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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 6961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6961 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25688/2024 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. AVALLONE ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 l'istante deduceva che in data 02/09/2024 aveva ricevuto nota con richiesta di restituzione di somme presuntivamente riscosse nel periodo 01/03/2014 al
31/03/2014; che non avendo mai percepito alcuna prestazione né previdenziale né assistenziale, in assenza di motivazione aveva inoltrato ricorso amministrativo contestando l'illegittimità della pretesa ed evidenziando di aver eventualmente incassato in buona fede somme da parte dell' , che a distanza di oltre un decennio ne richiedeva la restituzione;
pertanto eccepiva CP_2
l'irripetibilità anche in ragione della prescrizione decennale del diritto dell' . CP_1
Pertanto adiva il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di : A) Dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite dalla sig.ra per aver Pt_1 ella affidato in buona fede il pagamento di somme da parte dell'Istituto; B) Dichiarare in ogni caso il presunto indebito prescritto per decorrenza del termine di prescrizione ordinario ex art. 2946
c.c., di guisa ANNULLARE la richiesta di restituzione della somma di € 717,36; vinte le spese di lite . Si costituiva l' assumendo di aver inoltrato la richiesta trattandosi di indebito assegnato CP_1 all'istante quale erede della Sig.ra titolare delle pensioni cat. IO num. 04046848 e Persona_1 cat. INVCIV num. 07029677, deceduta in data 25.02.2014. L'istituto precisava che l'indebito acquisito in data 17.04.2019 era stato adempiuto dalla quale erede, nell'anno 2019. Parte_1
Pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Fissata udienza in modalità cartolare , acquisite le note di udienza redatte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rileva il giudicante che non vi è prova in atti dell'annullamento in autotutela della nota di indebito che l' avrebbe emesso in data 15 luglio 2025 , in epoca comunque successiva all'instaurazione CP_1 del presente giudizio.
Ad ogni buon conto il Giudice ritiene che la causa sia decidibile in relazione alla ragione più liquida della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Difatti , per ammissione dello stesso , il CP_1 preteso indebito trarrebbe origine da prestazioni previdenziali erogate in favore dell'avente causa dell'odierna istante , la de cuius , deceduta nel febbraio 2014. Persona_1
Ne consegue che la richiesta di indebito inoltrata all'odierna ricorrente oltre dieci anni dopo il decesso della ( cfr. notifica del 2.9.2024) determina la maturata prescrizione ordinaria Per_1
(decennale ) del diritto alla ripetizione del presunto indebito , con conseguente irripetibilità delle somme di cui alla nota del 14.8.2024. CP_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma di euro 717,36 richiesta con la nota del
14.8.2024 notificata in data 2.9.2024 e per l'effetto dichiara l'inefficacia della nota stessa;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per CP_1 compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 24.9.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 25688/2024 R.G. vertente tra c.f.: con il patrocinio dell'avv. AVALLONE ROBERTO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. ARDOLINO DIODATA CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2024 l'istante deduceva che in data 02/09/2024 aveva ricevuto nota con richiesta di restituzione di somme presuntivamente riscosse nel periodo 01/03/2014 al
31/03/2014; che non avendo mai percepito alcuna prestazione né previdenziale né assistenziale, in assenza di motivazione aveva inoltrato ricorso amministrativo contestando l'illegittimità della pretesa ed evidenziando di aver eventualmente incassato in buona fede somme da parte dell' , che a distanza di oltre un decennio ne richiedeva la restituzione;
pertanto eccepiva CP_2
l'irripetibilità anche in ragione della prescrizione decennale del diritto dell' . CP_1
Pertanto adiva il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di : A) Dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite dalla sig.ra per aver Pt_1 ella affidato in buona fede il pagamento di somme da parte dell'Istituto; B) Dichiarare in ogni caso il presunto indebito prescritto per decorrenza del termine di prescrizione ordinario ex art. 2946
c.c., di guisa ANNULLARE la richiesta di restituzione della somma di € 717,36; vinte le spese di lite . Si costituiva l' assumendo di aver inoltrato la richiesta trattandosi di indebito assegnato CP_1 all'istante quale erede della Sig.ra titolare delle pensioni cat. IO num. 04046848 e Persona_1 cat. INVCIV num. 07029677, deceduta in data 25.02.2014. L'istituto precisava che l'indebito acquisito in data 17.04.2019 era stato adempiuto dalla quale erede, nell'anno 2019. Parte_1
Pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
Fissata udienza in modalità cartolare , acquisite le note di udienza redatte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Rileva il giudicante che non vi è prova in atti dell'annullamento in autotutela della nota di indebito che l' avrebbe emesso in data 15 luglio 2025 , in epoca comunque successiva all'instaurazione CP_1 del presente giudizio.
Ad ogni buon conto il Giudice ritiene che la causa sia decidibile in relazione alla ragione più liquida della intervenuta prescrizione della pretesa creditoria. Difatti , per ammissione dello stesso , il CP_1 preteso indebito trarrebbe origine da prestazioni previdenziali erogate in favore dell'avente causa dell'odierna istante , la de cuius , deceduta nel febbraio 2014. Persona_1
Ne consegue che la richiesta di indebito inoltrata all'odierna ricorrente oltre dieci anni dopo il decesso della ( cfr. notifica del 2.9.2024) determina la maturata prescrizione ordinaria Per_1
(decennale ) del diritto alla ripetizione del presunto indebito , con conseguente irripetibilità delle somme di cui alla nota del 14.8.2024. CP_1
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: in accoglimento del ricorso dichiara irripetibile la somma di euro 717,36 richiesta con la nota del
14.8.2024 notificata in data 2.9.2024 e per l'effetto dichiara l'inefficacia della nota stessa;
condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 250,00 per CP_1 compensi oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione . Si comunichi.
Napoli,06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella