine alla domanda Controparte_1 principale proposta dalla parte appellante.
In ogni caso, si insiste affinché, in ragione della posizione meramente formale assunta da
[...]
e della particolare complessità e novità della questione giuridica, le spese e CP_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio siano integralmente compensate tra le parti ovvero, in subordine, liquidate nella misura minima di legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
quale successore nei rapporti giuridici alla Parte_1 Parte_2
, proponeva ricorso ex art.281-undecies c.p.c. contro
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 incorporante di per sentirla condannare alla restituzione degli importi Controparte_2 versati negli anni 2010/2011, pari complessivamente a € 25.841,63 a titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica corrisposte per la somministrazione di energia oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 I comma c.c. dal 18/02/2020 e al tasso di cui al IV comma c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale al saldo.
In estrema sintesi deduceva:
- che, in virtù di rapporti contrattuali di somministrazione di energia elettrica intrattenuti dalla dante causa con - ora - presso il punto di fornitura CP_2 CP_1 Controparte_1
00944472 sito in Cremona, viale Aselli Gaspare 14, POD IT 008E00000233, nel periodo luglio
2010 – dicembre 2011 venivano emesse fatture recanti l'addebito dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, sui primi
200.000 kWh/mese;
- che gli importi richiesti venivano regolarmente pagati mediante Rid bancario;
- che le imposte addizionali in questione non erano dovute perché l'art. 6 D.L. n. 511 del 1988, con il quale erano state istituite, non poteva essere applicato in quanto contrastante con la
Direttiva 1992/12/CE e la Direttiva n. 2008/118/CE;
- che il 17 marzo 2020, con diffida trasmessa a mezzo pec, aveva richiesto la restituzione dell'importo di € 25.841,63 addebitato a titolo di addizionale provinciale accisa nelle fatture pagate negli anni 2010-2011.
si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, sostenendo che la norma Controparte_1 interna in contrasto con la Direttiva non potesse essere disapplicata in una controversia tra privati. Contestava, inoltre, la pretesa avversaria relativa agli interessi, affermando che essi dovessero semmai decorrere dalla data della notificazione dell'atto di citazione e non dalla richiesta stragiudiziale, al saggio previsto dal disposto di cui all'art. 1284 c. 1 c.c.
All'esito della trattazione, il Tribunale, con sentenza n. 18 del 02.01.2025, rigettava la domanda della ricorrente.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva infondata la pretesa attorea sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza C-316/22 dell'11 aprile
2024). Il Tribunale affermava infatti che, nelle controversie tra privati, il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa in quanto in contrasto con una direttiva priva di effetto diretto orizzontale;
il giudice inoltre rilevava che la pagina 3 di 7 pronuncia della CGUE dell'aprile 2024 aveva riconosciuto al consumatore finale il diritto di agire per la ripetizione dell'indebito direttamente contro l'ente impositore (
[...]
, e non più nei confronti del fornitore. Controparte_3
Contr Il Tribunale, quindi, escludeva la legittimazione passiva di rispetto alla domanda di restituzione, ritenendo che il fornitore avesse agito quale mero rappresentante dell'ente pubblico impositore e che la domanda dovesse essere proposta esclusivamente contro l'ente che aveva incamerato l'imposta.
Infine, il giudice, in considerazione della novità e complessità della questione giuridica, disponeva la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza proponeva appello affidato a tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo (rubricato “Errata interpretazione della sentenza della corte di giustizia europea c- 316/22 del 11 aprile 2024 per aver ritenuto applicabile l'art. 6 dl n.511/1988 violazione del principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale”)
l'appellante lamenta l'errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia UE C-
316/22, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 43/2025 che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con il diritto eurounitario, la legge istitutiva dell'addizionale sull'energia elettrica e ha riconosciuto il diritto del consumatore finale di agire nei confronti del fornitore per il recupero di quanto indebitamente pagato a tale titolo.
Con il secondo motivo (rubricato “Erroneità della sentenza per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del d.l. n. 511/1988 nei rapporti tra consumatore e fornitore.”)
l'appellante sostiene che, pur essendo distinto dal rapporto tributario, il rapporto di rivalsa è a questo collegato: il fornitore può addebitare al consumatore solo quanto effettivamente dovuto allo Stato. Venuto meno l'obbligo di versamento dell'addizionale, la rivalsa è illegittima. Il
Giudice di prime cure, secondo l'appellante, aveva il potere-dovere di verificare, in via incidentale, la compatibilità della norma interna con il diritto unionale e disapplicarla, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale.
Con il terzo motivo (rubricato “Illogicità e contraddittorietà della sentenza. errata applicazione del principio di effettività unionale. violazione dell'art 2033 cc”) l'appellante lamenta l'illogicità della decisione laddove ritiene il principio di effettività in materia di rimborsi
(valevole nei rapporti tra Stato e consumatore/fornitore) preclusivo della possibilità per il consumatore di agire nei confronti del fornitore.
pagina 4 di 7 L'appellata si costituiva in giudizio, evidenziando il mutevole orientamento giurisprudenziale sulla vicenda e la propria buona fede, contestando tuttavia la debenza degli interessi dal giorno della richiesta stragiudiziale anziché dal giorno della domanda. Quindi, si rimetteva alla Corte in ordine alla domanda principale proposta dall'appellante e insisteva per la compensazione delle spese.
All'udienza del 28.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come in atti e, assegnato termine per il deposito di note scritte, il G.I. fissava l'udienza del 2.12.2025 per la discussione avanti al
Collegio. Ivi, le parti illustravano le rispettive difese e la Corte tratteneva la causa in decisione.
&&&
L'appello è fondato.
Va premesso che la questione della illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (che vieta di applicare sui prodotti sottoposti ad accisa delle ulteriori imposte indirette, quale si ipotizzava appunto fosse l'addizionale, prive di “finalità specifica”) e della possibilità per il consumatore di chiederne la restituzione al produttore (soggetto passivo dell'imposta che si rivale, appunto, sul consumatore finale addebitandogli l'importo economico dell'imposta stessa), deve ritenersi risolta alla luce del fatto che l'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (sostitutivo dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, come convertito, con modificazioni, nella legge n. 20/1989) - già abrogato dal legislatore italiano nel 2012 - è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della
Direttiva 2008/118/CE, con la recente sentenza n. 43/2025 del 15/4/2025.
L'intervenuta caducazione (per effetto della ritenuta illegittimità costituzionale) della norma istitutiva della addizionale sulle accise – in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale – comporta l'obbligo per il Giudice di disapplicare la norma interna dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà al diritto UE.
Il venir meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, della causa giustificatrice del prelievo erariale comporta la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale, con la conseguente possibilità per quest'ultimo di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti del fornitore di energia elettrica (che potrà a propria volta rivalersi nei confronti dello Stato) nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
pagina 5 di 7 Non rileva quindi più in questa sede - per essere la controversia circoscritta ai rapporti tra solvens ed accipiens di una prestazione divenuta indebita in forza della sopravvenuta caducazione della norma che la legittimava - alcuna ulteriore questione sull'esclusività o meno della legittimazione passiva dell'azione di ripetizione, né quindi sull'individuazione delle ricadute ermeneutiche della recente sentenza della Corte di Giustizia, resa in data 11 aprile 2024 nella causa C-316/22 (cfr. sul punto la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 13742 del
22.5.2025 secondo la quale in tema di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica il consumatore finale che ha corrisposto al fornitore di energia elettrica a titolo di rivalsa tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033
c.c. in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1 lett. c) e 2, DL 511/1988).
Alla luce di quanto esposto e considerato che né l'importo versato né il quantum richiesto in restituzione sono stati contestati dalla controparte, va riconosciuto alla il Parte_1 diritto alla restituzione della somma di € 25.841,63 corrisposta alla fornitrice a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo 2010/2011.
Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora (17/03/2020 si veda sul punto doc. 6 prodotto in primo grado dalla ricorrente) alla domanda giudiziale (16/2/2024) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da questa al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa (sul punto negli stessi termini da ultimo Corte d'Appello di Milano, Sez. 3, pubbl. il 29/04/2025, n. 1214, Corte d'Appello di
Milano, Sez. 3, pubbl. il 30/09/2025, n. 2602).
Trattandosi di questione controversa ed essendo intervenuta soltanto in corso di causa la pronunzia di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 6 D.L. 511/1988, si rinvengono i presupposti per disporre in grado di appello (e confermare per il primo grado) la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 18/2025, Parte_1 pubblicata il 02/01/2025, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 25.841,63 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla messa in mora (17/03/2020) alla domanda giudiziale (16/2/2024) e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. da questa al saldo effettivo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano il 02/12/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Laura Sara Tragni
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