Sentenza 4 maggio 2020
Ordinanza cautelare 22 gennaio 2021
Decreto collegiale 28 maggio 2021
Ordinanza collegiale 20 novembre 2023
Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Ordinanza collegiale 7 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15/04/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03240/2025REG.PROV.COLL.
N. 05009/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5009 del 2021, proposto da MA OS RI, US RO (quale erede di ER RI), IA RI, OV RI, AN RI, MAngela RI, AN RI, US LL, TA LL, IG LL, MA LL, EL LL, AN LL e LO FO, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Paolo Satta, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
ON Autonoma della NA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni, Floriana Isola, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
Comune di Baunei, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Seconda) n. 615/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ON Autonoma della NA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. Gli appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la NA, Sezione seconda, ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, concernente il diniego di approvazione in via definitiva del piano di lottizzazione denominato “ Sa RE in Baunei – Santa MA Navarrese ” e gli atti di approvazione del PUC del Comune di Baunei (contestati nella parte in cui hanno precluso ai ricorrenti, odierni appellanti, l’approvazione del predetto piano di lottizzazione); il giudice di primo grado ha condannato i ricorrenti al pagamento in favore della ON NA delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
2. Occorre premettere quanto segue.
2.1. Gli appellanti - nella dichiarata qualità di comproprietari di un’ampia area sita nel territorio del Comune di Baunei, nella frazione di Santa MA Navarrese - hanno presentato un piano di lottizzazione denominato “ Sa RE ”, che prevedeva complessivamente 16 lotti per residenze, oltre le aree destinate a strade e parcheggi.
Detto piano veniva adottato dal Comune di Baunei, con deliberazione consiliare n. 3 dell’11 febbraio 2013, che condizionava gli effetti della adozione alla acquisizione delle “ autorizzazioni di competenza dell'ufficio del Genio Civile e dell’ADRIS (Agenzia Distretto Regionale Idrografico della NA)… ”.
Nelle date del 18 maggio 2015 e del 28 gennaio 2016 venivano acquisiti rispettivamente il nulla osta del Genio Civile e dell’Autorità di Bacino Idrografico della NA.
2.2. Stante l’inerzia della Amministrazione comunale in merito al procedimento in questione, con istanza dell’11 luglio 2016 (acquisita al prot. del Comune in data 20 luglio 2016 n. 4691), gli appellanti diffidavano il Comune di Baunei a procedere all’approvazione definitiva del piano di lottizzazione e alla sottoscrizione della relativa convenzione.
2.3. Con nota prot. 5185 del 18 agosto 2016, in riscontro al predetto atto di diffida, la responsabile del Servizio tecnico del Comune di Baunei esplicitava “ le ragioni per cui non è possibile approvare in via definitiva il Piano di Lottizzazione SA RE ”.
In particolare, la responsabile del Servizio tecnico del Comune, dopo aver richiamato l’art. 13 della l.r. della NA n. 4/2009 (relativo alla disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale), evidenziava che il predetto articolo era stato abrogato dall’art. 44, comma 3, l.r. 23 aprile 2015, n. 8 (a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione) e che, nelle more dell’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, trovava applicazione l’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale, che escludeva (fino all’adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale) la possibilità di approvare nuovi piani attuativi o di procedere a nuovi convenzionamenti di piani attuativi approvati oltre la data del 10 agosto 2004.
La responsabile del Servizio tecnico del Comune di Baunei evidenziava che, nel caso di specie, il piano di lottizzazione era stato adottato, ma non approvato e che la convenzione di lottizzazione non era stata sottoscritta; a giudizio della responsabile del Servizio tecnico, nel caso di specie, non poteva trovare applicazione il regime transitorio in deroga di cui all’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale della NA previsto per gli interventi edilizi “ ... ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ” (art. 15, comma 1, delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale), in quanto l’area in questione non poteva considerarsi “ interclusa ”.
2.4. In sede di approvazione definitiva del piano urbanistico comunale, con deliberazione consiliare n. 42 del 3 ottobre 2016, il Comune di Baunei ha recepito e approvato le modifiche/integrazioni richieste dalla ON NA nell’ambito della verifica di coerenza e dell’ulteriore “Tavolo tecnico”, prevedendo che l’area su cui insiste la lottizzazione “ Sa RE ” fosse classificata non come zona C1.2 (Espansioni pianificate), come era stato previsto in sede di adozione del PUC, ma come zona C3.2 (Espansioni in programma), evidenziandosi che la zona in questione era interessata dalla presenza del bene paesaggistico “ Baie e ON ” e dalla componente naturale “ Macchia mediterranea ” (con la conseguenza che detta area non risultava trasformabile a fini edificatori, per effetto di quanto disposto dagli artt. 18, 20 e 23 delle norme tecniche di attuazione del piano regionale paesaggistico).
2.5. Gli appellanti evidenziano che, con deliberazione consiliare n. 9 del 25 marzo 2015, il Consiglio comunale di Baunei ha approvato il progetto preliminare della strada di P.R.G. destinata ad attraversare il suddetto comparto e la cui realizzazione, pur essendo di competenza del Comune, risultava a carico dei lottizzanti (che avevano già ceduto le relative aree) per accordi intervenuti con l’Amministrazione comunale; il progetto esecutivo per la realizzazione della strada, elaborato dai privati, aveva ottenuto tutte le autorizzazioni, risultando così cantierabile.
2.6. Con il ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati i seguenti atti:
- la nota prot. 5185 del 18 agosto 2016 della responsabile del Servizio tecnico del Comune di Baunei (sopra richiamata);
- la deliberazione n. 42 del 3 ottobre 2016, con la quale il Consiglio comunale di Baunei ha recepito e approvato le modifiche/integrazioni richieste dalla ON NA nell’ambito della verifica di coerenza e dell’ulteriore “Tavolo tecnico”, contestandone la legittimità nella parte in cui ha previsto per l’area su cui insiste la lottizzazione SA RE” la classificazione in zona C3.2 (anziché, C1.2) e la classificazione quale strada di lottizzazione della strada di piano generale già prevista all’interno del comparto;
- la nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della ON NA prot. n. 20999/DG del 26 maggio 2016, con la quale la suddetta Direzione generale ha richiesto chiarimenti con successiva convocazione di un “Tavolo tecnico” Comune – ON (tenutosi nella data del 1° luglio 2016);
- la nota prot. 3984 del 21 giugno 2016, a firma della responsabile del Servizio tecnico del Comune di Baunei;
- il verbale del Tavolo tecnico, trasmesso con nota prot. n. 29851 del 29 luglio 2016;
- la circolare prot. 550/GAB del 23 novembre 2006 dell'Assessorato EE.LL.FF. e Urbanistica della ON NA, nella parte in cui dispone, con riguardo al regime applicabile ai sensi dell’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del P.R.R. che « ... per quanto riguarda le zone C, gli interventi sono consentiti se tali zone presentano i requisiti specificati nello stesso comma 1, tenendo presente che i confini con zone urbanistiche a destinazione differente dalla A o dalla B non costituiscono motivo di interclusione», ove tale ultima specificazione venga intesa nel senso che l’interclusione rilevante sia solo quella interamente determinata dalla contiguità con zone urbanistiche “A” e “B ”;
- la cartografia del P.P.R., art. 5 delle N.T.A., ambito n. 23 – Ogliastra - nella parte in cui individua l’area in parola come interessata da “ sistemi a baie e promontori falesie e piccole isole ” e da “ vegetazione a macchia e in aree umide ”.
2.7. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno impugnato ( in parte qua ):
- la determinazione del Direttore generale della Pianificazione Territoriale della ON NA n. 2180/DG del 16 novembre 2016, con la quale il P.U.C. di Baunei, redatto in adeguamento al PPR ed al PAI, è stato dichiarato coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato, condizionatamente al recepimento delle prescrizioni contenute nell’art. 1 della citata determinazione;
- la deliberazione del Consiglio comunale di Baunei n. 46 del 30 novembre 2016, con la quale l’organo consiliare ha approvato le modifiche e le integrazioni al PUC, in conformità a quanto previsto nella determinazione del Direttore generale della Pianificazione Territoriale della ON NA n. 2180/DG del 16 novembre 2016, nonché ha approvato in via definitiva il P.U.C. del Comune di Baunei;
- la determinazione del Direttore generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 2383/DG del 16 dicembre 2016, con la quale il P.U.C. del Comune di Baunei è stato dichiarato coerente col quadro normativo e pianificatorio sovraordinato e ne è stata autorizzata la pubblicazione e l’entrata in vigore.
2.8. Con secondo ricorso per motivi aggiunti (non impugnatori), i ricorrenti hanno formulato ulteriori censure a sostegno delle proprie prospettazioni difensive.
2.9. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.a.r. NA ha respinto il ricorso introduttivo del giudizio, come integrato dai motivi aggiunti, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore della ON NA (il Comune di Baunei non si è costituito nel giudizio di primo grado).
3. Gli odierni appellanti contestano la sentenza impugnata per i motivi di seguito indicati.
3.1. Con riguardo alla nota del Comune di Baunei prot. 5185 del 18 agosto 2016, alla nota prot. 3984 del 21 giugno 2016 e alla circolare prot. 550/ GAB del 23 novembre 2006, deducono: erronea qualificazione giuridica della fattispecie e degli atti impugnati; errore di fatto e di diritto sotto il profilo dell’interpretazione di atti amministrativi e del procedimento; contrarietà della decisione rispetto ai documenti di causa; violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e di affidamento; errata interpretazione e applicazione di legge: artt. 10 e 10 - bis, 13 e 3 della l. 241/1990; motivazione contraddittoria.
In sintesi, gli appellanti contestano il capo di sentenza con il quale il giudice di primo grado ha ritenuto che la nota prot. 5185 del 18 agosto 2016 a firma della responsabile dell’Ufficio tecnico comunale (esplicativa delle ragioni per le quali non era possibile procedere alla approvazione del piano di lottizzazione) fosse meramente interlocutoria e finalizzata ad illustrare le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di approvazione del piano di lottizzazione (sulla base di questa premessa il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le censure di incompetenza della responsabile dell’Ufficio tecnico, in relazione alla dedotta violazione dell’art. 42, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 267/2000, che attribuisce al consiglio comunale la competenza in materia di atti di pianificazione urbanistica).
Contestano la qualificazione giuridica dell’atto impugnato, sul piano letterale, e lamentano una violazione delle prerogative partecipative, in relazione alle quali il giudice di primo grado ha ritenuto, da un lato, che la nota della responsabile dell’Ufficio tecnico comunale non precludeva l’esercizio delle prerogative partecipative, dall’altro, che l’art. 13 della legge 241/1990 esclude espressamente per gli “ atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione ” l’applicabilità delle disposizioni relative alla partecipazione procedimentale e l’obbligo di motivazione puntuale.
A tale ultimo riguardo, gli appellanti rivendicano la necessaria applicazione al caso di specie sia delle garanzie partecipative, che dell’onere di motivazione di cui alla legge 241/1990, in ragione della situazione di affidamento ingenerato dagli atti e dagli accordi posteriori alla approvazione della lottizzazione.
Circa la qualificazione come atto endoprocedimentale della nota impugnata, gli appellanti lamentano il mancato rispetto della forma tipica e, in particolare, in violazione degli artt. 10 e 10 - bis della legge 241/1990, la mancata indicazione della facoltà per gli istanti di presentare osservazioni entro un termine definito.
Gli appellanti sostengono invece che la predetta nota del responsabile sia in realtà un vero e proprio provvedimento di diniego, basato su una motivazione erronea (l’intervenuta abrogazione dell’art. 13 della l.r. n. 4/2009 da parte dell’art. 44 della l.r. n. 8/2015 e la conseguente applicazione del regime transitorio di cui all’art. 15 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale, per il quale, nelle more dell’adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, gli interventi edilizi sono ammissibili solo nelle aree intercluse).
In altri termini, gli appellanti sostengono che la nota impugnata non avrebbe una funzione meramente interlocutoria e non sarebbe stata finalizzata ad illustrare le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di approvazione del piano di lottizzazione, ma costituirebbe un atto di arresto procedimentale, riducendo la discrezionalità dell’organo consiliare a tal punto da escluderla.
La deliberazione consiliare n. 42/2016 del 3 ottobre 2016 non recherebbe alcuna menzione dell’avvenuta eliminazione della lottizzazione della frazione di Santa MA Navarrese, limitandosi sul punto al rinvio totalmente recettizio “ alla nota prot. n. 20999/DG del 26.05.2016 e alle risultanze di cui al Tavolo Tecnico del 01.07.2016 ”.
