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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 10.04.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3658/2024 del R.G. Previdenza
T R A
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1
difesa dagli avvocati Marco Ambrosio e Stefano Caserta e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Verrengia, Davide Catalano, Itala de
Benedictis e Luca Cuzzupoli e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.05.2024, la società opponente in epigrafe esponeva che, in data 26.04.2024, veniva notificata, a mezzo del servizio postale, Ordinanza Ingiunzione n.
OI 002052357, con cui l' le ingiungeva il pagamento della sanzione amministrativa di CP_1
euro 12.973,26, oltre spese di notifica, per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L.
463/1983, specificando che la predetta ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito di avviso di accertamento prot. n. 2000.13/12/2019.0535093 del 13 dicembre 2019, CP_1
relativo all'anno 2018.
Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, e chiedeva di “Accertata la tempestività dei versamenti a saldo eseguiti dal Ricorrente, e la conseguente illegittimità ed infondatezza dell'impugnata ordinanza ingiunzione, dichiarare che nulla è dovuto dal Ricorrente all' per i titoli richiamati nel presente ricorso, e quindi dichiarare CP_1 nulla e/o inefficace, ovvero annullare l'Ordinanza Ingiunzione impugnata”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, che deduceva di aver annullato in autotutela l'ordinanza- ingiunzione (cfr. pagina 3 della memoria di costituzione); per tale ragione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente, alla luce dell'annullamento in autotutela della sanzione da parte dell' chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, con CP_1 vittoria di spese e con attribuzione.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, del cui dispositivo è data pubblica lettura.
Orbene, l'annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell' avvenuto in CP_1
data 20.11.2024, determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che CP_1
liquida in euro 1.900,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Marco Ambrosio e Stefano Caserta, dichiaratisi anticipatari.
S. Maria C.V., 10.04.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico