CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37421 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BERNARDI FABRIZIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato RONCO MAURO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37421 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di d'Appello di Torino, pronunziandosi in fase di rinvio da questa Corte, che aveva annullato la precedente sentenza emessa nei confronti dell'imputato AP limitatamente alla ritenuta aggravante della premeditazione, ha confermato la condanna alla pena di giustizia per il delitto di omicidio premeditato, ai danni di RT AD. Fatto del 22 Marzo 2019. La Corte del rinvio, pur precisando che il mancato accertamento del movente dell'omicidio non è incompatibile con la presenza della premeditazione, ha ritenuto che tra l'omicida e la vittima intercorresse un rapporto di dare/avere, nel quale ha individuato la causale del delitto. Ha affermato la presenza di altri elementi che inducevano a giudicare integrata l'aggravante, quali in special modo, la dimostrata ricerca dell'arma da parte di AP a cominciare da alcuni giorni prima del delitto e l'intervenuta convocazione della vittima presso il luogo in cui l'imputato lavorava e dove era stato assassinato. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando tre motivi. 1. Col primo ha lamentato la violazione dell'art 627/3 cpp e la manifesta illogicità di motivazione per il mancato adeguamento alle indicazioni fornite da questa Corte nella sentenza rescindente. La Corte d'Assise di Appello, pur avendo ritenuto che l'imputato si fosse procurato l'arma tra il 19 ed il 22 Marzo 2019, non aveva approfondito la finalità per cui se l'era procurata, con specifico riferimento a quanto dichiarato dall'imputato, secondo il quale la pistola era stata acquisita a scopi difensivi. AP aveva aggiunto che negli ultimi tempi i rapporti tra lui e la vittima erano stati inquinati da soggetti terzi dediti a traffici illeciti e adusi a modi aggressivi e minatori. La difesa si riferisce al locatario di un immobile di cui specifica nome cognome e cittadinanza, che avrebbe contatti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti e deduce che con la sentenza rescindente si era data l'indicazione di approfondire la prospettazione dell'imputato circa lo scopo difensivo per il quale si sarebbe procurato l'arma, adempimento non eseguito dal Giudice del rinvio. 2.Nel secondo motivo si deduce la manifesta illogicità e vizio di motivazione apparente quanto alla ritenuta causale dell'omicidio, che per la prima volta nella sentenza impugnata era individuato in una ragione di natura economica. In proposito però la motivazione sarebbe incerta, riferendosi sia al mancato versamento di oltre 14mila euro da AP a RT, sia all'affitto che il primo riscuoteva per conto del secondo;
il ricorrente rileva che i 14mila euro risulterebbero accreditati dieci giorni prima del delitto sul conto della moglie della vittima e che il versamento del canone è elemento incongruo. Peraltro la stessa Corte territoriale aveva opinato che i rapporti economici tra i due fossero solo un elemento di natura indiziante, ritornando a ponderare riguardo alla premeditazione la condotta di ricerca dell'arma, così ricadendo nello stesso errore evidenziato nella sentenza rescindente, mancando di correlare la ricerca dell'arma allo scopo di difesa dichiarato dall'imputato, senza quindi confutarne la tesi. 1 3. Tramite il terzo motivo ci si è doluti della manifesta illogicità di motivazione quanto alla contraddittorietà tra la ricostruzione del fatto operata in sentenza e i requisiti della premeditazione. Deduce la difesa che più elementi dimostrerebbero il carattere occasionale, imprevisto ed imprevedibile dell'omicidio, causati da un litigio sorto all'improvviso per ragioni mai chiarite. Il Giudice del rinvio avrebbe ripetuto lo stesso schema argomentativo seguito nella sentenza annullata, negando in particolare che l'imputato abbia agito in modo maldestro ed impulsivo ed asserendo che avrebbe pianificato il delitto per avere a disposizione più giorni per completare il fatto delittuoso programmato, in particolare per occultare il cadavere. 3.1. In senso diverso il ricorrente elenca più dati, quali : il compimento del delitto in pieno giorno e nei locali dove l'imputato lavorava;
l'aver AP lasciato le sue impronte digitali su più oggetti usati per il delitto e per il successivo occultamento del corpo;
l'aver disperso l'arma del delitto e gli indumenti della vittima in luoghi diversi e l'aver lasciato tracce di sangue nella propria auto. A seguito di richiesta della difesa dell'imputato è stata fissata l'udienza odierna, nel corso della quale il PG, dr Riccardi, ha concluso per il rigetto del ricorso e gli avvocati Ronco e Bernardi hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Lo è il primo motivo, col quale si lamenta la violazione dell'art 627/3 cpp e vizi di motivazione per la mancata verifica della tesi secondo la quale AP si sarebbe procurato l'arma per scopi difensivi nei confronti di soggetti che lo avevano intimidito, verifica richiesta nella sentenza rescindente, che aveva giudicato non adeguata la giustificazione con la quale la prospettazione era stata disattesa. Sul punto va rilevato che la Corte del rinvio non ha dedicato una specifica attenzione al controllo della tesi circa l'ipotizzata funzione difensiva o dissuasiva della pistola cercata e trovata dall'imputato. Occorre, tuttavia, osservare che l'ipotesi alternativa rappresentata nell'atto di ricorso, secondo la quale lo stesso imputato aveva dichiarato in interrogatorio di essersi procurato l'arma a scopo di difesa nei confronti di soggetti terzi che lo avrebbero intimidito,appare del tutto generica. Infatti, la difesa si riferisce al locatario di un immobile che avrebbe contatti con soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e si lamenta di omissioni investigative risalenti alla fase delle indagini preliminari ma neppure deduce specificamente che l'imputato avesse dichiarato di essere stato minacciato da questo soggetto e/o da altri a lui collegati, nè si accenna alle ragioni delle evocate minacce. In proposito, è necessario ricordare e ribadire che è inammissibile, per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere 2 negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito. Ex multis : (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). 2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale la difesa si lamenta di illogicità di motivazione in ordine alla individuazione, per la prima volta nelle diverse fasi del processo, di una causale dell'omicidio di tipo economico. E' utile, allora, ricordare alcuni arresti giurisprudenziali - che il Collegio condivide e ai quali intende dare seguito - in tema di premeditazione, con specifico riguardo al movente o causale del delitto. Si è, infatti, chiarito, con orientamento consolidato, che il movente del delitto può costituire un elemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante, ma non sufficiente, da solo, ad integrarla. (sez. 1, sentenza n. 5147 del 14/07/2015 ud. (dep. 09/02/2016 ) rv. 266206. In senso conforme si era già precisato che non può ravvisarsi ipotesi alcuna di incompatibilità fra il mancato accertamento del movente di un omicidio e la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, posto che questa ultima può ben essere dimostrata, e quindi legittimamente ritenuta sussistente, prendendo a base la ricostruzione delle modalità di consumazione del delitto, indipendentemente dal fatto che venga individuato il motivo per cui esso è stato commesso. (sez. 1, sentenza n. 7948 del 25/05/1992 ud. (dep. 10/07/1992 ) rv. 191243. Nello stesso solco esegetico (sez. 1, sentenza n. 4956 del 15/03/1993 ud. (dep. 13/05/1993 ) rv. 194557 ha affermato che in tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen. 2.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, dai quali è ricavabile chiaramente come l'elemento della causale sia solo uno dei dati ai quali il Giudice può rivolgersi allo scopo di verificare la presenza della premeditazione. Nella fattispecie in esame si è ritenuto di individuare la causale del delitto in una ragione economica, costituita dal debito di 14mila euro che gravava sull'imputato nei confronti di RT per pregressi loro rapporti volti - secondo la sentenza impugnata - a truffe assicurative;
tale tesi sembra coesistere con quella, pure evocata in motivazione, della dazione dei soldi dell'affitto che SE riscuoteva per conto di RT. In ogni caso la Corte del rinvio ha ritenuto certo che l'intenzione dell'attuale ricorrente fosse quella di comprovare l'avvenuto saldo delle pendenze economiche tra lui stesso e la vittima, sottolineando l'importanza probatoria di una quietanza pacificamente falsa, con firma apocrifa di RT e confezionata dall'imputato a questo scopo dimostrativo. In corretta applicazione dei suindicati principi, peraltro, è stato annotato che la causale non è determinante ai fini della configurabilità dell'aggravante ma è solo uno degli elementi valutabili 3 allo scopo, come la predisposizione dei mezzi, le modalità di esecuzione del delitto, la ricerca dell'occasione più propizia. E, coerentemente con le premesse teoriche, i Giudici del rinvio hanno elencato e ponderato logicamente alcuni elementi probatori certi, che costituiscono la struttura centrale della motivazione. Si sono, infatti, evidenziati: la dimostrata ricerca dell'arma da parte di SE a partire da tre/quattro giorni prima del delitto, dato che la difesa non contesta;
il reperimento della pistola fin dalle 19,47 del 19 Marzo, cioè tre giorni prima del delitto;
la convocazione della vittima, dapprima con sms e poi con una telefonata ad opera dell'attuale ricorrente, quella stessa mattina del giorno in cui avvenne l'omicidio presso l'ufficio di SE dove RT fu poi assassinato;
la realizzazione di un'occasione propizia essendo stato dato l'appuntamento nelle ore di pausa pranzo, quando l'imputato era sicuro di essere solo nel suo ufficio e prima del riposo lavorativo del fine settimana, ciò che importava - secondo il piano criminoso ricostruito in motivazione - due giorni liberi per occultare il cadavere. La corte territoriale ha, inoltre, valorizzato il dato che, una volta giunto sul luogo del delitto, la vittima fu attirata nel seminterrato ove nessun passante avrebbe potuto scorgere quanto stava accadendo e, dopo essere stato ferito, fu finito con più colpi alla testa, inferti col manico della pistola, poiché stava risalendo le scale per tornare al livello superiore e, dunque, i colpi di pistola, qualora esplosi,avrebbero potuto essere sentiti. In coerenza con le suindicate premesse fattuali il Giudice di appello ha concluso razionalmente per l'integrazione dell'aggravante della premeditazione, essendo maturata l'intenzione omicida perlomeno tre/quattro giorni prima della sua realizzazione e mantenendo l'imputato fermo il proposito criminoso per questo lasso temporale;
inoltre, è stato correttamente assegnato significato anche al comportamento tenuto da SE nel giorno del fatto, ritenuto iperclara manifestazione di persistenza del proposito e di ferma volontà di realizzarlo attraverso l'organizzazione di un vero e proprio agguato, le cui scansioni esecutive sono state in precedenza descritte, per come evidenziate nella motivazione. 2.2. La giustificazione della decisione resa sul punto della sussistenza dell'aggravante di cui si discute, oltre ad essere priva delle denunziate illogicità ed, anzi, ineccepibile sotto il profilo logico, è, altresì, in armonia con i principi interpretativi elaborati da questa Corte regolatrice sullo specifico tema. Infatti, si è costantemente affermato nel tempo che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato. (sez. 5, sentenza n. 42576 del 03/06/2015 ud. (dep. 22/10/2015 ) rv. 265149. Conformi: N. 45466 del 2008 Rv. 2423321; N. 34016 del 2013 Rv. 256528. 4 2.3. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione la difesa concentra le sue doglianze su uno solo degli elementi presi in considerazione dai Giudici del merito - quello della possibile causale del delitto - di certo, non quello di maggior peso nell'impianto motivazionale, articolando per di più censure versate in fatto, quali quelle della mancanza di contrasti economici tra l'omicida e la sua vittima,avendo il primo già saldato il debito con il secondo. Ne deriva l'inammissibilità del motivo per una pluralità di ragioni, oltre quella già posta in rilievo, essendo, infatti, rivolto solo ad una delle rationes decidendi,proponendo al Collegio una implicita rivisitazione dei risultati di prova per come apprezzati dalla Corte torinese, e ,..ripresentando, infine, il tema della mancata verifica della finalità difensiva collegata alla ricerca dell'arma, che si è già esaminato nel primo motivo, giudicato inammissibile. 3.Stesso esito di inammissibilità deve ravvisarsi per il terzo motivo del ricorso, col quale la difesa ancora una volta sotto la veste formale di vizi di motivazione illogica e di violazione di legge, non fa altro che rappresentare una versione alternativa ed a lei favorevole delle prove, finalizzata a perorare la causa della ipotizzata estemporaneità del delitto, che sarebbe individuabile in un litigio sorto all'improvviso per cause mai chiarite. A sostegno della sua versione, peraltro intrinsecamente generica, il ricorrente elenca più comportamenti tenuti da AP, di cui si è dato conto nel paragrafo 3) del ritenuto in fatto ma incorre palesemente nel difetto di presentare al Collegio una richiesta implicita di completa rivalutazione delle circostanze di fatto e del ragionamento probatorio condotto dalla Corte territoriale. Ed è noto che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 3.1. Per desiderio di completezza può aggiungersi che le condotte tenute dall'imputato - invero poco accorte secondo una logica criminale - appartengono tutte alla fase successiva all'esecuzione dell'omicidio e, nel ricostruito razionale quadro motivazionale non hanno rilievo, essendo realizzate dopo la perpetrazione del delitto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere giudicato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.5.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato BERNARDI FABRIZIO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato RONCO MAURO si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 37421 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Assise di d'Appello di Torino, pronunziandosi in fase di rinvio da questa Corte, che aveva annullato la precedente sentenza emessa nei confronti dell'imputato AP limitatamente alla ritenuta aggravante della premeditazione, ha confermato la condanna alla pena di giustizia per il delitto di omicidio premeditato, ai danni di RT AD. Fatto del 22 Marzo 2019. La Corte del rinvio, pur precisando che il mancato accertamento del movente dell'omicidio non è incompatibile con la presenza della premeditazione, ha ritenuto che tra l'omicida e la vittima intercorresse un rapporto di dare/avere, nel quale ha individuato la causale del delitto. Ha affermato la presenza di altri elementi che inducevano a giudicare integrata l'aggravante, quali in special modo, la dimostrata ricerca dell'arma da parte di AP a cominciare da alcuni giorni prima del delitto e l'intervenuta convocazione della vittima presso il luogo in cui l'imputato lavorava e dove era stato assassinato. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, articolando tre motivi. 1. Col primo ha lamentato la violazione dell'art 627/3 cpp e la manifesta illogicità di motivazione per il mancato adeguamento alle indicazioni fornite da questa Corte nella sentenza rescindente. La Corte d'Assise di Appello, pur avendo ritenuto che l'imputato si fosse procurato l'arma tra il 19 ed il 22 Marzo 2019, non aveva approfondito la finalità per cui se l'era procurata, con specifico riferimento a quanto dichiarato dall'imputato, secondo il quale la pistola era stata acquisita a scopi difensivi. AP aveva aggiunto che negli ultimi tempi i rapporti tra lui e la vittima erano stati inquinati da soggetti terzi dediti a traffici illeciti e adusi a modi aggressivi e minatori. La difesa si riferisce al locatario di un immobile di cui specifica nome cognome e cittadinanza, che avrebbe contatti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti e deduce che con la sentenza rescindente si era data l'indicazione di approfondire la prospettazione dell'imputato circa lo scopo difensivo per il quale si sarebbe procurato l'arma, adempimento non eseguito dal Giudice del rinvio. 2.Nel secondo motivo si deduce la manifesta illogicità e vizio di motivazione apparente quanto alla ritenuta causale dell'omicidio, che per la prima volta nella sentenza impugnata era individuato in una ragione di natura economica. In proposito però la motivazione sarebbe incerta, riferendosi sia al mancato versamento di oltre 14mila euro da AP a RT, sia all'affitto che il primo riscuoteva per conto del secondo;
il ricorrente rileva che i 14mila euro risulterebbero accreditati dieci giorni prima del delitto sul conto della moglie della vittima e che il versamento del canone è elemento incongruo. Peraltro la stessa Corte territoriale aveva opinato che i rapporti economici tra i due fossero solo un elemento di natura indiziante, ritornando a ponderare riguardo alla premeditazione la condotta di ricerca dell'arma, così ricadendo nello stesso errore evidenziato nella sentenza rescindente, mancando di correlare la ricerca dell'arma allo scopo di difesa dichiarato dall'imputato, senza quindi confutarne la tesi. 1 3. Tramite il terzo motivo ci si è doluti della manifesta illogicità di motivazione quanto alla contraddittorietà tra la ricostruzione del fatto operata in sentenza e i requisiti della premeditazione. Deduce la difesa che più elementi dimostrerebbero il carattere occasionale, imprevisto ed imprevedibile dell'omicidio, causati da un litigio sorto all'improvviso per ragioni mai chiarite. Il Giudice del rinvio avrebbe ripetuto lo stesso schema argomentativo seguito nella sentenza annullata, negando in particolare che l'imputato abbia agito in modo maldestro ed impulsivo ed asserendo che avrebbe pianificato il delitto per avere a disposizione più giorni per completare il fatto delittuoso programmato, in particolare per occultare il cadavere. 3.1. In senso diverso il ricorrente elenca più dati, quali : il compimento del delitto in pieno giorno e nei locali dove l'imputato lavorava;
l'aver AP lasciato le sue impronte digitali su più oggetti usati per il delitto e per il successivo occultamento del corpo;
l'aver disperso l'arma del delitto e gli indumenti della vittima in luoghi diversi e l'aver lasciato tracce di sangue nella propria auto. A seguito di richiesta della difesa dell'imputato è stata fissata l'udienza odierna, nel corso della quale il PG, dr Riccardi, ha concluso per il rigetto del ricorso e gli avvocati Ronco e Bernardi hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Lo è il primo motivo, col quale si lamenta la violazione dell'art 627/3 cpp e vizi di motivazione per la mancata verifica della tesi secondo la quale AP si sarebbe procurato l'arma per scopi difensivi nei confronti di soggetti che lo avevano intimidito, verifica richiesta nella sentenza rescindente, che aveva giudicato non adeguata la giustificazione con la quale la prospettazione era stata disattesa. Sul punto va rilevato che la Corte del rinvio non ha dedicato una specifica attenzione al controllo della tesi circa l'ipotizzata funzione difensiva o dissuasiva della pistola cercata e trovata dall'imputato. Occorre, tuttavia, osservare che l'ipotesi alternativa rappresentata nell'atto di ricorso, secondo la quale lo stesso imputato aveva dichiarato in interrogatorio di essersi procurato l'arma a scopo di difesa nei confronti di soggetti terzi che lo avrebbero intimidito,appare del tutto generica. Infatti, la difesa si riferisce al locatario di un immobile che avrebbe contatti con soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti e si lamenta di omissioni investigative risalenti alla fase delle indagini preliminari ma neppure deduce specificamente che l'imputato avesse dichiarato di essere stato minacciato da questo soggetto e/o da altri a lui collegati, nè si accenna alle ragioni delle evocate minacce. In proposito, è necessario ricordare e ribadire che è inammissibile, per difetto di specificità "intrinseca" avuto riguardo alla sua struttura e formulazione, il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere 2 negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito. Ex multis : (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441). 2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, col quale la difesa si lamenta di illogicità di motivazione in ordine alla individuazione, per la prima volta nelle diverse fasi del processo, di una causale dell'omicidio di tipo economico. E' utile, allora, ricordare alcuni arresti giurisprudenziali - che il Collegio condivide e ai quali intende dare seguito - in tema di premeditazione, con specifico riguardo al movente o causale del delitto. Si è, infatti, chiarito, con orientamento consolidato, che il movente del delitto può costituire un elemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante, ma non sufficiente, da solo, ad integrarla. (sez. 1, sentenza n. 5147 del 14/07/2015 ud. (dep. 09/02/2016 ) rv. 266206. In senso conforme si era già precisato che non può ravvisarsi ipotesi alcuna di incompatibilità fra il mancato accertamento del movente di un omicidio e la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, posto che questa ultima può ben essere dimostrata, e quindi legittimamente ritenuta sussistente, prendendo a base la ricostruzione delle modalità di consumazione del delitto, indipendentemente dal fatto che venga individuato il motivo per cui esso è stato commesso. (sez. 1, sentenza n. 7948 del 25/05/1992 ud. (dep. 10/07/1992 ) rv. 191243. Nello stesso solco esegetico (sez. 1, sentenza n. 4956 del 15/03/1993 ud. (dep. 13/05/1993 ) rv. 194557 ha affermato che in tema di omicidio, dalla preordinazione del crimine, concernente le modalità di esecuzione di esso, che non è da sola sufficiente a denotarne la premeditazione, possono essere tratti elementi sintomatici idonei ad una corretta individuazione e qualificazione del dolo del soggetto agente, con la conseguenza che la causale del fatto, la preordinazione accurata dei mezzi per porlo in essere, la ricerca della occasione più favorevole per realizzarlo e le modalità di esecuzione del delitto sono fatti oggettivi dai quali il giudice di merito può, con adeguata motivazione, desumere la sussistenza o meno della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma primo n. 3, cod. pen. 2.1. La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, dai quali è ricavabile chiaramente come l'elemento della causale sia solo uno dei dati ai quali il Giudice può rivolgersi allo scopo di verificare la presenza della premeditazione. Nella fattispecie in esame si è ritenuto di individuare la causale del delitto in una ragione economica, costituita dal debito di 14mila euro che gravava sull'imputato nei confronti di RT per pregressi loro rapporti volti - secondo la sentenza impugnata - a truffe assicurative;
tale tesi sembra coesistere con quella, pure evocata in motivazione, della dazione dei soldi dell'affitto che SE riscuoteva per conto di RT. In ogni caso la Corte del rinvio ha ritenuto certo che l'intenzione dell'attuale ricorrente fosse quella di comprovare l'avvenuto saldo delle pendenze economiche tra lui stesso e la vittima, sottolineando l'importanza probatoria di una quietanza pacificamente falsa, con firma apocrifa di RT e confezionata dall'imputato a questo scopo dimostrativo. In corretta applicazione dei suindicati principi, peraltro, è stato annotato che la causale non è determinante ai fini della configurabilità dell'aggravante ma è solo uno degli elementi valutabili 3 allo scopo, come la predisposizione dei mezzi, le modalità di esecuzione del delitto, la ricerca dell'occasione più propizia. E, coerentemente con le premesse teoriche, i Giudici del rinvio hanno elencato e ponderato logicamente alcuni elementi probatori certi, che costituiscono la struttura centrale della motivazione. Si sono, infatti, evidenziati: la dimostrata ricerca dell'arma da parte di SE a partire da tre/quattro giorni prima del delitto, dato che la difesa non contesta;
il reperimento della pistola fin dalle 19,47 del 19 Marzo, cioè tre giorni prima del delitto;
la convocazione della vittima, dapprima con sms e poi con una telefonata ad opera dell'attuale ricorrente, quella stessa mattina del giorno in cui avvenne l'omicidio presso l'ufficio di SE dove RT fu poi assassinato;
la realizzazione di un'occasione propizia essendo stato dato l'appuntamento nelle ore di pausa pranzo, quando l'imputato era sicuro di essere solo nel suo ufficio e prima del riposo lavorativo del fine settimana, ciò che importava - secondo il piano criminoso ricostruito in motivazione - due giorni liberi per occultare il cadavere. La corte territoriale ha, inoltre, valorizzato il dato che, una volta giunto sul luogo del delitto, la vittima fu attirata nel seminterrato ove nessun passante avrebbe potuto scorgere quanto stava accadendo e, dopo essere stato ferito, fu finito con più colpi alla testa, inferti col manico della pistola, poiché stava risalendo le scale per tornare al livello superiore e, dunque, i colpi di pistola, qualora esplosi,avrebbero potuto essere sentiti. In coerenza con le suindicate premesse fattuali il Giudice di appello ha concluso razionalmente per l'integrazione dell'aggravante della premeditazione, essendo maturata l'intenzione omicida perlomeno tre/quattro giorni prima della sua realizzazione e mantenendo l'imputato fermo il proposito criminoso per questo lasso temporale;
inoltre, è stato correttamente assegnato significato anche al comportamento tenuto da SE nel giorno del fatto, ritenuto iperclara manifestazione di persistenza del proposito e di ferma volontà di realizzarlo attraverso l'organizzazione di un vero e proprio agguato, le cui scansioni esecutive sono state in precedenza descritte, per come evidenziate nella motivazione. 2.2. La giustificazione della decisione resa sul punto della sussistenza dell'aggravante di cui si discute, oltre ad essere priva delle denunziate illogicità ed, anzi, ineccepibile sotto il profilo logico, è, altresì, in armonia con i principi interpretativi elaborati da questa Corte regolatrice sullo specifico tema. Infatti, si è costantemente affermato nel tempo che elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato. (sez. 5, sentenza n. 42576 del 03/06/2015 ud. (dep. 22/10/2015 ) rv. 265149. Conformi: N. 45466 del 2008 Rv. 2423321; N. 34016 del 2013 Rv. 256528. 4 2.3. A fronte di tale adeguata e corretta motivazione la difesa concentra le sue doglianze su uno solo degli elementi presi in considerazione dai Giudici del merito - quello della possibile causale del delitto - di certo, non quello di maggior peso nell'impianto motivazionale, articolando per di più censure versate in fatto, quali quelle della mancanza di contrasti economici tra l'omicida e la sua vittima,avendo il primo già saldato il debito con il secondo. Ne deriva l'inammissibilità del motivo per una pluralità di ragioni, oltre quella già posta in rilievo, essendo, infatti, rivolto solo ad una delle rationes decidendi,proponendo al Collegio una implicita rivisitazione dei risultati di prova per come apprezzati dalla Corte torinese, e ,..ripresentando, infine, il tema della mancata verifica della finalità difensiva collegata alla ricerca dell'arma, che si è già esaminato nel primo motivo, giudicato inammissibile. 3.Stesso esito di inammissibilità deve ravvisarsi per il terzo motivo del ricorso, col quale la difesa ancora una volta sotto la veste formale di vizi di motivazione illogica e di violazione di legge, non fa altro che rappresentare una versione alternativa ed a lei favorevole delle prove, finalizzata a perorare la causa della ipotizzata estemporaneità del delitto, che sarebbe individuabile in un litigio sorto all'improvviso per cause mai chiarite. A sostegno della sua versione, peraltro intrinsecamente generica, il ricorrente elenca più comportamenti tenuti da AP, di cui si è dato conto nel paragrafo 3) del ritenuto in fatto ma incorre palesemente nel difetto di presentare al Collegio una richiesta implicita di completa rivalutazione delle circostanze di fatto e del ragionamento probatorio condotto dalla Corte territoriale. Ed è noto che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 3.1. Per desiderio di completezza può aggiungersi che le condotte tenute dall'imputato - invero poco accorte secondo una logica criminale - appartengono tutte alla fase successiva all'esecuzione dell'omicidio e, nel ricostruito razionale quadro motivazionale non hanno rilievo, essendo realizzate dopo la perpetrazione del delitto. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere giudicato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 4.5.2023