Art. 3. (Indicazione obbligatoria sulla unita' di imballaggio elementare) 1. Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.
2. L'unita' di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformita' alle prescrizioni;
b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme;
c) il numero di identificazione del lotto, la quantita' di cartucce in ogni imballaggio elementare, il calibro e il tipo di munizione; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subito favorevolmente la prova superiore;
e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonche' alle decisioni della CIP, indicate all'articolo 1, comma 2.