Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 20/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. OM EL Presidente Dott. Saverio Galasso Consigliere Dott. FR MA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80708 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti:
I. della OMISSIS s.r.l.(C.F.OMISSIS), con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), alla via dell’OMISSIS n.
OMISSIS, nella persona del curatore fallimentare dott. X X, (C.F. OMISSIS), nato a [...],
il OMISSIS, residente in [...], alla via OMISSIS n. OMISSIS, (omissis@omissis, omissis@omissis), non costituita;
II. del Sig. X X, (C.F. OMISSIS), nato a [...]
(OMISSIS) il OMISSIS, e ivi residente, alla via 29/2026
OMISSIS n. OMISSIS, personalmente e nella qualità di rappresentante legale odierno e al tempo dei fatti della Società OMISSIS s.r.l., rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall’Avv. Grazia Rita Occhiochiuso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima sito in Ascoli Piceno, alla Via Vidacilio n. 17, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla seguente pec:
graziarita.occhiochiuso@pecavvocatiap.it.
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, con l’assistenza del Segretario di udienza Antonio Fucci, il relatore Consigliere FR MA, il Vice Proc. Gen. Chiara Imposimato, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l’Avv. Marcello Colella su delega dell’Avv. Grazia Rita Occhiochiuso, per il convenuto X X.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 16 maggio 2025, la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti in relazione ad un’ipotesi di danno erariale patito dalla SIMEST S.p.a. – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti a seguito dell’erogazione di indebiti finanziamenti agevolati per la
realizzazione di investimenti volti a favorire la transizione digitale ed ecologica delle Piccole Medie Imprese con vocazione internazionale, a valere sul fondo di cui alla legge 29 luglio 1981, n. 394, erogato dall’Unione Europea con risorse provenienti dal NextGenerationEU (PNRR).
Il caso in esame costituisce uno stralcio di un’istruttoria che ha portato all’instaurazione, presso questa Sezione, di un analogo giudizio conclusosi con la sentenza di condanna n. OMISSIS
/2025 del -- -- 2025, emessa nei confronti dei medesimi convenuti.
Il giudizio odierno riguarda ulteriori indebiti finanziamenti che la società convenuta ha percepito con tre diversi contratti di finanziamento:
finanziamento OMISSIS/FM pari ad € 41.000,00;
finanziamento OMISSIS/PA, pari ad € 727.800,00;
finanziamento n. OMISSIS/FM per un importo di €
39.500,00, di cui € 16.458,31, ancora da recuperare.
I suddetti contratti sono stati risolti in data --
dicembre 2023 in quanto la società beneficiaria non ha restituito gli importi dovuti entro i termini assegnati.
Nell’istruttoria è emerso che la SIMEST ha avviato le azioni di recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo e che il credito è stato iscritto a ruolo in data -- luglio 2024.
III.Risulta, inoltre, che la società OMISSIS s.r.l. è stata dichiarata in liquidazione giudiziale con sentenza del Tribunale di OMISSIS n. OMISSIS del --
luglio 2024.
1.1. Il danno azionato dalla Procura erariale è pari a complessivi € 901.743,72 e risulta composto da due distinte poste di danno:
I) danno patrimoniale diretto da sviamento di risorse pubbliche, pari ad € 862.480,81 così suddiviso in base ai contratti di finanziamento: finanziamento è OMISSIS/FM pari ad € 41.000,00 a titolo di capitale, e € 3.952,33 a titolo di interessi maturati, per un importo complessivo di € 44.952,33; finanziamento OMISSIS/PA, pari ad € 727.800,00 a titolo di capitale, e € 71.178,48, a titolo di interessi maturati, per un importo complessivo di € 798.978,48; finanziamento n. OMISSIS/FM pari a €
16.458,31 a titolo di capitale, e € 2.091,69, a titolo di interessi maturati, per un importo complessivo di €
18.550,00.
La suddetta posta di danno consiste nello sviamento delle risorse pubbliche, erogate a favore della società, e nella loro mancata restituzione da parte della stessa.
II) danno patrimoniale da disservizio in senso stretto, corrispondente al pregiudizio ulteriore costituito dal mancato conseguimento del buon andamento dell’azione pubblica e dall’aggravamento dei costi amministrativi connessi all’accertamento delle irregolarità commesse e agli adempimenti conseguenti.
L’ammontare di questa posta di danno è stato quantificato, in via equitativa, nella misura del 5%
dell’ammontare della precedente posta di danno, per un importo pari a € 39.262,91.
1.2. Del predetto danno sono solidalmente chiamate a rispondere, a titolo di dolo, le parti convenute e, cioè, la Società OMISSIS s.r.l., quale società beneficiaria dei contributi, e il Sig. X X, in qualità di amministratore pro tempore della stessa, , le quali, in un primo momento, davano l’avvio al procedimento amministrativo per ottenere i finanziamenti questione e, successivamente, violavano il programma di matrice pubblicistica sotteso al finanziamento ottenuto, causandone la revoca, con le modalità illustrate nell’atto di citazione.
2. Per i medesimi fatti è pendente un procedimento penale nei confronti degli odierni convenuti nell’ambito del quale il X è stato rinviato a giudizio per i reati di cui agli artt. 316 ter c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche) e 2621 c.c. (false comunicazioni sociali); mentre la società OMISSIS s.r.l. è stata rinviata a giudizio per l’illecito amministrativo di cui agli artt. 24 e 25 ter del D.
lgs. n. 231/2001 (in relazione agli artt. 316 ter c.p. e 2621 c.c.).
3. In data 2 ottobre 2025, si è costituito in giudizio il Sig. X che ha chiesto la sospensione del giudizio stante la pendenza del processo penale, la cui prossima udienza è fissata per il giorno 16 gennaio 2026. La Difesa ritiene, infatti, che la decisione penale risulterebbe idonea a spiegare efficacia nel presente giudizio.
4. La società OMISSIS s.r.l., regolarmente citata, non si è costituita in giudizio mentre la Curatela della procedura di liquidazione della società ha svolto alcune osservazioni a seguito della notifica dell’invito a dedurre.
5. All’udienza odierna, la Procura si è riportata alle conclusioni già rassegnate nella citazione e si è opposta alla richiesta di sospensione del giudizio, non ricorrendone i presupposti di legge; l’Avv.
Colella, per il convenuto X, si è riporta agli scritti difensivi, insistendo per la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il giudizio in discussione concerne una vicenda di indebiti finanziamenti agevolati, gestiti dalla Società SIMEST spa, per la realizzazione di investimenti volti a favorire la transizione digitale ed ecologica delle Piccole Medie Imprese, con vocazione internazionale, a valere sul fondo di cui alla legge n. 394/1981.
2. Preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 c.g.c., deve essere dichiarata la contumacia della OMISSIS s.r.l. che, pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto di citazione, non si è costituita in giudizio.
3. Va esaminata, poi, la richiesta di sospensione del giudizio avanzata dal convenuto X in attesa della definizione del procedimento penale pendente avente ad oggetto fatti sovrapponibili a quelli contestati nel presente giudizio.
A questo riguardo, si osserva che la sospensione del giudizio di responsabilità è oggi regolata dall’art.
106, comma 1, c.g.c. che consente al giudice contabile di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa. Tale norma, al fine della sospensione del giudizio, richiede non solo un’indispensabilità logica ma, altresì, giuridica, nel senso che l’accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato.
A questo proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte ha più volte ribadito l’insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi ovvero di ragioni di mera opportunità, essendo necessario “un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l’esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati” (cfr. SS. RR., ord.
nn. 6/2019, 12/2019, 13/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).
Orbene, nel caso di specie, la condotta contestata al convenuto, con il danno erariale che ne discende, non risulta influenzabile dall’esito del procedimento penale pendente, stante l’irrilevanza in concreto, al fine che ne occupa, della qualificazione giuspenalistica - in termini di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p.
- dei fatti dedotti nel presente giudizio, nonché l’autonomia di questo Giudice di accertare sia l’elemento psicologico delle condotte censurate, che l’elemento oggettivo del danno.
Inoltre, si osserva che il venir meno della c.d.
pregiudizialità obbligatoria ha comportato l’affermazione del principio di assoluta autonomia e separatezza del giudizio amministrativo-contabile da quello penale e civile di danno avendo diversi oggetti: in questo caso l’accertamento del diritto al risarcimento del danno erariale cagionato dal convenuto alla SIMEST spa che deve basarsi su un’autonoma valutazione di tutti gli elementi raccolti durante la fase istruttoria, anche in sede penale, per accertare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, senza che sia necessario il preliminare vaglio dibattimentale in sede penale.
L’istanza di sospensione del giudizio va, quindi, respinta.
4. Passando al merito del giudizio, ad avviso del Collegio la domanda attorea deve trovare pieno accoglimento, in quanto risulta pienamente provata la condotta distrattiva degli odierni convenuti, come di seguito messo in evidenza.
Infatti, dagli atti di causa risulta che le somme ottenute non sono state destinate alle finalità previste dalla legge, evenienza che determina, secondo giurisprudenza pacifica, un danno alla finanza pubblica (ex plurimis App., n. 62/2023; Sez.
Liguria, n. 67/2023, Sez. Lazio, n. OMISSIS/2025).
4.1. Più nello specifico, alla luce della ricostruzione del quadro normativo di riferimento e della procedura amministrativa prevista per l’erogazione dei finanziamenti sopra richiamati operata dalla Procura nell’atto di citazione, nonché delle risultanze delle indagini svolte, emerge che le odierne parti convenute hanno posto in essere dolosamente una condotta finalizzata a distogliere i finanziamenti in argomento dalla finalità pubblicistica per la quale erano stati stanziati dall’Unione Europea.
4.2. Sussistono, inoltre, anche gli altri presupposti della responsabilità erariale.
Sul punto si richiamano le motivazioni della citata sentenza di questa Sezione n. OMISSIS/2025 che ha esaminato una fattispecie analoga a questa in discussione e a cui si rinvia, ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle disp. att., c.g.c.
4.3. Con riferimento alla quantificazione del danno, il Collegio condivide la prospettazione attorea per entrambe le poste azionate.
In primo luogo, viene in rilievo il danno patrimoniale diretto, consistente nello sviamento delle risorse pubbliche e nella mancata restituzione da parte della società beneficiaria dei finanziamenti ricevuti ed utilizzati per scopi diversi rispetto alle finalità previste, per un importo complessivamente pari a €
862.480,81, come sopra dettagliato.
In secondo luogo, risulta provato in atti che la condotta fraudolenta delle parti convenute ha determinato un danno da disservizio nei termini elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr.
Sez. Emilia-Romagna, n. 68/2024, Sez. Lazio, n.
337/2021) e, cioè, correlato all’attività amministrativa inutilmente svolta da SIMEST per l’erogazione delle risorse in esame, nonché a quella connessa al procedimento di revoca.
Tale danno è stato quantificato, ex art. 1226 c.c.,
nella misura del 5% dell’importo del danno da disservizio, secondo un criterio che il Collegio ritiene coerente con l’attività svolta dall’ente erogatore.
5. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere accolta e che, pertanto, la società OMISSIS s.r.l. e il Sig. X X vadano condannati, in solido, al pagamento della suddetta somma di € 901.743,72 a favore della SIMEST s.p.a –
Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.
6. L’illecito contabile ha natura di debito di valore, sicché, secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712; Sez.
III, 10 marzo 2006, n. 5234), sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione.
Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.
6. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall’amministrazione creditrice e, cioè, dalla SIMEST s.p.a. – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II
7. Alla soccombenza e alla conseguente condanna delle parti convenute segue l’obbligo, per le stesse, del pagamento delle spese del giudizio da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
PQM
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80708 del registro di Segreteria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiara, in via preliminare, la contumacia della OMISSIS s.r.l.;
- accoglie la domanda della Procura erariale e per l’effetto condanna in solido i convenuti indicati in epigrafe al pagamento di euro 901.743,72
(novencentounomilasettecentoquarantatre/72), oltre rivalutazione ed interessi dalla pubblicazione della presente decisione fino all’effettivo soddisfo, in favore della SIMEST s.p.a. – Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per fondi dell’Unione Europea, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la di-sposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
L’estensore Il Presidente
FR MA OM EL
F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno Il Direttore della Segreteria
AS LV TA
f.to digitalmente 20 gennaio 2026.
Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 373,74 (trecentosettantatre/74).
Il Dirigente AS LV ROTA F.to digitalmente