Nel merito del contenuto della nota, gli appellanti evidenziano:
a) la dichiarata mancanza del requisito della interclusione sarebbe stata espressa dalla responsabile dell’Ufficio tecnico in “ … assenza di qualunque reale ed effettiva ricognizione dello stato dei luoghi e del loro inquadramento giuridico, dei quali, peraltro, non si dà minimamente conto ” (carenza istruttoria);
b) il mancato riconoscimento di una posizione di affidamento qualificato (per effetto della mancata approvazione della lottizzazione e della sottoscrizione della convenzione di lottizzazione) non terrebbe conto dei seguenti elementi: in primo luogo, dell’accordo esistente tra l’Amministrazione e i lottizzanti per la costruzione a totale carico di questi ultimi dell’opera pubblica denominata “Strada di piano”, comportante una spesa complessiva pari ad € 673.324,07, destinata a servire anche – ma non solo – la lottizzazione “ Sa RE ”; in secondo luogo, della già intervenuta, in data 18 marzo 2015, formale cessione da parte dei lottizzanti delle aree necessarie per la costruzione della suddetta strada, per una superficie complessiva di 4.749 mq., e del completamento del relativo progetto, per una spesa di oltre 70.000,00 euro, a carico dei lottizzanti.
3.2. Gli appellanti passano poi a contestare le conclusioni della responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune, deducendo rispetto alla sentenza impugnata: erronea interpretazione e applicazione di legge: art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale; errore di fatto e di diritto nella valutazione delle risultanze di causa; motivazione contraddittoria e illogica; contrarietà della decisione rispetto ai documenti di causa.
In sintesi, la questione giuridica controversa è quella relativa alla applicazione alla lottizzazione “ Sa RE ” della disciplina dell’art. 15 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 13 della l.r. n. 4/2009, ad opera dell’art. 44 della l.r. n. 8/2015.
Come sopra evidenziato la responsabile dell’ufficio tecnico comunale è pervenuta alle seguenti conclusioni: “ nel caso specifico, il piano di Lottizzazione di cui trattasi alla data odierna risulta adottato ma non approvato – e quindi non convenzionato – e pertanto non ricadente nell’ambito di applicazione del comma 1 del citato articolo 15 in quanto pur trattandosi di zona urbanistica C contigua al tessuto urbano consolidato, essa non può essere considerata interclusa “da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”.
In altri termini, secondo la responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Baunei, la disciplina transitoria di cui all’art. 15 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale non risulterebbe applicabile, in quanto non ricorrerebbe il requisito della interclusione del comparto.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado abbia aderito acriticamente alle conclusioni del responsabile dell’Ufficio tecnico comunale e alla tesi della difesa regionale, trascurando le conclusioni di una relazione tecnica presentata nel giudizio di primo grado.
Sostengono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla ON NA, non sarebbe vero che il comparto di lottizzazione confini “ Per quanto riguarda i lati est e nord/est ... per una piccola porzione, zona agricola E ” (sentenza di primo grado, pag. 16); non sarebbe indicato nella cartografia del PRG (e neppure in quella dell’attuale PUC) alcun confine con “ zona agricola E ”.
Sulla base di questa premessa, gli appellanti contestano il canone interpretativo dell’art. 15 delle n.t.a. del P.P.R., contenuto nella circolare dell’Assessorato EE.LL.FF.U. n. 550/GAB del 23 novembre 2006, laddove dispone che “ …. i confini con zone urbanistiche a destinazione differente dalla A o dalla B non costituiscono motivo di interclusione ”; nel P.R.G. di Baunei – Santa MA Navarrese le “ zone H di salvaguardia ” corrisponderebbero ad aree inedificabili in ragione delle loro caratteristiche geomorfologiche.
Evidenziano che la “ zona H ” venne istituita a seguito di fenomeno franoso che interessò una superficie di sei ettari e che condusse a definire l’allora redigendo P.R.G. con l’inclusione della predetta area all’interno di una zona urbanistica che ne sancisse l’inedificabilità assoluta.
Gli appellanti contestano quindi le conclusioni del giudice di primo grado, che ha ritenuto che la qualificazione urbanistica come zona H non costituisca un limite fisico all’attività edificatoria, ma solo un limite urbanistico (con la conseguenza che non può essere equiparato alla interclusione derivante da elementi insediativi, da elementi infrastrutturali e da elementi geografici).
3.3. Con riguardo alla nota della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della ON NA prot. n. 20999/DG del 26 maggio 2016; al “Tavolo tecnico” dell’1 luglio 2016; alla deliberazione del Consiglio comunale di Baunei n. 42 del 3 ottobre 2016 e al Piano paesaggistico regionale, NTA art. 5, Cartografia – Ambito n. 23 “ Ogliastra ”, gli appellanti deducono: erroneità della sentenza appellata, sia sotto il profilo della ricostruzione fattuale, che sotto quello della interpretazione giuridica nonché della motivazione; erronea interpretazione e applicazione dell’art. 31 della legge regionale n. 7/2002; contrarietà della pronuncia rispetto alle risultanze documentali; errata interpretazione e applicazione di legge: artt. 15, 17. 18, 19 e 20 delle n.t.a. del P.P.R.; contraddittorietà.
Hanno riproposto inoltre le censure già esplicitate nel ricorso introduttivo.
Sostengono che il T.a.r. abbia respinto le censure formulate nel giudizio di primo grado senza un adeguato e approfondito esame delle circostanze fattuali e delle risultanze documentali sottoposte al suo esame.
Evidenziano che sia il Comitato tecnico regionale per l’urbanistica (in data 7 aprile 2016) che la Direzione generale dell’Urbanistica (con determinazione n. 696/DG dell’8 aprile 2016) non avevano enunciato alcuna prescrizione con riguardo alla zona C del comparto sede della lottizzazione (la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 20 aprile 2016, di riapprovazione del P.U.C., nel recepire le prescrizioni contenute nella determinazione n. 696/DG, avrebbe confermato sia l’inquadramento urbanistico del comparto, che la lottizzazione “ Sa RE ” senza alcuna prescrizione).
