Sentenza 20 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI L. 24-11-1981, N. 689 modifiche al sistema penale IN NOME D0 2424/02 ART. 23 REPUBBLICA ITAL AN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 16261/99 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Cron. 5828 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IU, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;
ricorrente
contro
PREFETTO DI GENOVA;
intimato avverso la sentenza n. 1217/98 del Pretore di GENOVA, depositata il 04/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Bruno2001 udienza del 2204 SPAGNA MUSSO;
-1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso proposto ai sensi dell'art.22 della 1.n.689/81 innanzi al Pretore di Genova IR US proponeva opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Genova, in data 23-6-97, per violazione dell'art. 158, n.2 lett.a, C.d.s. per non consentita occupazione di un passo carrabile. L'adito Giudice, costituitasi l'opposta Prefettura, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione. Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., con quattro motivi, il IR;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.22, terzo comma, C.d.S. per omessa indicazione, in sede di contestazione, dei dati di individuazione del passo carrabile in questione, tra cui il numero civico di appartenenza. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 120 del Regolamento C.d.S. per non avere tenuto conto il giudicante che “l'omessa indicazione dell'ente concedente e dei dati dell'autorizzazione implica l'inefficacia del segnale di divieto di sosta innanzi ad un passo carrabile". Con il terzo motivo si deduce, ancora, la violazione dell'art. 158, n.2 lett.a, C.d.S. per non avere il Vigile contravventore preventivamente accertato la disponibilità del passo carrabile in questione da parte dell'odierno ricorrente. Con il quarto motivo, infine, si sostiene l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Deve, innanzitutto, in relazione alla quarta suesposta censura, rilevarsi che la sentenza in esame, e sotto tale aspetto è fortemente censurabile, presenta una motivazione c.d. apparente, in quanto non conserite unąuna corretta e precisa ricostruzione della vicenda per cui è causa e, soprattutto, l'individuazione delle ragioni poste, riguardo a detta vicenda, a fondamento dell'impugnata sentenza di rigetto. Il Pretore di Genova, come facilmente desumibile dalla lettura del testo della decisione in esame, si è, infatti, “avvalso" di uno standard di sentenza di rigetto in tema di opposizione a sanzioni amministrative, con argomentazioni del tutto generiche, approssimative e, aspetto ancor più grave, soprattutto al di fuori della specifica fattispecie sanzionatoria sottoposta al suo esame. Ne deriva l'assoluta impossibilità, in relazione alle doglianze poste a fondamento dell'opposizione, di cogliere la ratio decidendi e l'iter logico-argomentativo a supporto della stessa. Affermazioni, infatti, quali “il ricorrente è stato messo in condizioni di far valere in modo adeguato i propri diritti” e “la sanzione appare correttamente applicata in relazione alla violazione contestata” configurano una motivazione inadeguata e di mera apparenza, tale, tra l'altro, da far ritenere più che fondato il dubbio di una decisione disancorata da un'attenta e doverosa valutazione dei fatti di causa e di quanto addotto, in relazione, ad essi, dall'istante. Tali rilievi comportano il logico assorbimento delle prime tre censure, non potendo la lettura degli atti in codesta fase consentita, proprio per tale macroscopico vizio di motivazione, comportare l'accertamento della loro eventuale fondatezza.
P.Q.M.
I La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso) assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese L L 9 O 8 B 6 E . le del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Genova. E N a N , n IO 1 e Z p 8 A 9 a R 1 T - m IS 1 te 1 G is - E 4 s R 2 l In Roma, il 24-10-2001 a . A D L e h E 3 ific T 2 N . E d S T o E R m A L'estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 FEB. 2002 IL CANCELLIERE Mane Do Nuor Maria Di Nuzzo Oggl, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo ойою