Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/05/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1039/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 1039/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c. da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: operaio con mansione autista reddito: euro 19.467,65 netti nell'anno d'imposta 2023
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: non occupata reddito: euro 5.241,36 nell'anno d'imposta 2023
entrambi con l'Avv. Mara Siviero presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a TE (PD) il 13-11-2017 (anno 2017, Numero 2, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni e dalla cui unione è nato il figlio il 29-7-2018. Per_1
CONCLUSIONI
1
), nata in [...], l'[...], e residente a C.F._1
NT NA D'TE , via Granza n. 6, e (C.F.: Parte_2
, nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
NA D'TE, via Granza n. 6, di cittadinanza italiana, uniti con matrimonio civile celebrato a TE (PD) il 13.11.2017 e trascritto agli atti del Comune di TE (PD) al n. 2, parte I, serie Ufficio 1, anno 2017, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (PD) a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
1) Disporre l'assegnazione della casa coniugale sita a NT NA D'TE, via Granza n. 6, alla SI.ra , comprensiva di tutto il mobilio e gli Parte_2 arredamenti ivi contenuti.
2) Sempre in funzione del regolamento dei reciproci rapporti patrimoniali in funzione della separazione e, pertanto, del riassetto patrimoniale della famiglia, in riferimento alla casa coniugale – che costituiva nel suo complesso l'abitazione familiare con accessori e pertinenze 4) La SI.ra , provvederà ad Parte_2 accollarsi integralmente la residua parte del mutuo acceso per l'immobile sopra indicato, con totale liberazione del SI. Parte_3
3) Le parti nulla avranno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra e viceversa, per qualsiasi titolo e/o ragione, ancorché connessi con il rapporto matrimoniale, salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente ricorso.
4) Il figlio MI , è affidato ad entrambi i genitori, con Persona_2 collocamento prevalente dello stesso presso la residenza della SI.ra _2
.
[...]
Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio saranno assunte di Per_1 comune accordo da entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute e l'istruzione, la formazione religiosa, decisioni che dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della MI;
Il SI. potrà vedere e tenere con sé il figlio MI Parte_3 Per_1 secondo il seguente calendario visite padre-figlia, salvo diversi accordi che verranno presi tra i genitori:
− a weekend alternati (indicativamente il II e IV weekend del mese) dal sabato alle ore 13.00 e sino alla domenica alle ore 20.00;
− una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno, la settimana di Carnevale, ad anni alterni le vacanze di Pasqua,
− due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
Nei giorni in cui dovrà esercitare il proprio diritto di visita, sarà cura del SI. Parte_3 andare a prendere presso la casa materna, ivi riaccompagnandola al Per_1 termine dell'esercizio del diritto di visita.
2 1) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_3 Parte_2 mantenimento per la figlia MInne , la somma mensile di € 100,00 Per_3
(cento/00) entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Istat. In ogni caso, le spese straordinarie per la figlia verranno divise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Rovigo:
“Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. Il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole. Qualora uno dei genitori decidesse di sostenere spese straordinarie senza il preventivo accordo dell'altro genitore, la spesa verrà addebitata interamente a chi ha preso la decisione.” 2) L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dalla SI.ra ; Parte_2
3) L'assegno di invalidità civile riconosciuto al figlio MI sarà percepito al 100% dalla SI.ta ; Parte_2
5) Nulla a titolo di assegno di mantenimento per i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti.
6) Spese legali tra le parti integralmente compensate.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18-3-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
3 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio non siano Per_1 in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 1039/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
i quali hanno contratto matrimonio a TE (PD) il 13-11-
[...]
2017, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TE (PD), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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