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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/11/2024, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 659 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] Parte_1
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Terrasini, Via Palermo n. 30 presso lo studio dell'Avv. Eduardo Camilleri, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 19/11/2024.
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 14/02/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
19/11/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“La casa coniugale di via Toledo n. 62, a Terrasini (Pa) è in possesso del sig. Parte_2
, mentre la sig.ra insieme al figlio minore vivono in via Perez n.
[...] Parte_1 Per_1
133.
Nulla è previsto per quanto riguarda il regime di mantenimento, essendo entrambi i coniugi
in età e capacità lavorativa tale da rendersi reciprocamente autonomi.
In merito al domicilio del figlio minore , questi sarà prevalente presso la madre e Per_1
non ci sono particolari limiti fra i coniugi nella gestione in quanto essi già oggi liberamente
decidono settimanalmente in modo pacifico con chi sta il minore.
Solo per maggiore ed opportuna precisione si stabiliscono delle condizioni che in caso di
mancato accordo fungono da punto di riferimento.
Ed invero il padre potrà avere con sè il figlio: nei week-end a fine settimana alternati,
dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di ciascuna
settimana potrà tenerli con sè un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore
21.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 nella settimana che si conclude con il
week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè il figlio
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze
pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno si Pasqua e con la madre
quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno
con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi
concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività e per il giorno del compleanno
dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Inoltre, le parti, ad integrazione delle condizioni su indicate, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“Entrambi i coniugi precisano che il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Le parti congiuntamente dichiarano che, a titolo di mantenimento del figlio minore, il sig.
, verserà mensilmente alla sig.ra , la somma di €150,00”. Parte_2 Parte_1
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA), in data 06/07/1985, e , nato a Carini (PA), in [...] Parte_2
18/03/1984;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 14/02/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile 4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 02/07/2011 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Terrasini al n.18, parte II serie A dell'anno 2011);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/11/2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 659 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...] Parte_1
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Terrasini, Via Palermo n. 30 presso lo studio dell'Avv. Eduardo Camilleri, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 19/11/2024.
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 14/02/2024, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
19/11/2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“La casa coniugale di via Toledo n. 62, a Terrasini (Pa) è in possesso del sig. Parte_2
, mentre la sig.ra insieme al figlio minore vivono in via Perez n.
[...] Parte_1 Per_1
133.
Nulla è previsto per quanto riguarda il regime di mantenimento, essendo entrambi i coniugi
in età e capacità lavorativa tale da rendersi reciprocamente autonomi.
In merito al domicilio del figlio minore , questi sarà prevalente presso la madre e Per_1
non ci sono particolari limiti fra i coniugi nella gestione in quanto essi già oggi liberamente
decidono settimanalmente in modo pacifico con chi sta il minore.
Solo per maggiore ed opportuna precisione si stabiliscono delle condizioni che in caso di
mancato accordo fungono da punto di riferimento.
Ed invero il padre potrà avere con sè il figlio: nei week-end a fine settimana alternati,
dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21.00; nel corso di ciascuna
settimana potrà tenerli con sè un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore
21.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 nella settimana che si conclude con il
week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sè il figlio
ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze
pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno si Pasqua e con la madre
quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno
con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi
concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le festività e per il giorno del compleanno
dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale”.
Inoltre, le parti, ad integrazione delle condizioni su indicate, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“Entrambi i coniugi precisano che il minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con domicilio prevalente presso la madre.
Le parti congiuntamente dichiarano che, a titolo di mantenimento del figlio minore, il sig.
, verserà mensilmente alla sig.ra , la somma di €150,00”. Parte_2 Parte_1
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(PA), in data 06/07/1985, e , nato a Carini (PA), in [...] Parte_2
18/03/1984;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 14/02/2024
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile 4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 02/07/2011 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Terrasini al n.18, parte II serie A dell'anno 2011);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 27/11/2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile