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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 2326/2024 R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 9.5.2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
ODERZO, via DEGLI ALPINI 1, presso l'Avv. RACHELE BUCIUNI, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato in SAN DONÀ DI CP_1 P.IVA_2
PIAVE, Piazza RIZZO 4, presso l'Avv. FRANCESCO PAVAN, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'APPELLANTE
Voglia il Tribunale di Treviso, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, Nel merito In accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n. 1269/2023 (n. cron. 8521/2023), emessa dal
Giudice di Pace di Treviso, dott. Luigi Rizzo, il 09.11.2023, pubblicata il 14.11.2023 e notificata alle parti il 15.11.2023, nel proc. R.G. n. 2571/2023 e accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: Accertato e dichiarato che il preventivo n. 141/2022
d.d. 29 aprile 2022 redatto da debba essere interpretato letteralmente nel senso indicato dal CP_1
Pag. 1 di 10 e l'eventuale mancata chiarezza espositiva è dovuta a fatto e colpa esclusivi di , Parte_1 CP_1
dichiarare che nulla è dovuto da parte del ” ad per le somme poste alla base Parte_1 Pt_1 CP_1
dell'ingiunzione di pagamento né ad altro titolo, ragione o causa, e comunque revocare, dichiarare inefficace, nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale: Per tutto quanto esposto in narrativa, condannarsi al pagamento in favore del condominio “ ” della somma di Controparte_1 Pt_1
Euro 350,00 o alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia”; conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna parte appellata.
Condannarsi altresì quest'ultima alla rifusione di tutto quanto versato dal condominio “ ” in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
PER L'APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni suesposte,
IN VIA PRELIMINARE previo ogni opportuno accertamento, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 113, 339 c.p.c. ed artt. 342, 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
, per le ragioni esposte in narrativa e anche in quanto esso non ha ragionevole probabilità Parte_1
di essere accolto.
IN VIA PRINCIPALE rigettare, in quanto inammissibili o comunque infondati, tutti i motivi di appello proposti dal , e per l'effetto confermare la sentenza N. 1269/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Treviso nel procedimento n. R.G. 2571/2023, in ogni sua parte, per le ragioni esposte in narrativa;
rigettare, parimenti, la richiesta di restituzione di quanto versato dal in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari. formulando altresì richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , sito in Ormelle (TV), ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1269 del 9.11.2023, nel proc. R.G. 2571/2023, con la quale il Giudice di Pace di Treviso ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso in data 14.2.2023 in favore dell'appellata Controparte_1
Pag. 2 di 10 Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per il mancato pagamento della somma di € 736,14 dovuta dal per l'esecuzione, da parte di , di lavori di rimozione della Parte_1 CP_1
copertura di una struttura pertinenziale posta sull'area comune dell'edificio CP_2
L'assemblea condominiale aveva accettato il preventivo di spesa n. 141/2022 del 29.4.2022
(cfr. doc. 6 fasc. mon. in doc. 3 fasc. appellata) formulato dall'odierna appellata e stanziato un fondo cassa pari ad € 1.600,00.
I lavori venivano eseguiti in data 17.6.2022 e, in sede di esecuzione, veniva concordato lo smantellamento di tutta la struttura esistente, oltre alla sua copertura originariamente preventivata.
80, successivamente, chiedeva la corresponsione del corrispettivo, calcolato CP_1
secondo il preventivo e con l'aggravio delle spese per i lavori ulteriori richiesti in sede di esecuzione.
Poiché il conteggio superava di € 736,14 il fondo cassa deliberato dall'assemblea condominiale e con la motivazione che il preventivo non fosse stato redatto in maniera chiara, il condominio versava all'odierna appellata solo la somma di € 1.600,00.
Asfalti 80, quindi, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma non pagata.
Il Condominio proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificato chiedendo al Giudice di Pace di Treviso di accertare e dichiarare che il preventivo n.
141/2022 del 29.4.2022 dovesse essere interpretato “letteralmente nel senso indicato dal condominio”, che l'eventuale mancata chiarezza espositiva era da addebitarsi a fatto e colpa esclusivi di 80 e, di conseguenza, dichiarare che nulla fosse dovuto, con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
proponeva, inoltre, una domanda riconvenzionale pari ad € 350,00 a titolo di risarcimento danni per le spese dovute alle assemblee straordinarie resesi necessarie a causa della controversia sul corrispettivo dei lavori eseguiti.
Il Giudice di Pace di Treviso rigettava l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di scarsa chiarezza del preventivo in quanto:
- diretto ad un amministratore, soggetto “avvezzo alla lettura dei preventivi”;
- le differenze, tra preventivo e successiva richiesta di pagamento, erano conseguenza dei lavori aggiunti dalla committente in corso d'opera;
Pag. 3 di 10 - il calcolo del corrispettivo era stabilito sia a misura che a corpo;
- non vi era stata contestazione sull'esecuzione delle opere.
Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale, relativa alle riunioni per deliberare sulle nuove spese, qualificando la correlativa spesa non come danno, ma come relativa a normale gestione condominiale.
Avverso tale sentenza il propone appello fondato su quattro Parte_1
motivi.
Con il primo motivo di appello chiede la riforma della sentenza nel punto in cui il Giudice di Pace fa riferimento alla professionalità e competenza dell'amministratore, contestandone la fondatezza, ai sensi dell'art. 1130 c.c., che imporrebbe all'amministratore di non sostituirsi alla volontà del singolo condomino, né di indirizzarne in alcun modo la decisione.
Con il secondo motivo di appello censura la parte in cui il giudice di prime cure individua le differenze di corrispettivo nei lavori aggiuntivi richiesti, nonché nella presenza, nel preventivo, di lavori da conteggiarsi sia misura che a corpo.
Secondo l'appellante tale affermazione sarebbe in contrasto con l'offerta n. 141/2022 nella quale tutti i lavori sarebbe stati descritti e preventivati come un'unica opera e, quindi, con un unico prezzo complessivo.
Il impugna con il terzo motivo di appello la parte in cui il Giudice di Pace Parte_1
afferma l'infondatezza dell'opposizione in quanto i lavori aggiuntivi e, in generale, tutti i lavori eseguiti da 80, sono stati accettati senza alcuna contestazione circa la loro CP_1
corretta ed effettiva esecuzione.
Sul punto l'appellante contesta ancora una volta il preventivo, che ritiene non chiaro, che avrebbe portato all'assenso sui lavori aggiuntivi sul presupposto che la variazione di costi non sarebbe stata importante. L'appellante insiste, in ogni caso, sulla mancanza di un secondo preventivo che avrebbe potuto chiarire ai condomini i costi cui stavano assentendo.
Con il quarto motivo l'appellante censura anche la motivazione con la quale il Giudice di
Pace ha rigettato la domanda riconvenzionale, deducendo come questa sia fondata sulla necessità, sorta successivamente alla contestazione della richiesta di pagamento dei lavori,
Pag. 4 di 10 di convocazione e gestione di assemblee straordinarie il cui costo, non essendo riportato nel bilancio preventivo, avrebbe richiesto spese straordinarie per il stesso. Parte_1
si è costituita con comparsa del 25.9.2024 sollevando, preliminarmente, Controparte_1
eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. in relazione all'art. 113 co. 2 c.p.c.: secondo la società l'appello non risulterebbe proposto “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, unici motivi d'appello per una causa di valore pari a € 734,16.
L'appellata, inoltre, chiede il rigetto dell'appello anche nel merito, in quanto le censure del sarebbero infondate in fatto e in diritto. Parte_1
Nella prima udienza le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, terzo comma c.p.c.
* * *
L'appello è parzialmente fondato per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come è noto “…Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche
a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 cod. proc. civ, - ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - deve tenersi conto del cumulo delle domande…” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 19065/2006).
Inoltre, come afferma Cass. Sez. 3, Sent. n. 7239/2005 “…allorché una domanda relativa a somma di danaro sia proposta con l'indicazione della somma richiesta e, in alternativa, per la somma maggiore o minore ritenuta dovuta dal giudice, ancorché con espressa riserva di contenimento nel limite della competenza del giudice adito, il valore della domanda si commisura, in difetto di contestazione sul punto, uguale al massimo della competenza ratione valoris di quel giudice, con la conseguenza che se quel giudice sia il giudice di pace e si verta in ipotesi di controversia attribuita alla sua competenza generale per valore, la regola di giudizio è quella secondo diritto e, pertanto, la decisione sarà impugnabile con
l'appello…”.
Poiché nel caso che ci occupa, nel giudizio di primo grado, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata proposta anche una domanda riconvenzionale avente ad oggetto
Pag. 5 di 10 la richiesta di risarcimento del danno indicato in “…Euro 350,00 o alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia…”, il valore della causa, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, è superiore al limite di € 1.100,00 entro il quale il
Giudice di Pace decide secondo equità.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversa va, innanzitutto, affermato che la documentazione in atti restituisce evidentemente un contratto d'appalto, avente ad oggetto la rimozione di una copertura in fibrocemento, con la chiara indicazione di due tipi di lavorazioni: una relativa alla rimozione del manto in fibrocemento, l'altra relativa alle opere accessorie.
Risulta anche chiaro che il corrispettivo per le opere accessorie sarebbe stato calcolato “a misura”, secondo i prezzi specificamente indicati, mentre la rimozione della copertura avrebbe avuto un costo unitario, calcolato quindi “a corpo”, di € 1.100,00.
Sempre documentalmente si evince che i lavori aggiuntivi, non potendo essere compresi nella “rimozione del manto in fibrocemento-amianto”, andavano inclusi ed aggiunti in quelli qualificati come “opere accessorie” e, di conseguenza, calcolati secondo i prezzi indicati a misura (secondo i parametri del peso e delle ore di manodopera).
Il fatto che l'assemblea condominiale potrebbe aver approvato il preventivo sulla base di una interpretazione diversa del documento stesso non legittimava il condominio ad ometterne il pagamento, non avendo contestato, peraltro, né il conferimento dell'incarico a procedere a tali lavori integrativi in corso d'opera (rimozione del controsoffitto in polistirolo e della struttura metallica, non del solo “legno” indicato nel preventivo originario), né l'effettiva esecuzione dei lavori conteggiati, né la loro realizzazione a regola d'arte.
Risultano, pertanto, infondati il primo e il secondo motivo d'appello in quanto con entrambi vengono contestate chiarezza ed intellegibilità del preventivo, censura infondata per le ragioni sopra esposte.
Parzialmente fondato risulta, invece, il terzo motivo d'appello.
Pag. 6 di 10 Come premesso, non vi è contestazione sul fatto che i lavori aggiuntivi siano stati concordati tra le parti e che, in generale, non vi sia stata alcuna contestazione sulla loro esecuzione a regola d'arte.
Tuttavia, in fattura, i relativi costi non sono stati computati esclusivamente secondo i parametri (peso del materiale smaltito ed ore di manodopera) previsti nel preventivo e risultati maggiori per effetto dell'esecuzione di ulteriori opere.
Dal confronto tra l'offerta del 29.4.2022 e la fattura azionata in sede monitoria, risulta infatti l'inserimento di un costo originariamente non preventivato di cui il committente non conosceva, né poteva conoscere i parametri di calcolo: al è stata Parte_1
addebitata infatti una somma pari ad € 228,76 + IVA per “rimozione controsoffitto in polistirolo” calcolato a mq.
Nell'offerta n. 141/2022 erano stati chiaramente individuati i lavori a misura, con il prezzo a Kg e a ore necessarie per tutte le opere diverse dalla rimozione della copertura in eternit, quest'ultima avente costo unitario a corpo di € 1.100,00: pertanto, i lavori aggiuntivi andavano conteggiati in ore in più lavorate e in Kg di materiale in più smaltiti, mentre l'ulteriore costo a mq, non presente nel preventivo, avrebbe dovuto essere esplicitato e specificamente accettato prima dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi.
Peraltro, nella prima fase interlocutoria successiva alla presentazione della richiesta di pagamento, nella mail “raffronto preventivo/conferma d'ordine” del 10.08.22 (doc. 6 fase monitoria), l'odierna appellata aveva escluso tale ulteriore costo, proprio perché non previsto: “rivedendo il prezzo totale tralasciando la rimozione e lo smaltimento del polistirolo presente tra il tamponamento e la copertura (non indicato in offerta), l'importo totale viene così calcolato. …”.
Il compenso dovuto ad 80 va, in definitiva, ridotto della somma di € 228,76 + IVA, CP_1
corrispondente a tale specifica voce non quantificata, né quantificabile secondo gli originari rapporti intercorsi tra le parti rispetto a quello ricavabile dall'applicazione dei parametri (peso/ore), i soli concordati per le opere accessorie.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo, emesso per una somma complessiva che invece ricomprende tale importo, va revocato.
Pag. 7 di 10 L'accoglimento parziale dell'appello comporta, dunque, la parziale riforma della sentenza di primo grado, in quanto il credito dell'appellata va ridotto alla somma capitale di € 484,50 derivante dal seguente calcolo:
Totale fattura € 2.123,76 + Iva;
Somma non dovuta € 228,76 + Iva (€ 251,64);
Somma dovuta € 1.895,00 + Iva (€ 2.084,50);
Somma pagata € 1.600,00
Saldo dovuto € 484,50.
E' infondato infine il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante.
Il Condominio ha prospettato di avere, a causa delle contestazioni sollevate in merito alla richiesta di pagamento della società, dovuto convocare tre assemblee straordinarie, sostenendo costi, tanto di locazione della sala, quanto del compenso professionale dell'amministratore condominiale, per complessivi euro 350,0, di cui ha chiesto il rimborso, in via riconvenzionale, a titolo di risarcimento danni.
La richiesta è stata respinta dal Giudice di Pace sul rilievo che si trattasse di attività rientrante nell'attività di normale gestione condominiale, “per risolvere precedenti delibere non adeguatamente prese”.
A fondamento dell'appello, il ribadisce che tale attività sia stata resa Parte_1
necessaria dalla formulazione poco chiara del preventivo e dalle difficoltà interpretative che ciò aveva generato.
Il rigetto della censura discende dalla già ritenuta infondatezza del primo e secondo motivo di impugnazione, relativi appunto alla denunciata - ma esclusa - scarsa chiarezza ed intellegibilità del preventivo.
***
Sussistono giustificati motivi per disporre tra le parti una parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, nella misura della metà.
Per la parte rimanente esse seguono la prevalente soccombenza del , essendo Parte_1
- seppur in parte - risultata dovuta la somma oggetto di ingiunzione e stato confermato il rigetto della domanda riconvenzionale.
Pag. 8 di 10 Quanto alle spese della presente fase di impugnazione, invece, la compensazione deve essere integrale.
A fronte dell'esito nel merito sopra riportato (l'unico rilevante ai fini della disciplina delle spese di primo grado), va considerato che nel presente giudizio di impugnazione la società appellata è risultata soccombente in punto eccezione di inammissibilità dell'appello.
In conclusione, deve essere condannata alla restituzione delle somme che - CP_1
pacificamente - all'esito del giudizio di primo grado sono state pagate in eccesso dal per i lavori eseguiti, pari ad € 251,64, oltre agli interessi al tasso legale dalla Parte_1
data del pagamento, nonché alla restituzione delle spese legali di primo grado nella misura eccedente quella sopra indicata e di quelle liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, se già versate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da Controparte_1
• accoglie parzialmente l'appello proposto da , nei limiti di Parte_1
cui in motivazione;
• per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1269 del 9.11.2023 (proc. R.G.
2571/2023) del Giudice di Pace di Treviso, revoca il decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso in data 14.2.2023 dal Giudice di Pace di Treviso, dichiara tenuto il al pagamento della minor somma di € 484,50 (Iva Parte_1
inclusa) in favore di e condanna alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione della somma di € 251,64, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento già ricevuto;
• rigetta per il resto i motivi appello;
• compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura di 1/2
e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
della rimanente quota della metà, pari – già operata la compensazione – ad
[...]
euro 375,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pag. 9 di 10 • per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
delle spese legali di primo grado nella misura eccedente Parte_1
quella sopra indicata e di quelle liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, se già versate;
• compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di appello.
Treviso, 25 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
Pag. 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI TREVISO - TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES C.P.C. nella causa n. 2326/2024 R.G., promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 9.5.2024 da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
ODERZO, via DEGLI ALPINI 1, presso l'Avv. RACHELE BUCIUNI, che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione
APPELLANTE contro
(P.I. ), elettivamente domiciliato in SAN DONÀ DI CP_1 P.IVA_2
PIAVE, Piazza RIZZO 4, presso l'Avv. FRANCESCO PAVAN, che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
Causa trattenuta per la decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
PER L'APPELLANTE
Voglia il Tribunale di Treviso, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, Nel merito In accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza impugnata n. 1269/2023 (n. cron. 8521/2023), emessa dal
Giudice di Pace di Treviso, dott. Luigi Rizzo, il 09.11.2023, pubblicata il 14.11.2023 e notificata alle parti il 15.11.2023, nel proc. R.G. n. 2571/2023 e accogliere le conclusioni già rassegnate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Nel merito: Accertato e dichiarato che il preventivo n. 141/2022
d.d. 29 aprile 2022 redatto da debba essere interpretato letteralmente nel senso indicato dal CP_1
Pag. 1 di 10 e l'eventuale mancata chiarezza espositiva è dovuta a fatto e colpa esclusivi di , Parte_1 CP_1
dichiarare che nulla è dovuto da parte del ” ad per le somme poste alla base Parte_1 Pt_1 CP_1
dell'ingiunzione di pagamento né ad altro titolo, ragione o causa, e comunque revocare, dichiarare inefficace, nullo e illegittimo il decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale: Per tutto quanto esposto in narrativa, condannarsi al pagamento in favore del condominio “ ” della somma di Controparte_1 Pt_1
Euro 350,00 o alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia”; conseguentemente disattendere tutte le domande, eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna parte appellata.
Condannarsi altresì quest'ultima alla rifusione di tutto quanto versato dal condominio “ ” in Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti ex art. 282 c.p.c.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
PER L'APPELLATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le ragioni suesposte,
IN VIA PRELIMINARE previo ogni opportuno accertamento, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 113, 339 c.p.c. ed artt. 342, 348-bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello proposto dal
, per le ragioni esposte in narrativa e anche in quanto esso non ha ragionevole probabilità Parte_1
di essere accolto.
IN VIA PRINCIPALE rigettare, in quanto inammissibili o comunque infondati, tutti i motivi di appello proposti dal , e per l'effetto confermare la sentenza N. 1269/2023, emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Treviso nel procedimento n. R.G. 2571/2023, in ogni sua parte, per le ragioni esposte in narrativa;
rigettare, parimenti, la richiesta di restituzione di quanto versato dal in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e onorari. formulando altresì richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , sito in Ormelle (TV), ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 1269 del 9.11.2023, nel proc. R.G. 2571/2023, con la quale il Giudice di Pace di Treviso ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso in data 14.2.2023 in favore dell'appellata Controparte_1
Pag. 2 di 10 Il decreto ingiuntivo era stato richiesto per il mancato pagamento della somma di € 736,14 dovuta dal per l'esecuzione, da parte di , di lavori di rimozione della Parte_1 CP_1
copertura di una struttura pertinenziale posta sull'area comune dell'edificio CP_2
L'assemblea condominiale aveva accettato il preventivo di spesa n. 141/2022 del 29.4.2022
(cfr. doc. 6 fasc. mon. in doc. 3 fasc. appellata) formulato dall'odierna appellata e stanziato un fondo cassa pari ad € 1.600,00.
I lavori venivano eseguiti in data 17.6.2022 e, in sede di esecuzione, veniva concordato lo smantellamento di tutta la struttura esistente, oltre alla sua copertura originariamente preventivata.
80, successivamente, chiedeva la corresponsione del corrispettivo, calcolato CP_1
secondo il preventivo e con l'aggravio delle spese per i lavori ulteriori richiesti in sede di esecuzione.
Poiché il conteggio superava di € 736,14 il fondo cassa deliberato dall'assemblea condominiale e con la motivazione che il preventivo non fosse stato redatto in maniera chiara, il condominio versava all'odierna appellata solo la somma di € 1.600,00.
Asfalti 80, quindi, richiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per la somma non pagata.
Il Condominio proponeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo notificato chiedendo al Giudice di Pace di Treviso di accertare e dichiarare che il preventivo n.
141/2022 del 29.4.2022 dovesse essere interpretato “letteralmente nel senso indicato dal condominio”, che l'eventuale mancata chiarezza espositiva era da addebitarsi a fatto e colpa esclusivi di 80 e, di conseguenza, dichiarare che nulla fosse dovuto, con CP_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
proponeva, inoltre, una domanda riconvenzionale pari ad € 350,00 a titolo di risarcimento danni per le spese dovute alle assemblee straordinarie resesi necessarie a causa della controversia sul corrispettivo dei lavori eseguiti.
Il Giudice di Pace di Treviso rigettava l'opposizione, ritenendo infondata l'eccezione di scarsa chiarezza del preventivo in quanto:
- diretto ad un amministratore, soggetto “avvezzo alla lettura dei preventivi”;
- le differenze, tra preventivo e successiva richiesta di pagamento, erano conseguenza dei lavori aggiunti dalla committente in corso d'opera;
Pag. 3 di 10 - il calcolo del corrispettivo era stabilito sia a misura che a corpo;
- non vi era stata contestazione sull'esecuzione delle opere.
Rigettava, inoltre, la domanda riconvenzionale, relativa alle riunioni per deliberare sulle nuove spese, qualificando la correlativa spesa non come danno, ma come relativa a normale gestione condominiale.
Avverso tale sentenza il propone appello fondato su quattro Parte_1
motivi.
Con il primo motivo di appello chiede la riforma della sentenza nel punto in cui il Giudice di Pace fa riferimento alla professionalità e competenza dell'amministratore, contestandone la fondatezza, ai sensi dell'art. 1130 c.c., che imporrebbe all'amministratore di non sostituirsi alla volontà del singolo condomino, né di indirizzarne in alcun modo la decisione.
Con il secondo motivo di appello censura la parte in cui il giudice di prime cure individua le differenze di corrispettivo nei lavori aggiuntivi richiesti, nonché nella presenza, nel preventivo, di lavori da conteggiarsi sia misura che a corpo.
Secondo l'appellante tale affermazione sarebbe in contrasto con l'offerta n. 141/2022 nella quale tutti i lavori sarebbe stati descritti e preventivati come un'unica opera e, quindi, con un unico prezzo complessivo.
Il impugna con il terzo motivo di appello la parte in cui il Giudice di Pace Parte_1
afferma l'infondatezza dell'opposizione in quanto i lavori aggiuntivi e, in generale, tutti i lavori eseguiti da 80, sono stati accettati senza alcuna contestazione circa la loro CP_1
corretta ed effettiva esecuzione.
Sul punto l'appellante contesta ancora una volta il preventivo, che ritiene non chiaro, che avrebbe portato all'assenso sui lavori aggiuntivi sul presupposto che la variazione di costi non sarebbe stata importante. L'appellante insiste, in ogni caso, sulla mancanza di un secondo preventivo che avrebbe potuto chiarire ai condomini i costi cui stavano assentendo.
Con il quarto motivo l'appellante censura anche la motivazione con la quale il Giudice di
Pace ha rigettato la domanda riconvenzionale, deducendo come questa sia fondata sulla necessità, sorta successivamente alla contestazione della richiesta di pagamento dei lavori,
Pag. 4 di 10 di convocazione e gestione di assemblee straordinarie il cui costo, non essendo riportato nel bilancio preventivo, avrebbe richiesto spese straordinarie per il stesso. Parte_1
si è costituita con comparsa del 25.9.2024 sollevando, preliminarmente, Controparte_1
eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 co. 3 c.p.c. in relazione all'art. 113 co. 2 c.p.c.: secondo la società l'appello non risulterebbe proposto “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, unici motivi d'appello per una causa di valore pari a € 734,16.
L'appellata, inoltre, chiede il rigetto dell'appello anche nel merito, in quanto le censure del sarebbero infondate in fatto e in diritto. Parte_1
Nella prima udienza le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, terzo comma c.p.c.
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L'appello è parzialmente fondato per i motivi che si vanno ad illustrare di seguito.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come è noto “…Ai fini della determinazione della competenza per valore, la domanda riconvenzionale non deve essere sommata a quella principale, poiché il cumulo, ai sensi dell'art. 10 cod. proc. civ., è previsto solo per le domande proposte contro la medesima parte. Peraltro, nell'ipotesi in cui il giudice di pace, anche
a seguito della domanda riconvenzionale, conservi la competenza a decidere sulla controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 36 cod. proc. civ, - ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione esperibile - deve tenersi conto del cumulo delle domande…” (Cass. Sez. 3, Sent. n. 19065/2006).
Inoltre, come afferma Cass. Sez. 3, Sent. n. 7239/2005 “…allorché una domanda relativa a somma di danaro sia proposta con l'indicazione della somma richiesta e, in alternativa, per la somma maggiore o minore ritenuta dovuta dal giudice, ancorché con espressa riserva di contenimento nel limite della competenza del giudice adito, il valore della domanda si commisura, in difetto di contestazione sul punto, uguale al massimo della competenza ratione valoris di quel giudice, con la conseguenza che se quel giudice sia il giudice di pace e si verta in ipotesi di controversia attribuita alla sua competenza generale per valore, la regola di giudizio è quella secondo diritto e, pertanto, la decisione sarà impugnabile con
l'appello…”.
Poiché nel caso che ci occupa, nel giudizio di primo grado, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata proposta anche una domanda riconvenzionale avente ad oggetto
Pag. 5 di 10 la richiesta di risarcimento del danno indicato in “…Euro 350,00 o alla diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia…”, il valore della causa, ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, è superiore al limite di € 1.100,00 entro il quale il
Giudice di Pace decide secondo equità.
Va, pertanto, rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello.
Passando, quindi, ad esaminare il merito della controversa va, innanzitutto, affermato che la documentazione in atti restituisce evidentemente un contratto d'appalto, avente ad oggetto la rimozione di una copertura in fibrocemento, con la chiara indicazione di due tipi di lavorazioni: una relativa alla rimozione del manto in fibrocemento, l'altra relativa alle opere accessorie.
Risulta anche chiaro che il corrispettivo per le opere accessorie sarebbe stato calcolato “a misura”, secondo i prezzi specificamente indicati, mentre la rimozione della copertura avrebbe avuto un costo unitario, calcolato quindi “a corpo”, di € 1.100,00.
Sempre documentalmente si evince che i lavori aggiuntivi, non potendo essere compresi nella “rimozione del manto in fibrocemento-amianto”, andavano inclusi ed aggiunti in quelli qualificati come “opere accessorie” e, di conseguenza, calcolati secondo i prezzi indicati a misura (secondo i parametri del peso e delle ore di manodopera).
Il fatto che l'assemblea condominiale potrebbe aver approvato il preventivo sulla base di una interpretazione diversa del documento stesso non legittimava il condominio ad ometterne il pagamento, non avendo contestato, peraltro, né il conferimento dell'incarico a procedere a tali lavori integrativi in corso d'opera (rimozione del controsoffitto in polistirolo e della struttura metallica, non del solo “legno” indicato nel preventivo originario), né l'effettiva esecuzione dei lavori conteggiati, né la loro realizzazione a regola d'arte.
Risultano, pertanto, infondati il primo e il secondo motivo d'appello in quanto con entrambi vengono contestate chiarezza ed intellegibilità del preventivo, censura infondata per le ragioni sopra esposte.
Parzialmente fondato risulta, invece, il terzo motivo d'appello.
Pag. 6 di 10 Come premesso, non vi è contestazione sul fatto che i lavori aggiuntivi siano stati concordati tra le parti e che, in generale, non vi sia stata alcuna contestazione sulla loro esecuzione a regola d'arte.
Tuttavia, in fattura, i relativi costi non sono stati computati esclusivamente secondo i parametri (peso del materiale smaltito ed ore di manodopera) previsti nel preventivo e risultati maggiori per effetto dell'esecuzione di ulteriori opere.
Dal confronto tra l'offerta del 29.4.2022 e la fattura azionata in sede monitoria, risulta infatti l'inserimento di un costo originariamente non preventivato di cui il committente non conosceva, né poteva conoscere i parametri di calcolo: al è stata Parte_1
addebitata infatti una somma pari ad € 228,76 + IVA per “rimozione controsoffitto in polistirolo” calcolato a mq.
Nell'offerta n. 141/2022 erano stati chiaramente individuati i lavori a misura, con il prezzo a Kg e a ore necessarie per tutte le opere diverse dalla rimozione della copertura in eternit, quest'ultima avente costo unitario a corpo di € 1.100,00: pertanto, i lavori aggiuntivi andavano conteggiati in ore in più lavorate e in Kg di materiale in più smaltiti, mentre l'ulteriore costo a mq, non presente nel preventivo, avrebbe dovuto essere esplicitato e specificamente accettato prima dell'esecuzione dei lavori aggiuntivi.
Peraltro, nella prima fase interlocutoria successiva alla presentazione della richiesta di pagamento, nella mail “raffronto preventivo/conferma d'ordine” del 10.08.22 (doc. 6 fase monitoria), l'odierna appellata aveva escluso tale ulteriore costo, proprio perché non previsto: “rivedendo il prezzo totale tralasciando la rimozione e lo smaltimento del polistirolo presente tra il tamponamento e la copertura (non indicato in offerta), l'importo totale viene così calcolato. …”.
Il compenso dovuto ad 80 va, in definitiva, ridotto della somma di € 228,76 + IVA, CP_1
corrispondente a tale specifica voce non quantificata, né quantificabile secondo gli originari rapporti intercorsi tra le parti rispetto a quello ricavabile dall'applicazione dei parametri (peso/ore), i soli concordati per le opere accessorie.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo, emesso per una somma complessiva che invece ricomprende tale importo, va revocato.
Pag. 7 di 10 L'accoglimento parziale dell'appello comporta, dunque, la parziale riforma della sentenza di primo grado, in quanto il credito dell'appellata va ridotto alla somma capitale di € 484,50 derivante dal seguente calcolo:
Totale fattura € 2.123,76 + Iva;
Somma non dovuta € 228,76 + Iva (€ 251,64);
Somma dovuta € 1.895,00 + Iva (€ 2.084,50);
Somma pagata € 1.600,00
Saldo dovuto € 484,50.
E' infondato infine il quarto motivo di appello, avente ad oggetto la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellante.
Il Condominio ha prospettato di avere, a causa delle contestazioni sollevate in merito alla richiesta di pagamento della società, dovuto convocare tre assemblee straordinarie, sostenendo costi, tanto di locazione della sala, quanto del compenso professionale dell'amministratore condominiale, per complessivi euro 350,0, di cui ha chiesto il rimborso, in via riconvenzionale, a titolo di risarcimento danni.
La richiesta è stata respinta dal Giudice di Pace sul rilievo che si trattasse di attività rientrante nell'attività di normale gestione condominiale, “per risolvere precedenti delibere non adeguatamente prese”.
A fondamento dell'appello, il ribadisce che tale attività sia stata resa Parte_1
necessaria dalla formulazione poco chiara del preventivo e dalle difficoltà interpretative che ciò aveva generato.
Il rigetto della censura discende dalla già ritenuta infondatezza del primo e secondo motivo di impugnazione, relativi appunto alla denunciata - ma esclusa - scarsa chiarezza ed intellegibilità del preventivo.
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Sussistono giustificati motivi per disporre tra le parti una parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, nella misura della metà.
Per la parte rimanente esse seguono la prevalente soccombenza del , essendo Parte_1
- seppur in parte - risultata dovuta la somma oggetto di ingiunzione e stato confermato il rigetto della domanda riconvenzionale.
Pag. 8 di 10 Quanto alle spese della presente fase di impugnazione, invece, la compensazione deve essere integrale.
A fronte dell'esito nel merito sopra riportato (l'unico rilevante ai fini della disciplina delle spese di primo grado), va considerato che nel presente giudizio di impugnazione la società appellata è risultata soccombente in punto eccezione di inammissibilità dell'appello.
In conclusione, deve essere condannata alla restituzione delle somme che - CP_1
pacificamente - all'esito del giudizio di primo grado sono state pagate in eccesso dal per i lavori eseguiti, pari ad € 251,64, oltre agli interessi al tasso legale dalla Parte_1
data del pagamento, nonché alla restituzione delle spese legali di primo grado nella misura eccedente quella sopra indicata e di quelle liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, se già versate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da Controparte_1
• accoglie parzialmente l'appello proposto da , nei limiti di Parte_1
cui in motivazione;
• per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 1269 del 9.11.2023 (proc. R.G.
2571/2023) del Giudice di Pace di Treviso, revoca il decreto ingiuntivo n. 381/2023 emesso in data 14.2.2023 dal Giudice di Pace di Treviso, dichiara tenuto il al pagamento della minor somma di € 484,50 (Iva Parte_1
inclusa) in favore di e condanna alla Controparte_1 Controparte_1
restituzione della somma di € 251,64, oltre agli interessi al tasso legale dalla data del pagamento già ricevuto;
• rigetta per il resto i motivi appello;
• compensa tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio nella misura di 1/2
e condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
della rimanente quota della metà, pari – già operata la compensazione – ad
[...]
euro 375,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
Pag. 9 di 10 • per l'effetto, condanna alla restituzione in favore di Controparte_1
delle spese legali di primo grado nella misura eccedente Parte_1
quella sopra indicata e di quelle liquidate nel decreto ingiuntivo revocato, se già versate;
• compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di appello.
Treviso, 25 aprile 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Laura Ceccon
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