Tuttavia, con ulteriore nota n. 20999/DG del 26 maggio 2016, la Direzione generale dell’Urbanistica disponeva la temporanea sospensione del termine per espletare la verifica di coerenza, per 30 giorni, al fine di acquisire alcune ulteriori integrazioni documentali.
A seguito della predetta nota regionale, veniva avviato un procedimento riguardante la lottizzazione “ Sa RE ” rispetto alla disciplina transitoria del P.P.R., la quale (a detta degli appellanti) non si sarebbe svolta nelle forme della verifica di coerenza, come disciplinata dall’art. 31 della l.r. n. 7/2002 (vigente ratione temporis) , bensì in forma di sostanziale co-pianificazione ON NA – Comune di Baunei; numerose sarebbero state le deviazioni rispetto alle prescrizioni legislative (espressamente censurate come trascritto nella rubrica del presente capo), in quanto:
- a tale procedimento non partecipava il C.T.R.U. (comma 5: “La verifica di coerenza … è svolta ... dal direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale, previo parere del CTRU);
- venivano disposte tre sospensioni, laddove la norma (comma 5 quater) consentiva un’unica sospensione per “gravi ragioni”; conseguentemente veniva violato il termine perentorio di 90 giorni previsto dal comma 5 ter.
Il giudice di primo grado non si sarebbe espresso a riguardo, essendosi occupato solo del problema (pure sollevato con il ricorso introduttivo) se potesse considerarsi legittimo che, in sede di ‘seconda’ verifica di coerenza, venissero posti nuovamente in discussione aspetti della pianificazione non censurati in prima lettura.
Il giudice di primo grado inoltre ha respinto le censure mosse avverso la questione attinente alla presenza del bene paesaggistico “ Sistemi a baie e promontori falesie e piccole isole ” e della componente naturale “ Aree naturali e subnaturali – Vegetazione a macchia e in aree umide ”.
A giudizio degli appellanti, il giudice di primo grado avrebbe affrontato in modo parziale le questioni sollevate nel giudizio di primo grado, trascurando di compiere un esame accurato della documentazione in atti ed errando nell’interpretare e applicare la normativa di riferimento.
Richiamano la disciplina di cui all’art. 15 delle n.t.a. del P.P.R., a norma del quale, negli ambiti di paesaggio costieri individuati nell’art. 14 delle n.t.a. del P.P.R. (e cioè anche quelli interessati dalla presenza di baie e promontori), agendo in “ ... conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali ”, è possibile approvare “ gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”.
Sostengono gli appellanti che l’intera fascia costiera costituisca bene paesaggistico d’insieme, per il quale, tuttavia, varrebbe la disciplina derogatoria di cui all’art. 15 delle N.T.A. del P.P.R.; a loro giudizio, il fatto che l’articolo 17 delle n.t.a. contempli alla lettera b) “Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole ” non sarebbe idoneo ad escludere l’applicazione della disciplina transitoria dell’art. 15.
In sintesi, il regime derogatorio di cui all’art. 15 delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico regionale troverebbe applicazione anche alle aree classificate come interessate dal bene paesaggistico “ Baie e ON ”.
Gli appellanti richiamano anche l’art. 18 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale, rubricato “ Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale ” e l’art. 19 delle n.t.a., rubricato “ Fascia costiera. Definizione ”.
Sostengono che nel verbale del Tavolo tecnico del 1° luglio 2016 non vi è alcun riferimento alla problematica della interclusione del comparto di lottizzazione, mentre le uniche ragioni ritenute ostative al rilascio del titolo abilitativo richiesto sono state:
- l’assenza della approvazione in via definitiva del piano di lottizzazione e del conseguente convenzionamento;
- la presenza del bene paesaggistico “ baie e promontori ” e della componente naturale “ macchia mediterranea ”.
Con riguardo alla presenza del bene paesaggistico “ baie e promontori ” e della componente naturale “ macchia mediterranea ”, gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado abbia recepito acriticamente le difese di Amministrazione regionale senza verificare la rispondenza delle stesse alla documentazione in atti; ciò, innanzitutto, per quanto riguarda la componente naturale “ macchia mediterranea ”; sostengono che, in base alla “ Tavola PUC 3.1.0 Carta del PPR rielaborata a livello comunale ”, tale componente naturale sarebbe presente all’interno del comparto solo in minima parte in corrispondenza del confine nord con la ex zona H di salvaguardia e, in ogni caso, la stessa non sarebbe in alcun modo interessata dalle edificazioni previste nel progetto della lottizzazione.
Anche con riguardo alla presenza del bene paesaggistico denominato “ baie e promontori ” la sentenza qui appellata riprodurrebbe acriticamente le difese della Amministrazione regionale.
4. Si è costituita in giudizio la ON NA, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, in quanto i parametri urbanistici (e, in particolare, l’indice territoriale) previsti per la sottozona C3.2. sarebbero gli stessi di quelli previsti per la zona C1.2 (che gli appellanti rivendicano).
Nel merito, l’Amministrazione regionale ha contestato la fondatezza delle deduzioni delle parti appellanti e ne ha chiesto la reiezione.
5. Con memoria di replica, depositata in data 20 settembre 2023, gli appellanti evidenziano il loro interesse alla impugnativa degli atti gravati, facendo rilevare che il passaggio dalla qualificazione urbanistica C1.2 “ Espansione pianificata ” alla qualificazione “ Espansione in programma ” avrebbe effetti sul procedimento relativo al piano di lottizzazione, nel senso che ne precluderebbe definitivamente la sua approvazione.
6. Con ordinanza collegiale n. 9943/2023, questa Sezione ha disposto alcuni incombenti istruttori, attraverso il ricorso alla verificazione tecnica, ordinando al verificatore di redigere “ una relazione, nella quale, a seguito di apposito accertamento, vengano chiariti i seguenti elementi:
a) previa individuazione delle aree oggetto del piano di lottizzazione sopra richiamato, venga descritto lo stato dei luoghi, e in particolare venga accertato se l’area debba considerarsi “interclusa” dal punto di vista della relativa disciplina urbanistica, tenendo conto anche dell’utilizzazione a fini edificatori delle aree limitrofe e/o dell’assetto geomorfologico delle aree confinanti (asseritamente ritenute dagli appellanti ostative di fatto alla edificazione);
b) venga verificata, con riguardo all’area oggetto del piano di lottizzazione, la contestata presenza di elementi di interesse paesaggistico e, in particolare, la presenza nell’areale del bene paesaggistico “baie e promontori” e della componente naturale “macchia mediterranea” e la presumibile incidenza della realizzazione del piano di lottizzazione precedentemente adottato dal Comune di Baunei su tali elementi ”.
7. Con successiva ordinanza collegiale n. 4469/2024, è stata accolta l’istanza formulata dal verificatore di proroga del termine assegnato per il deposito della relazione di verificazione.
8. In data 23 maggio 2024, il verificatore ha depositato la relazione di verificazione, nella quale sono formulate le seguenti conclusioni:
a) Con riguardo al primo quesito:
“ L’area oggetto di Verificazione, interessata da Piano di Lottizzazione in zona di espansione, ai sensi dell’art. 15 del PPR risulta interclusa da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitano univocamente tutti i confini. In particolare a sud, ovest e nord è delimitata “univocamente“ da tessuto edilizio consolidato, infrastrutture di trasporto stradale e porto turistico (interclusione urbanistica) e ad est è delimitata “univocamente“ da un’impedenza edificatoria data sia dall’elevata acclività ai sensi dell’art 32 del PPR, sia dalla presenza di macchia mediterranea pluriennale, avente superficie superiore ai 2000 mq e pertanto assimilabile a bosco ai sensi del D.lgs 34/2018 “Testo Unico Forestale e Filiere Forestali” e LR n. 8/2016 “Definizione di bosco e delle aree assimilate" (interclusione geografica-morfologica). Alla luce delle analisi relative al Piano di Lottizzazione oggetto di Verificazione e delle relative aree contermini, tenuto conto dell’utilizzazione a fini edificatori delle aree limitrofe e/o dell’assetto geomorfologico delle aree confinanti, si può attestare come l’area del Piano di Lottizzazione SA RE” sia interclusa ”;
b) Con riguardo al secondo quesito:
“ L’area oggetto di Verificazione, di superficie complessiva di mq 31.409,00, è interessata dall’areale del bene paesaggistico “Baie e promontori” per una superficie di mq. 20.425,00 pari a 65,03%, che costituisce un vincolo di inedificabilità “non assoluto” ai sensi dell’art. 23 PPR. Infatti, la norma nelle aree naturali e subnaturali consente tutti gli interventi edilizi che non pregiudichino la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica. L’area oggetto di Verificazione, a seguito delle indagini svolte, è ascrivibile a: “Territori prevalentemente antropizzati, con eventuale presenza di emergenza di rilievo sotto il profilo paesaggistico e ambientale, che nel loro complesso, presentano limitati valori ambientali”. L’area è altresì riconducibile alla componente di paesaggio: “Aree semi-naturali con significative modificazioni antropiche” per le quali è prevista la “Trasformazione urbanistica ed edilizia con interventi di recupero e riqualificazione orientati in senso ambientale”. L’incidenza percentuale del Piano di Lottizzazione sull’areale del bene paesaggistico “Baie e promontori” influisce per meno della metà, ovvero il 39%. Alla luce delle analisi relative al Piano di Lottizzazione oggetto di Verificazione, delle tipologie edilizie e della relativa distribuzione, della valorizzazione del verde secondo l’autorizzazione del CFVA (pur se orami decaduta), si può attestare come l’incidenza complessiva del Piano di Lottizzazione SA RE” sull’elemento “Baie e promontori” non pregiudichi “la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica”. Inoltre, accertato lo stato dei luoghi e del sistema vegetale (macchia mediterranea) dell’area oggetto di Verificazione e degli ambiti confinanti, valutata la normativa nazionale e regionale in materia di foreste e filiere forestali, si attesta che l’incidenza derivante dalla realizzazione del Piano di Lottizzazione sulla componente naturale “macchia mediterranea” possa considerarsi di livello basso ”.
9. In data 16 luglio 2024, la ON NA ha depositato le proprie osservazioni sulla relazione finale di verificazione e una nota del consulente di parte (ing. Giorgio Speranza), nella quale si evidenzia che il verificatore non avrebbe dato alcun riscontro motivato alle osservazioni formulate in sede di verificazione; unitamente ai predetti atti, è stata depositata copiosa documentazione.
In sintesi, nelle predette osservazioni, il consulente di parte della ON NA, ha evidenziato che:
- l’interclusione non doveva essere valutata sul piano giuridico, ma in relazione ad elementi fisici, infrastrutturali o insediativi stabili, immediatamente percettibili a occhio nudo e tali da rilevare sul piano oggettivo (come, ad esempio, un fiume, il mare, una strada di significativa importanza);
- relativamente al confine est del comparto relativo al piano di lottizzazione, la pendenza costituirebbe un ostacolo alla edificazione sul piano giuridico, ma non sul piano geografico; sempre in relazione al confine est, la presenza della macchia mediterranea non assumerebbe rilevanza ai fini della interclusione dell’area prevista dal piano di lottizzazione; sarebbe inoltre contraddittorio affermare che la macchia mediterranea interessi senza soluzione di continuità l’interno e l’esterno del comparto e, al tempo stesso, affermare che la presenza della macchia mediterranea rilevi ai fini della interclusione dell’area;
- la non condivisibilità delle conclusioni del verificatore in merito al bene paesaggistico “ Sistema a baie e promontori ”, di cui al piano paesaggistico regionale, e alla componente naturale “ Macchia mediterranea ”;
- ai fini della incidenza del piano di lottizzazione rispetto ai predetti beni paesaggistici, il verificatore avrebbe fatto riferimento solo alla superficie coperta dai fabbricati, mentre avrebbe dovuto tenere conto della superficie coperta ammissibile, secondo le indicazioni del piano di lottizzazione e di tutte le aree per opere edilizie (parcheggi, camminamenti, tettoie, porticati, giardini, ecc.), previste dal piano di lottizzazione.
10. Con memoria depositata il 26 luglio 2024, gli appellanti si sono opposti al deposito delle osservazioni alla relazione finale e dei documenti allegati, lamentando la violazione del contraddittorio, sia rispetto alla posizione degli appellanti che a quella del verificatore.
11. Con memoria depositata in data 26 luglio 2024, la ON NA, sulla base dei rilievi formulati nelle osservazioni depositate in data 16 luglio 2024, ha contestato le conclusioni del verificatore; ha eccepito anche:
- l’inammissibilità della impugnativa, per la scadenza della autorizzazione paesaggistica originaria;
- l’improcedibilità del ricorso in quanto la disciplina transitoria è stata superata a seguito dell’approvazione del piano urbanistico comunale in adeguamento al P.P.R.
12. Con ordinanza collegiale n. 8035/2024 sono stati chiesti al verificatore alcuni chiarimenti, invitandolo a depositare una relazione integrativa, nella quale venissero specificati i seguenti aspetti:
“ a) vengano indicate in modo analitico ed espresso, con riguardo alle osservazioni formulate del consulente tecnico della ON NA in sede di verificazione, le osservazioni del consulente di parte che sono state accolte e le ragioni per le quali quelle residuali sono state respinte;
b) venga chiarito se l’acclività del terreno e la presenza della macchia mediterranea, individuate dal verificatore quali ragioni della interclusione dell’area sul confine est del comparto, si estendano o meno anche all’area interessata dal piano di lottizzazione (dalla documentazione fotografica allegata alla verificazione sembra doversi ritenere che la macchia mediterranea si estenda senza soluzione di continuità anche all’interno dell’area oggetto del piano di lottizzazione);
c) venga chiarito se, ai fini della verifica della compatibilità degli interventi edilizi previsti nel piano di lottizzazione con il bene paesaggistico “sistema a baie e promontori” e la componente naturale “macchia mediterranea”, si sia tenuto conto solo della superficie occupata dai fabbricati o anche degli altri elementi infrastrutturali previsti nel piano di lottizzazione (aree per parcheggi, camminamenti, tettoie, porticati, giardini, ecc.) ”.
13. In data 30 ottobre 2024, il verificatore ha depositato la relazione di verificazione integrativa.
14. Con memorie difensive e di replica, le parti costituite hanno ribadito le rispettive prospettazioni difensive.
15. All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
16. In via preliminare, deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità della domanda di annullamento degli atti impugnati, in relazione alla intervenuta scadenza della autorizzazione paesaggistica originaria.
L’eventuale annullamento degli atti impugnati comporterebbe l’obbligo di completare il procedimento relativo al piano di lottizzazione presentato dagli appellanti, consentendo verosimilmente a questi ultimi di rinnovare ( medio tempore ) gli atti di autorizzazione paesaggistica.
17. Infondata è anche l’eccezione di improcedibilità del gravame, sollevata dalla ON NA in considerazione della intervenuta approvazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.) da parte del Comune di Baunei in adeguamento alle prescrizioni del piano paesaggistico regionale.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno impugnato anche ( in parte qua ) la deliberazione del 3 ottobre 2016 n. 42, con la quale il Consiglio comunale di Baunei ha approvato in via definitiva il PUC, recependo le modifiche/integrazioni richieste dalla ON NA.
Con ricorso per motivi aggiunti (sempre nell’ambito del giudizio di primo grado), i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Baunei del 30 novembre 2016 n. 46, con la quale l’organo consiliare ha approvato le modifiche e le integrazioni al PUC comunale, in conformità a quanto previsto nella determinazione del Direttore generale della Pianificazione Territoriale della ON NA n. 2180/DG del 16 novembre 2016.
Deve conseguentemente ritenersi che il presente giudizio non può essere definito in rito, con una pronuncia di improcedibilità.
18. Nel merito, tuttavia, il ricorso in appello è infondato.
19. Le questioni dedotte in giudizio attengono, da un lato, al piano di lottizzazione denominato “ Sa RE ” (che prevede complessivamente 16 lotti per residenze oltre le aree di cessione per strade e parcheggi), adottato, ma non approvato dal Comune di Baunei, dall’altro, alla riqualificazione urbanistica dell’area in questione da sottozona C1.2 (Espansione pianificata) alla sottozona C3.2 (Espansione in programma).
20. Il Comune di Baunei ha individuato come causa ostativa alla approvazione del piano di lottizzazione l’intervenuta abrogazione dell’art. 13 della l.r. della NA n. 4/2009 (che individuava la disciplina degli interventi ammissibili nella fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al piano paesaggistico regionale), da parte dell’art. 44 della l.r. n. 8/2015, e la conseguente applicazione del regime transitorio di cui all’art. 15 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale della NA, rubricato: “ Ambiti di paesaggio costieri. Disciplina transitoria ”, che, al comma 1, dispone quanto segue:
“ Negli ambiti di paesaggio costieri di cui all’articolo 14, fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del P.P.R., è consentita l’attività edilizia e la relativa realizzazione delle opere di urbanizzazione nelle zone omogenee A e B dei centri abitati e delle frazioni individuate dai Comuni ai sensi dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, purché delimitate ed indicate come tali negli strumenti urbanistici comunali. Sono altresì realizzabili in conformità ai vigenti strumenti urbanistici comunali gli interventi edilizi ricadenti nelle zone C immediatamente contigue al tessuto urbano consolidato ed interclusi da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”.
Per l’utilizzazione a fini edificatori delle zone C, nelle more dell’adeguamento del piano urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale, era dunque necessario che l’area fosse contigua al tessuto urbano consolidato e interclusa “ da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitino univocamente tutti i confini ”.
In ordine alla interclusione, le parti costituite in grado di appello assumono posizioni contrastanti.
Gli appellanti sostengono che l’area sia interclusa, contestando che essa confini con un’area agricola e sostenendo che la limitrofa area qualificata urbanisticamente come zona H sarebbe di fatto inedificabile.
21. Alla approvazione del piano di lottizzazione è tuttavia subentrato un ulteriore ostacolo; in sede di approvazione definitiva del P.U.C., il Comune di Baunei, conformandosi ai rilievi della ON NA, ha individuato nell’areale relativo al piano di lottizzazione il bene paesaggistico “ baie e promontori ” e la componente naturale “ macchia mediterranea ”, che ne precludono l’utilizzazione a fini edificatori.
Gli appellanti contestano anche queste qualificazioni, deducendo sia censure di tipo formale che censure di tipo sostanziale.
22. Le censure dedotte dagli appellanti sono infondate nel merito.
23. In primo luogo, la nota della responsabile dell’Ufficio tecnico (prot. 5185 del 18 agosto 2016) è una nota interlocutoria, contenendo essa la esplicitazione delle ragioni ostative alla approvazione del piano di lottizzazione, con la conseguenza che debbono ritenersi infondate le dedotte censure di incompetenza, come pure quelle relative alla violazione delle garanzie partecipative, tenendo conto del fatto che l’art. 13, comma 1, l. n. 241/1990 dispone: “ 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ”.
Detta nota non precludeva ai ricorrenti (odierni appellanti) la possibilità di replicare alle ragioni indicate dalla responsabile dell’Ufficio tecnico come ostative alla approvazione del piano di lottizzazione.
Ne consegue che debbono ritenersi prive di fondamento le censure relative alla dedotta violazione dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, come pure quelle relative alla violazione degli artt. 10 e 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i.
24. L’area di proprietà degli appellanti, sita nel Comune di Baunei, nella frazione di Santa MA Navarrese, località “ Sa RE ”, ricade nella fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina.
Nel piano paesaggistico regionale l’area del piano di lottizzazione “ Sa RE ” risulta interessata dal bene paesaggistico “ Sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole ” e, in maniera significativa, dalla componente naturale “ vegetazione a macchia ”.
Nel tavolo tecnico tenutosi in data 1° luglio 2016, al quale hanno partecipato sia rappresentanti della ON NA, che rappresentanti del Comune di Baunei, con riguardo alla sottozona C1.2 di Santa MA Navarrese (piano di lottizzazione SA RE”), si dà atto che la predetta sottozona:
“ non può essere considerata “fatta salva” dalle NTA del PPR dal momento che non esiste attuativo approvato, né, tantomeno, convenzionato .
I presenti concordano, pertanto, sulla riclassificazione come zona C3 “aree di nuova espansione dell’areale in oggetto. Le NTA del PUC dovranno evidenziare che l’areale è interessato dalla presenza del bene paesaggistico “Baie e ON” e dalla componente naturale “macchia mediterranea”, che ai sensi degli articoli 18, 20 e 23 delle NTA del PPR risultano non trasformabili ai fini edificatori ”.
L’approvazione in via definitiva del PUC, con deliberazione del 30 novembre 2016 n. 46, con la quale il Consiglio comunale di Baunei, conformandosi al piano paesaggistico della ON NA, ha individuato nell’areale relativo al piano di lottizzazione il bene paesaggistico “ baie e promontori ” e la componente naturale “ macchia mediterranea ”, ha precluso definitivamente la possibilità di procedere alla approvazione ed esecuzione del piano di lottizzazione precedentemente adottato.
Il sistema di approvazione dei piani urbanistici delineato dalla normativa preserva la competenza comunale tanto per l’adozione quanto per l’approvazione del PUC; quest’ultima, tuttavia, risulta subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di coerenza da parte della ON, che deve essere coinvolta nel relativo procedimento quale co-gestore del procedimento di pianificazione multi-livello basato sul rispetto e sull’integrazione, da parte dei piani di livello comunale, dei piani di livello superiore, di competenza regionale.
I procedimenti amministrativi diretti alla approvazione degli strumenti urbanistici comunali hanno natura di procedimenti a formazione progressiva, con la conseguenza che giuridicamente irrilevante è il fatto che le determinazioni assunte dal Comune di Baunei in ordine alla destinazione urbanistica dell’areale in questione e della connessa capacità edificatoria abbiano subito delle modifiche nel corso procedimento di approvazione del PUC, al fine di adeguarlo al piano paesaggistico regionale della NA.
25. I ricorrenti (odierni appellanti) sono titolari di una posizione giuridica qualificata e differenziata, ma, non essendo stato approvato il piano di lottizzazione, né tantomeno sottoscritta la convenzione di lottizzazione, non si può parlare di un vero e proprio affidamento rispetto alla esecuzione del piano di lottizzazione.
La non configurabilità di un legittimo affidamento nella esecuzione di un piano di lottizzazione semplicemente adottato dal Comune rende inammissibili le censure dedotte dai ricorrenti (odierni appellanti) in ordine alle scelte pianificatorie del Comune di Baunei, che peraltro si è doverosamente conformato, in sede di approvazione del PUC, a quanto previsto dal piano paesaggistico regionale, quale piano sovraordinato.
Costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale le scelte di pianificazione urbanistica non necessitano, infatti, di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell’impostazione dello strumento urbanistico; dette scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel previgente strumento urbanistico generale, di destinazioni d’uso diverse e più favorevoli; la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius di queste ultime è analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all'utilizzazione più proficua dell'immobile, e, come tale, è sfornita di tutela, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo, nel caso di specie insussistenti (ravvisabili, ad esempio, nell’esistenza di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi tra Comune e proprietari, di giudicato di annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio - rifiuto su domanda di concessione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 aprile 2024 n. 3024; Sez. II, 1 settembre 2021 n. 6158; Sez. IV, 4 dicembre 2013 n. 5765).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato il piano di lottizzazione non è stato mai approvato e, conseguentemente, alcuna convenzione urbanistica è stata mai sottoscritta.
26. Le spese che gli appellanti dichiarano di aver sostenuto in previsione della realizzazione di una strada a servizio della lottizzazione, ove ne venga dimostrata l’effettiva consistenza e la colpevole riferibilità (sotto il profilo eziologico) a determinazioni illegittime del Comune di Baunei, potranno trovare ristoro in altra sede, ma certamente non sono sufficienti ad infirmare la legittimità delle determinazioni assunte dal Comune di Baunei in sede di (doveroso) adeguamento della strumentazione urbanistica comunale al piano paesaggistico regionale (sovraordinato).
27. In ogni caso, anche con riguardo alla fase antecedente alla entrata in vigore del PUC, ritiene il Collegio che non sussistessero, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione del regime transitorio previsto dall’art. 15 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale.
28. In relazione alla interclusione dell’area, il verificatore ha sostenuto che:
“ L’area oggetto di Verificazione, interessata da Piano di Lottizzazione in zona di espansione, ai sensi dell’art. 15 del PPR risulta interclusa da elementi geografici, infrastrutturali ed insediativi che ne delimitano univocamente tutti i confini. In particolare a sud, ovest e nord è delimitata “univocamente“ da tessuto edilizio consolidato, infrastrutture di trasporto stradale e porto turistico (interclusione urbanistica) e ad est è delimitata “univocamente“ da un’impedenza edificatoria data sia dall’elevata acclività ai sensi dell’art 32 del PPR, sia dalla presenza di macchia mediterranea pluriennale, avente superficie superiore ai 2000 mq e pertanto assimilabile a bosco ai sensi del D.lgs 34/2018 “Testo Unico Forestale e Filiere Forestali” e LR n. 8/2016 “Definizione di bosco e delle aree assimilate" (interclusione geografica-morfologica). Alla luce delle analisi relative al Piano di Lottizzazione oggetto di Verificazione e delle relative aree contermini, tenuto conto dell’utilizzazione a fini edificatori delle aree limitrofe e/o dell’assetto geomorfologico delle aree confinanti, si può attestare come l’area del Piano di Lottizzazione SA RE” sia interclusa ”.
29. Sennonché, ritiene il Collegio che le conclusioni del verificatore non possano essere integralmente condivise, per le ragioni di seguito indicate, senza necessità di procedere ad una nuova verificazione, in quanto, da un lato, l’applicabilità del regime transitorio è comunque venuta meno per effetto della definitiva approvazione del PUC, dall’altro, dalla documentazione (anche di tipo fotografico) depositata in giudizio emergono elementi fattuali idonei a definire il giudizio di appello senza ulteriori dilazioni processuali.
30. Con riguardo al lato est dell’area, l’acclività del terreno e la presenza di macchia mediterranea non possono essere considerati come indicativi della interclusione dell’area, in quanto detti elementi caratterizzano sia l’area esterna che l’area interna al comparto previsto dal piano di lottizzazione; l’acclività del terreno non può essere limitata al confine esterno del comparto, in quanto anche la parte interna al comparto risulta caratterizzata da una significativa acclività (sia pure minore); inoltre, come risulta anche dalla documentazione fotografica in atti, la macchia mediterranea si estende senza soluzione di continuità anche all’interno del comparto.
31. Nell’esaminare la compatibilità degli interventi edilizi previsti nel piano di lottizzazione con il bene paesaggistico “ sistema a baie e promontori ” e la componente naturale “ macchia mediterranea ”, il verificatore si è soffermato solo sulla superficie coperta dai fabbricati previsti nel progetto, non anche sugli altri elementi previsti nel piano di lottizzazione (aree per parcheggi, camminamenti, tettoie, porticati, giardini, ecc.).
32. Anche la seconda relazione integrativa non chiarisce le problematicità evidenziate, esaurendosi nella tautologica conferma delle precedenti conclusioni, con l’inserimento di considerazioni estranee alla funzione di verificazione (si riconosce che la macchia mediterranea si estende anche all’interno del comparto, ma si sostiene che ciò sia dovuto al naturale processo di naturalizzazione dopo la cessazione delle attività rurali); “ relativamente a camminamenti, parcheggi, marciapiedi intorno alle unità edilizie e pergolati ”, si sostiene che essi vengano “ considerati impropriamente compromissivi sulla componente naturale “macchia mediterranea”. Il CTU della RAS, infatti, trascura che le superfici da lui ipotizzate, verranno trattate sulla base delle più recenti prescrizioni paesaggistiche e ambientali, che limitano al massimo l’impermeabilizzazione dei suoli adeguandosi sia al rispetto della vegetazione a macchia esistente sia della morfologia, nonché riducendo al minimo ogni attività di nuova sagomatura del terreno”) ”.
Il verificatore ha sostanzialmente confermato che non si è tenuto conto dei “ camminamenti, parcheggi, marciapiedi intorno alle unità edilizie e pergolati ”, in quanto ritenuti non compromissivi della macchia mediterranea (a detta del verificatore le superfici verranno trattate sulla base delle più recenti prescrizioni paesaggistiche e ambientali, limitando al massimo l’impermeabilizzazione dei suoli adeguandosi sia al rispetto della vegetazione a macchia esistente sia della morfologia, nonché riducendo al minimo ogni attività di nuova sagomatura del terreno).
Il verificatore sembra essere andato al di là dei suoi compiti, formulando valutazioni, anche con riguardo alle tecniche di realizzazione dell’intervento edificatorio, che esulano dall’oggetto della verificazione; le incongruenze della relazione finale di verificazione non sono, quindi, superate dalla relazione integrativa.
33. In altri termini, ritiene il Collegio, sulla base dei documenti depositati in giudizio che l’acclività del terreno non possa essere addotta per sostenere la tesi della interclusione del comparto, atteso che essa si estende, sia pure in misura minore, anche all’interno del comparto; anche la macchia mediterranea non è confinata all’esterno del comparto, ma si estende anche al suo interno (del tutto irrilevante è il fatto che essa si sia diffusa per effetto dell’abbandono delle attività rurali dell’area).
Inoltre, le tecniche di realizzazione del progetto edilizio, al fine di evitare l’impermeabilizzazione del suolo, possono assumere rilevanza con riguardo al contenimento del consumo del suolo, ma non con riguardo alle esigenze di tutela dei beni paesaggistici presenti nell’areale, che ne precludono l’utilizzazione a fini edificatori.
In ogni caso la questione relativa alla interclusione è ormai superata per effetto della approvazione del nuovo PUC e della conseguente impossibilità di applicare la disciplina transitoria (art. 15 delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale della NA).
34. In conclusione, per le considerazioni che precedono, il ricorso in appello si rivela infondato e va respinto.
35. Le spese del giudizio di appello, liquidate nel dispositivo, sono poste a carico degli appellanti, secondo l’ordinario criterio della soccombenza; anche le spese di verificazione debbono essere poste a carico degli appellanti (ritiene il Collegio che la richiesta di liquidazione presentata dal verificatore per € 10.135,44 non possa essere integralmente condivisa; non può trovare riconoscimento la maggiorazione per incarico urgente, atteso che il verificatore non ha espletato l’incarico nel termine assegnato e si è reso necessario concedere una proroga di 90 giorni per il deposito della relazione finale; non può accolta neppure la richiesta relativa alla maggiorazione del 100% del corrispettivo per “incarico complesso”, non presentando detto incarico, in relazione ai quesiti posti e ai connessi accertamenti, le caratteristiche di complessità previste per il riconoscimento della predetta maggiorazione).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna (in solido) gli appellanti al pagamento in favore della ON NA delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Pone a carico degli appellanti (in solido) le spese di verificazione, liquidate in € 4.832,85 (quattromilaottocentotrentadue/85), a titolo di onorari, e in € 600,00 (seicento/00), a titolo di rimborso chilometrico.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO